Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 19 Disciplina dei turni di servizio delle Farmacie.(1)
Art. 1(Ambito di applicazione e definizione) [1. L’esercizio
delle farmacie, gestite sia da privati che da enti, aperte al pubblico nel
territorio della Regione è disciplinato dalle norme della presente legge, ai
fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della
chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della sostituzione temporanea. 2. Il servizio farmaceutico viene effettuato: a. a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al
pubblico; b. a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa,
con farmacista di guardia allinterno. In tal caso i battenti dellesercizio
farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire,
oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la
prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista; c. a chiamata: quando all’esterno della farmacia il
farmacista indica il luogo e, se possibile, anche il recapito telefonico dove
può essere prontamente reperito.
3. Si
deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di
ricetta dichiarata urgente dal medico.
4. La
farmacia di turno deve avere un’insegna adeguatamente illuminata nelle ore
notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di
avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia. 5. Le insegne delle
farmacie che non sono di turno devono rimanere spente. 6. I
turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie vengono stabiliti
nell’ambito dei singoli Comuni o per bacini di utenza. 7. Per
bacino di utenza si intende linsieme di più Comuni distanti tra loro non oltre
quindici chilometri. 8. l’organizzazione dei turni di servizio nellambito di un
Comune o di un bacino di utenza viene effettuata dallOrdine provinciale dei
farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e
trasmessa alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la
conseguente approvazione. ]
Art. 2(Orario diurno)
- Nei
giorni feriali le farmacie urbane e rurali restano aperte per non meno di sette
ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni
di riposo infrasettimanali.
- Il
servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per
riposo pomeridiano.
Art. 3(Turni pomeridiani)
- Durante
lintervallo pomeridiano il servizio farmaceutico è assicurato:
- nei
capoluoghi -di provincia e nei Comuni con popolazione compresa tra 100 mila e
200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti, da una
ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti frazione superiore al 50 per cento, a
battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi,
per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto
addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei medicinali
- nei
Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti: da almeno una
farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie;
c. nei Comuni o nei bacini di utenza con popolazione
inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti
chiusi e per turni fra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o
nel bacino di utenza;
- nei
Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono
effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell’ambito di un bacino di
utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta
urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.
Art. 4(Turni festivi)
- Le
farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività
infrasettimanali.
- Nei
gironi festivi, nei Comuni con più di una farmacia e nei bacini di utenza, il
servizio farmaceutico viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in
modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 50 mila abitanti
o frazione superiore a 25 mila.
- Nei
Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono
effettuare il turno festivo con altre farmacie nellambito di un bacino di
utenza, la farmacia unica rimarrà normalmente chiusa salvo quanto previsto
allart. 7.
- Le
farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a
battenti aperti e, durante lintervallo pomeridiano, con le modalità di cui
allart. 3.
5. L’effettuazione del turno di servizio festivo non dà
luogo a recupero.
Art. 5(Riposo settimanale)
- Le
farmacie urbane e rurali restano chiuse per riposo infrasettimanale per mezza
giornata o per una giornata intera oltre la domenica e le altre festività
infrasettimanali.
- La
chiusura infrasettimanale, che in ogni caso dovrà avere la stessa durata per
tutte le farmacie nellambito del singolo Comune, e le relative modalità di
svolgimento del servizio farmaceutico vengono organizzate per singoli Comuni o
per bacini di utenza dagli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le
rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, nel rispetto dei rapporti
stabiliti dagli artt. 3 e 4 della presente legge e trasmesse alle Aziende Unità
sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.
- L’effettuazione
del turno di servizio durante il periodo di riposo infrasettimanale non dà luogo
a recupero.
Art. 6(Servizio notturno)
- Per
servizio notturno si intende quello espletato dallorario di chiusura delle
farmacie fino allorario di riapertura del giorno successivo.
2. Nelle ore notturne il servizio viene assicurato:
- nei
capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 200
mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti: da una farmacia
ogni 90 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti
fino a due ore oltre lorario normale di chiusura e a battenti chiusi
successivamente. Il servizio svolto, per motivi di sicurezza, a battenti chiusi
fin dallorario di chiusura serale delle farmacie non dà luogo a diritti
addizionali per le prime due ore;
- nei
Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti: da almeno una
farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie;
c. nei Comuni o nei bacini di utenza con popolazione
inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti
chiusi e per turni tra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o
nel bacino di utenza;
- nei
Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono
effettuare il turno notturno con altre farmacie nell’ambito di un bacino di
utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta
urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanale.
- In
ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno sarà assicurato in forma
continuativa fra gli esercizi che avranno dichiarato la loro disponibilità. Le
modalità di espletamento del servizio notturno di cui alle lett. a) e b) del
comma 2 saranno regolamentate dallOrdine provinciale dei farmacisti, sentite le
rappresentanze provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle
Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente
approvazione.
- Nei
Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono
effettuare il turno notturno con altre nell’ambito di un bacino di utenza, il
turno viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione
dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.
- Per
le chiamate notturne, i sindaci dovranno garantire la sicurezza del farmacista
di servizio con modalità da concordare con lOrdine provinciale dei farmacisti,
sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private.
Art. 7(Agevolazioni per le farmacie uniche e rurali) - Una forma di sussidio a carico dei Comuni interessati dovrà essere prevista
quando, per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dallAutorità
sanitaria locale, si richieda unassistenza farmaceutica ininterrotta nei Comuni
con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare i
turni pomeridiani, notturni, festivi e per ferie con altre farmacie nell’ambito
di un bacino di utenza.
Art. 8(Chiusura annuale per ferie)
- Tutte
le farmacie urbane e rurali restano chiuse per ferie annuali da un minimo di tre
settimane ad un massimo di quattro settimane, fatti salvi i turni notturni così
come disciplinati dallart. 6.
- La
durata del periodo di chiusura e le modalità di svolgimento del servizio vengono
disciplinate, nellambito delle singole province, dagli Ordini dei farmacisti,
sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e trasmesse alle
Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente
approvazione. Al fine di assicurare lassistenza farmaceutica dovrà in ogni caso
essere garantita lapertura di almeno il 50% delle farmacie in pianta organica.
Art. 9(Determinazione degli orari di servizio)
- Gli
Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie
pubbliche e private, sottopongono allapprovazione dei Sindaci la proposta degli
orari di apertura e di chiusura delle farmacie.
- I
Sindaci fissano con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie
in conformità al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e alle leggi regionali
vigenti in materia.
Art. 10(Determinazione dei turni di servizio)
- Gli
Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie
pubbliche e private, compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate
dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di
servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie, per singoli Comuni o bacini
di utenza, trasmettendoli alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per
territorio per gli adempimenti di competenza.
- Per
particolari e/o improvvise esigenze, lOrdine provinciale dei farmacisti può
apportare ai turni di servizio di cui al comma 1 le opportune variazioni, che
devono essere concordate tempestivamente con le medesime Aziende Unità sanitarie
locali.
- Ogni
farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico, allesterno della
farmacia, un cartello con lindicazione dellorario di apertura giornaliera e
delle farmacie di turno e deve dotarsi di uninsegna idonea all’individuazione
dellesercizio da parte dellutente.
Art. 11(Sostituzione temporanea del titolare) - La sostituzione temporanea del titolare difarmacia con altro farmacista
regolarmente iscritto allAlbo, nella conduzione professionale dellesercizio, è
consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991, n.362,
anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali,
professionali in associazioni o organismi di categoria.
Art. 12(Chiusura temporanea dellesercizio) - Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente lesercizio della
farmacia, il titolare è tenuto a darne notizia al Sindaco, allOrdine
provinciale dei farmacisti e alla Azienda Unità sanitaria locale competente
almeno quindici giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi documentabili per i
quali deve darsi tempestiva comunicazione scritta; nel qual caso è consentita la
chiusura per una durata di tre giorni.
Art. 13(Norma transitoria) - L’art.8 avente per oggetto Chiusura annuale per ferie avrà efficacia a
decorrere dal primo giorno dellanno successivo allentrata in. vigore della
presente legge.
Art. 14(Disposizioni finali) - Non sono previsti oneri finanziari rivenienti dallapplicazione della presente
legge.
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