Legge Regionale 30 agosto 2000, n. 10 Istituzione della Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella regione Puglia.
Art. 1(Finalità) 1. E’ istituita una Commissione consiliare
speciale con il compito di: a) esaminare la diffusione, la consistenza e la tipologia
dei fenomeni sociali, finanziari ed economici incompatibili con le condizioni di
sicurezza della popolazione residente in permanenza o occasionalmente nella
regione; b) sottoporre ai competenti organi della Regione atti di
natura legislativa, regolamentare, amministrativa e organizzatoria ritenuti
idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle
materie di competenza regionale, come specificate nell’articolo 117 della
Costituzione; c) intrattenere rapporti periodici con la Commissione
parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, onde individuare
progetti per l’attuazione di iniziative congiunte, nel rigoroso rispetto dei
diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a favorire il miglioramento
delle condizioni di legalità e di sicurezza nella regione; d) riferire semestralmente al Consiglio regionale sulla
propria attività e formulare proposte in materia;
e) promuovere convegni, seminari, ricerche e incontri di
studio con le istituzioni sociali, culturali e giurisdizionali operanti nella
regione, nel quadro delle finalità della presente legge.
Art. 2(Composizione
e insediamento) 1. La Commissione è composta da undici Consiglieri
regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei
Gruppi.
2. Il Presidente del Consiglio provvede di
conseguenza e la insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3(Elezione
della Presidenza) 1. I componenti la Commissione eleggono, nella
prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, a scrutinio segreto e a
maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a
maggioranza assoluta per le successive.
2. Per il funzionamento della Commissione si
osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento interno del
Consiglio per l’attività delle Commissioni consiliari
permanenti.
Art. 4(Poteri) 1. La Commissione speciale, per lo svolgimento del
mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con
amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni
sociali, economiche, culturali e di volontariato.
2. La Commissione può, altresì, avvalersi di
esperti nominati in base alla vigente normativa regionale.
Art. 5(Durata)(1) 1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre la fine della VII Legislatura regionale
Art. 6(Funzioni di
segreteria) 1. Per lespletamento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti regionali e di strutture del Consiglio regionale. 2. Alla responsabilità dellufficio è preposto un dirigente, cui competono le indennità di legge. 3. Il Presidente della Commissione si avvale di una segreteria particolare per la cura degli affari connessi allesercizio delle proprie funzioni, formata da due unità, di cui una con incarico di segretario particolare, dipendenti della Regione e indicato dal Presidente medesimo.
|