Anno 1991
Numero 16
Data 31/12/1991
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 dicembre 1991, n. 16

Adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di eta' per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 5/2000, art. 3


Art. 1

(2) 


[1. Al personale dipendente della Regione Puglia, con qualifica I e II dirigenziale, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di eta e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, ivi compresi i servizi riscattabili e ricongiungibili, e consentito il trattenimento in servizio, su esplicita richiesta degli interessati, fino al raggiungimento del limite massimo e, comunque, non oltre il 70° anno di eta.]

(2) Legge abrogata dalla l.r. 5/2000, art. 3


Art. 2

(3) 


[1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono estensibili anche al personale degli Enti Strumentali della Regione Puglia.]

(3) Legge abrogata dalla l.r. 5/2000, art. 3