Anno 1996
Numero 29
Data 27/12/1996
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 31 dicembre 1996, n. 143
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 dicembre 1996, n. 29

Riconoscimento delle attivita' formative autonomamente finanziate e svolte nell' anno 1995/ 1996.(1) 


(1) Legge abrogata dalla  l.r. 7 agosto 2002, n. 15 art. 36  “Riforma della formazione professionale”


Art. 1

(2) (3) 


[1. La Regione riconosce lo svolgimento di attivita formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/ 95 e 1995/ 96 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 983 dell 8 marzo 1995 e autorizza l inizio delle attivita per l anno formativo 1997 a quegli Enti i quali hanno svolto attivita nell anno formativo precedente, a condizione che:

a) sia stata prodotta domanda prima dell avvio dellattivita;

b) sia stato comunicato l inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di ciascun corso;

c) i registri di classe siano stati vidimati prima dellinizio dell attivita;

d) l attivita sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;

e) l attivita si sia svolta regolarmente.]



(2) l’art. 1 già sostituito dall’art. 6 della l.r. 11/97 è stato successivamente modificato dall’art. 19 della l.r. 16/97 e dall’art. 63 della l.. 14/98.
(3) Legge abrogata dalla  l.r. 7 agosto 2002, n. 15 art. 36  “Riforma della formazione professionale”