Anno 1987
Numero 7
Data 18/02/1987
Abrogato
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 18 febbraio 1987, n. 7

Disposizioni finanziarie per il triennio 1987/1989. (Legge finanziaria regionale) - Interventi straordinari per la tutela dell' ambiente e lo sviluppo delle attivita' produttive.(1) 


(1) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 1

(Finalita)(2) 


  [1. La Regione intende favorire le condizioni per una piu incisiva politica dell ambiente e per la diffusione delle attivita produttive, anche allo scopo di incentivare l occupazione prevalentemente giovanile.

2. Tali condizioni si realizzano attraverso una strumentazione speciale e straordinaria, in termini di apprestamento di risorse finanziarie e di semplificazione delle procedure attuative degli interventi, riferita al triennio 1987/ 1989, in grado di sviluppare azioni integrate, idonee a fronteggiare l emergenza ambientale e la riqualificazione del sistema produttivo.]




(2) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 2

(Obiettivi)(3) 


[1. Per tale finalita la Regione finanzia, nel triennio 1987/ 1989, interventi, immediatamente eseguibili, che perseguano i seguenti obiettivi:

A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA DELL AMBIENTE

B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE, in coerenza con le indicazioni del Piano regionale di Sviluppo, dei Piani annuali dell Intervento Straordinario nel Mezzogiorno - ex legge 1/ 3/ 1986, n. 64 -, dei Programmi Integrati Mediterranei, degli altri Piani e Programmi adottati dalla Regione.]



(3) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 3

(Azioni)(4) (5) 


[1. Gli interventi devono assicurare, anche attraverso una maggiore diffusione delle innovazioni tecnologiche e della formazione professionale, elevate ricadute in termini di:

- espansione e riqualificazione delloccupazione;

- riequilibrio territoriale;

- promozione, organizzazione e razionalizzazione della conoscenza ambientale.

2. Gli interventi, fermo restando che le strutture e/o le infrastrutture realizzate saranno destinate alla proprietà pubblica, devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, le seguenti azioni organiche:

A) Difesa, recupero e fruibilità dellambiente

A.1 Tutela, riqualificazione e fruibilità delle aree costiere;

A.2 Costituzione, estendimento, riqualificazione e fruibilità di aree boschive e/o aree di particolare pregio ambientale e naturale;

A.3 Riqualificazione di sistemi di funzioni urbane allinterno delle aree ad alta densità demografica, da realizzarsi anche attraverso una rete di sistemi telematici per la programmazione del recupero socio-tecnico del patrimonio edilizio e della manutenzione;

A.4 Recupero, salvaguardia e potenziamento della fruibilità dei beni storico-artistici.

B) Sostegno alle attività produttive

B.1 Costituzione, riqualificazione ed espansione di aree attrezzate e piani di insediamento produttivi, complessivi di urbanizzazioni primarie e secondarie, rustici aziendali, strutture per i servizi comuni e reali alle imprese con destinazione duso vincolate alle attività produttive;

B.2 Destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso lammodernamento e riqualificazione dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla nautica da diporto e alla attività di promozione ad esse connesse;

B.3 Potenziamento della commercializzazione dei prodotti regionali, con particolare riferimento ai prodotti agro-alimentari e zootecnici, attraverso la riqualificazione di strutture, infrastrutture e servizi finalizzati al sostegno sul mercato e miglioramento delle qualità e varietà della produzione.

3. I progetti, corredati da parere favorevole dellente locale competente, comprendono gli interventi funzionali alla realizzazione degli obiettivi, inclusa la gestione delle attività, assicurata e garantita dal soggetto proponente per un periodo almeno sufficiente a raggiungere lequilibrio finanziario dellattività di gestione. Priorità verrà assegnata ai progetti le cui gestioni vengano assicurate da imprenditoria giovanile in forma cooperativa o privata e siano localizzate nelle aree delle Comunità montane, nonché in quelle individuate come depresse dalla legge 26 giugno 1965, n. 717]



(4) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2
(5) Articolo così sostituito del primo comma dell'art. 1, L.R. 11 febbraio 1988, n. 7


Art. 4

(Soggetti attuatori)(6) 


[1. Sono legittimati a presentare progetti per la realizzazione di interventi da finanziare ai sensi della presente legge:

1) le Province;

2) i Comuni capoluoghi;

3) i Consorzi di Comuni o Comuni associati;

4) le Comunita Montane;

5) i Consorzi di Bonifica;

6) i Consorzi ASI, i Consorzi ex LR 3/ 10/ 86, n. 31, i Consorzi ex LR 20/ 4/ 1985, n. 21;

7) gli Enti pubblici regionali;

8) FINPUGLIA;

9) le societa cooperative;

10) le societa miste tra soggetti pubblici e privati anche nella forma consortile;

11) gli operatori economici.

2. Nel caso di interventi finalizzati al conseguimento dell obiettivo A del precedente art. 2, gli operatori economici devono risultare riuniti in raggruppamento.

3. I raggruppamenti possono registrare la presenza di un impresa a partecipazione statale o della FINPUGLIA.

4. I raggruppamenti devono comunque registrare la presenza di imprese operanti stabilmente nel territorio regionale, aggregate in un rapporto di partecipazione non inferiore al 60%.]  



(6) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 5

(Interventi)(7) (8) 


[1. Gli interventi devono attivare le azioni integrate previste nel precedente art. 3 ed indicare in maniera organica e coordinata e nel rispetto della normativa regionale:

- le attività da svolgere;

- le strutture e/o infrastrutture da realizzare;

- il piano finanziario riferito alla vita utile dellintervento;

- la relativa scheda progettuale di analisi costi/benefici;

- la valutazione di impatto ambientale, ove necessaria.

2. Le strutture e/o infrastrutture devono essere descritte nella loro consistenza tecnica ed economica; mentre le attività da svolgere devono essere definite nella loro natura, nella loro durata, nel tipo di investimento, nelle fasi gestionali, nei risultati che si intendono perseguire, riferiti distintamente allambiente, al sostegno delle attività produttive, alla occupazione.

3. Gli interventi proposti devono, comunque comprendere:

a) per le strutture e/o infrastrutture:

- relazione illustrativa, grafici, computo metrico, costi unitari di costruzione forfettizzati, costo complessivo di ognuna di esse;

b) progetto esecutivo delle attività da svolgere completo di:

- illustrazione del tipo di attività;

- organismi preposti a svolgerla;

- descrizione dei costi di investimento;

- indicazione dei costi annuali di gestione;

- durata dellattività;

- costo complessivo;

c) definizione e descrizione degli ambiti territoriali interessati dal progetto;

d) programma dei lavori e delle attività.

4. La scheda progettuale di valutazione costi/benefici va compilata in conformità allo schema-tipo della scheda pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1986, n. 152.

5. Allo scopo di assicurare ampie e immediate ricadute territoriali, gli interventi devono coinvolgere ambiti sovracomunali, quando non si riferiscano esclusivamente al tessuto delle aree urbane, ad alta densità demografica; dovranno inoltre avere un importo complessivo tra 10 e 30 miliardi di lire e completarsi entro un periodo massimo di quattro anni.(9) 

6. Gli interventi di importo superiore, a quelli massimi sopra indicati, possono trovare accoglimento finanziario nell ambito del bilancio pluriennale 1987/ 1989.(10) 

7 Gli interventi proposti devono essere presentati entro e non oltre settanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

8. Le proposte di intervento presentate dai soggetti di cui ai punti 9, 10 e 11 del precedente art. 4 devono essere corredate rispettivamente dalla seguente documentazione:

per le società cooperative e per le società miste tra soggetti pubblici e privati:

a) atto costitutivo comprensivo dello statuto;

b) valido certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dalla competente Cancelleria commerciale del Tribunale;

per operatori economici riuniti in raggruppamento:

a) atto notarile di costituzione in associazione temporanea dimpresa, del raggruppamento, comprensivo di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla impresa capogruppo dalle altre associate, e della precisazione delle quote virtuali di partecipazione;

b) per ciascun componente il raggruppamento:

- nel caso di ditte individuali: valido certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

- per le Società e le Cooperative: valido certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla competente Cancelleria commerciale del Tribunale;

c) procura relativa al mandato collettivo conferito al legale rappresentante della impresa capogruppo risultante da atto pubblico;

d) certificati di iscrizione allANC per le imprese di costruzione partecipanti al raggruppamento.

9. Copia della richiesta dellintervento viene trasmessa, dai soggetti proponenti, direttamente ai comuni interessati, che esprimono il proprio parere in merito entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente]  



(10) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 3, l.r. 11 febbraio 1988, n. 7
(7) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2
(8) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, l.r. 11 febbraio 1988, n. 7. Il termine di cui al presente comma e prorogato al 5 luglio 1988 per effetto del primo comma dell'articolo unico,l.r. 3 giugno 1988, n. 15
(9) Comma così ridefinito dal primo comma dell'art. 2, l.r. 11 febbraio 1988, n. 7. 


Art. 6

(Interventi con effetti immediati)(11) 


[1. Gli interventi che per loro natura sono destinati a produrre effetti in coincidenza della stagione turistica 1987, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. Gli stessi, corredati dal parere del Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 8, potranno essere esaminati, ai fini del finanziamento, dalla Giunta regionale, prima della scadenza del termine di cui al settimo comma del precedente art. 5.

3. Per il finanziamento di questi interventi potra essere utilizzata un aliquota non superiore al 20% delle risorse finanziarie previste per il 1987 dalla presente legge.

4. Di tali finanziamenti sara tenuto conto, ai fini del riequilibrio territoriale, nell allocazione complessiva delle risorse.

5. In deroga alle norme della presente legge, gli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi del presente articolo, devono essere attivati entro 45 giorni dalla data di notifica del provvedimento di finanziamento; entro lo stesso termine deve essere definito il relativo decreto di concessione.]



(11) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 7

(Istruttoria e valutazione)(12) 


[1. L attivita amministrativa inerente l attuazione della presente legge e svolta dall Assessorato alla Programmazione, al quale vanno presentate le proposte di intervento.

2. Questo cura, tra l altro, l istruttoria delle proposte di intervento di concerto con gli altri assessorati competenti, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti settoriali della Regione.

3. La valutazione degli interventi e effettuata dal Nucleo di Valutazione, in base ai seguenti criteri:

1) impatto sui livelli di occupazione e reddito;

2) contributo al perseguimento degli obiettivi proposti ed ampiezza territoriale coinvolta dall intervento;

3) contributo al riequilibrio territoriale sotto il profilo sociale ed economico;

4) contributo al risanamento ambientale con specifico riferimento alle condizioni di degrado e alla rilevanza socio - economica dell area interessata, secondo le deliberazioni dei Comitati Interministeriali di cui all art. 3 della legge statale 10/ 5/ 76, 319 e all art. 5 del DPR 10/ 9/ 82, n. 915;

5) grado di economicita del progetto in termini di valutazione costi/ benefici, attraverso l esame del saggio di rendimento interno e del valore attuale netto, calcolati sulla base di un tasso sociale di sconto pari al 6%;

6) modalita di copertura finanziaria proposta dal soggetto attuatore.

4. Il Nucleo di Valutazione provvede anche ad esaminare la documentazione richiesta con la presente legge.

5. Per ogni proposta di intervento esaminata, il Nucleo di Valutazione esprime un parere di idoneita finalizzato all ammissibilita del finanziamento.

6. Ove si accerti che i costi e/ o benefici indicati dal soggetto proponente siano sovra o sottostimati, la valutazione potra essere effettuata sulla base di costi e/ o benefici opportunamente rettificati, sentito, ove occorra, il soggetto proponente, con conseguente eventuale rettifica della entita del finanziamento richiesto.]



(12) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 8

(Nucleo di Valutazione)(13) 


[Il nucleo di valutazione, la cui attività è svolta presso lAssessorato alla programmazione, è composto da:

- tre funzionari dirigenti del Settore programmazione;

- un funzionario dirigente dellAssessorato al bilancio;

- quattro esperti esterni allAmministrazione regionale in grado di assicurare specifiche competenze tecnico-scientifiche nelle aree economico-sociale, urbanistico-territoriale, metodologico-statistica e giuridico-amministrativa(14) 

2. Il Nucleo di Valutazione si avvale, di volta in volta, di un funzionario regionale per ognuno degli Assessorati competenti per le materie trattate nelle proposte di intervento.

3. I componenti del Nucleo di valutazione per lanno 1988 sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in riferimento  .(15) 

4. La nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione avviene nel rispetto delle LLRR 4/ 3/ 1975, n. 24 e 12/ 8/ 1981, n. 45.

5. Il Nucleo di Valutazione esplica la sua attivita per la durata del triennio 1987/ 1989.

6. Ai componenti il Nucleo di Valutazione verra corrisposto, in relazione alle particolari prestazioni richieste, un compenso determinato secondo quanto previsto dall art. 5 della LR 12/ 8/ 1981, n. 45.(16) 

7. Per la propria attivita il Nucleo di Valutazione si avvale di personale dell Assessorato alla Programmazione, all uopo designato.] 



(13) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2
(14) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 5, l.r. 11 febbraio 1988, n. 7. 
(15) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 6, l.r. 11 febbraio 1988, n. 7. 
(16) Comma soppresso dal secondo comma dell'art. 6, l.r. 11 febbraio 1988, n. 7. 


Art. 9

(Finanziamento)(17) 


[1. Gli interventi proposti, istruiti e valutati, secondo le speciali procedure di cui alla presente legge, corredati dal parere del Nucleo di Valutazione, sono sottoposti alle determinazioni della Giunta regionale, che decide in merito al finanziamento, sentita la competente Commissione consiliare, avuto riguardo esclusivamente  delle disposizioni della presente legge. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende positivo.

2. Nell ammissione al finanziamento si fara riferimento, ai fini del riequilibrio territoriale, a:

- Sistema di Capitanata;

- Area Metropolitana di Bari (estesa all intera provincia);

- Sistema urbano Jonico - Salentino, considerando come parametri per la ripartizione delle risorse i seguenti indici:

- disoccupazione;

- popolazione residente;

- superficie del territorio.

3. Gli interventi saranno ammessi a finanziamento per il loro importo complessivo riconosciuto, dovendosi intendere esclusi i finanziamenti per << singoli lotti >>.

4. Nell ambito degli interventi, le spese ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelle legittimate dalle vigenti leggi regionali e, comunque, concernenti i soli costi di investimento.

5. La dotazione finanziaria per l anno 1987 di cui alla presente legge viene ripartita per il 70% per il conseguimento dell obiettivo A - Difesa, recupero e fruibilita dell ambiente - e per il 30% per il conseguimento dell obiettivo B - Sostegno alle attivita produttive.] (18) 



(17) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2
(18) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 7, l.r. 11 febbraio 1988, n. 7


Art. 10

(Attuazione)(19) 


[1. L ammissione a finanziamento degli interventi e immediatamente notificata ai soggetti attuatori interessati, ai quali viene assegnato un termine utile di 120 giorni, a partire dalla data di notifica, per provvedere all apertura dei cantieri per un importo non inferiore al 50% di quello ammesso a finanziamento e un ulteriore termine di 90 giorni per l attivazione totale degli interventi.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento sono formalmente affidati, per la esecuzione, in concessione al soggetto richiedente a mezzo di Decreto del Presidente della Giunta regionale nel quale sono stabilite le condizioni atte a garantire la corretta e puntuale realizzazione degli stessi.

3. Nel caso di concessionari di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 del precedente art. 4, al decreto di concessione sara allegato, come parte integrante, apposito disciplinare d oneri sottoscritto dal concessionario.

4. Il decreto di concessione, da redigere in conformita allo schema - tipo approvato dalla Giunta regionale, e emesso entro 70 giorni dalla data di notifica dell avvenuta ammissione a finanziamento, previa acquisizione degli atti approvativi dei progetti delle strutture e/ o infrastrutture, nonche, per i soggetti di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 del precedente art. 4, della documentazione di rito indispensabile a garantire l interesse dell Amministrazione regionale.

5. Alla realizzazione degli interventi i concessionari di cui ai punti da 1 a 7 provvedono direttamente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la propria attivita amministrativa.

6. Gli altri soggetti attuatori realizzano gli interventi a mezzo dei propri associati, sulla base di progetti che, ove riguardino strutture e/ o infrastrutture, sono approvati dalla Giunta regionale previa istruttoria da parte dei competenti Uffici dell Assessorato ai Lavori Pubblici, su conforme parere del CRTA, istituito con LR 16/ 5/ 1985, n. 27, che deve esprimersi anche sulla congruita dei costi; non sono ammesse a finanziamento, oltre quelle stabilite dal decreto di concessione, spese aggiuntive.

7. A garanzia della completa realizzazione dell intervento, il concessionario costituisce in favore della Regione, nelle forme dovute ed entro il termine prestabilito, polizza fidejussoria di importo pari al 25% dell importo di concessione, ovvero equipollente atto amministrativo contabile nel caso di Enti autarchici territoriali.

8. Tali somme sono destinate a coprire eventuali maggiori oneri necessari per il completamento degli interventi finanziati, nel caso di inadempienza del concessionario.

9. Tutti i termini utili fissati nella presente legge hanno carattere perentorio.] 



(19) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 11

(Nucleo Ispettivo)(20) 


[1. All accertamento della puntuale esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento provvede apposito Nucleo Ispettivo, composto da tre funzionari regionali nominati dalla Giunta regionale, di cui uno dell Assessorato alla Programmazione.

2. Il Nucleo Ispettivo accerta con appositi verbali:

- l apertura dei cantieri;

- lo stato di avanzamento dei lavori e delle attivita in termini quantitativi ed economici;

- la chiusura dei cantieri e delle attivita;

- i risultati conseguiti con il progetto realizzato.

3. I verbali di accertamento sono trasmessi all Assessorato alla Programmazione ai fini dello svolgimento delle attivita amministrative di sua competenza.

4. Allo stesso Nucleo Ispettivo e affidato il compito di redigere, a conclusione della realizzazione degli interventi, apposito Documento finale di concessione comprendente le indicazioni di tutte le spese sostenute e documentate ai fini della loro omologazione da parte della Regione.

5. Le eventuali economie, rispetto all importo di concessione assentito, concorrono ad aumentare il Fondo di Rotazione di cui al successivo art. 12 della presente legge.]  



(20) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 12

(Norma finanziaria)(21) 


[1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge e istituito apposito Fondo di Rotazione , iscritto al Cap. 0004195 del bilancio regionale anno 1987, con una dotazione di lire 250 miliardi per l anno 1987 ed una previsione di spesa di lire 200 e 150 miliardi rispettivamente per gli anni 1988- 1989.

2. A tale fondo affluiranno i contributi comunitari concessi dalla CEE per i progetti regionali, nonche i fondi aggiuntivi ordinari e straordinari dello Stato in favore delle Regioni destinati al perseguimento degli obiettivi fissati nella presente legge.

3. Tali risorse andranno a integrare le previsioni di spesa degli anni 1988- 1989 sopra indicate per il finanziamento di altri progetti nei campi di intervento previsti dalla presente legge. (22) 

4. La stipula del mutuo potra avvenire anche per quote dopo l accertamento della cantierabilita dei corrispondenti investimenti.]



(21) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2
(22) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 10, l.r. 11 febbraio 1988, n. 7


Art. 13

(Rimborso spese di progettazione)(23) 


[1. I fondi, coma sopra definiti, possono essere utilizzati entro il limite dell 1% per spese di progettazione in favore di quei progetti che, ritenuti idonei dal Nucleo di Valutazione, non hanno trovato momentaneo accoglimento e che presentino in ogni caso i requisiti necessari e sufficienti per accedere a finanziamenti dello Stato e/ o della CEE.

2. Il contributo regionale, per quanto stabilito al precedente comma, sara contenuto entro il limite massimo del 70% delle spese documentate e riconosciute ammissibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.]



(23) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 14

(Norma finale)(24) 


[1. Sono in ogni caso escluse dalla presente legge le attivita e gli interventi di competenza statale.

2. L Assessore alla Programmazione, se delegato esercita le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla presente legge.] 



(24) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 15

(25) 


[1. Al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 51210 Mutui passivi Bil. Comp.: + 250.000.000.000 Bil. Cassa: + 250.000.000.000

USCITA

Variazione in aumento

Cap. 0004195 Fondo di rotazione per interventi straordinari per la tutela dell ambiente e lo sviluppo delle attivita produttive Bil. Comp.: + 250.000.000.000 Bil. Cassa: + 250.000.000.000]



(25) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Art. 16

(Mutuo)(26) 


[1. La Regione Puglia e autorizzata, a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 250.000.000.000.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

3. E autorizzata a tal fine l iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell entrata del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987.

4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla presente legge. 5. Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante l inclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione pu dare incarico al proprio Tesoriere del versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

6. L onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 27.082.000.000 a partire dall esercizio finanziario 1988.

7. Esso fara carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1988.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull entita degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata  nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell art. 36 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17.

10. La contrazione del mutuo di cui al presente articolo e subordinata alla approvazione del rendiconto della Regione per il 1985 ai sensi dell art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17.]  



(26) l.r. abrogata  dallal.r. 13 agosto 1998, n. 28 art. 2


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.