Anno 1992
Numero 1
Data 08/01/1992
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 gennaio 1992, n. 4, S.O.
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Legge Regionale 8 gennaio 1992, n. 1

Provvedimento provvisorio in materia di indennita' di direzione e di funzione.(1) 


(1) Gli effetti di questa legge sono esauriti


Art. 1

Indennità di direzione.


1. Lindennità di cui allart. 30, lett. c) e d), della L.R. 9 maggio 84, n. 26 va attribuita, dalla data di entrata in vigore della medesima legge e fino al 31 dicembre 1987, alle unità di personale di prima qualifica funzionale dirigenziale e di VIII qualifica funzionale che risultano incaricate di responsabilità - direzione di strutture operanti nellambito dellordinamento regionale ancorchè costituite con atti formali, compresi quelli dei Coordinatori di settore e/o Uffici, purchè antecedenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.

2. Per la responsabilità - direzione delle medesime strutture dal 1 gennaio 1988 lindennità compete, per i dirigenti di prima qualifica dirigenziale, nella misura indicata dallart. 33, 1° comma, lett. c), della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.  e, per i funzionari di VIII qualifica funzionale, nella misura di cui alla lett. b) del medesimo articolo sino al 30 settembre 1990 e dal 1 ottobre 1990 nella misura modificata dal primo comma dellart. 42 della L.R. 4 maggio 1990, n. 22.

3. Le indennità previste dai precedenti commi competono, altresì, sempre per le medesime strutture, nei casi di mobilità interna motivata da esigenze organizzative e di servizio, oltre che nei casi di vacanza di responsabile di struttura, ai dirigenti e funzionari alle stesse preposti successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.

4. In ogni caso le indennità di responsabilità o direzione previste ai sensi di legge competono limitatamente al periodo di effettivo esercizio dellincarico. 




Art. 2

Indennità di funzione.(2) 


[1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle strutture e dei servizi regionali, lindennità correlata alla 1 qualifica funzionale dirigenziale è corrisposta dal 1° ottobre 1990 secondo i seguenti coefficienti:

a) 0,9 ai dirigenti coordinatori preposti con provvedimenti della Giunta regionale alla direzione e/o coordinamento dei settori e/o uffici previsti dal vigente ordinamento;

b) 0,7 ai dirigenti preposti alla direzione di strutture, quale immediata articolazione funzionale delle strutture di cui al precedente punto a), previste da leggi regionali o istituite con atti formali di data certa, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della L.R. 4 maggio 1990, n. 22. ;

c) 0,5 ai dirigenti preposti alla direzione di tutte le altre strutture, quali articolazioni funzionali di quelle di cui al precedente punto b), costituite con atti formali, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della L.R. 4 maggio 1990, n. 22. ;

d) 0,1 ai dirigenti che non sono preposti alla direzione di alcuna struttura](3) 



(2) Articolo abrogato dalla l.r. 7/97, art. 20
(3) Sulla corresponsione delle indennità di funzione di cui al presente articolo, vedi quanto disposto dal quinto comma dell'art. 20, l.r. 4 febbraio 1997, n. 7. Il sesto comma della predetta legge così dispone: "A decorrere dalla data di cui al comma 5 è abrogato l'art. 2, l.r. 8 gennaio 1992, n. 1". 


Art. 3


1. Alla individuazione delle strutture di cui allart. 1, primo comma, e allart. 2, lett. b) e c), dovrà provvedere con atto ricognitivo la Giunta regionale previa valutazione di apposita commissione presieduta dallAssessore al personale o da un suo delegato e così composta:

- da n. 2 rappresentanti delle OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative;

- da n. 2 dirigenti regionali designati dalla Giunta regionale.

2. Alla costituzione della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

3. Ai membri della commissione compete una indennità secondo le norme della L.R. 12 agosto 1981,n. 45




Art. 4


1. Alla copertura degli oneri finanziari, previsti in L. 1.300.000.000 per il 1990 e in L. 3.900.000.000 per il 1991, si provvede con lutilizzo dei fondi di cui al cap. 0003020 del bilancio di previsione della Regione Puglia per lesercizio finanziario 1991.

 





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.