Anno 1991
Numero 14
Data 18/12/1991
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 dicembre 1991, n. 237.
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Legge Regionale 18 dicembre 1991, n. 14

Normativa in materia di medicina trasfusionale.  



Art. 1

Finalità della legge.


1. La Regione persegue la finalità di coprire il fabbisogno di preparazioni ematiche e di frazioni plasmatiche per le esigenze di emoterapia trasfusionale del Servizio sanitario regionale.

2. A tale scopo, nellambito delle proprie attività di programmazione sanitaria, detta norme per la istituzione, organizzazione e coordinamento dei presidi sanitari deputati alla raccolta, frazionamento con mezzi fisici semplici, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti nelle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale.

3. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma, la Regione disciplina:

a) la tipologia delle strutture trasfusionali ed il loro riferimento territoriale;

b) larticolazione di esse in Dipartimenti di medicina trasfusionale;

c) la promozione ed il sostegno della donazione volontaria di sangue, nonchè la tutela dei donatori;

d) listituzione e la localizzazione di stazioni di plasmaferesi produttiva;

e) luso razionale della terapia trasfusionale;

f) la valutazione periodica e la previsione della qualità dellassistenza trasfusionale;

g) la prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;

h) laggiornamento e la formazione del personale, nonchè la ricerca nellambito della medicina trasfusionale. 




Art. 2

Rilevanza sociale della donazione del sangue e delle associazioni donatori volontari.


1. Le attività di raccolta si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano.

2. La Regione riconosce e tutela la rilevanza sociale della donazione del sangue umano quale atto libero, volontario, anonimo e gratuito e ne promuove la propaganda, come strumento di educazione sanitaria della popolazione.

3. A tal fine, la Regione favorisce e stimola la costituzione di associazioni di donatori volontari di sangue che operino in collegamento con il Servizio regionale di immunoematologia e trasfusione.

4. La Regione riconosce la funzione istituzionale di promozione della donazione volontaria del sangue alle associazioni il cui statuto sia democratico ed informato ai principi sopra enunciati.

 


Art. 3

Associazioni di volontariato.


1. Per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le associazioni di donatori volontari di sangue e le loro federazioni beneficiano di contributi regionali, secondo le norme di cui al presente articolo.  

2. Per ottenere il riconoscimento regionale occorre che le associazioni o le relative federazioni siano costituite con atto pubblico, che il loro statuto sia informato ai principi di cui alla presente legge e che esse dimostrino di avere effettuato almeno 500 donazioni nellanno solare precedente a quello di riferimento.

3. Le associazioni o le federazioni riconosciute che dimostrino di aver effettuato nellanno solare precedente a quello di riferimento un numero di almeno cinquecento donazioni possono essere ammesse al contributo regionale (1) 

4. Le associazioni o le federazioni riconosciute che aspirano ad essere ammesse al contributo regionale devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, domanda allAssessore regionale alla sanità, allegando copia del bilancio preventivo e di quello consuntivo, la documentazione che comprovi i titoli che danno diritto al contributo, comprendente il numero e le date delle donazioni effettuate nellanno precedente, nonchè lelenco nominativo dei donatori sottoscritto dai responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate.

5. I responsabili delle strutture di raccolta del S.I.T. regionale sono tenuti a rilasciare la documentazione relativa alle donazioni, alle associazioni che la richiedono, entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. Lentità del contributo per ciascuna donazione è determinato nella misura di L. 25.000.

7. I contributi concessi devono essere destinati, dalle associazioni o federazioni beneficiarie, a fronteggiare gli oneri derivanti dalla azione di propaganda in misura prevalente rispetto agli oneri di gestione.

8. LAssessorato regionale alla sanità, esaminata la documentazione di cui al quarto comma del presente articolo, predispone un piano con lindicazione delle associazioni o federazioni aventi titolo e dei relativi contributi.

9. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 14, approva, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera concernente il piano di cui al comma precedente e indica nello stesso provvedimento i motivi che possono determinare la revoca del contributo. 



(1) Comma così modificato dall'art. 34, l.r. 12 gennaio 2005, n. 1. Successivamente il suddetto art. 34 è stato abrogato dall'art. 11, l.r. 12 agosto 2005, n. 12


Art. 4

Strutture.


1. Le strutture mediante le quali si realizzano le attività trasfusionali sono:  

a) Centri di raccolta;

b) Sezioni trasfusionali;

c) Servizi di immunoematologia e trasfusione.

2. Tali strutture sono organizzate sul territorio regionale in Dipartimenti di medicina trasfusionale (D.M.T.). 




Art. 5

Centri di raccolta - Sezioni trasfusionali.


1. I Centri di raccolta sono strutture fisse o mobili extraospedaliere preposte, previo accertamento dellidoneità alla donazione, alle operazioni di raccolta del sangue umano totale per uso trasfusionale ed al suo successivo trasferimento ai Servizi di immunoematologia e trasfusione.  

2. Le Sezioni trasfusionali hanno sede nei presidi ospedalieri in cui si svolgono attività che comportano rilevante utilizzo di emocomponenti e in cui non risulti istituito il Servizio di immunoematologia e trasfusione.

3. Le Sezioni trasfusionali:

a) provvedono alle operazioni di raccolta di sangue umano totale per uso trasfusionale, previo accertamento dellidoneità alla donazione, e al suo successivo trasferimento ai Servizi di immunoematologia e trasfusione (S.I.T.) di riferimento;

b) conservano ed assegnano il sangue già esaminato e tipizzato messo a disposizione dal S.I.T. di riferimento;

c) partecipano allattività di diagnosi e cura di medicina preventiva di base in collegamento con il territorio e nellambito del SIT di riferimento, utilizzandone le dotazioni strumentali.

4. I Centri di raccolta, fissi o mobili, e le Sezioni trasfusionali sono istituiti, sentita la Commissione di cui al successivo art. 14, con apposito provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei requisiti di ambiente, di attrezzature e di personale.

5. I Centri di raccolta e le Sezioni trasfusionali sono collegati al S.I.T. di riferimento e da questo dipendono sotto il profilo tecnico. 




Art. 6

Raccolta mobile.


1. La continuità del reperimento di sangue per le necessità assistenziali ospedaliere e del territorio viene favorita attraverso la raccolta mobile.

2. Alla raccolta mobile di sangue partecipa esclusivamente personale strutturato del Servizio sanitario regionale.

3. Al personale addetto, per ogni raccolta che dovesse essere eseguita, sia in giorni feriali che festivi, fuori dallorario ordinario, al fine di assicurare continuità al lavoro ospedaliero, è corrisposta una indennità oraria di entità pari al lavoro straordinario, a carico del Fondo sanitario regionale. 

 


Art. 7

Servizio di immunoematologia e trasfusione.


1. Il Servizio di immunoematologia e trasfusione ha il compito di organizzare e coordinare i Centri di raccolta e le Sezioni trasfusionali di cui al precedente art. 5, nonchè ogni attività connessa alla raccolta, conservazione, lavorazione, preparazione, distribuzione e assegnazione del sangue umano e dei suoi componenti, con riferimento alle strutture pubbliche e private operanti nel proprio territorio.

2. Esso svolge attività di medicina preventiva e di diagnosi e cura.

3. Lattività di medicina preventiva consiste in:

a) screening ematochimico di base sul donatore;

b) screening delle anemie, con particolare riferimento a quelle emolitiche;

c) prevenzione delle isoimmunizzazioni.

4. Lattività di diagnosi e cura consiste in:

a) partecipazione alla diagnosi e alla terapia delle malattie ematologiche, immunoematologiche, dellemostasi e delle altre malattie per le quali possa essere richiesta la terapia trasfusionale;

b) terapia trasfusionale ambulatoriale ed in day-hospital.

5. Listituzione di nuovi S.I.T., nonchè leventuale soppressione o trasformazione di quelli esistenti, è autorizzata dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore alla Sanità, sentito il Comitato di cui al successivo art. 14.

6. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali il Servizio di immunoematologia e trasfusione si avvale di tutte le altre strutture ospedaliere regionali per lacquisizione delle prestazioni specialistiche necessarie.

7. I Servizi di immunoematologia e trasfusione devono assicurare la propria attività 24 ore su 24. 

 


Art. 8

Autotrasfusione-plasmaferesi-citoaferesi.


1. I S.I.T. svolgono tutte le attività di medicina trasfusionale, sia produttive che terapeutiche. 




Art. 9

Dipartimento di medicina trasfusionale.


1. Per il coordinamento delle strutture trasfusionali di cui al precedente art. 4, vengono istituiti Dipartimenti di medicina trasfusionale (D.M.T.), aventi, di norma, un ambito territoriale compreso tra 400.000 e 600.000 abitanti.

2. I compiti del Dipartimento sono:

a) provvedere ad assicurare, nellambito del proprio territorio, la copertura del fabbisogno di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati ed il conseguimento dellautosufficienza funzionale nel campo della medicina trasfusionale;

b) coordinare tra le strutture trasfusionali coinvolte le attività di raccolta e di distribuzione del sangue e dei suoi emocomponenti, nonchè la diagnostica e la terapia di cui al precedente art. 7, nellottica di un impegno in comune di risorse strumentali;

c) attivare nel proprio territorio stazioni di plasmaferesi produttiva;

d) individuare al suo interno almeno una struttura trasfusionale che esegua aferesi terapeutiche, produca plasma congelato e crioprecipitati, sviluppi programmi di criobiologia;

e) tutelare la salute del donatore e del ricevente, anche attraverso «screening» sistematici per finalità di medicina preventiva;

f) individuare le unità del D.M.T. preposte alla conservazione ed al trapianto di midollo osseo;

g) programmare lattività dei Servizi Trasfusionali coinvolgendo nella gestione sociale degli stessi le associazioni dei donatori e degli utenti;

h) predisporre un registro dei donatori con fenotipo raro;

i) attuare la compensazione di squilibri nelle scorte di emocomponenti ed inviare le eccedenze alle aree carenti della stessa Regione o verso altre Regioni;

l) programmare e realizzare, di concerto con le locali associazioni di donatori, attività promozionali per incrementare gli indici di donazione del proprio territorio;

m) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore e promuovere iniziative culturali per un uso razionale della terapia trasfusionale;

n) organizzare controlli di qualità intra - ed inter-laboratori e sviluppare programmi di V.R.Q. (verifica e revisione della qualità dellassistenza), elaborando parametri di giudizio dellefficienza dei servizi;

o) rilevare ed elaborare dati sulle attività svolte nelle strutture trasfusionali ricorrendo a sistemi telematici di comunicazione. 





Art. 10

Comitato di dipartimento.


1. Il coordinamento territoriale delle attività di medicina trasfusionale è affidato ad un Comitato composto da: 

a) i Primari dei Servizi di immunoematologia e trasfusione;

b) due rappresentanti del personale medico in posizione non apicale del Servizio trasfusionale;

c) un rappresentante del personale sanitario laureato non medico del Servizio trasfusionale;

d) due rappresentanti delle associazioni di donatori volontari di sangue col maggior numero di donazioni effettuate, nelle strutture del Dipartimento, nellanno solare precedente a quello della nomina dei componenti;

e) un rappresentante delle associazioni degli utenti emopatici nel territorio del Dipartimento.

2. I rappresentanti del personale medico non apicale e del personale sanitario laureato vengono espressi a maggioranza da apposite e separate assemblee degli aventi diritto, convocate dal coordinatore e, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Primario con maggiore anzianità di servizio.

3. Il Comitato può riunirsi anche in mancanza di tutte le designazioni, purché siano presenti i 2/3 dei componenti previsti. I componenti del Comitato restano in carica tre anni. 




Art. 11

Compiti del Coordinatore del Comitato di dipartimento.


1. Il Coordinatore del Comitato di dipartimento viene eletto a maggioranza tra i primari dei Servizi di immunoematologia e trasfusione competenti per territorio e rimane in carica per tre anni.

2. Su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti del Comitato, il Coordinatore può essere dichiarato decaduto.

3. Il Coordinatore coordina lattività di tutte le strutture trasfusionali del D.M.T. e dà corso a tutte le iniziative atte a conseguire le finalità istitutive dello stesso e relaziona almeno una volta lanno agli organi di gestione delle UU.SS.LL. competenti e allAssessorato regionale alla sanità circa lattività svolta.

4. Il Coordinatore inoltra, per gli opportuni provvedimenti, agli organi di gestione delle UU.SS.LL. competenti e allAssessorato regionale alla sanità le decisioni adottate in sede di Comitato.

5. In caso di inottemperanza della U.S.L., la Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla sanità, è autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi, previa diffida e determinazione di congruo termine. 




Art. 12

Dislocazione territoriale dei D.M.T.


1. Sono individuati nel territorio regionale sette Dipartimenti:

a) il Dipartimento di Bari Nord, con sede presso la U.S.L. BA/9, presidio ospedaliero Consorziale di Bari, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: BA/1 - BA/2 - BA/3 - BA/4 - BA/6 - BA/8 - BA/9 - BA/10;

b) il Dipartimento di Bari Sud, con sede presso la U.S.L. BA/11, presidio ospedaliero Di Venere di Bari, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: BA/5 - BA/7 - BA/11 - BA/12 - BA/13 - BA/14 - BA/15 - BA/16 - BA/17 - BA/18 - BR/1;

c) il Dipartimento di Foggia, con sede presso la U.S.L. FG/8, presidio Ospedali Riuniti di Foggia, comprende le strutture trasfusionali dislocate nella medesima Provincia;

d) il Dipartimento di Taranto, con sede presso la U.S.L. TA/5, presidio ospedaliero SS. Annunziata di Taranto, comprende le strutture trasfusionali dislocate nella medesima Provincia;

e) il Dipartimento di Lecce Nord, con sede presso la U.S.L. LE/1, presidio ospedaliero V. Fazzi di Lecce, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: LE/1 - LE/2 - LE/3 - LE/4 - LE/5 - LE/6 - LE/7 - LE/10;

f) il Dipartimento di Lecce Sud, con sede presso la U.S.L. LE/11, presidio ospedaliero di Casarano, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: LE/8 - LE/9 - LE/11 - LE/12 - LE/13;

g) il Dipartimento di Brindisi, con sede presso la U.S.L. BR/4, presidio ospedaliero Di Summa di Brindisi, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: BR/2 - BR/3 - BR/4 - BR/5 - BR/6. 




Art. 13

S.I.T. di riferimento regionale.


1. Il S.I.T. di riferimento regionale è individuato presso il presidio Ospedaliero consorziale Policlinico della U.S.L. BA/9. 



Art. 14

Commissione regionale tecnico-consultiva.


1. È istituita presso lAssessorato regionale alla sanità una Commissione tecnica per i problemi inerenti la medicina trasfusionale.

2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa, è così composta:

a) dallAssessore regionale alla sanità o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dai Coordinatori dei dipartimenti di medicina trasfusionale;

c) da un esperto designato dallAssessorato regionale alla sanità;

d) da un Coordinatore o direttore sanitario di ospedali sedi di S.I.T.;

e) da un rappresentante della Sanità militare territoriale;

f) dal primario del S.I.T. di riferimento regionale;

g) un funzionario regionale della carriera direttiva svolge le funzioni di segretario.

3. La Commissione esprime pareri in tutti i casi previsti dalla presente legge e sulle questioni attinenti la medicina trasfusionale.

4. In particolare esprime parere:

a) sullo schema-tipo di convenzione di cui allart. 17 della presente legge;

b) sullaggiornamento del contributo per ciascuna donazione da conferire alle associazioni di volontariato;

c) sui piani di produzione del plasma e degli emoderivati;

d) sulle convenzioni con le officine di produzione delle frazioni plasmatiche cui viene conferito tutto il plasma raccolto nel Servizio trasfusionale regionale;

e) sui costi di cessione delle unità di sangue ed emocomponenti alle strutture sanitarie private;

f) sul fabbisogno regionale di frazioni plasmatiche e sul quantitativo di plasma da destinare al frazionamento;

g) su ogni altro problema di carattere tecnico, scientifico, organizzativo, divulgativo attinente la materia in oggetto che lAssessorato alla sanità ritenga opportuno rimettere al suo esame.

5. Inoltre ha il compito di:

a) aggiornare e proporre direttive tecniche;

b) individuare le linee programmatiche di propaganda della donazione di sangue e di plasma per tutto il territorio regionale e coordinare le attività promozionali delle associazioni di donatori volontari;

c) predisporre, di concerto con i Dipartimenti, i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore;

d) elaborare schemi di convenzione con le Forze Armate per favorire la donazione volontaria di sangue da parte dei militari negli Ospedali civili.

6. La Commissione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

7. Essa può riunirsi anche in mancanza di tutte le designazioni, purché siano presenti i 2/3 dei componenti.

8. I Componenti della Commissione tecnico-consultiva hanno titolo al gettone di presenza ai sensi della L.R. 12 agosto 1981, n. 45 nonché al trattamento di missione se dovuto.

9. La Commissione è integrata da due rappresentanti dellassociazione di volontariato riconosciuta e con maggior numero di donatori, limitatamente alle materie di cui al precedente quinto comma.




Art. 15

Divieto.


1. È fatto divieto alle Associazioni di volontariato o a strutture private di istituire e gestire strutture trasfusionali di qualsiasi livello. 




Art. 16

Servizi Trasfusionali convenzionati.


1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai Servizi trasfusionali degli istituti e cliniche universitarie e degli istituti ecclesiastici che esercitano lassistenza ospedaliera, convenzionati con il Servizio sanitario regionale. 




Art. 17

Istituti di cura privati.


1. La Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla sanità, approva lo schema-tipo di convenzione che disciplini le modalità di cessione di sangue intero e di emocomponenti tra le UU.SS.LL. e gli Istituti di cura privati.

2. La convenzione stipulata ai sensi del comma precedente è approvata dalla Giunta regionale.

3. La convenzione ha validità triennale e può essere rinnovata.

4. La convenzione approvata dalla Regione Puglia viene recepita dalle UU.SS.LL. con apposito atto del Comitato di gestione. In caso di inadempienza, su proposta dellAssessore alla sanità, la Giunta regionale nominerà un Commissario ad acta per il recepimento della convenzione. 





Art. 18

Emergenza trasfusionale pubblica.


1. Nellemergenza trasfusionale pubblica, conseguente a catastrofi o a calamità naturali, ove non si riesca a fronteggiare la domanda di sangue, emocomponenti ed emoderivati con i mezzi organizzativi ordinari, i coordinatori di tutti i D.M.T. predispongono un piano di emergenza.

2. Tale piano, sottoposto allapprovazione delle autorità di protezione civile, prevederà il potenziamento della raccolta di sangue e individuerà le sedi e i mezzi straordinari da attivare, compreso il gruppo operativo tecnico da comandare.

3. Lautorità di protezione civile, sentito lAssessore regionale alla sanità, individua il D.M.T. cui assegnare compiti e funzioni di riferimento regionale e a cui tutti gli altri D.M.T. dovranno inviare informazioni sulla situazione generale e sulle necessità trasfusionali, nonchè richieste per lapprovvigionamento straordinario di materiali e reagenti vari.

4. In caso sia necessario lanciare appelli alla popolazione per sollecitare la donazione di sangue, lautorità di protezione civile, sentito lAssessore regionale alla sanità, attiva un coordinamento con il D.M.T. di riferimento, precedentemente individuato.

5. Il D.M.T. di riferimento gestisce le riserve regionali e dispone il trasferimento di sangue, emocomponenti ed emoderivati nelle sedi di utilizzo, prelevandoli anche da altre Regioni.

6. Tutte le strutture trasfusionali allertate dalle competenti autorità di protezione civile dovranno assicurare il servizio di guardia medica 24 ore su 24. 




Art. 19

Abrogazione.


1. Con lentrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge regionale 20 novembre 1979, n. 68. 




Art. 20

Norma finanziaria.


1. Allonere riveniente dallapplicazione della presente legge, si fa fronte mediante listituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1991, del cap. 0741055 Interventi per la medicina trasfusionale, F.S.R. (L.R. 18 dicembre 1991, n 14.) per un importo, in termini di competenza e cassa, di L. 30.000.000, con prelievo di pari importo dal cap. 0741080 Fondo per la spesa sanitaria imprevista di parte corrente. (Art. 51 legge n. 833/1978 .