Legge Regionale 28 marzo 1997, n. 11 Misure urgenti per la formazione professionale(1)
Art. 1(Procedure di
programmazione)(2) [1. In attesa dellapprovazione della legge di riforma del settore, e comunque per il periodo di operatività del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999, la Regione Puglia approva il piano di formazione professionale, con le procedure previste dalla legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e dalle norme comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri: a) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramma del Programma operativo plurifondo (P.O.P.) Puglia 1994/1999, così come programmate o eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 ; (3) b) nonché - limitatamente alle attività di tipo consolidato - con procedura di selezione che privilegi interventi la cui attuazione preveda lutilizzazione degli operatori di cui allalbo e allelenco previsti dallart. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 . (4) 2. Per lanno formativo 1997 le risorse comunitarie e nazionali disponibili secondo gli obiettivi 1, 3 e 4 del Programma operativo plurifondo così come programmate o eventualmente riprogrammate, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, vengono utilizzate: (5) a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previsti dal bando di gara approvato con Delib.G.R. 15 gennaio 1997, n. 8. A tale fine, lefficacia dellart. 62 della legge regionale n. 3 del 1995 è sospesa limitatamente allanno 1997; (6) b) per le azioni proposte dagli enti gestori convenzionati e delegati - limitatamente alle attività di tipo consolidato - con procedura di selezione aperta che privilegi interventi formativi la cui attuazione preveda lutilizzazione degli operatori di cui allalbo e allelenco previsti dalla legge regionale n. 54 del 1978. Per la realizzazione di tali azioni possono essere utilizzate, altresì, le risorse rivenienti dalle disponibilità relative alle annualità 1994, 1995 e 1996. Contestualmente alle attività formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento. (7) 3. Per le azioni realizzate da imprese negli anni 1995 e 1996 cofinanziabili dal Fondo sociale europeo (F.S.E.), si procederà al riconoscimento delle relative risorse finanziarie in ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica della regolarità dellazione da parte dei competenti uffici regionali] .
(2) Abrogata dalla l.r. 15/2002, art. 36(3) Lettera così sostituita dal primo comma, punto 1), dell'art. 1, l.r. 28 marzo 1997, n. 12. (4) Lettera così sostituita dal primo comma, punto 1), dell'art. 1, l.r. 28 marzo 1997, n. 12. (5) Capoverso così modificato dal primo comma, punto 2, dell'art. 1, l.r. 28 marzo 1997, n. 12. (6) Lettera così sostituita dal primo comma, punto 3), dell'art. 1, l.r. 28 marzo 1997, n. 12. (7) Lettera così sostituita dal primo comma, punto 3), dell'art. 1, l.r. 28 marzo 1997, n. 12.
Art. 2Rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al F.S.E.(8) [1. La Giunta regionale predispone, entro venti giorni dallentrata in vigore della presente legge, la rimodulazione finanziaria del sottoprogramma F.S.E. del P.O.P. Puglia 1994-1999, previo: a) ricognizione di quanto rendicontato dagli enti gestori, pubblici e privati per le attività formative a cofinanziamento comunitario affidate con i piani di formazione 1994-1995 e 1995-1996, assestati con eventuali decreti assessorili di modifica; b) ricognizione di quanto spettante alle imprese ai sensi dellart. 63, comma 2, della L.R. n. 3/1995 e secondo quanto previsto allart. 1, comma 3, della presente legge; c) ricognizione di eventuali costi relativi alle attività formative dellanno 1993, proseguite nel 1994, che non abbiano trovato coperture negli stanziamenti del precedente Quadro Comunitario di Sostegno, giusta apposita clausola contenuta nel sottoprogramma F.S.E. - P.O.P. Puglia 1994-1999. 2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma verrà presentata alla Unione Europea, che effettuerà la certificazione di rito, la riprogrammazione finanziaria del triennio 1997-1999 in riferimento alla spesa reale del primo triennio e allutilizzo delle eventuali economie]
Art. 3Cofinanziamento statale per lanno 1996.(9) (10) [1. Al fine di assicurare la
continuita nella fruizione delle risorse comunitarie e statali, in attesa della
approvazione e pubblicazione della deliberazione CIPE relativa al
cofinanziamento statale per l anno 1997, la regione Puglia chiedera al
Ministero del Tesoro apposita lettera credenziale in ordine all obbligatorio
cofinanziamento statale per l annualita 1997 del sottoprogramma FSE del POP
Puglia 1994- 1999.
2. Tale nota costituira,
secondo quanto previsto dalle vigenti norme di contabilita regionale,
accertamento della relativa entrata di bilancio regionale, nelle more del
definitivo provvedimento del CIPE.]
Art. 4Piano di formazione professionale 1997.(11) [1. La decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione professionale 1997, con riguardo alla preparazione delle attività formative ed allaggiornamento degli operatori, è fissata al 1° febbraio 1997. Le attività formative saranno avviate con decorrenza 1° aprile 1997. 2. Il piano di formazione professionale per lanno 1997, redatto con i criteri di cui allart. 1, comma 2, lett. b), prevederà le attività formative da realizzare entro il 30 aprile 1998 . (12) 3. Le attività formative da affidare alle imprese ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a), formano oggetto di separato provvedimento da adottarsi secondo le procedure previste dal bando di gara, approvato con la Delib.G.R. n. 8/1997, esecutiva. 4. La Giunta regionale e lAssessore alla Formazione professionale adottano tutti gli atti preparatori, propedeutici e funzionali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge . (13) 5. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire attività formative previste nel piano 1997, che risultino non avviate, 30 giorni dopo la loro formale assegnazione, da un ente convenzionato o delegato allaltro. 6. Le disposizioni contenute nellart. 5 della L.R. 11 febbraio 1994, n. 1, già prorogate per lanno 1996 ai sensi dellart. 20, comma 3 della L.R. 3 giugno 1996, n. 6, sono prorogate dallentrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997. 7. Sono abrogati: - i commi 1, 2 e 3 dellart. 14 della L.R. 18 dicembre 1996, n. 27; - il comma 1 dellart. 20 della L.R. 3 giugno 1996, n. 6; - il comma 2 dellart. 3 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18]
Art. 5Attività formativa destinata ad utenze particolari.(14) [1. La Regione assume a proprio carico, nei limiti dello stanziamento che sarà previsto nellapposito capitolo del bilancio regionale per lanno 1997 e successivi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 4, gli oneri non finanziati dalla Unione Europea e dallo Stato in riferimento ad attività formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicap, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dellautorità giudiziaria, minori ad alto rischio. Ciò in analogia con quanto disposto dallart. 14, comma 1, della L.R. 30 dicembre 1994, n. 37, dallart. 3, comma 4, della L.R. 19 aprile 1995, n. 20 e dallart. 20, comma 2, della L.R. 3 giugno 1996, n. 6]
Art. 6Attività formativa autonomamente finanziata.(15) [1. L art. 1 della lr 27- 12-
1996, n. 29 e cosi sostituito:
La Regione riconosce, con
provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita formative
autonomamente realizzate nell anno 1996 a condizione che:
a) sia stata prodotta domanda
prima dell avvio dell attivita nei termini di cui alla circolare pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 16 dell 8 febbraio
1996;
b) sia stato comunicato l
inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di
ciascun corso;
c) i registri di classe siano
stati vidimati prima dell inizio dell attivita;
d) l attivita sia stata
svolta in sedi dichiarate idonee;
e) l attivita sia stata
svolta regolarmente.
2. La Regione riconosce,
altresì, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita
formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994- 1995 di cui
alla deliberazione consiliare n. 983 dell 8 marzo 1995, a condizione
che:
a) sia stata prodotta domanda
prima dell avvio dell attivita;
b) sia stato comunicato l
inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di
ciascun corso;
c) i registri di classe siano
stati vidimati prima dell inizio dell attivita;
d) l attivita sia stata
svolta in sedi dichiarate idonee;
e) l attivita sia stata
svolta regolarmente.]
Art. 7Albo dei docenti e elenco dei non docenti.(16) [1. Lalbo dei docenti e lelenco dei non docenti previsti dallart. 26 della L.R. n. 54/1978 e successive integrazioni e modificazioni viene aggiornato, a meri fini ricognitivi, unicamente a seguito di dimissioni o cessazioni a qualsiasi titolo e con esclusione di qualsiasi nuova immissione]
Art. 8Commissioni desame.(17) [1. LAssessore alla formazione professionale, ai sensi e per gli effetti dellart. 15 della L.R. n. 54/1978 e dellart. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nomina le Commissioni desame delle attività formative svolte sul territorio regionale, la cui regolarità è stata accertata dai competenti uffici regionali]
Art. 9Norma finanziaria.(18) [1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge si provvederà mediante limpegno dei fondi allo scopo destinati sugli appositi capitoli del bilancio regionale per lanno 1997 e seguenti, con le procedure individuate dalla normativa in materia di contabilità regionale.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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