Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2 Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003.(1) (2)
(1) Il presente regolamento è stato abrogato dall’art.4
del Regolamento
regionale 30 luglio 2009, n. 17(2) Con la DGR 12 luglio 2006, n. 1003, il Pano Faunistico Venatorio Regionale ed il presente regolamento di attuazione , già prorogato con DGR 975/2004, è stato ulteriormente prorogato alla data del 7 febbraio 2007. La citata DGR, inoltre da mandato alle Province pugliesi, territorialmente competenti, di adottare propri provvedimenti di Giunta, da trasmettere al Settore Caccia e Pesca regionale, con i quali si provveda ad inserire nel vigente Piano faunistico le nuove aree di protezione istituite sul proprio territorio (parchi, e riserve naturali)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL VISTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SI INTENDE APPOSTO PER
DECORSO DEI TERMINI DI LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
Il seguente regolamento:
Art. 1(3) [1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza
all’articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e alla
legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27.
2. Il presente
regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 e ha
validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori
provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del piano faunistico
venatorio regionale.]
Art. 2(4) [1. La Regione con il
piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione
faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il
coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali.
2. Ai fini della
pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai
sensi dell’articolo 9,
comma 3, della legge
regionale n. 27 del 1998, anche quelle
aree protette già istituite da leggi statali e regionali.
3. La Regione provvede
a eventuali modifiche e revisioni del piano faunistico-venatorio regionale e del
presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 9,
comma 6, della legge
regionale n. 27 del 1998.]
Art. 3(5) [1. E’ fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli
istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del piano
faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a
decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla
stessa.
2. La Regione con il
predetto piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia e
revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate
nello stesso.
3. Con l’entrata in
vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge
regionale n. 27 del 1998 e nel rispetto
dei criteri determinati dal piano faunistico venatorio regionale, la Regione
provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla
normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica.
Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al
raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le
percentuali previste dalla legge
regionale n. 27 del 1998.]
Art. 4(6) [1. Dalla
pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di
cui all’articolo 9,
comma 11, della legge
regionale n. 27 del 1998.]
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