Anno 1988
Numero 26
Data 08/09/1988
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 settembre 1988, n. 166.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 8 settembre 1988, n. 26

Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attivita' di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt. 12 e 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36


Art. 1

Presupposto della rendicontazione e soggetti.(2) 


[1. L art. 14 della L. R. 17 ottobre 1978, n. 54 e così sostituito:

Le province, i Comuni e/ o i Consorzi e gli Enti locali che svolgono attivita di formazione professionale, in regime di delega e/ o convenzione, con fondi erogati dalla Regione Puglia, devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 giorni dalla data di chiusura dell anno formativo, approvata rispettivamente dai Consigli provinciali, comunali e dalle Assemblee di Consorzi, vistata dai competenti organi previsti dalla legge.

2. La documentazione da inviare alla Giunta regionale per il controllo di competenza e costituita da:

a) deliberazione del conto consuntivo annuale;

b) deliberazioni di spesa effettuate nell anno finanziario regolarmente approvate dagli organi competenti.

3. Gli Enti gestori convenzionati devono presentare un unica rendicontazione finanziaria, relativamente all intero anno formativo e ad ogni altra attivita isolata preventivamente autorizzata, nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell anno o dalla conclusione dell attivita o dalla data di chiusura dell anno formativo.

4. Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione, decorre a carico dell Ente, l interesse maturato sul conto dal considerarsi  esaustivo anche del degrado monetario.

5. Lo schema di rendicontazione e definito dall Assessorato alla Formazione Professionale a cui e trasmesso.

6. Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originaria e trattenuta dall Ente gestore e resta a disposizione dell Assessorato che, attraverso l Ufficio Riscontro e Rendicontazione, appositamente istituito nell ambito del Settore di Formazione professionale, provvedera al controllo di competenza.

7. La mancata presentazione dei rendiconti o della notifica delle deliberazioni, rese esecutive per la Province, Comuni e/ o Consorzi di Enti locali, comporta la sospensione dell erogazione dei finanziamenti con l esclusione di quelli relativi al personale]



(2) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36


Art. 2

Finanziamento per le strutture operative.(3) 


[1. Per ciascuna struttura operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di «comparto» inclusa nei piani annuali di attività, i piani stessi prevedono lammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura al fine di assicurare lo svolgimento dellattività corsuale] 


(3) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36


Art. 3

Utilizzazione dei finanziamenti.(4) 


[1. Gli Enti, nei limiti del finanziamento globale previsto nei piani annuali di attività, amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di erogazione e di gestione delle risorse in base alle esigenze delle singole sedi operative in conformità alle proprie norme statutarie, purché non in contrasto con la normativa vigente.

2. Il punto 2) del primo comma ed il quarto comma dellart. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 sono interpretati nel senso che le «spese di organizzazione e le spese relative alle «provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali» oltre a quelle ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nellintero arco dellanno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione dellattività corsuale, comprendono:

- le spese per il funzionamento degli organi istituzionali degli Enti medesimi;

- le spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, da docenti universitari, da esperti di provata capacità, limitatamente alle prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dellEnte e sempreché finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano annuale di formazione professionale;

- le spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie, deliberate dagli organi statutari degli Enti gestori convenzionati o delegati, necessarie per far fronte agli oneri fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dellanno precedente e laccredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attività formative dellanno successivo;

- le spese derivanti da contenziosi legali instauratisi con il personale dipendente a seguito di disposizioni emanate dalla Regione] 



(4) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36


Art. 4

Beni inventariabili e utilizzazione beni regionali.(5) 


[1. I beni inventariabili funzionali allesercizio dellattività di formazione professionale, acquistati legittimamente dagli Enti gestori pubblici e privati con i fondi comunitari, statali e regionali, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia e consegnati agli acquirenti a titolo di comodato in conformità agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

2. Sono acquisiti al patrimonio regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale attuati con i fondi comunitari, statali e regionali, con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli Istituti di detenzione e pena, che sono lasciati in dono agli allievi stessi.

3. Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale, o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nellambito dello stesso settore di attività, ad altra sede operativa dellente medesimo o consegnati a titolo di comodato ad altro Ente di formazione professionale operante nel territorio della Puglia.

3-bis. Le spese per le sedi provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attività corsuali.(6) 

4. Per i beni obsoleti o inutilizzabili, la Giunta regionale provvede nei modi di legge]



(5) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36
(6) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 9, L.R. 23 agosto 1993, n. 18


Art. 5

Esame delle rendicontazioni e risoluzione controversie.(7) 


[1. Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente nei termini temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni della Comunità europea. A tal fine, la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente.

2. Sulleventuale differenza tra gli avanzi di gestione così come rendicontati dallEnte e le somme non ammesse a discarico da parte della Regione decorre linteresse di cui al quarto comma del precedente art. 1 a far tempo dalla data di richiesta della somma.

3. Per la risoluzione delle controversie in ordine allesame ed alla definizione delle rendicontazioni di cui alla presente legge, le parti, ove concordino, possono ricorrere allistituto dellarbitrato di cui al titolo VIII del C.P.C. se ed in quanto applicabile. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti, che vengono eseguiti dallAssessore alla formazione professionale se delegato]



(7) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36


Art. 6

Norme transitorie e finali.(8) 


[1. In attesa della nuova legge organica sulla formazione professionale ed allo scopo di procedere sollecitamente allesame e allapprovazione dei rendiconti già presentati alla Regione dagli Enti gestori e definire i relativi rapporti debitori e creditori alla data di entrata in vigore dalla presente legge, valgono le seguenti disposizioni:

a) sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali, erogati con finalità di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato lacquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari già presentati nel periodo ricompreso dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese per lacquisto di tali beni e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni degli stessi sono ammesse a discarico in sede di esame dei rendiconti finanziari;

b) allEnte comodatario sono riconosciuti, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese di manutenzione dei beni regionali consegnati;

c) le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per il trattamento economico e relativi oneri sociali del personale, per il mantenimento delle strutture formative e per il funzionamento dei comparti sono riconosciute, anche se eccedenti le sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa e per gli stessi comparti, purché contenute nellammontare globale dei finanziamenti previsti per ciascun Ente sulla base dei piani annuali di attività, considerando anche gli eventuali storni di fondi su voci diverse;

d) entro i limiti dei finanziamenti già erogati dalla Regione a ciascun Ente gestore con i piani annuali di attività, è riconosciuta la compensazione tra le somme a debito o a credito risultanti dalle rendicontazioni di ciascun anno formativo;

e) è riconosciuta, altresì, lutilizzazione di eventuali differenze finanziarie dellanno precedente non restituite alla Regione per far fronte agli oneri fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative e laccredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attività formative dellanno successivo;

f) la spesa per il materiale individuale e didattico di cui al punto 2 del primo comma dellart. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, è riconosciuta integralmente nellambito della previsione di piano. La spesa per esercitazioni pratiche è riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli allievi iscritti;

g) le Province, i Comuni e/o i Consorzi di Enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme stabilite dalla presente legge] 



(8) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36


Art. 7

Norma finanziaria.(9) 


[1. Lonere finanziario riveniente dallapplicazione della presente legge, valutato, per lanno 1988, in L. 500.000.000, è posto a carico dellapposito capitolo di bilancio di previsione della regione Puglia per lesercizio finanziario 1988 numero 0962010 finanziamento per il funzionamento delle strutture e per lattuazione delle attività di formazione professionale, legge regionale n. 54/1978.

2. Per ogni anno successivo, a partire dallanno 1989, lonere derivante dalla applicazione della presente legge sarà iscritto nei capitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi medesimi] 



(9) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36