Legge Regionale 23 agosto 1993, n. 18 Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale.(1)
Art. 1(2) [1. Fino alladozione della legge di riordino delle attività di
formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, il
finanziamento e le attività formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni
provinciali vengono disciplinati dalla presente legge]
Art. 2(3) [1. La Regione riconosce le
spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti gestori
convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare 16 luglio 1991,
n. 56 con la quale è stato approvato il piano di formazione professionale
1990/1991, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino al 30 giugno
1993, delle attività formative previste in tale piano e delle quali è stata
accertata la regolare attuazione ai sensi dellart. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.
2. Sono altresì
riconosciute, sino alla data di entrata in vigore del piano 1993, le spese
sostenute dagli Enti gestori convenzionati e delegati nonché della gestione
diretta regionale (4) per il mantenimento efficiente
delle strutture operative, in base a quanto stabilite dallart. 3 della
L.R. 8 settembre 1988, n. 26.
3. La Regione riconosce le
attività formative straordinarie realizzate con finanziamenti comunitari e
nazionali negli anni 1991 e 1992 dalle aziende per le quali è stata accertata la
regolare attuazione ai sensi dellart. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54. Le relative
spese sono riconosciute nellambito dei rendiconti prodotti dalle aziende ed
ammontanti a £. 6.074.595.036 (al netto degli sgravi fiscali a carico delle
aziende) per lanno 1991 e a £. 6.587.858.250 (al netto degli sgravi fiscali a
carico delle aziende) per lanno 1992, fatte salve, comunque, le risultanze
delle verifiche contabili operate sugli stessi dallUfficio Riscontro e
rendicontazione. I pagamenti relativi si effettueranno a intervenuta riscossione
da parte della Regione di fondi comunitari FSE e nazionali Fondo di rotazione.
4. La Regione riconosce
soltanto ai sensi e per gli effetti dellart. 24 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, lattività formativa straordinaria realizzata dagli Enti pubblici negli
anni 1991 e 1992 e per le quali è stata accertata la regolare attuazione ai
sensi dellart. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.
5. La liquidazione degli oneri
derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale
con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti
e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti uffici
dellAssessorato alla formazione professionale] .
Art. 3(5) [1. Il piano di formazione professionale approvato con la
deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253, comprende tutte le attività
formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994. Le attività
formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti soggetti portatori
di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti
dellautorità giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994(6)
2. Il
Consiglio regionale approva il piano di formazione professionale contestualmente
all approvazione del Bilancio di previsione della
Regione.(7)
3. Di
norma, le attivita di formazione si svolgono dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.(8)
Art. 4(9) [1. Il
secondo comma dell art. 8 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, e sostituito dai
seguenti:
Il piano annuale prevede tutte le
attivita di formazione professionale comprese tra il 1o gennaio ed il 31
dicembre dellanno
successivo.
Il Consiglio regionale puo autorizzare l
avvio immediato delle attivita formative ricomprese nel Piano ad intervenuta
esecutivita del provvedimento di approvazione dello
stesso.
L attivita formativa potra proseguire nel
primo semestre dell anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel
piano]
Art. 5(10) 1.
Dopo il primo comma dell art. 12 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, viene
aggiunto il seguente:
Agli Enti gestori convenzionati e
delegati viene erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per
cento dellimporto complessivo assegnato
ad intervenuto avvio dell attivita formativa, previa stipula della convenzione .
2.
Sono fatte salve le disposizioni particolari per l anno 1993 di cui al
precedente art. 3.]
Art. 6(11) [1. L
art. 14 della lr 17 ottobre 1978, n. 54, gia sostituito dall art. 1 della lr 8
settembre 1988, n. 26, e così nuovamente sostituito:
1. Gli Enti gestori delegati e
convenzionati devono presentare all Assessorato alla formazione professionale
la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell anno
formativo.
2 Oltre tale termine, sulle eventuali
differenze da restituire alla Regione decorre, a carico dell ente, l interesse
maturato sul conto, da considerarsi esaustivo anche della svalutazione
monetaria.
3 Lo schema di rendicontazione e definito
dall Assessorato alla formazione professionale.
4. La
documentazione originale delle spese e trattenuta dall Ente gestore e resta a
disposizione dellAssessorato che, attraverso l Ufficio Riscontro -
Rendicontazione, appositamente istituito nell ambito del Settore di Formazione
Professionale, provvedera al controllo di competenza, La Regione, tramite lo
stesso Ufficio Riscontro - Rendicontazione, dispone i dovuti riscontri contabili
presso l Ente gestore, verificando la regolarita delle spese esposte a
rendiconto ed annullando i relativi titoli.
5. La
mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dell erogazione
dei finanziamenti con l esclusione di quelli relativi al personale .]
Art. 7(12) [1. In attesa del trasferimento alle Amministrazioni
provinciali delle funzioni in materia di formazione professionale in adempimento
a quanto previsto dallart. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta
regionale procede alla stipula di protocolli dintesa con le stesse per
lattuazione di procedure di adempimenti tecnici preparatori dellindicato
trasferimento] .
Art. 8(13) [1. Il secondo comma dell art. 25 della
lr 17 ottobre 1978, n. 54 e così integrato:
Dette attivita possono essere
svolte direttamente dalla Regione oppure demandando, con convenzioni, alle
Universita, ad Istituzioni Scientifiche, a Organizzazioni imprenditoriali, agli
Enti gestori convenzionati e delegati su direttive impartite dalla stessa
Regione .]
Art. 9(14) [1.
Dopo il terzo comma dell art. 4 della lr 8 settembre 1988, n. 26, viene
aggiunto il seguente:
Le spese per le sedi provvisorie ed occasionali
vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attivita
corsuali .
2. Il primo comma
dell art. 5 della lr 8 settembre 1988, n. 26, e così
sostituito:
Il riscontro delle rendicontazioni viene
effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente nei termini
temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni della Comunita
Europea. A tal fine, la Regione adotta
ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente .]
Art. 10(15) [1. La Regione organizza le
attività di formazione professionale in coerenza con le norme e le direttive
della Comunità Europea, anche ai fini finanziari.
2. La Regione, per la
realizzazione delle attività relative alla progettazione formativa,
allorientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro e
delle professioni, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni
provinciali.
3. A tale scopo gli operatori
della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dellAlbo di cui
allart. 26 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai
sensi dellart. 1 della L.R. 17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi corsi di
riqualificazione promossi dalla Regione vengono utilizzati funzionalmente dalle
Amministrazioni provinciali, ferma restando la dipendenza giuridica ed economica
dagli Enti di appartenenza.
4. Le modalità di utilizzazione
vengono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni
provinciali e gli Enti gestori interessati.
5. Le attività relative alle
progettazioni formative, allorientamento professionale e alle osservazioni del
mercato del lavoro e delle professioni sono approvate dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, previa verifica della
finanziabilità dei progetti da parte della C.E.E. e del Fondo nazionale della
formazione professionale] .
Art. 11(16) [ 1. Il
comma terzo dell art. 6 della lr 17 giugno 1983, n. 9, gia sostituito dal
comma secondo dell art.1 della lr 25
febbraio 1986, n. 5, viene sostituito dal seguente:
Esperite le procedure della
mobilita con esito negativo, gli Enti gestori convenzionati e delegati possono
assumere, con contratto a termine, il personale docente e non docente necessario
per lo svolgimento delle attivita formative previa utilizzazione di tutto il
personale docente in attivita amministrative se non impegnato in attivita di
insegnamento. Il personale assunto con
contratto a termina non ha titolo alla iscrizione nell Albo o nell elenco di
cui all art. 26 della lr 17 ottobre 1978, n. 54 .
2. Il reclutamento del
personale docente e non docente si applica nel rispetto delle normative
nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Il secondo comma dellart.
1 della L.R. 25 febbraio 1986, n. 5 è abrogato]
Art. 12(17)
Art. 13(18) 1. L
art. 17 della LR 17- 10- 1978, n. 54 e integrato dai seguenti
commi:
L Assessore alla formazione
professionale predispone un sistema di controlli sul funzionamentodei centri
delegati e convenzionati.
Il sistema di controlli e cosi
articolato:
a)
controllo di gestione concernente l efficienza e l efficacia di impegno delle
risorse finanziarie ed umane e la coerenza dei risultati in rapporto agli
obiettivi del piano;
b) controllo ispettivo sulle azioni
amministrative di attuazione del piano di formazione professionale, sul rispetto
delle norme finanziarie e contabili e sul finanziamento della struttura
operativa.
Il dirigente responsabile dei controlli
predispone, a conclusione delle attivita formative, una relazione sulla
gestione dei corsi e segnala all Assessore, anche durante il periodo di
attivita eventuali violazioni ai principi e alle norme di corretta
amministrazione.
IL controllo di gestione assume a riferimento
le singole articolazioni organizzative del sistema di formazione professionale e
gli enti formatori. L Assessore alla
formazione professionale, su delibera della Giunta regionale, definisce
modalita e contenuti dei controlli di gestione .]
Art. 14Norma finanziaria.(19) [1. Alla copertura degli oneri
finanziari rivenienti dallattuazione della presente legge, previsti in £.
109.191.971.260, si provvede mediante imputazione della somma di £.
94.554.141.750 quale residuo di stanziamento, sui capitoli del bilancio 1992 nn.
0961010 e 0962010 e della somma di £. 14.637.829.510 sul capitolo n. 0961015 del
bilancio 1993.
2. Per il finanziamento F.S.E.
alle imprese anno 1991 viene utilizzato limpegno di spesa di £. 7.979.959.857
assunto con delibera di Giunta regionale n. 7875/1991 sul cap. 0962050/R.P. 1991
esercizio 1993 del bilancio regionale.
3. Per il finanziamento F.S.E.
alle imprese anno 1992 vengono utilizzati i residui di stanziamento del cap.
0962050 del bilancio 1992 ammontanti a £.6.587.858.250] .
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