Regolamento Regionale 3 novembre 1989, n. 3 Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.(1)
Art. 1Finalità.(2) [La presente normativa disciplina ai sensi della lett. e) dellart. 4 della legge
10 maggio 1976, n. 319, linstallazione e lesercizio degli impianti di
fognatura e depurazione. ]
TITOLO 1
Art. 2Definizioni.(3) [Ai fini della presente normativa si definisce:
a) impianto di fognatura, il complesso di canalizzazione atto a
raccogliere ed allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque
superficiali (meteoriche, di lavaggio) e quelle di scarico provenienti dalle
attività umane e/o dai cicli produttivi; b) fognatura a sistema misto, limpianto di fognatura che
raccoglie sia le acque di scarico che quelle di pioggia provenienti da
insediamenti civili e/o produttivi; c) fognatura a sistema separato, limpianto di fognatura che
raccoglie le acque reflue in apposita rete distinta da quella che raccoglie le
acque superficiali; d) fogne, le canalizzazioni alimentari che raccolgono le acque
provenienti dai fognoli di allacciamenti. ]
Art. 3Progettazione delle reti di fognatura.(4) [La progettazione di una rete di fognatura deve sempre essere
riferita agli elementi di base quali:
- previsioni demografiche; - dotazioni idriche; - qualità dei liquami. ]
Art. 4Aspetti tecnici.(5) [La giacitura nel sottosuolo delle canalizzazioni fognarie deve
essere tale da evitare qualsiasi interferenza con quella di altri servizi.
Le canalizzazioni fognarie devono comunque essere tenute, in
relazione al tipo di terreno, debitamente distanti dalle condotte di acqua
potabile, sottostanti alla stesse e la distanza misurata in orizzontale non deve
comunque essere inferiore a mt. 1.
Il sistema fognario deve essere impermeabile alla penetrazione
di acqua dallesterno, nonché alla fuoriuscita di liquami dallinterno.
La permeabilità del sistema fognario deve essere attestata da
appositi certificati di collaudo effettuati allatto della costruzione dellente
responsabile della realizzazione delle opere. ]
Art. 5Manutenzione ordinaria e straordinaria.(6) [Il gestore della pubblica fognatura predispone annualmente e
comunica ai Comuni interessati ed alla Regione, il programma di intervento di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il programma deve definire gli intervalli di tempo entro i
quali saranno effettuate le normali operazioni di spurgo della rete nonché
quelli concernenti le verifiche statiche dei manufatti e di usura dei
rivestimenti.
Lattuazione del programma deve risultare da apposite
annotazioni da riportarsi sul registro di gestione.
Le autorità competenti al controllo verificano in sede di
ispezione lattuazione del programma vistando il registro di gestione.
II gestore dovrà inoltre redigere una planimetria quotata, in
scala 1:1000, riportante lindividuazione della rete fognante gestita con
lindicazione di diametri delle condotte dei manufatti di ispezione e delle
quote di posa; nella stessa planimetria dovrà essere riportato lo schema di
distribuzione dellacqua potabile.
La planimetria è trasmessa al Comune interessato ed alla
Regione ed è aggiornata annualmente. ]
TITOLO 2
Art. 6Localizzazione degli impianti di depurazione.(7) [La localizzazione degli impianti di depurazione è definita dal
Piano regionale di risanamento.
Le aree di insediamento degli impianti depurativi saranno
preferenzialmente individuate nellambito delle aree industriali o delle zone
produttive previste dallo strumento urbanistico vigente.
Larea di insediamento per gli impianti di depurazione di nuova
costruzione dovrà distare almeno 300 mt. dalle zone residenziali previste dallo
strumento urbanistico vigente.
Le deroghe a tale distanza approvate dal Comune dovranno essere
dettagliatamente e tecnicamente motivate.]
Art. 7Zone di rispetto.(8) [I nuovi impianti di depurazione che trattino liquami di origine
domestica dovranno essere circondati da una fascia di rispetto non inferiore a
100 mt. a partire dalla faccia esterna delle opere murarie.
La fascia di rispetto compresa nellesproprio resterà a
servizio dellimpianto e sarà attrezzata a verde con alberi a fogliame
persistente ed a grande sviluppo; la scelta dei biotipi dovrà essere effettuata
in sede di progetto in maniera da assicurare la creazione di una efficiente e
persistente barriera ed un corretto inserimento dellimpianto nellambiente
circostante. ]
Art. 8Aspetti tecnici connessi con la localizzazione dellimpianto.(9) [Larea di insediamento dellimpianto dovrà trovarsi,
compatibilmente con le altre esigenze, ad un livello altimetrico tale da
garantire che le acque raggiungano limpianto per gravità ed essere situata a
distanza tale dai centri abitati da rendere minimo lo sviluppo delle condotte di
adduzione e di riutilizzazione delle acque depurate.
La progettazione e la costruzione dellimpianto devono essere
effettuate nel rispetto di tutte le norme vigenti.
A monte della progettazione deve essere effettuato idoneo
studio delle caratteristiche idrauliche, fisico-dinamiche e biologiche dei
liquami da trattare. ]
Art. 9Impianti esistenti da potenziare.(10) [Per gli impianti esistenti da potenziare, nel caso in cui non
si potessero osservare le prescrizioni di cui ai precedenti articoli per
difficoltà o eccessiva onerosità delle opere, i Comuni dovranno approvare
apposita deroga.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una tabella riportante
i dati tecnici relativi alle costruzioni e alle apparecchiature nonché ai costi
di esercizio.
Per le acque depurate si dovranno prioritariamente documentare
le utilizzazioni nellambito dei comprensori di valutazione irrigua contigui,
ovvero nelle aree produttive limitrofe.
Lo smaltimento diretto nei corpi recipienti potrà essere
autorizzato solo nel caso in cui non sia tecnicamente o economicamente possibile
la riutilizzazione della risorsa, o per periodi determinati.
I criteri da utilizzare nella progettazione degli impianti
devono tendere ad assicurare lefficienza del trattamento e la facilità di
manutenzione.
A tal fine gli impianti nel loro ciclo di trattamento devono
comprendere:
a) una situazione di sedimentazione primaria, attrezzata per il
trattamento di chiariflocculazione, da usare in caso di emergenza o di fuori
esercizio delle unità di trattamento biologico; b) una stazione di disinfezione delleffluente; c) gruppi elettrogeni, nel caso in cui non sia possibile
lallacciamento sulle reti preferenziali, che assicurino la continuità del
funzionamento delleventuale stazione di sollevamento iniziale, dei macchinari a
servizio della vasca di sedimentazione primaria e della stazione di sollevamento
dei fanghi primari; d) by-pass che permettano lesclusione delle singole unità
operative;
e) idonee schermature dei bacini di ossidazione e
stabilizzazione aerobica dei fanghi onde contenere e limitare gli spruzzi.
In relazione alla potenzialità degli impianti si dovrà
prevedere:
a) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti equivalenti, una linea di trattamento; b) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione
maggiore di 20.000 abitanti equivalenti, due sedimentatori primari in parallelo;
c) impianto a servizio di centri abitati con popolazione
superiore a 50.000 abitanti equivalenti, due o più linee di trattamento in
parallelo per la linea acqua, esclusa la stazione di disinfezione.
La linea fanghi deve essere unica e prevedere la digestione
anaerobica e disidratazione meccanica; ulteriori sistemi di trattamento dovranno
essere previsti in relazione alla potenzialità degli impianti ed allo
smaltimento finale dei fanghi.
La linea fanghi di questi impianti dovrà essere proporzionata
per ricevere i fanghi provenienti dallo spurgo dei pozzi neri, fosse Imhoff e
piccoli impianti depurativi.
A tal fine, in fase di progettazione dellimpianto, si dovrà
procedere al censimento e rilevazione degli impianti di trattamento a servizio
degli insediamenti civili e turistici non allacciati e non allacciabili alla
pubblica fognatura.
Tutti gli impianti di depurazione dovranno prevedere, per le
apparecchiature principali, una unità di riserva, eventualmente già installata.
Allatto della progettazione si dovranno inoltre considerare
tutti i problemi connessi con un efficiente controllo dellimpianto.
A tal fine per tutti gli impianti dovrà prevedersi:
a) il misuratore di portata allingresso ed alluscita
dellimpianto; b) idonei misuratori dei principali parametri fisici e chimici
sulle unità di trattamento; c) idonei pozzetti e derivazioni per il prelievo dei campioni.
Per tutti gli impianti con potenzialità superiore a 50.000
abitanti equivalenti, si dovranno installare idonei sistemi di controllo
automatico del processo, compatibilmente con la loro accertata funzionalità.]
Art. 10Progettazione degli impianti di depurazione.(11) [La progettazione di un impianto di depurazione dovrà essere
svolta a livello di progetto esecutivo con riferimento alle previsioni del Piano
regionale di risanamento delle acque.
La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata sulla base
di dettagliate indagini tese alla verifica delle previsioni del Piano regionale
di risanamento delle acque secondo quanto precisato nella tab. 1 allegata.
Nel caso di Comuni sprovvisti o soltanto parzialmente serviti
di rete fognaria, la progettazione esecutiva dovrà essere preceduta da una
verifica sulla base di un censimento di dettaglio qualitativo e quantitativo dei
carichi inquinanti industriali assimilati a civili di cui allart. 4 lett. c)
del regolamento regionale «Disciplina delle pubbliche fognature».(12)
Quando dalle indagini analitiche sulla qualità delle acque
risulti un carico inquinante, rapportato a popolazione equivalente, superiore
del 10% a quella del Piano regionale di risanamento delle acque, dovrà essere
condotta unanalisi suppletiva per evidenziare le attività (industriali e/o
assimilabili a quelle civili) non preventivamente censite che provocano dette
deviazioni; ciò al fine di pervenire ad una più equa ripartizione degli oneri di
gestione ed alle prescrizioni di idonei impianti di pretrattamento per
lattività industriale interessata.
Nel progetto generale ed esecutivo si dovranno inoltre
documentare le previsioni di sviluppo urbanistico dei centri serviti
dallimpianto. ]
Art. 11Aspetti relativi alla sicurezza.(13) [In sede di progettazione e costruzione dovranno essere
rispettate le norme di sicurezza ed in particolare quelle relative alla
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
In particolare:
- i pavimenti ed i gradini devono avere la superficie di
calpestio antisdrucciolevole; - tutte le tubazioni devono essere colorate in maniera diversa
con colori codificati; - su tutte le scale, le aperture, i serbatoi, le vasche, le
scale a pioli e le piattaforme devono essere istallati parapetti di altezza
standard e salvapiedi; - tutte le aree potenzialmente pericolose devono essere
segnalate con cartelli e segnali di pericolo; - devono essere installati dispositivi automatici di
rilevamento e di segnalazione audiovisiva dallarme, per fughe di gas tossici,
gas combustibili e di deficienza di ossigeno. ]
Art. 12Recinzione e sistemazione stradale.(14) [Larea di insediamento dellimpianto dovrà essere recintata e
provvista di porte di accesso munite di cartelli di segnalazione di pericolo in
relazione alla natura dellimpianto.
La viabilità interna e le aree di parcheggio devono essere ben
delimitate e provviste di cartelli direzionali. ]
Art. 13Illuminazione.(15) [Le aree degli impianti devono essere ben illuminate onde
consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni notturne.
In particolare devono essere ben illuminate le zone di
passaggio, le cisterne e le vasche scoperte. ]
Art. 14Aerazione degli impianti.(16) [Un approfondito studio dovrà essere condotto al fine di
garantire nei vari posti di lavoro il mantenimento di condizioni di sicurezza:
sufficiente contenuto dossigeno ed eliminazione di eventuali miscele esplosive
nonché di gas tossici o atmosfere infette.
Tali accorgimenti dovranno essere previsti nei locali delle
stazioni di pompaggio delle acque e dei fanghi, nei locali di trattamento dei
fanghi, nei locali in cui sono alterate le condizioni microclimatiche quali
botole, fosse, condotte, sale, pozzi e forni. ]
Art. 15Mezzi antincendio.(17) [Limpianto deve essere in regola con le disposizioni e le norme antincendio
richieste dai vigili del fuoco. ]
Art. 16Impianto con recupero energetico.(18) [Negli impianti in cui si produce biogas o vengono utilizzati gas naturali quali
combustibili si dovranno installare tutte le apparecchiature di sicurezza ed
idonei dispositivi per la chiusura automatica dellerogazione. ]
Art. 17Impianti elettrici.(19) [Gli impianti elettrici e le apparecchiature dovranno essere costruiti ed
installati in conformità delle norme vigenti in materia. ]
Art. 18Distribuzione acqua potabile.(20) [Limpianto deve disporre di un adeguato rifornimento di acqua potabile il cui
circuito non dovrà avere alcun contatto o connessione con le tubazioni delle
acque di rifiuto. ]
Art. 19Gestione.(21) [Lesercizio di un impianto di depurazione comporta il controllo
costante di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche e biologiche
del liquame da depurare. Nella tabella 2 allegata sono riportate le frequenze di
campionamento ed i parametri da rilevare in relazione al tipo di processo ed
alla utilizzazione delleffluente. Per ciascun impianto di depurazione dovrà essere tenuto un
apposito quaderno di registrazione dei dati. Nei quaderni suddetti si dovranno riportare lora e la data di
prelievo del campione, il parametro cui è riferita la misura, il valore
relativo. I dati di analisi dovranno essere registrati con la frequenza
indicata nellallegata tabella 2. I quaderni di registrazione devono essere conservati presso
ciascun impianto e lAutorità di Controllo è tenuta, in sede di ispezione, ad
esaminare i quaderni e vistarli.]
ALLEGATI (22) TABELLA 1 TABELLA 2
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