Anno 1999
Numero 22
Data 27/07/1999
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 agosto 1999, n. 85.
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 luglio 1999, n. 22

Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di Operatore tecnico addetto all'assistenza.



Art. 1


1.         La Giunta Regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di operatore tecnico addetto all’assistenza’’, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295.

2.         Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.

3.         Nel programma formativo annuale la Giunta Regionale stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.

4.         L’ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in misura del 60 per cento della disponibilità, al personale ausiliario specializzato addetto ai servizi sociosanitari, in possesso del diploma della scuola dell’obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.




Art. 2


          

1. Le spesa per lo svolgimento dei corsi è a carico del fondo sanitario regionale.