Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 20 Turismo rurale.
Art. 1
- La
Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e
diversificazione dellofferta turistica, correlata con il recupero e la
fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la
valorizzazione dei patrimonio storico-artistico-rurale.
- Nellambito di tutto il territorio regionale sono consentite,(1) [immutata la volumetria fuori terra esistente ] (2) e fatte salve (3) [i prospetti
originari e] (4) le caratteristiche architettoniche e
artistiche dellimmobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione
di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi
manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale
regime per essere stati eseguiti da oltre cinquantanni, al fine della
trasformazione dellimmobile in strutture ricettive di cui allart. 6 della
legge 17 maggio 1983, n. 217.
- L’eventuale
ampliamento [, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi
interrati,](5) deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti
sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità
naturali, etc.Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale,
previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale.
- Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo
nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al
vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dallart. 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche e integrazioni.
- La
deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di
variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in uno
con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali
allurbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio
motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la
variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nellambito del proprio
piano fabbricazione e/o piano regolatore generale vigente e/o adottato.
- [La
presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e
per gli effetti dellart. 54
della legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento
POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.* (6)
- [Le
aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite
nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera
del Consiglio regionale per l’eleggibilità aree PIM.] (7)
(1) Parola sostituita dalla l.r.
43/2019, art. 1,
comma 1, Lett. a). (2) Parole soppresse dalla l.r.
43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a). (3) Parola sostituita dalla l.r.
43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a). (4) Parole soppresse dalla l.r.
43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a). (5) Parole soppresse dalla l.r. 43/2019, art.1, comma 1, b). (6) Comma abrogato dalla l.r. 43/2019, art. 1, comma 1 lett. c). (7) Comma abrogato dalla l.r. 43/2019, art. 1, comma 1 lett. c).
Art. 1 bisRistrutturazione
e ampliamenti strutturali(•) 1. I locali e gli alloggi destinati al
turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari
previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione.
Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe
in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia
rurale dell’edificio esistente.
2. Gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli
elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della
strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni
paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti
ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze
igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento
della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri
dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.
3. Nel caso di demolizione e ricostruzione
di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia
architettonica originaria.
(•) Articolo aggiunto dalla l.r.
43/2019, art.2,
comma 1.
|