Anno 1995
Numero 7
Data 27/02/1995
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 marzo 1995, n. 27 suppl. ord.
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Legge Regionale 27 febbraio 1995, n. 7

Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-97.



TITOLO 1

Norme di bilancio 





Art. 1

Stato di previsione delle entrate


 
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa. (1) 
 

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio finanziario 1995. 


(1) Gli importi sono stati così modificati dall’art. 2 della l.r. 34/95


Art. 2

Stato di previsione della spesa


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa. (2) 
 
2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, a seguito della contrazione del mutuo di lire 400.000.000.000 attivato a termini dellart. 16 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. è iscritto per la quota differenziale in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per lesercizio finanziario 1995.
 
3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede, per lesercizio finanziario 1995, attraverso la contrazione di mutuo a termini dellad. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68. 


(2) Gli importi sono stati così modificati dall’art. 2 della l.r. 34/95


Art. 3

Impegni e pagamenti delle spese


1. È autorizzato limpegno delle spese della Regione per lesercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fado salvo limpegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per lesercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nego staio di previsione di cui al precedente articolo 2. 



Art. 4

Quadro generale riassuntivo


1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per lanno finanziario 1995, allegato alla presente legge. 


Art. 5

Elenco spese obbligatorie


1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nellelenco n. 11 allegato alla presente legge .  (3) 

(3) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 6,   L.R. 24 agosto 1995, n. 34.


Art. 6

Fondo di riserva per spese obbligatorie


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per lesercizio finanziario 1995 in lire 2.900.000.000, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dellart. 36 della  legge di contabilità regionale n. 17 del 1977


Art. 7

Fondo di riserva per spese impreviste


 
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per lesercizio finanziario 1995 in lire 868.686.622, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dellart. 37 della  legge di contabilità regionale n. 17 del 1977



Art. 8

Fondo di riserva di cassa


1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per lesercizio finanziario 1995 in lire 655.114.082.838, e iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dellart. 41 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977. 


Art. 9

 
Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione


 
1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nellanno 1995, dei quali lallegato n. 2 indica loggetto e limporto dello stanziamento a carico del fondo medesimo, è iscritto al cap. 1110070 ed è gestito a termini dellart. 38 della  legge di contabilità regionale n. 17 del 1977



Art. 10

 
Fondo per residui passivi perenti


1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per lesercizio finanziario 1995 in lire 45.750.000.000, e iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dellart. 71 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977


Art. 11

Spese Per attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente


1. Per lesercizio 1995 le autorizzazioni di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nellallegato stato di previsione. 


Art. 12

Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale


1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dellart. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per lesercizio finanziario 1995.
2. La Giunta regionale è, altresì autorizzata a procedere, a termini del precedente comma 1, per il finanziamento del Programma Operativo Plurifondo Puglia solo a seguilo della relativa decisione approvativa da parte della Commissione comunitaria. 



Art. 13

Bilancio pluriennale


1. A norma dellart. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1995-1997 nel testo allegato alla presente legge. 


TITOLO 2

Disposizioni per il risanamento della situazione debitoria 





Art. 14

Mutuo per il disavanzo di amministrazione


1. Per far fronde al disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti, di cui allart. 2, comma 2, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dellad. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 1993, è autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione biennale delle somme mutuate:
1995: lire 400 miliardi
1996: lire 403 miliardi
 
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per la durata massima dellammortamento di venti anni.
 
3. A tal fine è autorizzata liscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per lesercizio finanziario 1995, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al preammortamento sullacquisizione della somma mutuata per il 1995.
 
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere allassunzione dei mutui predetti con propri agi deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
 
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
 
6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui allart. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.
 
7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dellart. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977. 



Art. 15

Artt. 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1. Obbligazioni prive di copertura finanziaria


1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1 del 1991, di cui allart. 18 della legge regionale n. 21 del 1994, sono riaccertate in lire 78.112.676.347, nella articolazione di cui allallegato n. 3 della presente legge.
 
2. Al finanziamento della spesa per le obbligazioni di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso specifici stanziamenti nel triennio 1995- 1997. A tal fine e iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1995 al cap. 1110095, lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 7.500.000.000. Al corrispondente capitolo di bilancio 1996 e iscritto lo stanziamento di lire 30.000.000.000. (4) 
 
3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale ulteriore riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al precedente comma 2, nonché dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dellesercizio finanziario dellanno in cui viene definito il relativo accecamento. Allassegnazione si provvede con legge di variazione del bilancio. 


(4) Gli importi sono stati così modificati dall’art. 6 della   l.r. 34/95


Art. 16

Finanziamento oneri per ritardati pagamenti


1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per lesercizio finanziario 1995 i seguenti capitoli:
- Cap. 0001315 Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota interessi, dotato dello stanziamento di lire 4.000.000.000;
- Cap. 0001316 Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota rivalutazioni, dotato dello stanziamento di lire 4.500.000.000;
- Cap. 0001317 Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - spese procedimenti e legali, dotato dello stanziamento di lire 500.000.000.
 
2. La misura degli interessi di cui al precedente comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale. 



Art. 17

 
Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali


1. A termini dellart. 3 del decreto legge 28 ottobre 1994, n. 601 Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, le disponibilità di competenza della Regione Puglia di cui allart. 4/bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui allart. 10 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia abitativa.
 
2. Alla parte delle spese in annualità rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con risorse proprie.
 
3. La specificazione delle spese e definita nel bilancio per lesercizio finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 a termini del comma 4 dellart. 31 della  legge regionale n. 17 del 1977 c successive modificazioni e integrazioni.
 
4. Per le assegnazioni statali in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative comportanti automatismi di sposa devono intendersi non più operanti. 



Art. 18


(Rinviato dal Governo) 


TITOLO 3

Norme settoriali finalizzate al risanamento finanziario 





CAPO 1

Legge regionale 31 gennaio 1990, n. 5 - fiere 





Art. 19

 
Legge regionale 31 gennaio 1990, n. 5 - Ente Fiera di Foggia- Ente Fiera Francavilla Fontana


 
1. Per gli interventi in favore dellEnte Fiera di Foggia, a termini della legge regionale n. 5 del 1990, è stanziata nello stato di previsione della spesa per lesercizio finanziario 1995 la somma di lire 4.300.000.000 e per lesercizio finanziario 1996 di lire 4.300.000.000.
 
[2. Per gli interventi in favore dellEnte Fiera di Francavilla Fontana è stanziata nello stato di previsione della spesa per lesercizio finanziario 1995 la somma di lire 500.000.000]. (5) 
 
3. La legge regionale n. 5 del 1990 è abrogata. 


(5) Comma abrogato dal primo comma dell'art. 5, l.r. 24 agosto 1995, n. 34


CAPO 2

Sanità - servizi sociali 





Art. 20

Disavanzo Unità sanitarie locali per le annualità 1990 e 1991 - Quote a carico della Regione.


1. Al fine di attivare le procedure per il ripiano della spesa sanitaria delle USL per le annualità 1990 e 1991 - oneri a carico della Regione - il termine di cui al comma 7 dellart. 29 della legge regionale n. 21 del 1994 è differito al 28 febbraio 1995.
 
2. Agli oneri di cui al precedente comma, così come riaccertati al termine delle operazioni contabili da parte delle U.S.L., la Regione fa fronte nel corso del 1995 mediante la utilizzazione di eventuali economie disponibili, accertate entro il 31 marzo 1995 ai sensi degli articoli 58 e 70 della legge regionale n. 17 del 1977, dei proventi conseguenti alla alienazione del patrimonio regionale disponibile, nonché attraverso la contrazione di mutui.
 
3. Allart. 7, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, le parole ... nel termine improrogabile di un anno sono sostituito con le seguenti: ... nel termine improrogabile di ventiquattro mesi. 



Art. 21


(Rinviato dal Governo). 


Art. 22


(Rinviato dal Governo). 


Art. 23

Fondo globale per i servizi socio-assistenziali


1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali previsto al cap. 0084010 è ripartito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data del 31 marzo. 


Art. 24

Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4. Attivazione poteri sostitutivi


1. La Regione, decorso il termine di cui al comma 1 dellart. 3 della legge regionale n. 4 del 1994, diffida i Comuni inadempienti allattivazione delle procedure di devoluzione. Nellipotesi di ulteriore inadempienza, la Regione promuove i poteri sostitutivi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla diffida. 


Art. 25


(Rinviato dal Governo). 


Art. 26

Emigrazione


 
1. Per lanno 1995 sono sospesi gli effetti della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Lo stanziamento di lire 4.000.000.000 previsto al capitolo 0941010 è destinato alla corresponsione dogli interventi previsti dalla legge regionale n. 65 del 1979 relativi a richieste pervenute sino al 31 dicembre 1994.



Art. 27

 
Integrazione scolastica portatori di handicap


 
1. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle USL che attuano lo convenzioni di cui al comma 4 dellart. 6 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto. (6) 


(6) Vedi anche la l.r. 9/2000, art. 46, comma 2


Art. 28

Servizi sociali


1. Fermo restando quanto previsto dallart. 7 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 5, i Comuni utilizzeranno le assegnazioni rivenienti dalle disponibilità del cap. 0784010 lenendo conto del seguente vincolo di destinazione: almeno il 30% dellassegnazione verrà utilizzato per lassistenza alle persone anziane, per realizzare progetti socio-sanitari integrati e interventi di assistenza a domicilio in concorso con le aziende USL; tali progetti verranno definiti mediante accordi di programma e si avvarranno, oltre che delle strutture pubbliche, anche dellapporto del privato sociale, del volontariato e delle cooperative sociali. 


Art. 29


(Rinviato dal Governo). 


CAPO 3

Urbanistica 





Art. 30

 
Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32. Interventi dl cui alla legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3


1. Per gli interventi di cui allart 11 della legge regionale n. 32 del 1994, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria non ancora attivate alla data del 10 settembre 1994, il contributo regionale di cui allart. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 è assegnato in conto capitale nella misura corrispondente agli importi già concessi in conto interessi.
 
2. I contributi assegnati in conto interessi ai sensi dellart. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 per opere non ancora attivate la cui tipizzazione non rientra in quella di cui al precedente comma 1 sono revocati.
 
3. Alla copertura degli oneri relativi alle opere ammesse a finanziamento con intervento in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 3 del 1986, per le quali sia stata già avviata la realizzazione, si provvede con apposito stanziamento al capitolo 0491010 del bilancio di previsione per lesercizio 1995 e successivi. 



CAPO 4


Personale disciolta azienda regionale equilibrio faunistico 


Art. 31

Disciplina personale(7) 


1. Il personale in servizio della disciolta AREF è collocato - in sede di prima applicazione della presente legge - nella dotazione organica del ruolo regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.. 3, commi 5 e 6, con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, con decorrenza dalla data di soppressione dellEnte .

(7) Articolo così  integrato dalla l.r. 14/98, art. 64.


CAPO 5


Gestione riforma fondiaria(8) 

(8) Il Capo V comprendente gli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 è stato abrogato dalla l.r. 18/97, art. 5, comma 9


Art. 32

(9) 


[Rinviato dal Governo].

(9)  il presente articolo, è stato abrogato dal nono comma dell'art. 5,  l.r. 4 luglio 1997, n. 18


Art. 33

Nomina e poteri del Commissario.(10) 


[1. Al Commissariato è preposto un Commissario nominato dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta della Giunta regionale, scelto tra esperti di riconosciuta professionalità in materia di amministrazione. Al Commissario compete un compenso pari al 60% dellindennità dei Consiglieri regionali.
2. I beni di cui al comma 2 del precedente articolo 32 sono ripartiti sulla base della normativa statale e regionale vigente in:
a) beni utilizzati per lo svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;
b) beni immobili assegnabili ai sensi dellart. 10 della legge n. 386 del 1976;
c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o comunque alienabili ai sensi dellart. 11 della legge n.386 del 1976 e della normativa regionale vigente;
d) beni destinati ad uso di pubblico generale interesse da cedere ai sensi dellart. 11, ultimo comma, della legge n. 386 del 1976.
3. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento in un tempo non superiore a cinque anni dalla data dellatto di nomina del commissario. Durante tale periodo il Commissario trasmette semestralmente alla Regione una relazione sullattività svolta, contenente lelenco particolareggiato delle operazioni svolte.
4. Il Commissario, per lespletamento dei compiti di cui al precedente comma 3, può compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni relativi.
5. La vigilanza sulla gestione è svolta dalla giunta regionale. Il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Commissario è esercitato dal Comitato regionale di controllo ai sensi della  legge regionale 22 giugno 1994, n. 22.  6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, assegna al commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria i beni mobili e immobili rivenienti dal soppresso Ente regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) necessari allespletamento dei compiti di riforma.
7. Al finanziamento del Commissari regionale per la gestione della riforma fondiaria provvede la Regione, sulla base di bilanci preventivi predisposti annualmente dal commissario. gli oneri relativi sono iscritti in un apposito capitolo del bilancio regionale, avente il titolo «Gestione speciale ad esaurimento per la riforma fondiaria». Alla fine di ogni esercizio finanziario, il commissario presenta alla Regione il bilancio della gestione, alla scadenza del termine di ci al precedente comma 3, il Commissario presenta il bilancio finale.
8. Il Commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria attiva un conto, intestato alla regione Puglia, in cui fa confluire tutte le entrate e i proventi che non competono allo Stato] 


(10) il presente articolo, è stato abrogato dal nono comma dell'art. 5l.r. 4 luglio 1997, n. 18. 


Art. 34


[1. Il Commissario per la gestione speciale ad esaurimento della riforma fondiaria prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi del comma 1 dellart. 39 della legge regionale n. 9 del 1993, nonché i libri e gli altri documenti e riceve dal Commissario liquidatore dellE.R.S.A.P il conto della gestione successivo allultimo bilancio approvato.
2. Le iscrizioni catastali nei registri immobiliari di cui al comma 2 dellart. 39 della legge regionale n. 9 del 1993 sono differite alla scadenza del termine di cui al comma 3 del precedente articolo 33].


(•) il presente articolo, è stato abrogato dal nono comma dell'art. 5,  l.r. 4 luglio 1997, n. 18. 


Art. 35

Revisori dei conti.(11) 


 
[1. Presso il Commissariato regionale per la gestione della riforma fondiaria, è istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legislazione vigente, scelti tra gli iscritti al Registro generale dei revisori dei conti. Il Collegio nominerà allinterno il proprio Presidente ed opererà ai sensi della legge 7 giugno 1990, n. 144].


(11) il presente articolo, è stato abrogato dal nono comma dell'art. 5, l.r. 4 luglio 1997, n. 18


Art. 36

il presente articolo, è stato abrogato dal nono comma dellart. 5,  L.R. 4 luglio 1997, n. 18.


[Rinviato dal Governo].


Art. 37

(12) 


[Rinviato dal Governo].

(12) il presente articolo, è stato abrogato dal nono comma dell'art. 5l.r. 4 luglio 1997, n. 18.


CAPO 6

Modifiche a norme settoriali 





Art. 38

 
Art. 8 legge regionale n. 32 del 1994.


 
1. Lautorizzazione disciplinata dalla normativa di cui allart. 8 della  legge regionale n. 32 del 1994 si applica anche in favore dei responsabili degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.
 
 
Allegato (13) 


(13) Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa, di cui al documento contabile allegato alla presente legge, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato B della l.r. 22 dicembre 1995, n. 40 e dalla l.r. 24 agosto 1995, n. 34. Da ultimo vedi le rettifiche e le integrazioni apportate alla presente legge dalla l.r.19 aprile 1995, n. 20. 


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.