Anno 2003
Numero 15
Data 25/08/2003
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 29 agosto 2003, n. 99 La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005 n. 391 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 15

Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)(1) 


(1) La Corte Costituzionale con  sentenza n. 391/ 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge


Art. 1

(2) 


[ 1. Al comma 7 dellarticolo 33 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, dopo la parola:

ungulati aggiungere le seguenti: e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse dacqua stagnanti o corrente.]  




(2) La Corte Costituzionale con  sentenza n. 391/ 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge