Anno 1994
Numero 32
Data 05/09/1994
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 settembre 1994, n. 111.
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 32

Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994.



Art. 1

Finalità.


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio finanziario 1994, approvato con legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui allallegato «B» della presente legge. 




Art. 2

Adeguamento dello stato di previsione dellentrata e della spesa.


1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per lesercizio finanziario 1994 risulta modificato in lire 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in termini di cassa per lentrata e in lire 29.664.940.853.157 in termini di competenza e in lire 35.577.339.350.034 in termini di cassa per luscita. 


Art. 3

Differimento di termini in materia di personale.


1. Il riassorbimento dellassegno ad personam previsto dal secondo comma dellart. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 è determinato con le modalità di cui allart. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, con esclusione delle indennità connesse allesercizio di specifiche funzioni.

2. Il termine del sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al secondo e terzo comma dellart. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 è differito al 31 ottobre 1994. 




Art. 4

Piano di formazione professionale 1994-1995. Norma transitoria.(1) 


[1. Al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali, il piano di formazione professionale 1994 viene approvato sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti dalle decisioni comunitarie di approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999. Le attività formative sono autorizzate dalla Giunta regionale con decorrenza 1° ottobre 1994 e si concludono entro il 31 maggio 1995.  (2) Ai fini della preparazione delle attività formative e dellaggiornamento degli operatori, la decorrenza finanziaria e contabile dellanno formativo 1994-1995 è fissata al 1° luglio 1994. 

2. Ai sensi di quanto previsto dallart. 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10, la decisione comunitaria di cui al precedente comma 1, limitatamente al corrente esercizio finanziario, costituisce verifica dellaccertamento dellentrata. Il piano di formazione professionale 1994 viene redatto sulla base del programma operativo presentato dalla Regione Puglia al Fondo Sociale Europeo.

3. Per lanno formativo 1994-1995 le convenzioni che regolano il rapporto tra Regione ed Enti gestori sono adeguate alla presente norma, nonché allapplicazione delle disposizioni di cui allart. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, che si intendono prorogate anche per lanno 1995] 



(1) Articolo abrogato dall’art. 36 della l. r. 15/02.
(2) Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1995 dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 3 novembre 1994, n. 33


Art. 5

Artt. 25 e 29 legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Integrazioni.


1. Al primo comma dellart. 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, dopo lespressione art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n. 184, è aggiunta lespressione e successive modificazioni e integrazioni.

2. All art. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e aggiunto il seguente comma 4 bis:

4 bis. I ruoli nominativi della Regione saranno definiti entro e non oltre il 30 settembre 1994. Nel caso di inottemperanza al suddetto termine, la Regione esercitera i poteri sostitutivi .




Art. 6


1. In deroga allart. 26 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, è istituito, limitatamente allanno 1994, il «Fondo per il finanziamento degli Enti turistici pubblici sub-regionali (n. 5 EE.PP.T. e 15 A.A.C.S.T.) destinato al funzionamento complessivo delle attività e delle spese di funzionamento degli Enti».

2. La spesa iscritta sul cap. 0311015 del bilancio di previsione dellesercizio finanziario 1994 è finalizzata a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. 




Art. 7

Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale.


1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con propria deliberazione le procedure di cui al terzo comma dellart. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.  


Art. 8

Apertura di credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato.


1. Nellambito dei rapporti convenzionati tra la Regione e il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 11 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata specifica apertura di credito in favore del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato con le procedure e le modalità di cui allart. 92 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.  (3) 

(3) Tale autorizzazione è stata estesa anche ai responsabili degli Uffici periferici del Corpo forestale dello stato dall’art. 38 della l.r. 7/95


Art. 9

Procedure applicative legge regionale 17 giugno 1994, n. 21.


1. Le procedure di cui al comma 1 dellart. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 si applicano anche agli organismi che, pur avendo legittimamente avviato lattività prevista dal progetto ammesso a contributo, successivamente:

a) abbiano interrotto per qualsiasi motivo tale attività;

b) siano stati destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di atti di revoca, purché il conseguente procedimento non sia già concluso con provvedimenti definitivi dellautorità giudiziaria.

2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è subordinato alla rinuncia formale da parte dei soggetti interessati ad ogni azione legale nei confronti della Regione con assunzione a proprio carico delle spese di lite. 




Art. 10

Documento contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa.


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui allallegato A della presente legge. 


Art. 11

(4) 


1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dellart. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono prioritariamente riservate alla copertura delle spese per gli impegni assunti con provvedimenti contributivi formalmente esecutivi in favore dei Comuni che abbiano già attivato le procedure di cui allart. 4 della legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3

(4) Vedi anche la l.r. 7/95, art. 30


Art. 12

Legge regionale 18 aprile 1994, n. 15. - Personale.(5) 


1. Il personale di cui al comma 1 dellart. 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 è collocato nella dotazione organica regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La legge in materia di riorganizzazione dellAmministrazione regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma 1. 



(5) Vedi l’art. 23 della l.r. 7/97;   l'art. 7 comma 2 della l. r. 32/99 e l’art. 18 della l.r. 9/2000


Art. 13

Modifica decorrenza termini legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.


1. I termini di cui al comma 2 dellart. 3 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3 sono ridefiniti rispettivamente in anni dieci e in anni due. 


Art. 14

Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni promosse dal Comune di Lecce per la visita del Pontefice.


1. La Regione Puglia, in occasione della visita del Pontefice alla città di Lecce, partecipa alla realizzazione del programma di interventi e iniziative promossi dallAmministrazione comunale in considerazione del particolare rilievo dellavvenimento.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a erogare allAmministrazione comunale di Lecce un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 quale quota di partecipazione alle spese.

3. È fatto obbligo allAmministrazione comunale di Lecce di presentare una dettagliata relazione sulla destinazione e sui risultati economici e finanziari dellassegnazione regionale. 




Art. 15

Interpretazione autentica del comma 2 dellart. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21.


1. Il riferimento contenuto nel comma 2 dellart. 29 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 alla spesa per servizi dove intendersi alla spesa per fornitura di servizi.

 ALLEGATO A

 omissis




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.