Legge Regionale 27 dicembre 1996, n. 29
Riconoscimento delle attivita' formative autonomamente finanziate e svolte nell' anno 1995/ 1996.(1)
Art. 1(2) (3)
[1. La Regione riconosce lo
svolgimento di attivita formative autonomamente finanziate non comprese nel
programma 1994/ 95 e 1995/ 96 di cui alla delibera del Consiglio regionale n.
983 dell 8 marzo 1995 e autorizza l inizio delle attivita per l anno
formativo 1997 a quegli Enti i quali hanno svolto attivita nell anno formativo
precedente, a condizione che:
a) sia stata prodotta domanda
prima dell avvio dellattivita;
b) sia stato comunicato l
inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di
ciascun corso;
c) i registri di classe siano
stati vidimati prima dellinizio dell attivita;
d) l attivita sia stata svolta
in sedi dichiarate idonee;
e) l attivita si sia svolta
regolarmente.]