Legge Regionale 20 gennaio 1993, n. 1
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993.
Art. 11. Sino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993,(1) e autorizzato l esercizio provvisorio del bilancio
regionale per l anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione
delle entrate e delle spese per l anno 1992, come approvati con la Legge
Regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive
modificazioni.
(1) Termine prorogato al 30 aprile 1993 dall’art. 1
della l.r. 7/93