Anno 2000
Numero 2
Data 05/12/2000
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia 7 dicembre 2000, n. 146.
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Regolamento Regionale 5 dicembre 2000, n. 2

Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.



IL PRESIDENTE DELLA

 GIUNTA REGIONALE


Vista la Deliberazione di G.R. n. 1245 del 10-10-2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, in attuazione dellart. 7, co. 6 della L.R. n. 7/97;

Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sullAmministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25-10-2000, prot. n. 1695/05 così come di seguito riportata: Non riscontra vizi di legittimità in ordine allatto in oggetto n. 1245 del 10-10-2000 a condizione che gli eventuali altri quattro Consiglieri siano considerati consulenti e vengano disciplinati secondo la L.R. n. 45/81;

Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;

Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. lemanazione dei regolamenti regionali;

Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 recante Norme di organizzazione dellamministrazione regionale;


EMANA


Il seguente regolamento




Art. 1


È costituito, ai sensi della L.R. n. 7/1997 art. 7, comma 6, il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, struttura autonoma che opera, con funzioni di ausiliarietà, per lesercizio delle attività Istituzionali del Presidente e con compiti di raccordo e coordinamento dellattività complessiva della Regione per la realizzazione degli obiettivi programmatici. 




Art. 2


Il Capo di Gabinetto, nellambito delle competenze attribuitegli dallart. 7 comma 6, della L.R. n. 7/1997 e dellart. 21 della L.R. n. 18/1974, svolge le funzioni del Dirigente Coordinatore di Area, nei termini di cui allart. 12 della L.R. n. 7/1997, avvalendosi di una propria unità operativa, con funzioni di Segreteria Tecnica, e dei seguenti Settori:

- Servizi generali

- Comunicazione istituzionale

- Rapporti Istituzionali

- Attuazione del Programma di Governo.

A supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può nominare suoi Consiglieri nel numero massimo di quattro per le aree giuridica, amministrativa, economica, internazionale.

Lincarico di Consigliere è conferito dal Presidente, sentito il Capo di Gabinetto, a soggetti in possesso di notevole e specifica esperienza professionale.

Lincarico di consulenza ai Consiglieri del Presidente è disciplinato dalla L.R. 12 agosto 1981, n. 45. La convenzione, da stipularsi con i predetti consiglieri, potrà prevedere anche il rimborso delle spese.(1) 



(1) Comma così sostituito dall'art. 1, Reg. 17 dicembre 2001, n. 10. Il testo originario era così formulato:. «Ai Consiglieri del Presidente, se esterni all'Amministrazione regionale (sulla base di un contratto individuale di diritto privato) è attribuito un compenso mensile pari alla retribuzione massima tabellare spettante ai Dirigenti regionali responsabili di settore, secondo le misure stabilite dal CCNL di categoria e dalla regolamentazione regionale, oltre al rimborso delle spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore. Se appartenenti al personale in servizio sarà corrisposta una indennità mensile massima pari a quella dei Dirigenti di settore.». 


Art. 3

Settore Servizi generali.


Il Settore sovrintende alle funzioni formali di rappresentanza, agli impegni protocollari e alle relazioni esterne del Presidente con Istituzioni pubbliche e private; attende alle concessioni di patrocinio, adesioni e contributi previsti dalla L.R. n. 34/1980 e alla organizzazione di manifestazioni; attende a tutte le attività finalizzate ad assicurare lefficiente esercizio delle funzioni attribuite al Gabinetto sotto il profilo della funzionalità ed idoneità logistica e strutturale degli ambienti, delle attrezzature, delle risorse strumentali e di supporto.

Il Settore si articola in quattro Uffici:(2) 

Affari del Cerimoniale;

Posta e protocollazione, archivio, riproduzione e catalogazione documentale;

Economato, cassa, approvvigionamento e magazzino della cancelleria e degli stampati, servizi telematici e di rete, impiantistica, manutenzione generale;

Ufficio Servizi Comuni e Gestione del contenzioso del Lavoro.

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi. 



(2) Per la nuova articolazione del Settore Servizi generali vedi l'art. 1Reg. 11 luglio 2003, n. 7.


Art. 4

Comunicazione istituzionale.


Al Settore sono demandate:

le competenze giuridico-amministrative dirette ad assicurare assistenza al Presidente nellespletamento degli atti a lui direttamente attribuiti dalle leggi, curandone il procedimento approvativo e relazionando sulla applicazione o eventuale modifica delle norme che investono la sua competenza;

le attività finalizzate ad assicurare una corretta e tempestiva comunicazione istituzionale, rendendo accessibili le informazioni e la documentazione riguardante le attività e il funzionamento della Regione Puglia. Tanto al fine di migliorare il rapporto con i cittadini, con le espressioni della realtà regionale, attraverso ogni utile impulso finalizzato ad attivare e sollecitare i riferimenti istituzionali e le strutture amministrative regionali per il perseguimento del principio di trasparenza e di giustizia.

Il Settore si articola in quattro Uffici :(3) 

Leggi e Decreti e Atti del Presidente;

Relazioni con il Pubblico;

Addetto Stampa;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di Settore mediante propri atti dispositivi. 



(3) Per la nuova articolazione del Settore comunicazione istituzionale vedi l'art. 1, Reg. 11 luglio 2003, n. 7. 


Art. 5

Settore Rapporti Istituzionali.


Al Settore sono demandate le attività finalizzate:

ad assistere e supportare il Presidente della Giunta nella funzione di componente del Comitato delle regioni dEuropa (art. 198/A del Trattato di Maastricht), della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province Autonome, della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Unificata. In tale veste cura il necessario coordinamento con gli uffici e i servizi regionali interessati alle specifiche tematiche;

a curare i rapporti istituzionali, con le diverse articolazioni strutturali dellUnione Europea, del Consiglio dEuropa, dei livelli centrali dello Stato, con i Rappresentanti delle realtà istituzionali, sociali ed economiche presenti sul territorio regionale, con gli Stati esteri.

Il Settore si articola in quattro Uffici: (4) 

Rapporti con le Istituzioni dellUnione Europea - con sede a Bruxelles (legge 6 febbraio 1996, n. 52 art. 58, comma 4);

Delegazione romana di rappresentanza (L.R. 31 maggio 1980, n. 53);

Rapporti con la Realtà regionale;

Rapporti Internazionali - (D.P.R. 31 marzo 1994).

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi. 



(4) Per la nuova articolazione del Settore Rapporti istituzionali vedi l'art. 1, Reg. 11 luglio 2003, n. 7.


Art. 6

Settore Attuazione del Programma di Governo.


Al Settore sono demandate le attività finalizzate a supportare lazione del Presidente nella realizzazione degli obiettivi programmatici.

Il Settore si articola in tre Uffici :(5) 

Rapporti con il Consiglio regionale;

Statistico: (6) 

Monitoraggio Politiche Settoriali e Documentazione.

Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi. 



(5) Per la nuova articolazione del Settore Attuazione del programma di Governo vedi l'art. 1, Reg. 11 luglio 2003, n. 7. 
(6) L'art. 8, comma 2, L.R. 17 dicembre 2001, n. 34, ha istituito, nell'àmbito dell'Ufficio statistico uno "Sportello di informazione statistica" a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'àmbito dei programmi statistici nazionali e regionali. 


Art. 7

Disposizione finale.


Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/1997, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni introdotte dopo lemanazione della citata legge.