Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 32 Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.
Art. 1Finalità. 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio
finanziario 1994, approvato con legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui
allallegato «B» della presente legge.
Art. 2Adeguamento dello stato di previsione dellentrata
e della spesa. 1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, lammontare
complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio
per lesercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.664.940.853.157
in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in termini di cassa per
lentrata e in lire 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire
35.577.339.350.034 in termini di cassa per luscita.
Art. 3Differimento di termini in materia di
personale. 1. Il riassorbimento dellassegno ad personam
previsto dal secondo comma dellart. 28
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 è determinato con le modalità di cui
allart. 92
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, con esclusione delle indennità connesse
allesercizio di specifiche funzioni.
2. Il termine del sessantunesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di cui al secondo e terzo comma
dellart. 28
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 è differito al 31 ottobre 1994.
Art. 4Piano di formazione professionale 1994-1995. Norma
transitoria.(1) [1. Al fine di assicurare, senza soluzioni di
continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali, il piano di
formazione professionale 1994 viene approvato sulla base delle disponibilità
finanziarie risultanti dalle decisioni comunitarie di approvazione del Quadro
Comunitario di Sostegno 1994-1999. Le attività formative sono autorizzate dalla
Giunta regionale con decorrenza 1° ottobre 1994 e si concludono entro il 31
maggio 1995. (2) Ai fini della preparazione delle
attività formative e dellaggiornamento degli operatori, la decorrenza
finanziaria e contabile dellanno formativo 1994-1995 è fissata al 1° luglio
1994.
2. Ai sensi di quanto previsto dallart. 12
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 10, la decisione comunitaria di cui al
precedente comma 1, limitatamente al corrente esercizio finanziario, costituisce
verifica dellaccertamento dellentrata. Il piano di formazione professionale
1994 viene redatto sulla base del programma operativo presentato dalla Regione
Puglia al Fondo Sociale Europeo.
3. Per lanno formativo 1994-1995 le convenzioni
che regolano il rapporto tra Regione ed Enti gestori sono adeguate alla presente
norma, nonché allapplicazione delle disposizioni di cui allart. 5
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, che si intendono prorogate anche per lanno
1995]
Art. 5Artt. 25 e 29 legge regionale 17 giugno 1994, n.
21. Integrazioni. 1. Al primo comma dellart. 25
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, dopo lespressione art. 7 del D.Lgs. 18
marzo 1994, n. 184, è aggiunta lespressione e successive modificazioni e
integrazioni.
2. All art. 29 della
legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e aggiunto il seguente comma 4
bis:
4 bis. I
ruoli nominativi della Regione saranno definiti entro e non oltre il 30
settembre 1994. Nel caso di inottemperanza al suddetto termine, la Regione
esercitera i poteri sostitutivi .
Art. 61. In deroga allart. 26
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, è istituito, limitatamente allanno 1994,
il «Fondo per il finanziamento degli Enti turistici pubblici sub-regionali (n. 5
EE.PP.T. e 15 A.A.C.S.T.) destinato al funzionamento complessivo delle attività
e delle spese di funzionamento degli Enti».
2. La spesa iscritta sul cap. 0311015 del
bilancio di previsione dellesercizio finanziario 1994 è finalizzata a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 7Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della
Giunta regionale. 1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con propria deliberazione le
procedure di cui al terzo comma dellart. 41
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8Apertura di credito in favore del Coordinatore
regionale del Corpo Forestale dello Stato. 1. Nellambito dei rapporti convenzionati tra la Regione e il Corpo Forestale
dello Stato, ai sensi del D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 11 e del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, è autorizzata specifica apertura di credito in favore del
Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato con le procedure e le
modalità di cui allart. 92
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. (3)
(3) Tale autorizzazione è stata estesa anche ai responsabili degli Uffici periferici del Corpo forestale dello stato dall’art. 38 della l.r. 7/95
Art. 9Procedure applicative legge regionale 17 giugno
1994, n. 21. 1. Le procedure di cui al comma 1 dellart. 30
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 si applicano anche agli organismi che, pur
avendo legittimamente avviato lattività prevista dal progetto ammesso a
contributo, successivamente:
a) abbiano interrotto per qualsiasi motivo tale
attività;
b) siano stati destinatari, alla data di entrata
in vigore della presente legge, di atti di revoca, purché il conseguente
procedimento non sia già concluso con provvedimenti definitivi dellautorità
giudiziaria.
2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è
subordinato alla rinuncia formale da parte dei soggetti interessati ad ogni
azione legale nei confronti della Regione con assunzione a proprio carico delle
spese di lite.
Art. 10Documento contabile allegato alla legge regionale
17 giugno 1994, n. 21. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione
di capitoli di entrata e di spesa. 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al
documento contabile allegato alla legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni e
integrazioni di cui allallegato A della presente legge.
Art. 11(4) 1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi
dellart. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono prioritariamente riservate
alla copertura delle spese per gli impegni assunti con provvedimenti
contributivi formalmente esecutivi in favore dei Comuni che abbiano già attivato
le procedure di cui allart. 4
della legge
regionale 19 febbraio 1986, n. 3
(4) Vedi anche la l.r. 7/95, art. 30
Art. 12Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. -
Personale.(5) 1. Il personale di cui al comma 1 dellart. 5
della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15 è collocato nella dotazione organica
regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La legge in materia di riorganizzazione
dellAmministrazione regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del
personale di cui al precedente comma 1.
Art. 13Modifica decorrenza termini legge regionale 1°
febbraio 1977, n. 3. 1. I termini di cui al comma 2 dellart. 3
della legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3 sono ridefiniti rispettivamente in anni
dieci e in anni due.
Art. 14Partecipazione della Regione Puglia alle
manifestazioni promosse dal Comune di Lecce per la visita del Pontefice. 1. La Regione Puglia, in occasione della visita
del Pontefice alla città di Lecce, partecipa alla realizzazione del programma di
interventi e iniziative promossi dallAmministrazione comunale in considerazione
del particolare rilievo dellavvenimento.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1,
la Giunta regionale è autorizzata a erogare allAmministrazione comunale di
Lecce un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 quale quota di
partecipazione alle spese.
3. È fatto obbligo allAmministrazione comunale
di Lecce di presentare una dettagliata relazione sulla destinazione e sui
risultati economici e finanziari dellassegnazione regionale.
Art. 15Interpretazione autentica del comma 2 dellart. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. 1. Il riferimento contenuto nel comma 2 dellart. 29
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 alla spesa per servizi dove intendersi alla
spesa per fornitura di servizi. ALLEGATO A omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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