Anno 1988
Numero 1
Data 20/02/1988
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 6 aprile 1988, n. 64. (*) Vedi anche la l.r. 19 dicembre1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia"
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Regolamento Regionale 20 febbraio 1988, n. 1

Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura.(1) 


(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 1

Finalità (2) 


[La presente normativa disciplina gli scarichi dei nuovi insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, ai sensi della lettera e) dellart. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con riferimento allallegato n. 5 della delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.

Agli effetti della presente disciplina gli scarichi degli insediamenti civili vengono suddivisi in due classi:

a) appartengono alla prima classe gli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc ed aventi comunque un numero di abitanti inferiore o uguale a 50 unità:

b) appartengono alla seconda classe quelli che hanno un numero di abitanti superiore. Il limite di 5.000 mc o 50 vani nel capo di piani di lottizzazione, va riferito al volume edificabile complessivo].La presente normativa disciplina gli scarichi dei nuovi insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, ai sensi della lettera e) dellart. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con riferimento allallegato n. 5 della delibera C.I.T.A.I. del 4.2.1977.

           

Agli effetti della presente disciplina gli scarichi degli insediamenti civili vengono suddivisi in due classi:

a)     appartengono alla prima classe gli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani a 5.000 mc ed aventi comunque un numero di abitanti inferiore o uguale a 50 unità;

b)     appartengono alla seconda classe quelli che hanno un numero di abitanti superiore.

           

Il limite di 5.000 mc o 50 vani nel capo di piani di lottizzazione, va riferito al volume edificabile complessivo.]



(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 2

Modalità di smaltimento degli scarichi provenienti da insediamenti civili.(3) 


[Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili appartenenti alla prima classe di cui al precedente art. 1 possono essere smaltiti mediante:

a) accumulo e fermentazione in pozzi neri con estrazione periodica del materiale e suo conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento;

b) chiarificazione e stabilizzazione in vasche settiche tipo Imhoff con estrazione periodica del materiale sedimentato, da conferirsi a ditte autorizzate allo smaltimento, e con dispersione del liquido chiarificato mediante sub-irrigazione.

Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili appartenenti alla seconda classe, di cui al precedente art. 1, ad eccezione dei campeggi e dei villaggi turistici, sono soggetti alla disciplina fissata per gli scarichi e pubbliche fognature.

Gli scarichi devono provenire esclusivamente dallinterno delle abitazioni con esclusione delle acque meteoriche.

Lo smaltimento degli scarichi degli insediamenti civili non è ammesso nel sottosuolo a profondità - 2 mt dal piano campagna.

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti allentrata in vigore della presente normativa dovranno ad essa adeguarsi, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dallautorità locale].  



(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 3

Pozzi neri (4) 


[I pozzi neri possono essere utilizzati per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna.

I pozzi neri dovranno avere caratteristiche costruttive di impermeabilità della parete e del fondo, saranno interrati e posti allesterno degli edifici a distanza di almeno 5 mt dai muri perimetrali di fondazione a 20 mt da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.

Con riferimento ad una produzione pro-capite giornaliera di 30 litri di acque luride, il proporzionamento dei pozzi neri sarà stabilito in funzione del numero di utenti, in modo da consentire lo svuotamento almeno trimestrale dei pozzi neri.

Indicativamente si farà riferimento ai seguenti dati:


N. utenti
 Pozzo nero mc
 
meno di 10
 30
 
da 11 a 20
 60
 
oltre 20
 non è ammesso luso di pozzi neri
 

Per capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due pozzi con funzionamento alternato.

Lo svuotamento dovrà avvenire almeno trimestralmente ad opera di ditte autorizzate].



(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 4

Vasche di tipo Imhoff .(5) 


[Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc.; sono caratterizzate dalla presenza di due comparti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili.

Lubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 mt dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 mt da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.

Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dallalto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

Il proporzionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti dati:


N. utenti
 Vol. sedimentaz. mc
 Vol. digestione mc
 
fino a 30
 1
 4
 
da 31 a 50
 2
 6
 

Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento.

Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub-irrigazione]. 



(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 5

Dispersione sul terreno permeabile mediante sub-irrigazione.(6) 


[Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotta a tenuta con pendenza - 0,5%, perviene alla vaschetta di distribuzione per lammissione nella rete disperdente.

La condotta disperdente di -- 15 cm può essere costituita da elementi tubolari in cotto, gres, calcestruzzo, cemento-amianto, polivinile e simili, opportunamente forati.

Le condotte saranno poste in una trincea della profondità compresa fra 60-70 cm e larga almeno 70 cm, opportunamente impermeabilizzata a 1/3, parete con fogli di nylon, plastica da imballo, argilla ecc. e le condotte saranno avviluppate da una massa ghiaiosa con elementi di dimensioni variabili tra 2÷6 cm. che riempirà circa 1/2 della trincea: la parte superiore della trincea, prima di essere coperta di terra, sarà protetta con uno strato di materiale permeabile (cartone da imballo, paglia, torba, ecc.).

Lungo lasse della condotta disperdente saranno messe a dimora piante sempre verdi ad elevato apparato fogliare (laurus cerasus, pitospherus, oleandra ecc.) che consentono il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evaporaspirazione.

La trincea potrà avere la condotta disperdente su di una fila con o senza ramificazione o su più file tra loro distanti almeno 70 cm e dovrà seguire landamento delle curve di livello per assicurare alla condotta disperdente una pendenza dello 0,2÷0,5%.

Le trincee con condotte disperdenti saranno poste a distanze non inferiore a mt 5 dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati, a 30 mt da pozzi, condotte o serbatoi destinati a servizio potabile.

La distanza tra il fondo della trincea ed il livello di massima escursione della falda sarà - 1 mt.

La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 mt da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per lirrigazione di prodotti da mangiare crudi.

Lo sviluppo della condotta disperdente si calcola, in genere di 2÷4 mt per utente, dipenderà dalla natura del terreno e potrà essere definita attraverso prove di percolazione; comunque dovranno essere rispettati gli sviluppi minimi indicati dalle norme tecniche di cui allallegato n. 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.

La distanza minima fra gli assi delle condotte disperdenti di differenti impianti di sub-irrigazione dovrà essere compresa fra 2÷3 mt.]. 



(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 6

Percolazione su terreno impermeabile mediante sub-irrigazione con drenaggio.(7) 


[Il liquame proveniente dalla chiarificazione mediante condotta a tenuta con pendenze - 0,5% perviene alla vaschetta di distribuzione per limmissione nella condotta disperdente.

Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1÷1,5 mt avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso, dentro lo strato superiore si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e 0,5%, sono costituite da elementi tubolari in cotto, gres, calcestruzzo o cemento-amianto, polivinile e simili del diametro di circa 15 cm., opportunamente forati, coperte superiormente da tegole e da elementi di pietrame per impedire lentrata del pietrisco e del terreno da scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dellassestamento.

Tubi di areazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore disposti alternativamente a destra ed a sinistra delle condotte distanziati 2+4 mt luno dallaltro.

La condotta drenante sbocca in idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 mt prima dello sbocco della condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file.

Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acque potabili, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2+4 mt, per utente.

Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di areazione.

Il numero delle persone servite e il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello di massima escursione della falda deve trovarsi a distanza > di 1 mt dal fondo della trincea e va controllato nel tempo]. 



(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 7

Disposizioni nel terreno mediante pozzi assorbenti .(8) 


[In presenza di motivate difficoltà ad avvalersi dei sistemi di smaltimento, di cui agli articoli precedenti e con esplicito divieto in presenza di roccia fratturata senza la protezione di terreno di adeguato spessore atto a consentire la funzione autodepurativa del suolo, è consentita la dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti.

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni, o di calcestruzzo, privo di platea.

Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parete in muratura a secco, al fondo in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco il pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini; al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dellassestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento-amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dellaria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiotici e chimici caso per caso da parte dellAutorità sanitaria; la distanza da qualche condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 mt.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

- sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;

- sabbia fina: 1,5 mq per abitante;

- argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;

- argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;

- argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;

- argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame alluno o allaltro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

Per lesercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo o intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi]. 



(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 8

Campeggi e villaggi turistici.(9) 


[Lo smaltimento dei liquami provenienti dai campeggi e dai villaggi turistici può avvenire mediante:

a) chiarificazione e stabilizzazione, ove le presenze rientrino in un numero massimo di 1000 presenze/giorno;

b) impianti con trattamento biologico o chimico nel caso che il numero di presenze sia superiore a 1000 presenze/giorno;

Per i sistemi di chiarificazione e stabilizzazione si adotteranno le disposizioni indicate nel precedente art. 4, realizzando più moduli di trattamento in parallelo, ciascuno a servizio di massimo 100 utenti e dovranno essere utilizzati, quali sistemi di smaltimento, le dispersioni o la percolazione mediante sub-irrigazione.

Per gli impianti con trattamento biologico o chimico lo smaltimento potrà avvenire per dispersione o percolazione mediante sub-irrigazione ai sensi della presente normativa, ovvero avverrà nei corpi idrici recipienti nel qual caso dovranno rispettarsi i limiti di accettabilità previsti dal Piano di risanamento per gli scarichi delle pubbliche fognature]. 



(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 9

Autorizzazioni (10) 


[Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dellultimo comma dellart. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319:

- con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, se si tratta di scarichi nelle acque marine provenienti da insediamenti turistici;

- con provvedimento del Sindaco se si tratta di scarichi residenziali o turistici sul suolo o negli strati superficiali del suolo ovvero di scarichi turistici di acqua superficiali.

Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonché i limiti di accettabilità previsti dalla presente normativa.

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate su appositi moduli predisposti dalla Regione anche ai fini delluniformità della raccolta dati].



(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 10

Documentazione da presentare per lautorizzazione .(11) 


[Ai fini dellautorizzazione di cui al precedente art. 9 il titolare dello scarico dovrà presentare istanza in bollo allautorità competente con allegato:

a) relazione tecnica illustrante, con riferimento al tipo di insediamento, il tipo di trattamento previsto e le modalità di smaltimento;

b) progetto del sistema trattamento-smaltimento.

La documentazione tecnica di cui al precedente comma dovrà, a cura dellinteressato, essere trasmessa, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione ad edificare o lottizzare, alla autorità competente per lautorizzazione allo scarico]. 



(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 11

Controllo urbanistico.(12) 


[Le autorizzazioni a lottizzare e le concessioni edilizie non possono essere rilasciate se non risultino osservate le formalità di cui al precedente art. 10; in caso di inosservanza esse possono essere annullate dallautorità che le ha emesse]. 



(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 12

Vigilanza e controllo sugli scarichi.(13) 


[I controlli sugli scarichi sono effettuati dallautorità preposta al rilascio delle autorizzazioni.

I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno semestrale e devono essere tesi a verificare le osservanze delle presenti norme, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ed il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.

I controlli devono comunque accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica ed allambiente.

In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche effettuate e delleventuale prelevamento dei campioni eseguito secondo le modalità tecniche descritte nel Regolamento regionale «Disciplina del prelevamento campione di acque reflue» .(14)  Tutte le operazioni di campionamento verranno descritte nel verbale, secondo quanto disposto nel Regolamento succitato.

I risultati delle analisi e il giudizio complessivo devono essere notificati al titolare dello scarico.

In caso di violazione delle disposizioni vigenti, lautorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico trasmette copia del verbale unitamente al risultato di eventuali analisi alla competente autorità giudiziaria dandone comunicazione ai competenti organi regionali, entro quindici giorni dal ricevimento].



(13) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).
(14) Vedi quanto disposto dal Reg. 3 novembre 1989, n. 1


Art. 13

Revoca delle autorizzazioni allo scarico.(15) 


[Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate nelle fattispecie contemplate dagli art. 15, ultimo comma e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonché per il mancato adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento.

Prima di revocare lautorizzazione, lautorità competente al controllo, fermo lobbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

Decorso tale termine senza che linteressato vi abbia provveduto lautorità competente, contestualmente alla revoca dellautorizzazione, ingiunge limmediata cessazione dello scarico].



(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).


Art. 14

Sanzioni.(16) 


[Per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 21, 22, 23, e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.

Allaccertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 12.

I soggetti cui compete effettuare laccertamento possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento del loro compito]. 



(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 13, comma 2, Reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo).