Regolamento Regionale 20 febbraio 1988, n. 1 Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura.(1)
(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13,
comma 2, Reg.
reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo). Art. 1Finalità (2) [La presente normativa disciplina gli scarichi dei nuovi insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature, ai sensi della lettera e) dellart. 4
della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con riferimento allallegato n. 5 della
delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.
Agli effetti della presente disciplina gli scarichi degli insediamenti civili
vengono suddivisi in due classi:
a) appartengono alla prima classe gli insediamenti civili di consistenza
inferiore a 50 vani o a 5.000 mc ed aventi comunque un numero di abitanti
inferiore o uguale a 50 unità: b) appartengono alla seconda classe quelli che hanno un numero di abitanti
superiore. Il limite di 5.000 mc o 50 vani nel capo di piani di lottizzazione,
va riferito al volume edificabile complessivo].La presente normativa disciplina gli scarichi dei nuovi insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, ai sensi della lettera e) dellart. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con riferimento allallegato n. 5 della delibera C.I.T.A.I. del 4.2.1977. Agli effetti della presente disciplina gli scarichi degli insediamenti civili vengono suddivisi in due classi:
a) appartengono alla prima classe gli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani a 5.000 mc ed aventi comunque un numero di abitanti inferiore o uguale a 50 unità; b) appartengono alla seconda classe quelli che hanno un numero di abitanti superiore. Il limite di 5.000 mc o 50 vani nel capo di piani di lottizzazione, va riferito al volume edificabile complessivo.]
(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 2Modalità di smaltimento degli scarichi provenienti da insediamenti civili.(3) [Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili appartenenti alla prima classe di
cui al precedente art. 1 possono essere smaltiti mediante:
a) accumulo e fermentazione in pozzi neri con estrazione periodica del
materiale e suo conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento; b) chiarificazione e stabilizzazione in vasche settiche tipo Imhoff con
estrazione periodica del materiale sedimentato, da conferirsi a ditte
autorizzate allo smaltimento, e con dispersione del liquido chiarificato
mediante sub-irrigazione.
Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili appartenenti alla seconda classe,
di cui al precedente art. 1, ad eccezione dei campeggi e dei villaggi turistici,
sono soggetti alla disciplina fissata per gli scarichi e pubbliche fognature.
Gli scarichi devono provenire esclusivamente dallinterno delle abitazioni
con esclusione delle acque meteoriche.
Lo smaltimento degli scarichi degli insediamenti civili non è ammesso nel
sottosuolo a profondità - 2 mt dal piano campagna.
Gli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti allentrata in
vigore della presente normativa dovranno ad essa adeguarsi, per quanto
possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dallautorità locale].
(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 3Pozzi neri (4) [I pozzi neri possono essere utilizzati per abitazioni o locali in cui non vi
sia distribuzione idrica interna.
I pozzi neri dovranno avere caratteristiche costruttive di impermeabilità
della parete e del fondo, saranno interrati e posti allesterno degli edifici a
distanza di almeno 5 mt dai muri perimetrali di fondazione a 20 mt da condotte,
pozzi o serbatoi di acqua potabile.
Con riferimento ad una produzione pro-capite giornaliera di 30 litri di acque
luride, il proporzionamento dei pozzi neri sarà stabilito in funzione del numero
di utenti, in modo da consentire lo svuotamento almeno trimestrale dei pozzi
neri.
Indicativamente si farà riferimento ai seguenti dati:
N. utenti non è ammesso luso di pozzi neri
Per capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due pozzi con
funzionamento alternato.
Lo svuotamento dovrà avvenire almeno trimestralmente ad opera di ditte
autorizzate].
(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 4Vasche di tipo Imhoff .(5) [Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di
insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc.; sono caratterizzate
dalla presenza di due comparti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il
secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di
chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili.
Lubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 mt dai muri
perimetrali di fondazione e non meno di 20 mt da condotte, pozzi o serbatoi di
acqua potabile.
Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dallalto a mezzo di
apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.
Il proporzionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla
base dei seguenti dati:
N. utenti
Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte
autorizzate allo smaltimento.
Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub-irrigazione].
(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 5Dispersione sul terreno permeabile mediante sub-irrigazione.(6) [Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotta a tenuta con
pendenza - 0,5%, perviene alla vaschetta di distribuzione per lammissione nella
rete disperdente.
La condotta disperdente di -- 15 cm può essere costituita da elementi
tubolari in cotto, gres, calcestruzzo, cemento-amianto, polivinile e simili,
opportunamente forati.
Le condotte saranno poste in una trincea della profondità compresa fra 60-70
cm e larga almeno 70 cm, opportunamente impermeabilizzata a 1/3, parete con
fogli di nylon, plastica da imballo, argilla ecc. e le condotte saranno
avviluppate da una massa ghiaiosa con elementi di dimensioni variabili tra 2÷6
cm. che riempirà circa 1/2 della trincea: la parte superiore della trincea,
prima di essere coperta di terra, sarà protetta con uno strato di materiale
permeabile (cartone da imballo, paglia, torba, ecc.).
Lungo lasse della condotta disperdente saranno messe a dimora piante sempre
verdi ad elevato apparato fogliare (laurus cerasus, pitospherus, oleandra ecc.)
che consentono il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante
evaporaspirazione.
La trincea potrà avere la condotta disperdente su di una fila con o senza
ramificazione o su più file tra loro distanti almeno 70 cm e dovrà seguire
landamento delle curve di livello per assicurare alla condotta disperdente una
pendenza dello 0,2÷0,5%.
Le trincee con condotte disperdenti saranno poste a distanze non inferiore a
mt 5 dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati, a 30 mt da pozzi,
condotte o serbatoi destinati a servizio potabile.
La distanza tra il fondo della trincea ed il livello di massima escursione
della falda sarà - 1 mt.
La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100
mt da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per
lirrigazione di prodotti da mangiare crudi.
Lo sviluppo della condotta disperdente si calcola, in genere di 2÷4 mt per
utente, dipenderà dalla natura del terreno e potrà essere definita attraverso
prove di percolazione; comunque dovranno essere rispettati gli sviluppi minimi
indicati dalle norme tecniche di cui allallegato n. 5 della delibera del
C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.
La distanza minima fra gli assi delle condotte disperdenti di differenti
impianti di sub-irrigazione dovrà essere compresa fra 2÷3 mt.].
(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 6Percolazione su terreno impermeabile mediante sub-irrigazione con drenaggio.(7) [Il liquame proveniente dalla chiarificazione mediante condotta a tenuta con
pendenze - 0,5% perviene alla vaschetta di distribuzione per limmissione nella
condotta disperdente.
Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1÷1,5 mt avente al
fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata
in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso, dentro lo
strato superiore si colloca la condotta disperdente.
Le due condotte aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e 0,5%, sono costituite
da elementi tubolari in cotto, gres, calcestruzzo o cemento-amianto, polivinile
e simili del diametro di circa 15 cm., opportunamente forati, coperte
superiormente da tegole e da elementi di pietrame per impedire lentrata del
pietrisco e del terreno da scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo
sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il
terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dellassestamento.
Tubi di areazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente dal
piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore disposti
alternativamente a destra ed a sinistra delle condotte distanziati 2+4 mt luno
dallaltro.
La condotta drenante sbocca in idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio
ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 mt prima dello sbocco
della condotta drenante.
La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con
più file.
Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o
da manufatti relativi ad acque potabili, vale quanto detto per la
sub-irrigazione normale.
Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2+4 mt, per utente.
Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della
vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di areazione.
Il numero delle persone servite e il volume giornaliero di liquame da
trattare non deve aumentare; il livello di massima escursione della falda deve
trovarsi a distanza > di 1 mt dal fondo della trincea e va controllato nel
tempo].
(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 7Disposizioni nel terreno mediante pozzi assorbenti .(8) [In presenza di motivate difficoltà ad avvalersi dei sistemi di smaltimento,
di cui agli articoli precedenti e con esplicito divieto in presenza di roccia
fratturata senza la protezione di terreno di adeguato spessore atto a consentire
la funzione autodepurativa del suolo, è consentita la dispersione nel terreno
mediante pozzi assorbenti.
Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta
perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro,
in muratura di pietrame, mattoni, o di calcestruzzo, privo di platea.
Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano
feritoie nelle pareti o si costruisce la parete in muratura a secco, al fondo in
sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno
spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello
esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore
orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base
dello strato di pietrisco il pietrame è in genere di dimensioni più grandi del
rimanente pietrisco sovrastante.
La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di
metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini; al di
sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno
strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si
adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima
dellassestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di
aerazione in cemento-amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di
campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.
I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree
pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dellaria nel terreno.
La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della
falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere
utilizzata per usi potabili o domestici, o per irrigazione di prodotti da
mangiare crudi a meno di accertamenti microbiotici e chimici caso per caso da
parte dellAutorità sanitaria; la distanza da qualche condotta, serbatoio, od
altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 mt.
Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente
con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del
terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:
- sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante; - sabbia fina: 1,5 mq per abitante; - argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante; - argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante; - argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante; - argilla compatta impermeabile: non adatta.
La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di
chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno
due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di
deviazione con paratoie per inviare il liquame alluno o allaltro pozzo.
La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte
il diametro dei pozzi.
Per lesercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di
sedimenti o di fanghiglia nel pozzo o intasamento del pietrisco e terreno
circostante e che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante;
occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono
due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi].
(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 8Campeggi e villaggi turistici.(9) [Lo smaltimento dei liquami provenienti dai campeggi e dai villaggi turistici
può avvenire mediante:
a) chiarificazione e stabilizzazione, ove le presenze rientrino in un numero
massimo di 1000 presenze/giorno; b) impianti con trattamento biologico o chimico nel caso che il numero di
presenze sia superiore a 1000 presenze/giorno;
Per i sistemi di chiarificazione e stabilizzazione si adotteranno le
disposizioni indicate nel precedente art. 4, realizzando più moduli di
trattamento in parallelo, ciascuno a servizio di massimo 100 utenti e dovranno
essere utilizzati, quali sistemi di smaltimento, le dispersioni o la
percolazione mediante sub-irrigazione.
Per gli impianti con trattamento biologico o chimico lo smaltimento potrà
avvenire per dispersione o percolazione mediante sub-irrigazione ai sensi della
presente normativa, ovvero avverrà nei corpi idrici recipienti nel qual caso
dovranno rispettarsi i limiti di accettabilità previsti dal Piano di risanamento
per gli scarichi delle pubbliche fognature].
(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 9Autorizzazioni (10) [Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dellultimo comma
dellart. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319:
- con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, se si tratta di
scarichi nelle acque marine provenienti da insediamenti turistici; - con provvedimento del Sindaco se si tratta di scarichi residenziali o
turistici sul suolo o negli strati superficiali del suolo ovvero di scarichi
turistici di acqua superficiali.
Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le
norme nonché i limiti di accettabilità previsti dalla presente normativa.
Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono
rilasciate su appositi moduli predisposti dalla Regione anche ai fini
delluniformità della raccolta dati].
(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 10Documentazione da presentare per lautorizzazione .(11) [Ai fini dellautorizzazione di cui al precedente art. 9 il titolare dello
scarico dovrà presentare istanza in bollo allautorità competente con allegato:
a) relazione tecnica illustrante, con riferimento al tipo di insediamento, il
tipo di trattamento previsto e le modalità di smaltimento; b) progetto del sistema trattamento-smaltimento.
La documentazione tecnica di cui al precedente comma dovrà, a cura
dellinteressato, essere trasmessa, contestualmente alla presentazione della
domanda di concessione ad edificare o lottizzare, alla autorità competente per
lautorizzazione allo scarico].
(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 11Controllo urbanistico.(12) [Le autorizzazioni a lottizzare e le concessioni edilizie non possono essere
rilasciate se non risultino osservate le formalità di cui al precedente art. 10;
in caso di inosservanza esse possono essere annullate dallautorità che le ha
emesse].
(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 12Vigilanza e controllo sugli scarichi.(13) [I controlli sugli scarichi sono effettuati dallautorità preposta al
rilascio delle autorizzazioni.
I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno semestrale
e devono essere tesi a verificare le osservanze delle presenti norme, delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ed il regolare
funzionamento delle attrezzature tecniche.
I controlli devono comunque accertare che le operazioni di smaltimento non
provochino danno alla salute pubblica ed allambiente.
In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti,
delle verifiche effettuate e delleventuale prelevamento dei campioni eseguito
secondo le modalità tecniche descritte nel Regolamento regionale «Disciplina del
prelevamento campione di acque reflue» .(14) Tutte le
operazioni di campionamento verranno descritte nel verbale, secondo quanto
disposto nel Regolamento succitato.
I risultati delle analisi e il giudizio complessivo devono essere notificati
al titolare dello scarico.
In caso di violazione delle disposizioni vigenti, lautorità che ha
rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico trasmette copia del
verbale unitamente al risultato di eventuali analisi alla competente autorità
giudiziaria dandone comunicazione ai competenti organi regionali, entro quindici
giorni dal ricevimento].
Art. 13Revoca delle autorizzazioni allo scarico.(15) [Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate nelle fattispecie
contemplate dagli art. 15, ultimo comma e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319
e sue modifiche ed integrazioni, nonché per il mancato adeguamento alle
disposizioni del presente Regolamento.
Prima di revocare lautorizzazione, lautorità competente al controllo, fermo
lobbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per
la regolarizzazione dello scarico.
Decorso tale termine senza che linteressato vi abbia provveduto lautorità
competente, contestualmente alla revoca dellautorizzazione, ingiunge
limmediata cessazione dello scarico].
(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
Art. 14Sanzioni.(16) [Per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni
previste dagli artt. 21, 22, 23, e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue
modifiche ed integrazioni.
Allaccertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli
organi di controllo di cui al precedente art. 12.
I soggetti cui compete effettuare laccertamento possono accedere alle
proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle
operazioni necessarie allo svolgimento del loro compito].
(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
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