Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 8
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 "Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e dalle Amministrazioni centrali".(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 14/2000, art. 1 che ha abrogato la l.r. 3/98
Art. 1(2)
[1. Il comma 1
dellart. 4 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3 è così modificato:
dopo le parole pubblici servizi, si
sopprimono le parole sino a degli strumenti stessi e si aggiunge: la
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti costituisce
adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di adozione è
pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la
Segreteria comunale. Dellavvenuto deposito è data notizia mediante manifesti
affissi nei luoghi pubblici e allAlbo pretorio del Comune. Nei successivi dieci
giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i termini predetti, il
Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo
contestualmente sulle osservazioni presentate.]
(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 14/2000, art. 1 che ha abrogato la l.r. 3/98