Regolamento Regionale 2 giugno 1994, n. 1 Gestione programmata della caccia.(1)
Art. 1(2) Generalità. [1. Nellambito della pianificazione faunistico-venatoria prevista dallart. 10
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per le finalità di cui allart. 14 della
medesima legge, la Regione Puglia istituisce gli «Ambiti territoriali di
caccia», ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale destinato alla
caccia programmata. 2. Il presente regolamento disciplina le modalità di
costituzione e gestione degli stessi. 3. Nei successivi articoli gli «Ambiti
territoriali di caccia» sono denominati semplicemente «A.T.C.»].
Art. 2Istituzione.(3) 1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale, delibera la costituzione
degli A.T.C. sulla base delle proposte pervenute dalle Province, formulate
previo parere delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle Consulte provinciali competenti per
territorio. 2. Per esigenze motivate possono essere individuati A.T.C.
interessanti anche due o più province contigue. 3. Gli A.T.C. sono istituiti con
decreto del Presidente della Giunta regionale. 4. Ogni A.T.C. è denominato con
riferimento alla Provincia e alla collocazione geografica] .
Art. 3Caratteristiche. (4) [1. Gli A.T.C. di dimensioni sub-provinciali sono possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali o rilevanti opere. 2. Allo scopo di contribuire
direttamente a conseguire autosufficienza dal ripopolamento nelle zone, con
selvaggina autoctona riprodotta allo stato naturale, i Comitati di gestione di
cui al successivo articolo 4 possono richiedere lautorizzazione ad istituire
centri privati di produzione o allevamenti di selvaggina a scopo di
ripopolamento, entro i limiti del 5% della superficie di ogni zona]
Art. 4Comitato di gestione.(5) [1. La Provincia, territorialmente competente in tutto o a maggioranza, si
avvale, per la conduzione degli A.T.C., di appositi Comitati di gestione,
strutture associative, senza finalità di lucro, a gestione privatistica. 2. Tali
organismi hanno finalità di gestione faunistica e di programmazione
dellesercizio venatorio nel territorio di competenza 3. Il Comitato di
gestione, nominato dal Presidente della Provincia, è composto da dieci membri,
di cui: - n. 3 rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. La
designazione viene effettuata dalle Organizzazioni provinciali; - n. 3 eletti
fra i cacciatori residenti nel Comune o Comuni dei territori interessati, in
rappresentanza delle Associazioni venatorie riconosciute, ove presenti in forma
organizzata sul territorio, su liste presentate dalle stesse Associazioni a
livello provinciale congiuntamente con quelle comunali; - n. 2 rappresentanti
delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per
lambiente, designati dalle Organizzazioni provinciali o regionali; - n. 2
rappresentanti del Comune o Comuni territorialmente interessati. 4. Il Comitato
di gestione è nominato dalla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta di
designazione dei rappresentanti, in base alle segnalazioni pervenute, ovvero
dallavvenuta elezione; dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono
essere rieletti o designati per due volte consecutive ovvero contemporaneamente
in più A.T.C. I componenti possono essere sostituiti dallEnte o
dallAssociazione che li ha designati. 5. Tutti i componenti devono essere
residenti nel Comune o nei Comuni ricadenti nellA.T.C. 6. La partecipazione al
Comitato di gestione avviene a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese di
viaggio nella misura di legge. 7. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla
nomina, provvede a dotarsi di un proprio regolamento, che provveda modalità
organizzative e criteri di gestione amministrativa e contabile, nonché ad
eleggere, a maggioranza e a scrutinio segreto, fra i suoi membri, il Presidente,
il Vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario amministrativo e il
Tesoriere. 8. Il Presidente dellAmministrazione provinciale competente, su
parere della Consulta venatoria provinciale, può sciogliere il Comitato di
gestione per gravi violazioni del regolamento, delle direttive regionali e
provinciali e/o del programma di gestione, nonché per irregolarità nella
rendicontazione e nominare un Commissario ad acta fino a quando non venga
costituito un nuovo Comitato nei modi previsti. 9. Il Comitato di gestione
elegge la propria sede presso quella del Comune che occupi una ubicazione
centrale dellA.T.C., indicata dalla Provincia territorialmente competente]
.
Art. 5Compiti del Comitato di gestione. (6) [1. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui al presente
regolamento ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia:
- predispone annualmente, per la stagione venatoria relativa, programmi
dintervento; - promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse
ambientali e della consistenza faunistica; - collabora con la Provincia alla
gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura presenti allinterno
dellA.T.C.; - programma gli interventi per il miglioramento degli habitat; -
predispone il bilancio consuntivo e preventivo, che dovrà essere approvato
annualmente dallAssemblea dellA.T.C.; - provvede allattribuzione di incentivi
economici ai conduttori rustici, nella misura minima del 10% delle somme
introitate annualmente, per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica
ottimale per il territorio; le coltivazioni per lalimentazione naturale dei
mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi
agricoli ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1094/1988 del Consiglio del 25
aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle
colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della
difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della
pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 2. Il Comitato di
gestione, entro i limili prescritti dal calendario venatorio regionale, può
regolare lesercizio della caccia, limitando le specie dei mammiferi e di
uccelli consentiti, lorario ed il numero delle giornate, il carniere
giornaliero e stagionale per specie]
Art. 6Assemblea di zona.(7) [1. I cacciatori iscritti che aderiscono allA.T.C., i coduttori i possessori o
proprietari dei fondi rustici ricadenti nellA.T.C. costituiscono lAssemblea di
zona. 2. La convocazione dellAssemblea avviene su invito del Presidente del
Comitato di Gestione. 3. LAssemblea, annualmente, approva il bilancio
preventivo e consuntivo e determina le quote di ammissione. 4. Un terzo dei soci
ha la facoltà di chiedere la convocazione del Comitato di gestione con
lindicazione degli argomenti di ordine generale o particolarmente urgenti di
cui si chiede la discussione. Alla convocazione del Comitato provvede il
Presidente inviando gli inviti entro otto giorni dalla richiesta. 5. Un terzo di
essi ha altresì la facoltà di chiedere al Presidente dellAmministrazione
provinciale competente lo scioglimento del Comitato di gestione per gravi
inadempienze o per documentate violazioni del regolamento o del programma di
gestione] .
Art. 7Criteri di ammissione allesercito venatorio.(8) [1. La partecipazione dei cacciatori allA.T.C. è volontaria. 2. Il cacciatore
che è residente nellambito dellA.T.C. o è titolare di appostamento fisso ha
diritto ad esercitare lesercizio venatorio nello stesso, purché in possesso
della autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione. 3. Lesercizio
venatorio nellA.T.C. è consentito anche per i non residenti; la distribuzione
delle relative autorizzazioni avviene tramite le Province territorialmente
competenti. 4. Lautorizzazione ha validità nella stagione venatoria per la
quale viene rilasciata. 5. Per ogni stagione venatoria sono ammessi nelle zone i
cacciatori, residenti e non, che abbiano presentato domanda ai comitati di
gestione, con modello predisposto dalla Provincia, entro il 30 marzo dellanno
in corso e abbiano contribuito alle spese della gestione versando un contributo
individuale di partecipazione, di cui al successivo art. 9, entro il 30 maggio.
6. La domanda in carta semplice deve essere inviata al Comitato della zona
prescelta, corredata del certificato di residenza del richiedente. 7. Il
Comitato di gestione, entro il 30 aprile successivo, elabora la graduatoria dei
soci ammessi allesercizio venatorio sulla base della data di presentazione
della domanda di iscrizione. 8. La graduatoria è esposta per 15 giorni
consecutivi nellAlbo Pretorio del Comune. 9. Laccesso deve essere
regolamentato in base allindice di densità venatoria minima così come stabilito
con periodicità quinquennale dal Ministero dellAgricoltura e Foreste, fornito
dalla Regione. 10. Con riferimento allindice di cui al comma precedente
laccesso, oltre ai cacciatori residenti, deve essere garantito secondo il
seguente ordine di priorità: 1) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti e
nel capoluogo di Provincia; 2) ai cacciatori residenti negli altri Comuni della
Provincia; 3) ai cacciatori residenti nella Regione; 4) ai cacciatori non
residenti che svolgono attività lavorativa o di servizio in Puglia; 5) ai
cacciatori ex residenti emigrati, secondo lanzianità; 6) ai residenti in altre
Regioni con le quali esistono rapporti di reciprocità concordati ovvero
stranieri, secondo lordine di presentazione delle domande. 11. Le
autorizzazioni per i cacciatori non residenti nella zona sono rilasciate in
numero tale da non superare la percentuale globale di cui al procedente comma 9.
12. I cacciatori non residenti nella Regione potranno usufruire per lintera
annata venatoria di non più di 25 giornate di caccia unicamente per la
selvaggina migratoria. 13. I cacciatori ammessi dovranno annotare sul proprio
tesserino venatorio, di volta in volta, negli appositi spazi, i giorni in cui
esercitano lattività venatoria] .
Art. 8Limitazioni.(9) [1. Il cacciatore residente nella Regione può ottenere lammissione, oltre
allA.T.C. ricadente nel Comune di residenza, per altri A.T.C., ove sarà
consentito, previa relativa autorizzazione, esercitare la caccia alla selvaggina
migratoria. 2. Il Comune di residenza dei cacciatori, sulla base degli elenchi
degli ammessi ad esercitare lattività venatoria nel territorio agro-forestale
comunale, trasmessi al Comitato di gestione, provvede ad annotare lammissione
nella parte relativa del tesserino venatorio. 3. Il certificato di versamento di
cui al successivo art. 9, allegato allautorizzazione, è il titolo di
partecipazione e di accesso. 4. Laddestramento dei cani è consentito al
cacciatore negli A.T.C. in cui ha facoltà di accesso, nei periodi consentiti
secondo regolamento e nei limiti del calendario venatorio. 5. Il titolare di
appostamento fisso, per accedere allo stesso, deve essere anche in possesso del
tesserino di accesso allA.T.C. ed attenersi alle prescrizioni tecniche del
programma di gestione. 6. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi in
materia, è fatto divieto al cacciatore esercitare la caccia in altri A.T.C.
diversi da quelli autorizzati] .
Art. 9Quote.(10) [1. I cacciatori ammessi allA.T.C. devono partecipare alla gestione faunistica
promossa con il piano faunistico-venatorio provinciale corrispondendo al
Comitato di gestione la quota annuale a copertura delle spese preventivate. 2.
Lammissione allesercizio venatorio è subordinata al pagamento, mediante
versamento su apposito conto corrente intestato al Comitato di gestione, di un
contributo individuale di partecipazione di un importo non inferiore al 50% e
non superiore al 100% dellimporto della tassa venatoria regionale. 3. Il
certificato di versamento è il titolo di accesso agli A.T.C. 4. Le quote sono
destinate esclusivamente alle spese di gestione, alleventuale attività di
ripopolamento, al funzionamento delle strutture venatorie, allattività di
vigilanza, al risarcimento degli eventuali danni arrecati dalla attività
venatoria e dalla selvaggina alle coltivazioni agricole. 5. Agli operatori
agricoli che si impegnino, negli ambiti protetti presenti negli A.T.C., a
conservare, ripristinare o mantenere habitat idonei al rifugio e alla
alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto parte delle colture
cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni marginali granaglie da
lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, è
corrisposta da parte del Comitato di gestione una quota parte del ricavato
proveniente dalle quote di partecipazione corrisposte dai residenti in altre
Regioni, così come determinata dallo stesso Comitato. Gli incentivi tengono
conto delle spese sostenute, dei mancati redditi e dei danni causati dalla
selvaggina. 6. Ogni Comitato di gestione, entro trenta giorni dallapprovazione,
è tenuto a presentare alla Amministrazione Provinciale di competenza il bilancio
preventivo e consuntivo approvato dalla Assemblea, nonché il rendiconto delle
spese effettuate con i fondi a suo tempo introitati, approvato e sottoscritto
dai membri del Comitato e accompagnato da una relazione tecnico-amministrativa
in ordine alla gestione medesima. 7. Il mancato invio di detta documentazione
alla data prevista comporta limmediato scioglimento dellintero Comitato di
gestione] .
Art. 10Gestione finanziaria. (11) [1. Ogni Comitato ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle
disponibilità finanziarie che gli derivano dallintroito delle quote di
partecipazione. 2. La gestione economica dellA.T.C. deve consentire il
perseguimento delle finalità indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale
con il pareggio del bilancio annuale. 3. Le quote di partecipazione di cui al
precedente art. 9 sono introitate e gestite da ogni Comitato di gestione 4. Il
Comitato, entro 30 giorni dalla data di chiusura dellesercizio finanziario,
rendiconta alla rispettiva Provincia, fornendo la documentazione di spesa.
Leventuale avanzo di gestione viene impegnato per le spese dellanno
successivo] .
Art. 11Collegi provinciali dei Sindaci revisori. (12) [1. Il Presidente della Provincia può nominare un Collegio di revisori con il
compito di controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i
Comitati degli A.T.C. ricadenti nel proprio ambito provinciale. 2. Il Collegio è
costituito da tre componenti effettivi, iscritti allAlbo regionale dei Sindaci
revisori e due componenti supplenti. 3. I compensi e i rimborsi delle spese
dovuti ai Sindaci revisori sono a carico di ciascun A.T.C. 4. I Sindaci revisori
possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione]
Art. 12Vigilanza venatoria.(13) [1. La vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti dipendenti
dallAmministrazione provinciale, alle guardie venatorie volontarie. 2. La
vigilanza deve essere assicurata da almeno un agente ogni 5.000 ettari. 3.
Lattività di vigilanza è organizzata e coordinata dal Presidente della
Provincia territorialmente competente, che opera dintesa con il Comitato di
gestione]
Art. 13Sanzioni.(14) [1. È fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi allesercizio
venatorio allinterno dellA.T.C. esercitare qualsiasi forma di caccia
nellA.T.C. stesso. 2. Il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa
da lire 300.000 a lire 1.800.000. 3. Il cacciatore ammesso nellA.T.C. che violi
le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché quelle contenute nel
regolamento dellA.T.C. è punibile, salvo provvedimento di estromissione da
parte del Comitato di gestione. In caso di recidiva, lestromissione è
automatica per un periodo minimo di tre anni. 4. I trasgressori, inoltre, sono
obbligati al risarcimento dei danni provocati, che vengono determinati, per ogni
capo abbattuto, come segue: - lire 100.000 per ogni fagiano; - lire 150.000 per
ogni starna, colino della Virginia; - lire 300.000 per ogni coturnice, pernice
rossa; - lire 400.000 per ogni lepre, coniglio selvatico; - lire 1.000.000 per
ogni cinghiale; - lire 1.500.000 per ogni capriolo, daino, camoscio, muflone,
cervo; - lire 100.000 per ogni capo di selvaggina migratoria. 5. Il cacciatore
che non provvede ad annotare sul tesserino venatorio le giornate di esercizio di
caccia effettuate nellA.T.C. incorre nelle sanzioni amministrative da lire
150.000 a lire 900.00]
Art. 14Tabellazione.(15) [1. Le zone protette nellambito dellA.T.C. sono delimitate da apposite tabelle
delle dimensioni di cm. 25x33 recanti la scritta, nero su fondo bianco, della
indicazione della denominazione e della indicazione del provvedimento di
istituzione, poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente.
2. La delimitazione dellA.T.C. è rappresentata da confini naturali che saranno
indicati nel calendario venatorio regionale. 3. La tabellazione relativa
allA.T.C., scritta rossa su fondo bianco, riguarderà, eventualmente, solo i
tratti non segnati da confini naturali e sarà posta, con tabelle esenti da
tasse, a cura dei Comitati direttivi interessati, con il controllo della
Provincia]
Art. 15Norma transitoria.(16) [1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le procedure
inerenti la partecipazione dei cacciatori e lammissione dellattività venatoria
negli A.T.C. sono demandate alla Provincia territorialmente competente, sino
allistituzione dei comitati di gestione. 2. In sede di prima applicazione, il
Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Provincia su designazione,
per la parte di competenza, delle Associazioni professionali degli imprenditori
agricoli, delle Associazioni venatorie e di quelle protezionistiche riconosciute
presenti sul territorio di competenza. Tale organo dura in carica sino alla
regolare nomina degli organi elettivi o designati e comunque non oltre un anno
dalla sua nomina] .
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