Regolamento Regionale 5 dicembre 2000, n. 2 Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la Deliberazione di G.R. n. 1245 del 10-10-2000 con
la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione del
Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, in attuazione dellart. 7, co. 6
della L.R. n. 7/97; Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo
sullAmministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25-10-2000, prot. n.
1695/05 così come di seguito riportata: Non riscontra vizi di legittimità in
ordine allatto in oggetto n. 1245 del 10-10-2000 a condizione che gli eventuali
altri quattro Consiglieri siano considerati consulenti e vengano disciplinati
secondo la L.R. n. 45/81;
Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto
regionale;
Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della G.R. lemanazione dei regolamenti regionali;
Vista la L.R. 4
febbraio 1997, n. 7 recante Norme di organizzazione dellamministrazione
regionale;
EMANA
Il seguente regolamento
Art. 1È costituito, ai sensi della L.R.
n. 7/1997 art. 7,
comma 6, il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, struttura autonoma
che opera, con funzioni di ausiliarietà, per lesercizio delle attività
Istituzionali del Presidente e con compiti di raccordo e coordinamento
dellattività complessiva della Regione per la realizzazione degli obiettivi
programmatici.
Art. 2Il Capo di Gabinetto, nellambito delle competenze
attribuitegli dallart. 7
comma 6, della L.R.
n. 7/1997 e dellart. 21
della L.R.
n. 18/1974, svolge le funzioni del Dirigente Coordinatore di Area, nei
termini di cui allart. 12
della L.R.
n. 7/1997, avvalendosi di una propria unità operativa, con funzioni di
Segreteria Tecnica, e dei seguenti Settori:
- Servizi generali - Comunicazione istituzionale - Rapporti Istituzionali - Attuazione del Programma di Governo.
A supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente
può nominare suoi Consiglieri nel numero massimo di quattro per le aree
giuridica, amministrativa, economica, internazionale.
Lincarico di Consigliere è conferito dal Presidente, sentito
il Capo di Gabinetto, a soggetti in possesso di notevole e specifica esperienza
professionale.
Lincarico di consulenza ai Consiglieri del Presidente è
disciplinato dalla L.R.
12 agosto 1981, n. 45. La convenzione, da stipularsi con i predetti
consiglieri, potrà prevedere anche il rimborso delle spese.(1)
(1) Comma così sostituito dall'art. 1,
Reg.
17 dicembre 2001, n. 10. Il testo originario era così formulato:. «Ai
Consiglieri del Presidente, se esterni all'Amministrazione regionale (sulla base
di un contratto individuale di diritto privato) è attribuito un compenso mensile
pari alla retribuzione massima tabellare spettante ai Dirigenti regionali
responsabili di settore, secondo le misure stabilite dal CCNL di categoria e
dalla regolamentazione regionale, oltre al rimborso delle spese per missioni e
trasferimenti secondo le misure in vigore. Se appartenenti al personale in
servizio sarà corrisposta una indennità mensile massima pari a quella dei
Dirigenti di settore.».
Art. 3Settore Servizi generali. Il Settore sovrintende alle funzioni formali di rappresentanza,
agli impegni protocollari e alle relazioni esterne del Presidente con
Istituzioni pubbliche e private; attende alle concessioni di patrocinio,
adesioni e contributi previsti dalla L.R.
n. 34/1980 e alla organizzazione di manifestazioni; attende a tutte le
attività finalizzate ad assicurare lefficiente esercizio delle funzioni
attribuite al Gabinetto sotto il profilo della funzionalità ed idoneità
logistica e strutturale degli ambienti, delle attrezzature, delle risorse
strumentali e di supporto.
Il Settore si articola in quattro Uffici:(2)
Affari del Cerimoniale; Posta e protocollazione, archivio, riproduzione e catalogazione
documentale; Economato, cassa, approvvigionamento e magazzino della
cancelleria e degli stampati, servizi telematici e di rete, impiantistica,
manutenzione generale; Ufficio Servizi Comuni e Gestione del contenzioso del Lavoro.
Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento
riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore
mediante propri atti dispositivi.
Art. 4Comunicazione istituzionale. Al Settore sono demandate:
le competenze giuridico-amministrative dirette ad assicurare
assistenza al Presidente nellespletamento degli atti a lui direttamente
attribuiti dalle leggi, curandone il procedimento approvativo e relazionando
sulla applicazione o eventuale modifica delle norme che investono la sua
competenza; le attività finalizzate ad assicurare una corretta e tempestiva
comunicazione istituzionale, rendendo accessibili le informazioni e la
documentazione riguardante le attività e il funzionamento della Regione Puglia.
Tanto al fine di migliorare il rapporto con i cittadini, con le espressioni
della realtà regionale, attraverso ogni utile impulso finalizzato ad attivare e
sollecitare i riferimenti istituzionali e le strutture amministrative regionali
per il perseguimento del principio di trasparenza e di giustizia.
Il Settore si articola in quattro Uffici :(3)
Leggi e Decreti e Atti del Presidente; Relazioni con il Pubblico; Addetto Stampa; Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento
riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di Settore
mediante propri atti dispositivi.
Art. 5Settore Rapporti Istituzionali. Al Settore sono demandate le attività finalizzate:
ad assistere e supportare il Presidente della Giunta nella
funzione di componente del Comitato delle regioni dEuropa (art. 198/A del
Trattato di Maastricht), della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province Autonome, della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Unificata.
In tale veste cura il necessario coordinamento con gli uffici e i servizi
regionali interessati alle specifiche tematiche; a curare i rapporti istituzionali, con le diverse articolazioni
strutturali dellUnione Europea, del Consiglio dEuropa, dei livelli centrali
dello Stato, con i Rappresentanti delle realtà istituzionali, sociali ed
economiche presenti sul territorio regionale, con gli Stati esteri.
Il Settore si articola in quattro Uffici: (4)
Rapporti con le Istituzioni dellUnione Europea - con sede a
Bruxelles (legge 6 febbraio 1996, n. 52 art. 58, comma 4); Delegazione romana di rappresentanza (L.R.
31 maggio 1980, n. 53); Rapporti con la Realtà regionale; Rapporti Internazionali - (D.P.R. 31 marzo 1994).
Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento
riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore
mediante propri atti dispositivi.
Art. 6Settore Attuazione del Programma di Governo. Al Settore sono demandate le attività finalizzate a supportare
lazione del Presidente nella realizzazione degli obiettivi programmatici.
Il Settore si articola in tre Uffici :(5)
Rapporti con il Consiglio regionale; Statistico: (6) Monitoraggio Politiche Settoriali e Documentazione.
Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento
riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore
mediante propri atti dispositivi.
(5) Per la nuova articolazione del Settore Attuazione del programma di Governo vedi
l'art. 1, Reg. 11 luglio 2003, n. 7. (6) L'art. 8,
comma 2, L.R.
17 dicembre 2001, n. 34, ha istituito, nell'àmbito dell'Ufficio statistico
uno "Sportello di informazione statistica" a disposizione dell'utenza per
garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'àmbito dei programmi
statistici nazionali e regionali.
Art. 7Disposizione finale. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni di cui alla L.R.
n. 7/1997, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo
in linea con le innovazioni introdotte dopo lemanazione della citata legge.
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