Legge Regionale 21 giugno 1989, n. 7
Modifica dell' art. 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17 Art. 1[L art. 5 della LR 19 marzo 1984, n. 14 e soppresso e
sostituito dal seguente: Indennita di fine mandato
1. Ai Consiglieri regionali che, dopo l
entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura
immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel
caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonche ai Consiglieri
regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per
incompatibilita o per dimissioni, viene liquidata una indennita di fine
mandato nella misura stabilita dai commi successivi.
2. La misura dell indennita e stabilita,
per ogni anno di effettivo servizio del mandato, in una mensilita dell
indennita lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in
godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della
carica.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato,
la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella
superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.
4. Il Consigliere che beneficera della
liquidazione dell indennita di fine mandato avra diritto, nel caso di
rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha
avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennita per i mandati
successivi.
5. In caso di decesso del Consigliere durante
l esercizio del proprio mandato, l indennita di fine mandato e erogata ai
soggetti di cui all art. 14 della LR 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni.
6. L attribuzione dell indennita e
disposta dall Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall inizio della nuova
legislatura o dalla cessazione del mandato. ]