Regolamento Regionale 2 aprile 1997, n. 1

Art. 4, comma 2, lett. b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.(1) 


(1) Il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case protette ai sensi del presente regolamento è elevato a euro 32,== a decorrere dal 1° luglio 2004, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 14/2004


Art. 1

(Classificazione delle strutture)


1. Le residenze protette erogano prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone anziane le cui limitazioni fisiche e/o psichiche correlate all’età non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che dei limitati livelli di recuperabilità.

2. Possono altresì ospitare persone che, pur non avendo raggiunto l’età pensionabile, a causa di infermità o insanabili difetti fisici non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

3. Sono equiparate alle residenze protette le case protette di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 e al relativo regolamento di attuazione 9 maggio 1983, n. 1 e successive modifiche.

4. Esclusivamente ai fini della presente classificazione, sulla base dei requisiti determinati dal presente regolamento, le residenze protette vengono distinte nelle seguenti fasce A e B.

 

FASCIA A

Vengono iscritte nella presente fascia le strutture operanti nella materia di cui alla legge regionale n. 49 del 1981 che abbiano ottenuto, alla data di approvazione del presente regolamento, la prescritta classificazione o riclassificazione (di tipo A o di tipo B) in Casa Protetta e conseguente iscrizione all’apposito Albo regionale.

In particolare, all’interno delle strutture di che trattasi devono essere assicurati e rispettati i seguenti standards organizzativi e servizi speciali:

a) Responsabile della struttura.

b) Coordinatore sanitario: un medico geriatra fino a 120 residenti per 36 ore lavorative settimanali con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione, di dietetica e al fine di garantire omogenei comportamenti assistenziali e di coordinamento dell’intera attività sanitaria.

c) Assistente sociale: figura professionale da riferirsi prettamente al campo socio-assistenziale non avente rilievo sanitario. Si richiama quanto stabilito dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1.

d) Assistente psicologico: vale quanto innanzi precisato per l’assistente sociale.

e) Riabilitatore: uno fino a 60 persone residente per 36 ore lavorative settimanali.

f) Infermiere professionale: in organico, almeno 1/15 residenti, garantendo comunque il servizio nell’arco delle intere 24 ore della giornata.

Per le restanti figure professionali non contemplate nel presente comma si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1.

FASCIA B

 

Vengono iscritte nella presente fascia le residenze protette che, benché non in possesso dei maggiori requisiti, previsti e indicati nella precedente fascia A, risultino comunque iscritte nell’apposito Albo regionale delle case protette di cui all’art. 20 della legge regionale n. 49 del 1981 (avendo ottenuto la prescritta classificazione o riclassificazione di tipo A o di tipo B) e prevedano le seguenti figure professionali: il Coordinatore sanitario, il responsabile della struttura e un riabilitatore fino a 60 residenti per 36 ore lavorative settimanali.




Art. 2

(Richiesta di assegnazione)


1. Le residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione in una delle due fasce indicate all’art. 1, gestite da:

- enti pubblici,

- privato sociale,

- cooperative sociali,

- enti morali,

non aventi fine di lucro, richiederanno al Direttore generale della ASL di appartenenza la classificazione in una delle due fasce previste dal presente regolamento.(2) 

2. Sulle richieste, debitamente documentate, il Direttore generale della ASL, esperite le dovute verifiche sul possesso dei requisiti e sull’entità dei residenti dichiarati, esprime, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, motivato parere in ordine alla fascia da assegnare alle strutture.

3. Il Direttore generale della ASL di competenza, espresso il parere nei termini di cui al comma 2, lo trasmetterà alla Giunta regionale (Assessorato alla sanità e ai servizi sociali) per i successivi adempimenti.

4. La Giunta regionale provvederà alla prescritta classificazione, con proprio atto motivato, entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del competente Direttore generale della ASL.

5. Le strutture che intendono inoltrare domanda di contributi previsti dal successivo art. 3 devono aver ottenuto la classificazione di cui sopra.



(2)

Comma così sostituito con Reg. 24 ottobre 2005, n. 25. Il testo originario era così formulato: «1. Le residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione in una delle due fasce indicate all'art. 1, gestite da: - enti pubblici, - privato sociale, - cooperative sociali, - enti morali, non aventi fine di lucro, richiederanno al Direttore generale della A.S.L. di appartenenza la classificazione in una delle due fasce previste dal presente regolamento.». 



Art. 3

(Determinazione del contributo)


1. In considerazione del parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell’8 giugno 1984, la spesa sanitaria relativa al ricovero in residenza protetta non può, in alcun modo, essere superiore al 50% della retta globale stabilita singolarmente dalle residenze protette, conformemente alla normativa vigente e, comunque, non può essere superiore, per il corrente anno, a quanto determinato nel presente regolamento:

Fascia A

L. 55.000 giornaliere per ogni residente non autosufficiente;

L. 49.500 giornaliere per ogni residente parzialmente autosufficiente;

Fascia B

L. 40.000 giornaliere per ogni residente non autosufficiente;

L. 34.500 giornaliere per ogni residente parzialmente autosufficiente.




Art. 4

(Ulteriori interventi a carico delle Aziende sanitarie locali)(3) 


1. Oltre al contributo giornaliero di cui all’art. 3 a carico del Fondo sanitario regionale e alla cui liquidazione alla residenze protette provvederà la ASL di competenza per territorio, dal quadro normativo emerge che nei confronti delle residenze protette che ospitano anziani o disabili non autosufficienti le ASL sono tenute a molteplici interventi che si possono così articolare:

1. assistenza medica generica;

2. assistenza medica specialistica;

3. fornitura di farmaci;

4. fornitura di presidi sanitari.

1) Assistenza medica generica

L’assistenza medica generica nei confronti degli ospiti parzialmente o del tutto non autosufficienti all’interno delle residenze protette è affidata a medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle norme generali in vigore.

2) Assistenza medica specialistica

A norma dell’Art. 26, 6° comma, della Legge n. 833/78, l’assistenza medica specialistica è prestata, di norma, presso gli ambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale di cui l’utente fa parte o presso gli ambulatori esterni convenzionati.

Per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, la stessa legge afferma, in linea di principio, la possibilità di erogare delle prestazioni specialistiche anche presso il domicilio dell’utente, al fine di ridurre i ricoveri ospedalieri.

Le Aziende Sanitarie Locali infatti, a norma dell’Art. 20 del D.P.R. n. 316/90, possono chiedere agli specialisti ambulatoriali convenzionati . che operano nelle strutture pubbliche direttamente gestite dal S.S.N. - di svolgere l’attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro (attività extra-moenia).

A seconda pertanto delle esigenze erogative prospettate, le prestazioni specialistiche in attività extra-moenia, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, possono essere svolte dal medico specialista convenzionato a domicilio e presso le residenze protette, previa autorizzazione della competente A.S.L.

3)  Fornitura di farmaci

All’interno di ogni A.S.L. deve essere definito un Prontuario Terapeutico per i farmaci e un Repertorio Terapeutico per il materiale farmaceutico direttamente specifico per le residenze protette.

Detta definizione deve essere fatta di concerto tra i Coordinatori Sanitari delle residenze protette ed i responsabili del Settore Farmaceutico e della Farmacia Ospedaliera.

La lista è concordata nell’ambito dei farmaci e del materiale farmaceutico gestito dalla Farmacia Ospedaliera.

Le richieste di materiale farmaceutico non possono prevedere prodotti diversi da quelli concordati nella lista.

a)  Modalità di richiesta

Le richieste di farmaci e di materiale farmaceutico vengono indirizzate al Servizio di Farmacia Ospedaliera con la frequenza e le modalità ritenute necessarie e concordate preventivamente tra il Coordinatore Sanitario della residenza protetta e il Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera.

I farmaci e il materiale farmaceutico vengono prelevati da un incaricato, debitamente autorizzato per iscritto dalla residenza protetta.

4) Fornitura di Presidi Sanitari

I presidi sanitari devono essere erogati dalla ASL competente per territorio, direttamente e senza oneri, alle residenze protette in analogia a quanto previsto per i prodotti farmaceutici, nella misura e con le procedure di cui al protocollo per l’assistenza farmaceutica.

Per quanto attiene alla fornitura di pannolini, pannoloni e degli altri ausili per l’incontinenza, la fornitura rimane a carico delle strutture assistenziali potendo includere il relativo costo tra quello assunto direttamente dalla Regione all’interno della quota giornaliera di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario.



(3) Il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case protette ai sensi del presente regolamento è elevato a euro 32,== a decorrere dal 1° luglio 2004, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 14/2004


Art. 5

(Procedure per l’ammissione)


1. Proposta di ricovero

La proposta di ricovero in una residenza per anziani non autosufficienti può essere prospettata dal medico di fiducia dell’assistito, dalle unità operative della ASL di appartenenza dell’anziano, nonché dal Comune di residenza del medesimo. Dalla proposta, che va inoltrata alla ASL di residenza dell’anziano, devono necessariamente risultare i seguenti elementi di natura sanitaria e di natura socio-assistenziale:

a) dipendenza psico-fisica dell’anziano risultante da specifica relazione che ne evidenzi la diagnosi clinica con le indicazioni relative alle terapie precedentemente praticate, oltre alle motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di ricovero (di competenza dei sanitari, come innanzi specificato);

b) impossibilità di permanenza dell’anziano nel proprio domicilio, anche a causa della situazione familiare e socio-ambientale (di competenza del Comune).

2. Valutazione della proposta di ricovero

La Unità Valutativa Geriatrica (UVG) della ASL di residenza dell’anziano procede, direttamente o su base documentale, a una valutazione multidimensionale (VMD) delle condizioni di non autosufficienza dell’anziano da ricoverare e delle possibili ed efficaci alternative al ricovero. Le UVG sono formate da:

a) un medico geriatra, come Coordinatore;

b) un assistente sociale;

c) un terapista della riabilitazione;

d) un infermiere professionale;

e) un assistente sanitario.

Nella sua attività l’UVG si raccorda con il medico di fiducia dell’anziano. Il ricovero è subordinato all’assenso espresso dal soggetto, quando è nella capacità di farlo, informato sulle regole di cui si richiede il rispetto. La ASL di residenza dell’anziano, valutata la proposta di ricovero e sentito il parere del responsabile sanitario della residenza protetta, provvede alla emissione della impegnativa. L’impegnativa dovrà essere emessa entro tre giorni dalla proposta di ricovero. L’impegnativa costituisce la dichiarazione di assunzione, da parte della ASL di ubicazione della struttura, degli oneri imputabili al Fondo sanitario regionale e rivenienti dal ricovero prescritto.

3. Impegnativa per ricoveri extra-zonali

Laddove nel territorio di residenza dell’anziano non vi siano residenze protette si può fare ricorso a residenze ubicate in altre ASL; in tal caso, la ASL di residenza dell’anziano provvede a far pervenire alla ASL di ubicazione della residenza protetta la proposta di ricovero, formulata secondo le disposizioni precedenti, e a richiedere il necessario nulla osta e la conseguente emissione dell’impegnativa. Gli oneri corrisposti alla residenza protetta da parte della ASL di ubicazione vengono rimborsati, da parte della ASL di residenza dell’anziano, alla richiamata ASL di ubicazione della residenza protetta.

4. Persone già residenti presso le residenze protette

Per quanto attiene le persone che al momento dell’approvazione del presente regolamento siano già ricoverate presso residenze protette, la UVG competente per territorio provvederà a sottoporre le stesse a una specifica visita medica, certificando lo stato di salute dei soggetti interessati e indicando altresì lo stato di autosufficienza di ogni singolo residente, se cioè rientrante nella categoria dei non autosufficienti o in quella dei parzialmente autosufficienti.

5. Verifiche

La ASL, tramite la UVG del territorio, può disporre accertamenti e verifiche sulle prestazioni erogate ai propri assistiti.




Art. 6

(Liquidazione dei contributi)


1. Per quanto attiene la corresponsione dei compensi per le giornate di effettiva presenza, eventuali computi per temporanee assenze, a vario titolo, possono essere effettuati dal Direttore generale della ASL, d’intesa con il responsabile della residenza ospitante, sino a un massimo di 1/3 della retta a carico della ASL, in considerazione dei costi fissi rimanenti comunque a carico delle residenze protette.

2. Circa le modalità di liquidazione, le stesse saranno effettuate sulla base di un rendiconto mensile che le singole strutture dovranno rassegnare alle ASL entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.

3. La liquidazione del contributo previsto dal presente regolamento avverrà con accredito alla residenza ospitante entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto mensile.

4. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, le singole strutture provvederanno a inviare un rendiconto annuale riassuntivo di quelli mensilmente inviati.

5. Le singole ASL devono altresì inviare all’Assessorato regionale alla sanità, trimestralmente, copia dei rendiconti mensili, oltre a una dettagliata relazione sull’intero rapporto convenzionale.




Art. 7

(Convenzione)


1. Lo schema-tipo di convenzione da stipulare tra le ASL e le residenze protette in attuazione del presente regolamento viene allegato in uno allo stesso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 2. Le strutture protette iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 32 della LR n. 17/03  (4)   e regolarmente classificate ai sensi del precedente art. 2, comma 1, possono accedere al convenzionamento per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti.           (5) 

3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL. è fissato al 30 novembre di ogni anno. (6) 



(4) La l.r. 17/2003 è stata abrogata dalla l.r.19/2006, Vedi ora l’art. 53 della l.r. 19/2006.
(5) Il presente comma, già sostituito con Reg. 10 ottobre 2003, n. 13, è stato poi nuovamente così sostituito con Reg. 24 ottobre 2005, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «2. Sino all'avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento è limitata alle strutture protette regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 49 del 1981, alla data del 31 dicembre 2002.». 
(6) Comma aggiunto dal Reg. 10 ottobre 2003, n. 13.  


Art. 8

(Obiettivi da raggiungere)


1. Il presente regolamento, come specificato nella premessa, rappresenta solo un primo momento propedeutico alla definizione di un organico piano socio-assistenziale della Regione Puglia.

2. Il momento presente deve essere considerato come fase iniziale di autorizzazione al funzionamento al fine di consentire la classificazione univoca dei presidi del sistema socio-sanitario e del sistema socio-assistenziale, nonché la loro articolazione in classi.

3. Tale standardizzazione graduale e classificazione univoca potrebbe favorire, ove previsto nel piano socio-assistenziale, un ottimale processo di allocazione di partite correnti del Fondo sanitario regionale, facendo dipendere l’entità dei contributi ai singoli gestori dalla distanza (da misurare ogni anno a consuntivo) tra standards previsti nel PSA e standards in possesso delle residenze protette.

4. Attraverso tale meccanismo di incentivazione, fondato sulla riqualificazione delle residenze, si potrebbero raggiungere significativi risultati consentendo alle strutture ed enti gestori delle residenze protette di assicurare standards qualitativi ragguardevoli.




Art. 9

(Piano socio-assistenziale)


1. Il piano socio-assistenziale, la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale, deve avere validità triennale e regolamentare i seguenti processi:

a) standardizzazione gestionale e strutturale delle unità di offerta;

b) rilascio autorizzazioni al funzionamento;

c) esercizio delle attività di vigilanza da attribuire alle ASL;

d) fissazione degli indici di fabbisogno e degli indici di piano;

e) sostegno alla riqualificazione strutturale delle residenze.

2. Nella definizione degli standards gestionali e strutturali delle unità di offerta residenziali e territoriali, da graduare nel tempo in modo da poter scandire il progressivo avvicinamento alla situazione a regime, assunta come obiettivo del piano, le valenze principali del modello riguardano:

a) l’integrazione tra sociale e sanitario;

b) la valutazione scientifica e multidimensionale (condotta dalla UVG) del bisogno assistenziale quale criterio di governo degli accessi dell’anziano e dell’inabile al sistema dei servizi;

c) la complementarietà e la compresenza delle diverse possibili risposte ai bisogni dell’anziano e dell’inabile;

d) i servizi residenziali;

e) i servizi diurni;

f) i servizi domiciliari, rispettando nel modello una gerarchia di interventi che privilegi la risposta ai bisogni delle componenti più fragili e più a rischio.

3. La priorità da assumere è l’assistenza continuativa rivolta agli anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti, con pluripatologie ad alto rischio di perdita della autosufficienza, e in età avanzata.

4. L’assetto organizzativo del modello asseconda la complessità dell’approccio derivante dalla interdisciplinarietà degli interventi diretti a constatare i fattori che possono colpire l’anziano, condizionandone in modo e grado diverso l’autonomia.

5. Potendo derivare la non autosufficienza da problemi di varia natura (fisica, psichica, socio-economica e ambientale), il modello assistenziale non può prescindere da interventi tesi a garantire, al tempo stesso, la specificità e la globalità degli interventi, l’integrazione socio-sanitaria, l’integrazione delle competenze e dei diversi livelli di assistenza, la continuità dell’assistenza.




Art. 10

(Prima attuazione del regolamento)


1. Nella prima fase attuativa del presente regolamento e, quindi, nel primo rapporto convenzionale che le ASL, sulla base della allegata convenzione, instaureranno con gli enti gestori residenze protette, non potendo prevedere, al momento, il numero delle istanze che si determineranno e l’evoluzione dell’intero sistema trattante, è necessario ripartire le risorse disponibili di cui alla lett. b) dell’art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sulla base della popolazione residente nel territorio pugliese.

2. In particolare, potendo le residenze protette anche ospitare - sino a un valore percentuale massimo pari al 15% della propria ricettività - persone che non abbiano raggiunto l’età pensionabile ma che presentino difetti fisici e/o psichici determinanti la non completa autosufficienza, la ripartizione delle risorse è data dai seguenti valori percentuali:

85% rapportato alla popolazione anziana residente in ogni singola ASL (ultrasessantacinquenne);

15% rapportato alla popolazione di età inferiore ai sessantacinque anni residente in ogni singola ASL.

3. Sulla base dei valori di cui al comma 2 e in applicazione della TABELLA A, allegata in uno al presente regolamento, il primo convenzionamento tra le ASL e le residenze protette è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie a valere sull’art. 4, lett. b), della richiamata legge regionale n. 20 del 1995, come di seguito indicato:

ASL BA/1 Lit. 561,259.030

ASL BA/2 Lit. 659.581.710

ASL BA/3 Lit. 487.967.480

ASL BA/4 Lit. 1.404.682.770

ASL BA/5 Lit. 554.722.690

ASL BR/1 Lit. 1.058.996.430

ASL FG/1 Lit. 567.045.850

ASL FG/2 Lit. 547.688.600

ASL FG/3 Lit. 698.625.710

ASL LE/1 Lit. 1.214.749.930

ASL LE/2 Lit. 872.062.330

ASL TA/1 Lit. 1.372.617.470

4. I fondi assegnati alle ASL e non utilizzati nell’anno di riferimento devono essere dalle stesse riutilizzati negli anni seguenti. L’importo delle somme non utilizzate sarà detratto dalle assegnazioni successive.




Art. 11

(Periodi successivi)


1. Secondo i criteri indicati nel presente regolamento, in sede di approvazione della annuale legge di bilancio previsionale della Regione Puglia si provvederà a dotare apposito capitolo delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.




Art. 12


1. Le risorse stanziate per l’anno 1995, di cui all’art. 4, lett. b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, possono essere utilizzate per il rimborso delle principali spese a rilievo sanitario sostenute, nel corso di detto anno, dalle case protette in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Tale rimborso può aver luogo esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie debitamente documentate, per le quali vi sia possibilità di effettuare una evidente distinzione tra le stesse e quelle aventi rilievo assistenziale.





ALLEGATI


TABELLA 1

TABELLA 2

D.P.R.28.9.1990, n. 316

L. 23.12.1978, n. 833

ALLEGATO