Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 11 Disposizioni sostitutive ed integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14.(1)
Art. 11.
A
decorrere dallanno 1990 e per il quinquennio 1990-1994, in deroga a quanto
previsto della L.R.
19 marzo 1982, n. 13, la Regione
interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto
locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore al
fondo stanziato nel bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario anche ad
integrazione del Fondo nazionale trasporti. 2. Alla estinzione delle passività pregresse
maturate al 31 dicembre 1989, valutate in L. 97
miliardi, al netto di interessi bancari passivi, si provvede mediante un piano
pluriennale di rientro a partire dal 1990. Le passività pregresse riguardano:
a) per tutte le aziende di pubblico trasporto
locale, i contributi di esercizio spettanti ai sensi della L.R.
19 marzo 1982, n. 13 per la parte non coperta con gli interventi
finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989; b) per le aziende municipalizzate che
gestiscono servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario; i
disavanzi di esercizio comunque non coperti a partire dallanno 1983 e
certificati dal Collegio dei revisori dei conti, limitatamente ai servizi
extraurbani di competenza regionale. Relativamente alle somme dovute alla data del
31 dicembre 1989 per i titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e
per le quali le aziende creditrici intendano richiedere o abbiano già richiesto
ed ottenuto anticipazioni finanziarie di cassa da parte di Istituti di credito,
la Giunta
regionale è autorizzata a stipulare coi medesimi Istituti di credito apposita
convenzione che preveda, in surrogazione delle aziende interessate, la
restituzione in rate costanti delle somme anticipate, ad un tasso non superiore
al 14% effettivo annuo per un periodo non inferiore a cinque anni e nel limite
della spesa annua non superiore a L. 20 miliardi.
4. Gli importi corrisposti ai sensi delle
lettere a) e b) del precedente secondo comma per gli anni 1987, 1988, 1989 sono
considerati anticipazioni delle Regioni rispetto ad eventuali interventi dello
Stato per i medesimi anni in aggiunta al Fondo nazionale trasporti.
Art. 2[1. La Giunta
regionale, entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente Commissione Consiliare, predispone un piano di
riorganizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione del settore nel quadro
delle indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti. Entro il medesimo termine
adottera i necessari provvedimenti, previo parere della competente Commissione
Consiliare, per la cessazione delle gestioni in affidamento precario, anche in
deroga alla normativa di cui all art.8
della LR 23- 6- 1980, n. 79.
2. Contestualmente al
piano di riorganizzazione, la Giunta e autorizzata a predisporre una variazione
di bilancio per assicurare l eventuale copertura degli oneri relativi all
esercizio in corso.]
Art. 3(2) [1. Fino alla determinazione dei contributi di cui al
precedente art. 2, la Giunta regionale eroga acconti mensili utilizzando il 90%
dello stanziamento di bilancio per i contributi dell esercizio corrente. Lo
stanziamento residuato alla chiusura dell esercizio e riutilizzato nell
esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo del bilancio per le
liquidazioni di conguaglio.]
Art. 4(3) [1. Al fine di conseguire lequilibrio economico dei propri bilanci,
le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzate a praticare prezzi di
biglietti e di abbonamenti superiori a quelli minimi fissati dalla
Regione, ai sensi dellart. 6 della
legge n. 151/1981, previa autorizzazione della Giunta regionale per le
determinazioni di competenza. Le aziende esercenti autoservizi extraurbani sono
altresì facultate a assumere traffico locale in tutte
le fermate autorizzate con latto concessionale].
(3) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 37,l.r.
25 marzo 1999, n. 13, salvo le disposizioni
applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo
della loro vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art.37, l.r. 25 marzo 1999, n. 13.
Art. 5[1. Il prezzo degli
abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado
per le autolinee extraurbane e stabilito nell importo del 60% del prezzo degli
abbonamenti.
2. La Giunta regionale
stabilisce le condizioni e le modalita che le aziende concessionarie dovranno
osservare per l attuazione di quanto stabilito dal precedente
comma.
3. Non Promulgato
seguito specifica disposizione Governo Centrale sede
controllo.
4. Ai rimborsi delle
minori entrate che risultano alle aziende per effetto delle circolazioni
autorizzate ai sensi dei commi precedenti e documentate con le modalita che
saranno stabilite dalla Giunta regionale, si provvede annualmente entro il
limite dell apposito stanziamento del bilancio regionale.]
(•) Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 37/95
Art. 61. Sono sospese per il quinquennio
1990-1994 le disposizioni della L.R.
23 giugno 1980, n. 79 e della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13
incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Art. 71. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli Enti strumentali documentano alla
Regione - Assessorato al bilancio -
la propria situazione amministrativa e finanziaria.
2. Gli eventuali avanzi di amministrazione
accertati alla data del 31 Dicembre 1989 sono riacquisiti al bilancio regionale,
previo parere della Commissione bilancio, per essere destinati a finanziare, per
lanno 1990, le spese correnti degli Enti strumentali.
3. Al fine di cui sopra, ciascun Ente
strumentale versa alla Regione
lavanzo di amministrazione accertato entro 60 giorni successivi
allaccertamento.
Art. 8(4)
(4) Articolo non promulgato a seguito di specifica disposizione del Governo Centrale in sede di controllo.
Art. 9
1. La Regione
attua programmi di investimento produttivi ed infrastrutturali attivando i
canali di finanziamento della Comunità economica europea.
2.
A tal
fine, per lanno 1990 promuove a realizzazione dei Programmi integrati
mediterranei (P.I.M.) e dei Programmi operativi di cui
al regolamento CEE 2052/88 assentiti dagli Organi comunitari.
3. I Programmi di cui al comma precedente si
attuano con i procedimenti previsti dalla normativa regionale.
4. Nei casi di materia non disciplinata dalla
normativa regionale si applicano le disposizioni di cui allart. 11 della legge
16 aprile 1987, n. 183.
5. Al finanziamento delle quote regionali
necessarie per la realizzazione dei «Programmi» si provvede in via alternativa
e/o convergente mediante gli stanziamenti di cui alla legge 6 aprile 1987, n.
183, allart. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ed allart. 44 del T.U. legge
sul Mezzogiorno.
Art. 101. La Regione Puglia è legittimata a
utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento
della locazione finanziaria, così come definito nellart. 17 della legge 2 marzo
1976, n. 183 «Disciplina dellintervento straordinario nel Mezzogiorno.
2. Le leggi regionali che prevedono, a favore
di Enti pubblici e di soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico
interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote
annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili,
possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.
3.
In
alternativa ai contributi in c/capitale ed in c/mutuo, la Regione può erogare contributi in
c/canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75% della
spesa ritenuta ammissibile.
Art. 111. È istituito il Fondo Regionale per le spese socio - assistenziali di cui allart. 14 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 11. ((6) ) 2.. [L85%
del Fondo è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale,
sentita la
Commissione consiliare bilancio, per le spese di programma e di
gestione dei servizi socio-assistenziali, ivi comprese le prestazioni economiche
ex O.N.M.I. già esercitate dalle Amministrazioni provinciali, sulla base dei
seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:
a) 4/10 in base alla
popolazione residente;
b) 2/10 in base alla
disoccupazione;
c) 2/10 in base alla
popolazione ultrasessantenne;
d) 2/10 in base alla
popolazione inferiore agli anni diciotto] (7) [ 3. Alla quota dell85% del Fondo fanno altresì carico le provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie, attribuite secondo i seguenti criteri: a) agli hanseniani residente nei Comuni della Regione Puglia è corrisposto, a integrazione del sussidio di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, a decorrere dal 1° marzo 1990, un assegno giornaliero di Lire undicimila. È altresì corrisposto per ciascun familiare a carico un assegno giornaliero di lire diecimila. Per la definizione dei familiari a carico vigono le disposizioni di cui alla citata legge 24.1.1986, n. 31; b) gli assegni integrativi di cui alla precedente lettera a) sono corrisposti dal Sindaco del Comune di residenza di ciascun hanseniano sulla base di elenchi forniti dallAssessore regionale alla sanità allinizio di ciascun anno e secondo le eventuali modificazioni comunicate nel corso dellanno. Alla fine di ciascun anno il Sindaco è tenuto a redigere e presentare il rendiconto delle spese sostenute; c) la Giunta regionale accredita ai Comuni le somme occorrenti per lerogazione degli assegni sulla base degli elenchi di cui alla precedente lettera b). ] (8) 4. [ La parte residua del Fondo e ripartita, con uno o
piu provvedimenti, dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente
Commissione consiliare, per l esercizio delle funzioni amministrative
rivenienti da leggi regionali o statali e per il finanziamento di programmi di
intervento socioassistenziali presentati dai Comuni.] (5) 5. Limporto delle rette di ospitalità per il ricovero di minori ed anziani è stabilito dintesa tra gli Enti affidanti e gli organismi socio-assistenziali affitari.
(5) Comma abrogato dalla l.r. 5/91, art. 7. Vedi anche la l.r. 7/95, art. 28(6) Vedi l'art. 15 della l. r. 17/99, con il quale sono stati modificati i parametri di ripartizione del fondo socio - assistenziale. Vedi anche le ll.rr. 12/2005, art. 7 e 19/2006, art. 67.(7) Comma abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70(8) Comma abrogato dalla l.r. 7/2013, art. 13, c.1. Vedi il comma 2 del medesimo articolo 13 che così dispone: “ 2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen e i loro familiari residenti sul territorio pugliese e fino a naturale estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale determinato nella misura dell’1 per cento del Fondo globale socio-assistenziale di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 69 della l.r. 19/2006 da ripartire tra i comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.”
Art. 121. I commi 3°, 4°,
5° e 6° dellart. 1
della legge
regionale 4 ottobre 1989, n. 14 sono abrogati. 2. Sono altresì
abrogate tutte le altre disposizioni normative in contrasto con la presente
legge.
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