Legge Regionale 8 settembre 1988, n. 26 Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attivita' di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt. 12 e 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.(1)
Art. 1Presupposto della rendicontazione e soggetti.(2) [1. L art. 14 della L.
R. 17 ottobre 1978, n. 54 e così sostituito:
Le province,
i Comuni e/ o i Consorzi e gli Enti locali che svolgono attivita di formazione
professionale, in regime di delega e/ o convenzione, con fondi erogati dalla
Regione Puglia, devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120
giorni dalla data di chiusura dell anno formativo, approvata rispettivamente
dai Consigli provinciali, comunali e dalle Assemblee di Consorzi, vistata dai
competenti organi previsti dalla legge.
2. La documentazione
da inviare alla Giunta regionale per il controllo di competenza e costituita
da:
a) deliberazione del
conto consuntivo annuale;
b) deliberazioni di
spesa effettuate nell anno finanziario regolarmente approvate dagli organi
competenti.
3. Gli Enti gestori
convenzionati devono presentare un unica rendicontazione finanziaria,
relativamente all intero anno formativo e ad ogni altra attivita isolata
preventivamente autorizzata, nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell anno
o dalla conclusione dell attivita o dalla data di chiusura dell anno
formativo.
4. Oltre tale termine,
sulle eventuali differenze da restituire alla Regione, decorre a carico dell
Ente, l interesse maturato sul conto dal considerarsi esaustivo anche del degrado
monetario.
5. Lo schema di
rendicontazione e definito dall Assessorato alla Formazione Professionale a
cui e trasmesso.
6. Al rendiconto deve
essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la
documentazione originaria e trattenuta dall Ente gestore e resta a
disposizione dell Assessorato che, attraverso l Ufficio Riscontro e
Rendicontazione, appositamente istituito nell ambito del Settore di Formazione
professionale, provvedera al controllo di competenza.
7. La mancata
presentazione dei rendiconti o della notifica delle deliberazioni, rese
esecutive per la Province, Comuni e/ o Consorzi di Enti locali, comporta la
sospensione dell erogazione dei finanziamenti con l esclusione di quelli
relativi al personale]
Art. 2Finanziamento per le strutture operative.(3) [1. Per ciascuna struttura operativa di formazione
professionale, ivi compresa quella destinata a sede di «comparto» inclusa nei
piani annuali di attività, i piani stessi prevedono lammontare minimo dei
finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura al fine di
assicurare lo svolgimento dellattività corsuale]
Art. 3Utilizzazione dei finanziamenti.(4) [1. Gli Enti, nei limiti del
finanziamento globale previsto nei piani annuali di attività, amministrano
direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di erogazione e di
gestione delle risorse in base alle esigenze delle singole sedi operative in
conformità alle proprie norme statutarie, purché non in contrasto con la
normativa vigente.
2. Il punto 2) del primo comma
ed il quarto comma dellart. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 sono interpretati nel senso che
le «spese di organizzazione e le spese relative alle «provvidenze finanziarie
per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali» oltre a quelle
ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nellintero
arco dellanno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione
dellattività corsuale, comprendono:
- le spese per il funzionamento
degli organi istituzionali degli Enti medesimi;
- le spese per consulenze
prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, da
docenti universitari, da esperti di provata capacità, limitatamente alle
prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dellEnte e
sempreché finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano
annuale di formazione professionale;
- le spese per interessi
sostenute per anticipazioni bancarie, deliberate dagli organi statutari degli
Enti gestori convenzionati o delegati, necessarie per far fronte agli oneri
fissi della formazione relativi al periodo intercorrente tra il termine delle
attività formative dellanno precedente e laccredito dei fondi da parte della
Regione per il finanziamento delle attività formative dellanno successivo;
- le spese derivanti da
contenziosi legali instauratisi con il personale dipendente a seguito di
disposizioni emanate dalla Regione]
Art. 4Beni inventariabili e utilizzazione beni regionali.(5) [1. I beni inventariabili
funzionali allesercizio dellattività di formazione professionale, acquistati
legittimamente dagli Enti gestori pubblici e privati con i fondi comunitari,
statali e regionali, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia e
consegnati agli acquirenti a titolo di comodato in conformità agli articoli 1803
e seguenti del codice civile.
2. Sono acquisiti al patrimonio
regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento
delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale
attuati con i fondi comunitari, statali e regionali, con esclusione di quelli
prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati
negli Istituti di detenzione e pena, che sono lasciati in dono agli allievi
stessi.
3. Nei casi di mancata
inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale,
o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo
massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nellambito
dello stesso settore di attività, ad altra sede operativa dellente medesimo o
consegnati a titolo di comodato ad altro Ente di formazione professionale
operante nel territorio della Puglia.
3-bis. Le spese per le sedi
provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di
svolgimento delle attività corsuali.(6)
4. Per i beni obsoleti o
inutilizzabili, la Giunta regionale provvede nei modi di legge]
Art. 5Esame delle rendicontazioni e risoluzione controversie.(7) [1. Il riscontro delle
rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa
vigente nei termini temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni
della Comunità europea. A tal fine, la Regione adotta ogni utile iniziativa
compatibile con la legislazione vigente.
2. Sulleventuale differenza
tra gli avanzi di gestione così come rendicontati dallEnte e le somme non
ammesse a discarico da parte della Regione decorre linteresse di cui al quarto
comma del precedente art. 1 a far tempo dalla data di richiesta della somma.
3. Per la risoluzione delle
controversie in ordine allesame ed alla definizione delle rendicontazioni di
cui alla presente legge, le parti, ove concordino, possono ricorrere
allistituto dellarbitrato di cui al titolo VIII del C.P.C. se ed in quanto
applicabile. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti, che vengono
eseguiti dallAssessore alla formazione professionale se delegato]
Art. 6Norme transitorie e finali.(8) [1. In attesa della nuova legge
organica sulla formazione professionale ed allo scopo di procedere
sollecitamente allesame e allapprovazione dei rendiconti già presentati alla
Regione dagli Enti gestori e definire i relativi rapporti debitori e creditori
alla data di entrata in vigore dalla presente legge, valgono le seguenti
disposizioni:
a) sono acquisiti al patrimonio
della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi
comunitari, statali e regionali, erogati con finalità di formazione
professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato
effettuato lacquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei
rendiconti finanziari già presentati nel periodo ricompreso dal trasferimento
alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla
data di entrata in vigore della presente legge. Le spese per lacquisto di tali
beni e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni
degli stessi sono ammesse a discarico in sede di esame dei rendiconti
finanziari;
b) allEnte comodatario sono
riconosciuti, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese
di manutenzione dei beni regionali consegnati;
c) le spese effettivamente
sostenute e regolarmente documentate per il trattamento economico e relativi
oneri sociali del personale, per il mantenimento delle strutture formative e per
il funzionamento dei comparti sono riconosciute, anche se eccedenti le
sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa e per gli stessi comparti,
purché contenute nellammontare globale dei finanziamenti previsti per ciascun
Ente sulla base dei piani annuali di attività, considerando anche gli eventuali
storni di fondi su voci diverse;
d) entro i limiti dei
finanziamenti già erogati dalla Regione a ciascun Ente gestore con i piani
annuali di attività, è riconosciuta la compensazione tra le somme a debito o a
credito risultanti dalle rendicontazioni di ciascun anno formativo;
e) è riconosciuta, altresì,
lutilizzazione di eventuali differenze finanziarie dellanno precedente non
restituite alla Regione per far fronte agli oneri fissi della formazione
relativi al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative e
laccredito dei fondi da parte della Regione per il finanziamento delle attività
formative dellanno successivo;
f) la spesa per il materiale
individuale e didattico di cui al punto 2 del primo comma dellart. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, è riconosciuta integralmente
nellambito della previsione di piano. La spesa per esercitazioni pratiche è
riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli
allievi iscritti;
g) le Province, i Comuni e/o i
Consorzi di Enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge
non hanno presentato i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme stabilite
dalla presente legge]
Art. 7Norma finanziaria.(9) [1. Lonere finanziario
riveniente dallapplicazione della presente legge, valutato, per lanno 1988, in
L. 500.000.000, è posto a carico dellapposito capitolo di bilancio di
previsione della regione Puglia per lesercizio finanziario 1988 numero 0962010
finanziamento per il funzionamento delle strutture e per lattuazione delle
attività di formazione professionale, legge regionale n. 54/1978.
2. Per ogni anno successivo, a
partire dallanno 1989, lonere derivante dalla applicazione della presente
legge sarà iscritto nei capitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi
medesimi]
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