Anno 1994
Numero 1
Data 02/06/1994
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 17 giugno 1994, n. 87. 
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Regolamento Regionale 2 giugno 1994, n. 1

Gestione programmata della caccia.(1) 


(1) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15, Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 1

(2) Generalità.


[1. Nellambito della pianificazione faunistico-venatoria prevista dallart. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per le finalità di cui allart. 14 della medesima legge, la Regione Puglia istituisce gli «Ambiti territoriali di caccia», ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata. 2. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e gestione degli stessi. 3. Nei successivi articoli gli «Ambiti territoriali di caccia» sono denominati semplicemente «A.T.C.»].   


(2) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 2

Istituzione.(3) 


 1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale, delibera la costituzione degli A.T.C. sulla base delle proposte pervenute dalle Province, formulate previo parere delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Consulte provinciali competenti per territorio. 2. Per esigenze motivate possono essere individuati A.T.C. interessanti anche due o più province contigue. 3. Gli A.T.C. sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. 4. Ogni A.T.C. è denominato con riferimento alla Provincia e alla collocazione geografica] .  


(3) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 3

Caratteristiche. (4) 


[1. Gli A.T.C. di dimensioni sub-provinciali sono possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o rilevanti opere. 2. Allo scopo di contribuire direttamente a conseguire autosufficienza dal ripopolamento nelle zone, con selvaggina autoctona riprodotta allo stato naturale, i Comitati di gestione di cui al successivo articolo 4 possono richiedere lautorizzazione ad istituire centri privati di produzione o allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, entro i limiti del 5% della superficie di ogni zona] 


(4) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 4

Comitato di gestione.(5) 


[1. La Provincia, territorialmente competente in tutto o a maggioranza, si avvale, per la conduzione degli A.T.C., di appositi Comitati di gestione, strutture associative, senza finalità di lucro, a gestione privatistica. 2. Tali organismi hanno finalità di gestione faunistica e di programmazione dellesercizio venatorio nel territorio di competenza 3. Il Comitato di gestione, nominato dal Presidente della Provincia, è composto da dieci membri, di cui: - n. 3 rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. La designazione viene effettuata dalle Organizzazioni provinciali; - n. 3 eletti fra i cacciatori residenti nel Comune o Comuni dei territori interessati, in rappresentanza delle Associazioni venatorie riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio, su liste presentate dalle stesse Associazioni a livello provinciale congiuntamente con quelle comunali; - n. 2 rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per lambiente, designati dalle Organizzazioni provinciali o regionali; - n. 2 rappresentanti del Comune o Comuni territorialmente interessati. 4. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta di designazione dei rappresentanti, in base alle segnalazioni pervenute, ovvero dallavvenuta elezione; dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti o designati per due volte consecutive ovvero contemporaneamente in più A.T.C. I componenti possono essere sostituiti dallEnte o dallAssociazione che li ha designati. 5. Tutti i componenti devono essere residenti nel Comune o nei Comuni ricadenti nellA.T.C. 6. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese di viaggio nella misura di legge. 7. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina, provvede a dotarsi di un proprio regolamento, che provveda modalità organizzative e criteri di gestione amministrativa e contabile, nonché ad eleggere, a maggioranza e a scrutinio segreto, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario amministrativo e il Tesoriere. 8. Il Presidente dellAmministrazione provinciale competente, su parere della Consulta venatoria provinciale, può sciogliere il Comitato di gestione per gravi violazioni del regolamento, delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di gestione, nonché per irregolarità nella rendicontazione e nominare un Commissario ad acta fino a quando non venga costituito un nuovo Comitato nei modi previsti. 9. Il Comitato di gestione elegge la propria sede presso quella del Comune che occupi una ubicazione centrale dellA.T.C., indicata dalla Provincia territorialmente competente] .   


(5) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 5

Compiti del Comitato di gestione. (6) 


 [1. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia: - predispone annualmente, per la stagione venatoria relativa, programmi dintervento; - promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; - collabora con la Provincia alla gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura presenti allinterno dellA.T.C.; - programma gli interventi per il miglioramento degli habitat; - predispone il bilancio consuntivo e preventivo, che dovrà essere approvato annualmente dallAssemblea dellA.T.C.; - provvede allattribuzione di incentivi economici ai conduttori rustici, nella misura minima del 10% delle somme introitate annualmente, per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per lalimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1094/1988 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 2. Il Comitato di gestione, entro i limili prescritti dal calendario venatorio regionale, può regolare lesercizio della caccia, limitando le specie dei mammiferi e di uccelli consentiti, lorario ed il numero delle giornate, il carniere giornaliero e stagionale per specie]   


(6) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 6

Assemblea di zona.(7) 


[1. I cacciatori iscritti che aderiscono allA.T.C., i coduttori i possessori o proprietari dei fondi rustici ricadenti nellA.T.C. costituiscono lAssemblea di zona. 2. La convocazione dellAssemblea avviene su invito del Presidente del Comitato di Gestione. 3. LAssemblea, annualmente, approva il bilancio preventivo e consuntivo e determina le quote di ammissione. 4. Un terzo dei soci ha la facoltà di chiedere la convocazione del Comitato di gestione con lindicazione degli argomenti di ordine generale o particolarmente urgenti di cui si chiede la discussione. Alla convocazione del Comitato provvede il Presidente inviando gli inviti entro otto giorni dalla richiesta. 5. Un terzo di essi ha altresì la facoltà di chiedere al Presidente dellAmministrazione provinciale competente lo scioglimento del Comitato di gestione per gravi inadempienze o per documentate violazioni del regolamento o del programma di gestione] .   


(7) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 7

Criteri di ammissione allesercito venatorio.(8) 


[1. La partecipazione dei cacciatori allA.T.C. è volontaria. 2. Il cacciatore che è residente nellambito dellA.T.C. o è titolare di appostamento fisso ha diritto ad esercitare lesercizio venatorio nello stesso, purché in possesso della autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione. 3. Lesercizio venatorio nellA.T.C. è consentito anche per i non residenti; la distribuzione delle relative autorizzazioni avviene tramite le Province territorialmente competenti. 4. Lautorizzazione ha validità nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata. 5. Per ogni stagione venatoria sono ammessi nelle zone i cacciatori, residenti e non, che abbiano presentato domanda ai comitati di gestione, con modello predisposto dalla Provincia, entro il 30 marzo dellanno in corso e abbiano contribuito alle spese della gestione versando un contributo individuale di partecipazione, di cui al successivo art. 9, entro il 30 maggio. 6. La domanda in carta semplice deve essere inviata al Comitato della zona prescelta, corredata del certificato di residenza del richiedente. 7. Il Comitato di gestione, entro il 30 aprile successivo, elabora la graduatoria dei soci ammessi allesercizio venatorio sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione. 8. La graduatoria è esposta per 15 giorni consecutivi nellAlbo Pretorio del Comune. 9. Laccesso deve essere regolamentato in base allindice di densità venatoria minima così come stabilito con periodicità quinquennale dal Ministero dellAgricoltura e Foreste, fornito dalla Regione. 10. Con riferimento allindice di cui al comma precedente laccesso, oltre ai cacciatori residenti, deve essere garantito secondo il seguente ordine di priorità: 1) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti e nel capoluogo di Provincia; 2) ai cacciatori residenti negli altri Comuni della Provincia; 3) ai cacciatori residenti nella Regione; 4) ai cacciatori non residenti che svolgono attività lavorativa o di servizio in Puglia; 5) ai cacciatori ex residenti emigrati, secondo lanzianità; 6) ai residenti in altre Regioni con le quali esistono rapporti di reciprocità concordati ovvero stranieri, secondo lordine di presentazione delle domande. 11. Le autorizzazioni per i cacciatori non residenti nella zona sono rilasciate in numero tale da non superare la percentuale globale di cui al procedente comma 9. 12. I cacciatori non residenti nella Regione potranno usufruire per lintera annata venatoria di non più di 25 giornate di caccia unicamente per la selvaggina migratoria. 13. I cacciatori ammessi dovranno annotare sul proprio tesserino venatorio, di volta in volta, negli appositi spazi, i giorni in cui esercitano lattività venatoria] .   


(8) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 8

Limitazioni.(9) 


 [1. Il cacciatore residente nella Regione può ottenere lammissione, oltre allA.T.C. ricadente nel Comune di residenza, per altri A.T.C., ove sarà consentito, previa relativa autorizzazione, esercitare la caccia alla selvaggina migratoria. 2. Il Comune di residenza dei cacciatori, sulla base degli elenchi degli ammessi ad esercitare lattività venatoria nel territorio agro-forestale comunale, trasmessi al Comitato di gestione, provvede ad annotare lammissione nella parte relativa del tesserino venatorio. 3. Il certificato di versamento di cui al successivo art. 9, allegato allautorizzazione, è il titolo di partecipazione e di accesso. 4. Laddestramento dei cani è consentito al cacciatore negli A.T.C. in cui ha facoltà di accesso, nei periodi consentiti secondo regolamento e nei limiti del calendario venatorio. 5. Il titolare di appostamento fisso, per accedere allo stesso, deve essere anche in possesso del tesserino di accesso allA.T.C. ed attenersi alle prescrizioni tecniche del programma di gestione. 6. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, è fatto divieto al cacciatore esercitare la caccia in altri A.T.C. diversi da quelli autorizzati] .   


(9) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 9

Quote.(10) 


 [1. I cacciatori ammessi allA.T.C. devono partecipare alla gestione faunistica promossa con il piano faunistico-venatorio provinciale corrispondendo al Comitato di gestione la quota annuale a copertura delle spese preventivate. 2. Lammissione allesercizio venatorio è subordinata al pagamento, mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comitato di gestione, di un contributo individuale di partecipazione di un importo non inferiore al 50% e non superiore al 100% dellimporto della tassa venatoria regionale. 3. Il certificato di versamento è il titolo di accesso agli A.T.C. 4. Le quote sono destinate esclusivamente alle spese di gestione, alleventuale attività di ripopolamento, al funzionamento delle strutture venatorie, allattività di vigilanza, al risarcimento degli eventuali danni arrecati dalla attività venatoria e dalla selvaggina alle coltivazioni agricole. 5. Agli operatori agricoli che si impegnino, negli ambiti protetti presenti negli A.T.C., a conservare, ripristinare o mantenere habitat idonei al rifugio e alla alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto parte delle colture cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni marginali granaglie da lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, è corrisposta da parte del Comitato di gestione una quota parte del ricavato proveniente dalle quote di partecipazione corrisposte dai residenti in altre Regioni, così come determinata dallo stesso Comitato. Gli incentivi tengono conto delle spese sostenute, dei mancati redditi e dei danni causati dalla selvaggina. 6. Ogni Comitato di gestione, entro trenta giorni dallapprovazione, è tenuto a presentare alla Amministrazione Provinciale di competenza il bilancio preventivo e consuntivo approvato dalla Assemblea, nonché il rendiconto delle spese effettuate con i fondi a suo tempo introitati, approvato e sottoscritto dai membri del Comitato e accompagnato da una relazione tecnico-amministrativa in ordine alla gestione medesima. 7. Il mancato invio di detta documentazione alla data prevista comporta limmediato scioglimento dellintero Comitato di gestione] .   


(10) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 10

Gestione finanziaria. (11) 


 [1. Ogni Comitato ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dallintroito delle quote di partecipazione. 2. La gestione economica dellA.T.C. deve consentire il perseguimento delle finalità indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale con il pareggio del bilancio annuale. 3. Le quote di partecipazione di cui al precedente art. 9 sono introitate e gestite da ogni Comitato di gestione 4. Il Comitato, entro 30 giorni dalla data di chiusura dellesercizio finanziario, rendiconta alla rispettiva Provincia, fornendo la documentazione di spesa. Leventuale avanzo di gestione viene impegnato per le spese dellanno successivo] .   


(11) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 11

Collegi provinciali dei Sindaci revisori. (12) 


[1. Il Presidente della Provincia può nominare un Collegio di revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i Comitati degli A.T.C. ricadenti nel proprio ambito provinciale. 2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti allAlbo regionale dei Sindaci revisori e due componenti supplenti. 3. I compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai Sindaci revisori sono a carico di ciascun A.T.C. 4. I Sindaci revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione] 


(12) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 12

Vigilanza venatoria.(13) 


[1. La vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti dipendenti dallAmministrazione provinciale, alle guardie venatorie volontarie. 2. La vigilanza deve essere assicurata da almeno un agente ogni 5.000 ettari. 3. Lattività di vigilanza è organizzata e coordinata dal Presidente della Provincia territorialmente competente, che opera dintesa con il Comitato di gestione] 


(13) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 13

Sanzioni.(14) 


[1. È fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi allesercizio venatorio allinterno dellA.T.C. esercitare qualsiasi forma di caccia nellA.T.C. stesso. 2. Il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000. 3. Il cacciatore ammesso nellA.T.C. che violi le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché quelle contenute nel regolamento dellA.T.C. è punibile, salvo provvedimento di estromissione da parte del Comitato di gestione. In caso di recidiva, lestromissione è automatica per un periodo minimo di tre anni. 4. I trasgressori, inoltre, sono obbligati al risarcimento dei danni provocati, che vengono determinati, per ogni capo abbattuto, come segue: - lire 100.000 per ogni fagiano; - lire 150.000 per ogni starna, colino della Virginia; - lire 300.000 per ogni coturnice, pernice rossa; - lire 400.000 per ogni lepre, coniglio selvatico; - lire 1.000.000 per ogni cinghiale; - lire 1.500.000 per ogni capriolo, daino, camoscio, muflone, cervo; - lire 100.000 per ogni capo di selvaggina migratoria. 5. Il cacciatore che non provvede ad annotare sul tesserino venatorio le giornate di esercizio di caccia effettuate nellA.T.C. incorre nelle sanzioni amministrative da lire 150.000 a lire 900.00] 


(14) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 14

Tabellazione.(15) 


[1. Le zone protette nellambito dellA.T.C. sono delimitate da apposite tabelle delle dimensioni di cm. 25x33 recanti la scritta, nero su fondo bianco, della indicazione della denominazione e della indicazione del provvedimento di istituzione, poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente. 2. La delimitazione dellA.T.C. è rappresentata da confini naturali che saranno indicati nel calendario venatorio regionale. 3. La tabellazione relativa allA.T.C., scritta rossa su fondo bianco, riguarderà, eventualmente, solo i tratti non segnati da confini naturali e sarà posta, con tabelle esenti da tasse, a cura dei Comitati direttivi interessati, con il controllo della Provincia] 


(15) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.  


Art. 15

Norma transitoria.(16) 


 [1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le procedure inerenti la partecipazione dei cacciatori e lammissione dellattività venatoria negli A.T.C. sono demandate alla Provincia territorialmente competente, sino allistituzione dei comitati di gestione. 2. In sede di prima applicazione, il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Provincia su designazione, per la parte di competenza, delle Associazioni professionali degli imprenditori agricoli, delle Associazioni venatorie e di quelle protezionistiche riconosciute presenti sul territorio di competenza. Tale organo dura in carica sino alla regolare nomina degli organi elettivi o designati e comunque non oltre un anno dalla sua nomina] .   


(16) Regolamento  abrogato dal primo comma dell'art. 15Reg. 5 agosto 1999, n. 3.