Legge Regionale 18 febbraio 1987, n. 7 Disposizioni finanziarie per il triennio 1987/1989. (Legge finanziaria regionale) - Interventi straordinari per la tutela dell' ambiente e lo sviluppo delle attivita' produttive.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [1. La Regione intende favorire
le condizioni per una piu incisiva politica dell ambiente e per la diffusione
delle attivita produttive, anche allo scopo di incentivare l occupazione
prevalentemente giovanile.
2. Tali condizioni si
realizzano attraverso una strumentazione speciale e straordinaria, in termini di
apprestamento di risorse finanziarie e di semplificazione delle procedure
attuative degli interventi, riferita al triennio 1987/ 1989, in grado di
sviluppare azioni integrate, idonee a fronteggiare l emergenza ambientale e la
riqualificazione del sistema produttivo.]
Art. 2(Obiettivi)(3) [1. Per tale finalita la
Regione finanzia, nel triennio 1987/ 1989, interventi, immediatamente
eseguibili, che perseguano i seguenti obiettivi:
A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA DELL
AMBIENTE
B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA
PRODUTTIVE, in coerenza con le indicazioni del Piano regionale di Sviluppo, dei
Piani annuali dell Intervento Straordinario nel Mezzogiorno - ex legge 1/ 3/
1986, n. 64 -, dei Programmi Integrati Mediterranei, degli altri Piani e
Programmi adottati dalla Regione.]
Art. 3(Azioni)(4) (5) [1. Gli interventi devono assicurare, anche attraverso una maggiore diffusione delle innovazioni tecnologiche e della formazione professionale, elevate ricadute in termini di: - espansione e riqualificazione delloccupazione; - riequilibrio territoriale; - promozione, organizzazione e razionalizzazione della conoscenza ambientale. 2. Gli interventi, fermo restando che le strutture e/o le infrastrutture realizzate saranno destinate alla proprietà pubblica, devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, le seguenti azioni organiche: A) Difesa, recupero e fruibilità dellambiente A.1 Tutela, riqualificazione e fruibilità delle aree costiere; A.2 Costituzione, estendimento, riqualificazione e fruibilità di aree boschive e/o aree di particolare pregio ambientale e naturale; A.3 Riqualificazione di sistemi di funzioni urbane allinterno delle aree ad alta densità demografica, da realizzarsi anche attraverso una rete di sistemi telematici per la programmazione del recupero socio-tecnico del patrimonio edilizio e della manutenzione; A.4 Recupero, salvaguardia e potenziamento della fruibilità dei beni storico-artistici. B) Sostegno alle attività produttive B.1 Costituzione, riqualificazione ed espansione di aree attrezzate e piani di insediamento produttivi, complessivi di urbanizzazioni primarie e secondarie, rustici aziendali, strutture per i servizi comuni e reali alle imprese con destinazione duso vincolate alle attività produttive; B.2 Destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso lammodernamento e riqualificazione dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla nautica da diporto e alla attività di promozione ad esse connesse; B.3 Potenziamento della commercializzazione dei prodotti regionali, con particolare riferimento ai prodotti agro-alimentari e zootecnici, attraverso la riqualificazione di strutture, infrastrutture e servizi finalizzati al sostegno sul mercato e miglioramento delle qualità e varietà della produzione. 3. I progetti, corredati da parere favorevole dellente locale competente, comprendono gli interventi funzionali alla realizzazione degli obiettivi, inclusa la gestione delle attività, assicurata e garantita dal soggetto proponente per un periodo almeno sufficiente a raggiungere lequilibrio finanziario dellattività di gestione. Priorità verrà assegnata ai progetti le cui gestioni vengano assicurate da imprenditoria giovanile in forma cooperativa o privata e siano localizzate nelle aree delle Comunità montane, nonché in quelle individuate come depresse dalla legge 26 giugno 1965, n. 717]
Art. 4(Soggetti
attuatori)(6) [1. Sono legittimati a
presentare progetti per la realizzazione di interventi da finanziare ai sensi
della presente legge:
1) le
Province;
2) i Comuni
capoluoghi;
3) i Consorzi di Comuni o
Comuni associati;
4) le Comunita
Montane;
5) i Consorzi di
Bonifica;
6) i Consorzi ASI, i Consorzi
ex LR 3/ 10/ 86, n. 31, i Consorzi ex LR 20/ 4/ 1985, n.
21;
7) gli Enti pubblici
regionali;
8)
FINPUGLIA;
9) le societa
cooperative;
10) le societa miste tra
soggetti pubblici e privati anche nella forma consortile;
11) gli operatori economici.
2. Nel caso di interventi
finalizzati al conseguimento dell obiettivo A del precedente art. 2, gli
operatori economici devono risultare riuniti in
raggruppamento.
3. I raggruppamenti possono
registrare la presenza di un impresa a partecipazione statale o della
FINPUGLIA.
4. I raggruppamenti devono
comunque registrare la presenza di imprese operanti stabilmente nel territorio
regionale, aggregate in un rapporto di partecipazione non inferiore al 60%.]
Art. 5(Interventi)(7) (8) [1. Gli interventi devono attivare le azioni integrate previste nel precedente art. 3 ed indicare in maniera organica e coordinata e nel rispetto della normativa regionale: - le attività da svolgere; - le strutture e/o infrastrutture da realizzare; - il piano finanziario riferito alla vita utile dellintervento; - la relativa scheda progettuale di analisi costi/benefici; - la valutazione di impatto ambientale, ove necessaria. 2. Le strutture e/o infrastrutture devono essere descritte nella loro consistenza tecnica ed economica; mentre le attività da svolgere devono essere definite nella loro natura, nella loro durata, nel tipo di investimento, nelle fasi gestionali, nei risultati che si intendono perseguire, riferiti distintamente allambiente, al sostegno delle attività produttive, alla occupazione. 3. Gli interventi proposti devono, comunque comprendere: a) per le strutture e/o infrastrutture: - relazione illustrativa, grafici, computo metrico, costi unitari di costruzione forfettizzati, costo complessivo di ognuna di esse; b) progetto esecutivo delle attività da svolgere completo di: - illustrazione del tipo di attività; - organismi preposti a svolgerla; - descrizione dei costi di investimento; - indicazione dei costi annuali di gestione; - durata dellattività; - costo complessivo; c) definizione e descrizione degli ambiti territoriali interessati dal progetto; d) programma dei lavori e delle attività. 4. La scheda progettuale di valutazione costi/benefici va compilata in conformità allo schema-tipo della scheda pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1986, n. 152. 5. Allo scopo di assicurare ampie e immediate ricadute territoriali, gli interventi devono coinvolgere ambiti sovracomunali, quando non si riferiscano esclusivamente al tessuto delle aree urbane, ad alta densità demografica; dovranno inoltre avere un importo complessivo tra 10 e 30 miliardi di lire e completarsi entro un periodo massimo di quattro anni.(9) 6. Gli interventi di
importo superiore, a quelli massimi sopra indicati, possono trovare accoglimento
finanziario nell ambito del bilancio pluriennale 1987/ 1989.(10) 7 Gli interventi proposti devono essere presentati entro e non oltre settanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 8. Le proposte di intervento presentate dai soggetti di cui ai punti 9, 10 e 11 del precedente art. 4 devono essere corredate rispettivamente dalla seguente documentazione: per le società cooperative e per le società miste tra soggetti pubblici e privati: a) atto costitutivo comprensivo dello statuto; b) valido certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dalla competente Cancelleria commerciale del Tribunale; per operatori economici riuniti in raggruppamento: a) atto notarile di costituzione in associazione temporanea dimpresa, del raggruppamento, comprensivo di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla impresa capogruppo dalle altre associate, e della precisazione delle quote virtuali di partecipazione; b) per ciascun componente il raggruppamento: - nel caso di ditte individuali: valido certificato di iscrizione alla Camera di commercio; - per le Società e le Cooperative: valido certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla competente Cancelleria commerciale del Tribunale; c) procura relativa al mandato collettivo conferito al legale rappresentante della impresa capogruppo risultante da atto pubblico; d) certificati di iscrizione allANC per le imprese di costruzione partecipanti al raggruppamento. 9. Copia della richiesta dellintervento viene trasmessa, dai soggetti proponenti, direttamente ai comuni interessati, che esprimono il proprio parere in merito entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente]
Art. 6(Interventi con effetti
immediati)(11) [1. Gli interventi che per loro
natura sono destinati a produrre effetti in coincidenza della stagione turistica
1987, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge.
2. Gli stessi, corredati dal
parere del Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 8, potranno essere
esaminati, ai fini del finanziamento, dalla Giunta regionale, prima della
scadenza del termine di cui al settimo comma del precedente art.
5.
3. Per il finanziamento di
questi interventi potra essere utilizzata un aliquota non superiore al 20%
delle risorse finanziarie previste per il 1987 dalla presente
legge.
4. Di tali finanziamenti sara
tenuto conto, ai fini del riequilibrio territoriale, nell allocazione
complessiva delle risorse.
5. In deroga alle norme della
presente legge, gli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi del presente
articolo, devono essere attivati entro 45 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di finanziamento; entro lo stesso termine deve essere definito il
relativo decreto di concessione.]
Art. 7(Istruttoria e
valutazione)(12) [1. L attivita amministrativa
inerente l attuazione della presente legge e svolta dall Assessorato alla
Programmazione, al quale vanno presentate le proposte di intervento.
2. Questo cura, tra l altro,
l istruttoria delle proposte di intervento di concerto con gli altri
assessorati competenti, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti
leggi e dai regolamenti settoriali della Regione.
3. La valutazione degli
interventi e effettuata dal Nucleo di Valutazione, in base ai seguenti
criteri:
1) impatto sui livelli di
occupazione e reddito;
2) contributo al perseguimento
degli obiettivi proposti ed ampiezza territoriale coinvolta dall
intervento;
3) contributo al riequilibrio
territoriale sotto il profilo sociale ed economico;
4) contributo al risanamento
ambientale con specifico riferimento alle condizioni di degrado e alla rilevanza
socio - economica dell area interessata, secondo le deliberazioni dei Comitati
Interministeriali di cui all art. 3 della legge statale 10/ 5/ 76, 319 e all
art. 5 del DPR 10/ 9/ 82, n. 915;
5) grado di economicita del
progetto in termini di valutazione costi/ benefici, attraverso l esame del
saggio di rendimento interno e del valore attuale netto, calcolati sulla base di
un tasso sociale di sconto pari al 6%;
6) modalita di copertura
finanziaria proposta dal soggetto attuatore.
4. Il Nucleo di Valutazione
provvede anche ad esaminare la documentazione richiesta con la presente
legge.
5. Per ogni proposta di
intervento esaminata, il Nucleo di Valutazione esprime un parere di idoneita
finalizzato all ammissibilita del finanziamento.
6. Ove si accerti che i costi
e/ o benefici indicati dal soggetto proponente siano sovra o sottostimati, la
valutazione potra essere effettuata sulla base di costi e/ o benefici
opportunamente rettificati, sentito, ove occorra, il soggetto proponente, con
conseguente eventuale rettifica della entita del finanziamento
richiesto.]
Art. 8(Nucleo di
Valutazione)(13) [Il nucleo di valutazione, la cui attività è svolta presso lAssessorato alla programmazione, è composto da: - tre funzionari dirigenti del Settore programmazione; - un funzionario dirigente dellAssessorato al bilancio; - quattro esperti esterni allAmministrazione regionale in grado di assicurare specifiche competenze tecnico-scientifiche nelle aree economico-sociale, urbanistico-territoriale, metodologico-statistica e giuridico-amministrativa(14)
2. Il Nucleo di Valutazione si
avvale, di volta in volta, di un funzionario regionale per ognuno degli
Assessorati competenti per le materie trattate nelle proposte di intervento.
3. I componenti del Nucleo di valutazione per lanno 1988 sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in riferimento .(15)
4. La nomina dei componenti il
Nucleo di Valutazione avviene nel rispetto delle LLRR 4/ 3/ 1975, n. 24 e 12/ 8/
1981, n. 45.
5. Il Nucleo di Valutazione
esplica la sua attivita per la durata del triennio 1987/ 1989.
6. Ai componenti il Nucleo di
Valutazione verra corrisposto, in relazione alle particolari prestazioni
richieste, un compenso determinato secondo quanto previsto dall art. 5 della LR
12/ 8/ 1981, n. 45.(16)
7. Per la propria attivita il
Nucleo di Valutazione si avvale di personale dell Assessorato alla
Programmazione, all uopo designato.]
Art. 9(Finanziamento)(17) [1. Gli interventi proposti,
istruiti e valutati, secondo le speciali procedure di cui alla presente legge,
corredati dal parere del Nucleo di Valutazione, sono sottoposti alle
determinazioni della Giunta regionale, che decide in merito al finanziamento,
sentita la competente Commissione consiliare, avuto riguardo esclusivamente delle disposizioni della presente legge. La
Commissione consiliare esprime il proprio parere entro venti giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende positivo.
2. Nell ammissione al
finanziamento si fara riferimento, ai fini del riequilibrio territoriale, a:
- Sistema di
Capitanata;
- Area Metropolitana di Bari
(estesa all intera provincia);
- Sistema urbano Jonico -
Salentino, considerando come parametri per la ripartizione delle risorse i
seguenti indici:
-
disoccupazione;
- popolazione
residente;
- superficie del
territorio.
3. Gli interventi saranno
ammessi a finanziamento per il loro importo complessivo riconosciuto, dovendosi
intendere esclusi i finanziamenti per << singoli lotti >>.
4. Nell ambito degli
interventi, le spese ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelle
legittimate dalle vigenti leggi regionali e, comunque, concernenti i soli costi
di investimento.
5. La dotazione finanziaria per
l anno 1987 di cui alla presente legge viene ripartita per il 70% per il
conseguimento dell obiettivo A - Difesa, recupero e fruibilita dell ambiente
- e per il 30% per il conseguimento dell obiettivo B - Sostegno alle attivita
produttive.] (18)
Art. 10(Attuazione)(19) [1. L ammissione a
finanziamento degli interventi e immediatamente notificata ai soggetti
attuatori interessati, ai quali viene assegnato un termine utile di 120 giorni,
a partire dalla data di notifica, per provvedere all apertura dei cantieri per
un importo non inferiore al 50% di quello ammesso a finanziamento e un ulteriore
termine di 90 giorni per l attivazione totale degli
interventi.
2. Gli interventi ammessi a
finanziamento sono formalmente affidati, per la esecuzione, in
concessione al soggetto richiedente a mezzo di Decreto del Presidente
della Giunta regionale nel quale sono stabilite le condizioni atte a garantire
la corretta e puntuale realizzazione degli stessi.
3. Nel caso di concessionari di
cui ai punti 8, 9, 10 e 11 del precedente art. 4, al decreto di concessione
sara allegato, come parte integrante, apposito disciplinare d oneri
sottoscritto dal concessionario.
4. Il decreto di concessione,
da redigere in conformita allo schema - tipo approvato dalla Giunta regionale,
e emesso entro 70 giorni dalla data di notifica dell avvenuta ammissione a
finanziamento, previa acquisizione degli atti approvativi dei progetti delle
strutture e/ o infrastrutture, nonche, per i soggetti di cui ai punti 8, 9, 10
e 11 del precedente art. 4, della documentazione di rito indispensabile a
garantire l interesse dell Amministrazione regionale.
5. Alla realizzazione degli
interventi i concessionari di cui ai punti da 1 a 7 provvedono direttamente nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la propria attivita
amministrativa.
6. Gli altri soggetti attuatori
realizzano gli interventi a mezzo dei propri associati, sulla base di progetti
che, ove riguardino strutture e/ o infrastrutture, sono approvati dalla Giunta
regionale previa istruttoria da parte dei competenti Uffici dell Assessorato ai
Lavori Pubblici, su conforme parere del CRTA, istituito con LR 16/ 5/ 1985, n.
27, che deve esprimersi anche sulla congruita dei costi; non sono ammesse a
finanziamento, oltre quelle stabilite dal decreto di concessione, spese
aggiuntive.
7. A garanzia della completa
realizzazione dell intervento, il concessionario costituisce in favore della
Regione, nelle forme dovute ed entro il termine prestabilito, polizza
fidejussoria di importo pari al 25% dell importo di concessione, ovvero
equipollente atto amministrativo contabile nel caso di Enti autarchici
territoriali.
8. Tali somme sono destinate a
coprire eventuali maggiori oneri necessari per il completamento degli interventi
finanziati, nel caso di inadempienza del concessionario.
9. Tutti i termini utili
fissati nella presente legge hanno carattere perentorio.]
Art. 11(Nucleo
Ispettivo)(20) [1. All accertamento della
puntuale esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento provvede apposito
Nucleo Ispettivo, composto da tre funzionari regionali nominati dalla Giunta
regionale, di cui uno dell Assessorato alla
Programmazione.
2. Il Nucleo Ispettivo accerta
con appositi verbali:
- l apertura dei
cantieri;
- lo stato di avanzamento dei
lavori e delle attivita in termini quantitativi ed economici;
- la chiusura dei cantieri e
delle attivita;
- i risultati conseguiti con il
progetto realizzato.
3. I verbali di accertamento
sono trasmessi all Assessorato alla Programmazione ai fini dello svolgimento
delle attivita amministrative di sua competenza.
4. Allo stesso Nucleo Ispettivo
e affidato il compito di redigere, a conclusione della realizzazione degli
interventi, apposito Documento finale di concessione comprendente le indicazioni di tutte le spese sostenute e documentate ai fini
della loro omologazione da parte della Regione.
5. Le eventuali economie,
rispetto all importo di concessione assentito, concorrono ad aumentare il Fondo
di Rotazione di cui al successivo art. 12 della presente legge.]
Art. 12(Norma
finanziaria)(21) [1. Per il finanziamento dei
progetti di cui alla presente legge e istituito apposito Fondo di
Rotazione , iscritto al Cap. 0004195 del bilancio regionale anno 1987,
con una dotazione di lire 250 miliardi per l anno 1987 ed una previsione di
spesa di lire 200 e 150 miliardi rispettivamente per gli anni 1988-
1989.
2. A tale fondo affluiranno i
contributi comunitari concessi dalla CEE per i progetti regionali, nonche i
fondi aggiuntivi ordinari e straordinari dello Stato in favore delle Regioni
destinati al perseguimento degli obiettivi fissati nella presente
legge.
3. Tali risorse andranno a
integrare le previsioni di spesa degli anni 1988- 1989 sopra indicate per il
finanziamento di altri progetti nei campi di intervento previsti dalla presente
legge. (22)
4. La stipula del mutuo potra
avvenire anche per quote dopo l accertamento della cantierabilita dei
corrispondenti investimenti.]
Art. 13(Rimborso spese di
progettazione)(23) [1. I fondi, coma sopra
definiti, possono essere utilizzati entro il limite dell 1% per spese di
progettazione in favore di quei progetti che, ritenuti idonei dal Nucleo di Valutazione, non hanno trovato momentaneo accoglimento e che
presentino in ogni caso i requisiti necessari e sufficienti per accedere a
finanziamenti dello Stato e/ o della CEE.
2. Il contributo regionale, per
quanto stabilito al precedente comma, sara contenuto entro il limite massimo
del 70% delle spese documentate e riconosciute ammissibili ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia.]
Art. 14(Norma
finale)(24) [1. Sono in ogni caso escluse
dalla presente legge le attivita e gli interventi di competenza statale.
2. L Assessore alla
Programmazione, se delegato esercita le funzioni attribuite al Presidente della
Giunta regionale dalla presente legge.]
Art. 15(25) [1. Al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1987 sono introdotte le
seguenti variazioni:
ENTRATA
Variazione in
aumento
Cap. 51210 Mutui
passivi Bil. Comp.: + 250.000.000.000 Bil. Cassa: +
250.000.000.000
USCITA
Variazione in
aumento
Cap. 0004195 Fondo di
rotazione per interventi straordinari per la tutela dell ambiente e lo sviluppo
delle attivita produttive Bil. Comp.: + 250.000.000.000 Bil. Cassa: +
250.000.000.000]
Art. 16(Mutuo)(26) [1. La Regione Puglia e
autorizzata, a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17, a
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L.
250.000.000.000.
2. I mutui saranno stipulati ad
un tasso effettivo massimo del 14% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata
massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
3. E autorizzata a tal fine l
iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di
previsione della spesa e dell entrata del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1987.
4. La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla
presente legge. 5. Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi
dei mutui e garantito dalla Regione mediante l inclusione nel bilancio di
previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti
per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione pu dare
incarico al proprio Tesoriere del versamento a favore degli Istituti mutuanti
delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze
stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario,
con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate
riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti
commi.
6. L onere relativo alle rate
di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 27.082.000.000 a partire
dall esercizio finanziario 1988.
7. Esso fara carico ad
appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso
del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal
1988.
8. Nel caso in cui, in sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del
presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma o
che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel
tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sull entita degli stanziamenti annui, così come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno
annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l ammortamento
dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi,
rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell art. 36 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17.
10. La contrazione del mutuo di
cui al presente articolo e subordinata alla approvazione del rendiconto della
Regione per il 1985 ai sensi dell art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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