Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 20 Modifica alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 13. Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l' esercizio delle funzioni amministrative.(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90. Art. 1(2) [1. Al titolo della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, è apportata la sostituzione del termine «realizzazione» con
il termine «razionalizzazione»] .
(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 2(3) [1. Il comma 2 dell
art. 12 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
2. L
autorizzazione e fornita con deliberazione della Giunta
comunale .]
(3) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 3(4) [1. Alla fine del comma 1 dellarticolo 14 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13 sono aggiunte,
previa eliminazione del punto, le parole «del decreto di concessione o di
voltura»] .
(4) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 4(5) [1. Il comma 3 dell
articolo 16 della LR 20 aprile 1990, n. 13, e così
sostituito:
3. Si
ricorre, altresì, nella decadenza quando la Regione riceve la comunicazione dei
comuni, di cui al terzo comma del successivo art. 33, attestante la sospensione
dell esercizio. In tali casi, così come in tutti gli altri casi in sui si viene
a conoscenza della sospensione, il concessionario, previa diffida, deve
rimettere in esercizio l impianto o, in alternativa, chiedere l autorizzazione
alla sospensione. Trascorsi sessanta (60) giorni dalle lettera di diffida senza
che l esercizio sia ripreso o senza che sia stata presentata domanda di
autorizzazione alla sospensione, previa verifica d ufficio sul posto e senza
alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di decadenza .]
(5) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 5(6) [1. Il comma 1 dell
art. 17 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
1. L
impianto puo essere potenziato con l aggiunta di altro prodotto previa
rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui
attivita risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di
impianto dotato di piazzale o di adeguamento fuori strada
.
2. Il comma 3 dell
art. 17 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
3. Agli
impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti gia
erogati ai sensi del comma 3 dell art. 7 DPCM 11 settembre
1989.
La domanda di
autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata del parere
favorevole dei Vigili del Fuoco, dell UTIF e dell ANAS o dell Amministrazione
provinciale, qualora l impianto prospetti su strade di loro pertinenza, nonche
del parere del Comune espresso dalla Giunta comunale per impianti installati su
suolo del demanio comunale.
Prima della messa in
esercizio, i nuovi distributori devono essere collaudati dall apposita
Commissione .
3. Alla fine del comma 6 dell art. 17 della lr 20 aprile
1990, n. 13, dopo il punto e aggiunto il seguente
periodo:
Alla stessa
procedura dei punti a), c), d) e soggetta l inversione d uso dei distributori .]
(6) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 6(7) [1. Il comma 4 dell
art. 18 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
4. Al fine di
riequilibrare e razionalizzare la rete non e consentito il trasferimento di un
solo impianto nell ambito dello stesso comune o della stessa provincia.
Detto trasferimento su
nuova posizione puo essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di
almeno due impianti, fatti salvi i trasferimenti coatti derivanti da
determinazioni di organismi pubblici e quelli decisi dal Comune con il piano di
razionalizzazione di cui al successivo art. 30 per riposizionamenti limitati al
solo territorio comunale .
2. Al comma 9 dellart. 18
della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, dopo le parole di cui, le paroleterzo commasono
sostituite con le parolecomma 2]
(7) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 7(8) [1. Il comma 1 dell
art. 19 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così sostituito:
1. Fermo
restando il comma 3 del precedente art. 16, in generale, l esercizio degli
impianti non puo essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della
Regione tranne che per le ferie dei gestori previste dall art. 19 della lr 23
maggio 1980, n. 49 .]
(8) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 8(9) [1. La lett. b) del
comma 6 dell art. 22 della lr 20 aprile 1990, n. 13 e così
sostituito:
b) l erogato
medio annuo di GPL dell impianto piu vicino non sia stato inferiore a due
milioni di litri nel triennio antecedente la data della domanda .]
(9) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 9(10) [1. Il comma 4 dell
art. 26 della lr 20 aprile 1990, n. 13, e così
sostituito:
4. Ai fini
dell istruttoria, le domande vanno corredate, inoltre, della certificazione
dell avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 1 dell art. 5
del DL 29 marzo 1993, n. 82 convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162 .]
(10) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 10(11) [1. Il termine previsto per ladozione della deliberazione
comunale di cui al comma 3 dellart. 30 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, è prorogato a dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge] .
(11) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 11[1. Il comma 2 dell art. 32 della lr 20 aprile 1990, n. 13
e sostituito dal seguente:
2. Il termine
di cui al precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessita e
su richiesta del concessionario, puo essere prorogato una sola volta e per un
periodo massimo di sei mesi .]
Art. 12(12) [1. Il comma 3 dell art. 33 della lr 20 aprile 1990, n. 13,
e così sostituito:
3. Fermo
restando il disposto del comma 1 del precedente art. 19, i Comuni devono
comunicare alla Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero
verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattivita sia superiore
a quindici giorni consecutivi .]
(12) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 13(13) [1. Il termine previsto per le domande di regolarizzazione
della posizione amministrativa da parte dei concessionari di cui al comma 1
dellart. 36 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13 è prorogato a mesi 6 dalla data
di entrata in vigore della presente legge] .
(13) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
Art. 14(14) [1. Il comma 3 dell art. 37 della lr 20 aprile 1990, n. 13,
e così sostituito:
3. Fino all
entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, l espletamento delle
funzioni nonche gli accertamenti ai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti
dall applicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio
dell Assessorato - Ufficio carburanti .]
(14) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25 che ha abrogato la l.r. 13/90.
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