Anno 1998
Numero 20
Data 22/07/1998
Abrogato No
Materia Turismo;
Note La l.r. 43/2019 reca modifiche all'articolo 1 ed aggiunge l'articolo 1 bis. Vedi la l.r. 52/2019, art. 36 che così dispone :  art. 36 ( Disposizioni attuative della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell’articolo 45 del PPTR) 1. A integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite le attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20   (Turismo rurale), senza necessità di approvazione regionale, e dall’articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche d’attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il comune interessato non esprima la volontà dl non avvalersene con delibera del consiglio comunale..Successivamente, La Corte costituzionale con sentenza 9 febbraio – 21 aprile 2021, n. 74 ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 36  limitatamente alle parole: «, salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale»; 
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 20

Turismo rurale.



Art. 1


  1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dellofferta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione dei patrimonio storico-artistico-rurale.
  1. Nellambito di tutto il territorio regionale sono consentite,(1)  [immutata la volumetria fuori terra esistente ]  (2)  e fatte salve (3)  [i prospetti originari e]  (4)  le caratteristiche architettoniche e artistiche dellimmobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquantanni, al fine della trasformazione dellimmobile in strutture ricettive di cui allart. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 
  1. L’eventuale ampliamento [da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati,](5)  deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale.
  2. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,  artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dallart. 7  della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche e integrazioni.
  1. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali allurbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nellambito del proprio piano fabbricazione e/o piano regolatore generale vigente e/o adottato.
  1. [La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dellart. 54 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.* (6) 
  1. [Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera del Consiglio regionale per l’eleggibilità aree PIM.] (7) 

            



(1) Parola sostituita dalla l.r. 43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a).
(2) Parole soppresse dalla l.r. 43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a).
(3) Parola sostituita dalla l.r. 43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a).
(4) Parole soppresse dalla l.r. 43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a).
(5) Parole soppresse dalla l.r.  43/2019, art.1, comma 1, b).
(6) Comma abrogato dalla l.r. 43/2019, art. 1, comma 1 lett. c).
(7) Comma abrogato dalla l.r. 43/2019, art. 1, comma 1 lett. c).


Art. 1 bis

Ristrutturazione e ampliamenti strutturali(•) 


1.         I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
2.         Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.
3.         Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.


(•) Articolo aggiunto dalla l.r. 43/2019, art.2, comma 1.