Legge Regionale 21 giugno 1989, n. 9
Adeguamento delle indennita' al Presidente e ai membri del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni Decentrate - Modifica alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 22/94, art. 43. Art. 1(2)
[L art. 1 della L. R. 9/ 5/ 1984, n. 25, e sostituito dal
seguente:
1. Ai componenti del Comitato regionale di
controllo e delle Sezioni decentrate spetta un indennita di L. 70.000 per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
2. Al Presidente spetta un indennita di L.
100.000 ed al Vice Presidente un indennita di L. 85.000 per ogni giornata di
effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
3. L indennita e corrisposta nella suddetta
misura con decorrenza 1.1.1989.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 22/94, art. 43.