Legge Regionale 5 giugno 2007, n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'(•)
(•) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3
Art. 1(Istituzione
dellarea naturale protetta) 1. Ai sensi
dellarticolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) e dellarticolo 2
della legge
regionale 1 giugno 2004, n. 9 (Riclassificazione dei parchi naturali
di Porto Selvaggio e Lama Balice – Modifica dell’articolo 27
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19), è istituito il parco naturale
regionale Lama Balice. 2. I confini
del parco naturale regionale Lama Balice, ricadente nel territorio dei Comuni
di Bari e Bitonto, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata
alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e
depositata in originale presso lAssessorato allecologia della Regione Puglia
e, in copia conforme, presso la
Provincia di Bari e presso i Comuni di
Bari e Bitonto.
3. I confini
saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dei
Comuni interessati con finanziamento proprio e regionale.
Art. 2(Finalità)
1. Le
finalità istitutive del parco naturale regionale Lama Balice sono le seguenti:
a)
conservare e
recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e
vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e
comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli
equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
b)
salvaguardare
i valori e i beni storico-architettonici;
c)
incrementare
la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e
rupestri;
d)
recuperare e
salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
e)
monitorare
linquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
f)
promuovere la
mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso
impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali
circostanti e con larea aeroportuale;
g)
promuovere
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività
ricreative sostenibili in particolare mediante luso degli immobili di proprietà
pubblica a tali fini recuperati;
h)
promuovere e
riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente
articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti;
i)
contribuire a
migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane
circostanti.
Art. 3(Norme
generali di tutela del territorio e dellambiente naturale) 1.
Sullintero territorio del parco naturale regionale Lama Balice sono vietate
le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
a)
aprire nuove
cave, miniere e discariche;
b)
esercitare
lattività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato
tecnico di cui allarticolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti
dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di
studio;
c)
alterare e
modificare le condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o
danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallente interessato. Sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e)
asportare
minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi
scientifici preventivamente autorizzati dallente interessato;
f)
introdurre
nellambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g)
effettuare
opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del
terreno;
h)
apportare
modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da
incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;
i)
transitare
con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private
e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j)
costruire
nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione
delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12 è fatto divieto di:
a)
costruire
nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati, come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per
l’edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale
il divieto è esteso anche allarea edificata compresa nel perimetro indicato;
b)
mutare la
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
c)
effettuare
interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei
competenti uffici dellAssessorato regionale alle risorse agroalimentari.
3. Fino
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12, lUfficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma
2, lettera a), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico
e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione della normativa vigente.
Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento
degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di
miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Fino
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12, lUfficio parchi e riserve naturali
della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 1, lettera
j), solo per interventi di ampliamento e/o miglioramento della sicurezza di
strade esistenti, classificate extraurbane secondarie, di rilevanza regionale
e/o di collegamento ad aree strategiche di trasporto.
5. Sono
consentiti, previa valutazione da parte dellUfficio parchi e riserve naturali
della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto
della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dellarea naturale
protetta mediante luso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o
altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità
ambientale dellarea.
6. E
consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c)
del comma 1 dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia).
7. In tutti i
casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nellarea.
8. Sono fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.
9. Sono fatti
salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei
diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che
sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.
Art. 4(Gestione) (1) 1. La gestione del parco naturale regionale Lama Balice è affidata all’ente di diritto pubblico
denominato Ente Lama Balice, istituito ai sensi della presente legge.
2. L’ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione.
L’organizzazione interna dell’ente è disciplinata da apposito statuto nel rispetto delle previsioni
della presente legge.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024.
Art. 5(Organi del
parco) (2) 1. Sono organi dell’ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la comunità del parco di Lama Balice;
d) il revisore legale dei conti.
2. Gli organi dell’ente parco durano in carica cinque anni.
3. E’ fatto divieto di istituire organi diversi e ulteriori da quelli previsti dalla presente legge.
La designazione e nomina degli organi avviene secondo criteri di professionalità, esperienza,
onorabilità, rotazione e non cumulabilità degli incarichi, previa adozione di procedure pubbliche
trasparenti e non discriminatorie di selezione nell’ambito delle quali sono assicurati gli
adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione e
trasparenza ed in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Nella composizione degli organi deve essere rispettato
il criterio della parità di genere.
4. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Lo statuto dell’ente di gestione definisce le funzioni principali dell’ente da svolgersi nel
rispetto dei principi dell’equilibrio di bilancio e della preventiva copertura finanziaria delle spese,
l’organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.
6. Lo statuto dell’ente di gestione è adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla costituzione dell’ente, ed è trasmesso agli enti locali territorialmente
interessati per l’espressione dell’intesa. Acquisita l’intesa, ovvero decorso inutilmente il termine
di trenta giorni per l’acquisizione dell’intesa, il Presidente della Giunta regionale approva lo
statuto con proprio decreto.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024.
Art. 5 bisIl Presidente (3) 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ente parco e ne coordina l’attività, esplica le
funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili
che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
2. Il Presidente dell’ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale
nell’ambito di un elenco di almeno tre soggetti proposti dalla comunità del parco, in possesso di
comprovate professionalità ed esperienza in materia di aree protette e biodiversità o di gestione
amministrativa in strutture pubbliche o private. L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel
sito internet istituzionale della Regione e dell’ente parco.
3. Per la nomina del Presidente si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.
4. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli
organi di amministrazione di enti pubblici. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi
ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.
5. Al Presidente spetta un compenso onnicomprensivo fissato con deliberazione di Giunta
regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di parchi, d’intesa con la
struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione,
secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto delle dimensioni economico patrimoniali
dell’ente, della sua complessità gestionale, nonché secondo criteri di coerenza con la qualità e
quantità della prestazione richiesta, di omogeneità rispetto ad enti equivalenti per tipologia,
funzioni, dimensioni e responsabilità gestionale, di rispetto delle specificità di settore e di
trasparenza. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente comma sono a carico del
bilancio dell’Ente di gestione.
6. Se la Comunità del Parco non indica i tre nominativi di cui al comma 1 nel termine di sessanta
giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente
dell’ente di gestione previo esperimento da parte della struttura regionale competente di una
procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 101, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024.
Art. 5 terIl Consiglio direttivo (4) 1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’ente di gestione che lo presiede e da
esperti in possesso di specifiche e qualificate competenze ed esperienze in materia di aree
protette e biodiversità così designati:
a) due membri designati dalla comunità del parco;
b) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale previa intesa; c) un membro designato dalle organizzazioni professionali agricole previa intesa;
d) un membro designato dall’assessore regionale competente in materia ambientale.
2. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato con la nomina della maggioranza dei suoi
componenti.
3. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge tra i suoi componenti il vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
b) individua la sede legale dell’ente nel territorio del parco;
c) delibera il programma annuale e pluriennale dell’ente, il bilancio di previsione e
bilancio di esercizio, conto consuntivo;
d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dagli articoli 20 e 21
della l.r. 19/1997;
e) adotta il regolamento del parco;
f) attribuisce l’incarico di direttore dell’ente;
g) assegna gli obiettivi al direttore e ne valuta i risultati;
h) adotta i regolamenti di organizzazione, di contabilità, del personale;
i) esprime i pareri di competenza dell’organo politico; può delegare ad uno o più dei
suoi componenti compiti specifici per singoli affari, per settori di attività ovvero
relativi all’esecuzione di iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell’ente di
gestione;
j) può avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell’ente parco;
k) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali o dallo
statuto dell’ente.
5. Per la nomina dei membri del Consiglio direttivo si applica la disciplina in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013.
6. La carica di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e
con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici.
7. Al vicepresidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spetta un gettone di
presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell’ammontare fissato con
deliberazione di Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia
di parchi d’intesa con la struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati
o vigilati dalla Regione. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma sono a carico del bilancio dell’ente parco. E’ vietata la corresponsione del
gettone di presenza quando l’organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.
8. Ove la comunità del parco non provveda a designare i membri del Consiglio direttivo nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta Regionale provvede in via
sostitutiva previo esperimento di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 101, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024.
Art. 5 quaterIl revisore legale dei conti (5) 1. Il revisore legale dei conti effettua il controllo contabile sugli atti dell’ente di gestione ai sensi
delle disposizioni di legge vigenti ed effettua le verifiche di cassa. Il revisore vigila sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell’ente e ne riferisce al Consiglio direttivo. Redige la
relazione al bilancio di previsione e al bilancio di esercizio. 2. Il revisore legale dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Si
applicano le norme in tema di insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste
dall’articolo 2397 e seguenti del c.c. e sull’assenza di situazioni di conflitti di interesse.
3. Al revisore spetta un compenso annuo onnicomprensivo stabilito con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di parchi d’intesa
con la struttura regionale di raccordo con gli organismi partecipati, controllati o vigilati dalla
Regione, in una misura percentuale rispetto all’importo complessivo spettante al Presidente
dell’ente di gestione sulla base dello specifico ruolo e della responsabilità che tale organo in
composizione monocratica riveste nell’ente. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell’ente parco.
(5) Articolo aggiunto dall'art. 101, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024.
Art. 5 quinquiesLa comunità del parco di Lama Balice (6) 1. Per il parco Lama Balice è costituita la comunità dell’area protetta.
2. La comunità di Lama Balice è costituita dal Sindaco della città metropolitana di Bari e dai
sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco e le aree contigue.
3. La comunità del parco è organo di indirizzo consultivo e propositivo dell’Ente gestore. Essa
esprime parere obbligatorio sul piano per il parco, sul regolamento del parco, sul bilancio di
previsione e sul bilancio di esercizio.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 101, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024.
Art. 5 sexiesPromozione della cittadinanza attiva (7) 1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale del Parco, lo Statuto
prevede la costituzione di un albo cui possono iscriversi le associazioni di promozione sociale
e i singoli cittadini che intendono, in forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di
collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione
e conservazione degli ambienti naturali dell’area protetta.
2. Alle riunioni del Consiglio direttivo, può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante
dei soggetti iscritti all’albo di cui al comma 1 al fine di contribuire alla definizione e alla
programmazione delle attività e delle iniziative da svolgere autonomamente e in affiancamento
al personale dell’area protetta.
(7) Articolo aggiunto dall'art. 101, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024.
Art. 6[Assemblea
degli amministratori] (8) [1.
LAssemblea
degli amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal
Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con
maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dellAssemblea sono
valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e diventano
esecutive con la sottoscrizione del Direttore del parco.
2. Le
deliberazioni dellAssemblea degli amministratori impegnano gli enti interessati
nei limiti stabiliti nella convenzione. LAssemblea è convocata su richiesta di
due dei tre componenti. Il rappresentante dellente capofila svolge le funzioni
di presidente. La prima convocazione dellAssemblea è effettuata dallAssessore
regionale allecologia.
3.
LAssemblea
svolge le seguenti funzioni, oltre a quelle attribuite alla Comunità del parco
prevista dall’articolo 14
della l.r.
19/1997:
a)
individuare
lente capofila della convenzione;
b)
nominare il
Direttore del parco secondo i criteri stabiliti dall’articolo 15
della l.r.
19/1997, stabilire il compenso e la durata del suo incarico e il
gettone di presenza dei componenti del Comitato tecnico;
c)
esercitare
attività di indirizzo, controllo e verifica;
d)
approvare le
proposte dei programmi di intervento e di gestione del parco e i relativi costi,
prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni
competenti;
e)
stabilire le
quote di partecipazione in termini monetari ai sensi dell’articolo 10;
f)
predisporre
il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento
dellarea naturale protetta di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 19/1997;
g)
approvare il
bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale su proposta del
Direttore del parco;
h)
determinare
leventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a
fornitura di lavoro temporaneo e a consulenze esterne.]
(8) Articolo abrogato dall'art. 101, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024.
Art. 7[Ente
capofila] (9) [1.
Lente
capofila della convenzione viene individuato dallAssemblea degli
amministratori.
2. Il
Presidente del parco è il legale rappresentante dellente capofila o suo
delegato.
3. Allente
capofila sono attribuite le competenze in ordine all’assunzione degli atti
esecutivi.
4.
Lente
capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di
uscita sui quali sono accertate le entrate e impegnate le spese. La gestione di
detti capitoli è attribuita al Direttore del parco.
5. Per le
funzioni, competenze organizzative e gestione, lente capofila si avvale di un
apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture
interne o esterne) sono alluopo individuate. Allente capofila è riconosciuto
un rimborso spese per limpiego di risorse interne nella misura determinata
dallAssemblea degli amministratori allinizio di ogni esercizio finanziario.]
(9) Articolo abrogato dall'art. 101, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024.
Art. 8Direttore
del parco e personale dellente (10) 1. Al direttore dell’ente di gestione sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:
a) attua le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio direttivo assicurando l’imparzialità,
l’economicità, l’efficienza, il buon andamento e la trasparenza dell’attività
amministrativa;
b) dirige, coordina e controlla le attività dell’ente parco e quelle inerenti alla
organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e della comunità del parco; d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti,
stimandone le risorse necessarie e curandone l’attuazione;
e) predispone la proposta di bilancio di previsione e bilancio di esercizio, conto
consuntivo, sui quali il revisore legale dei conti è tenuto ad esprimere parere; f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto dell’ente o comunque compresa
nella sua sfera di competenza, necessaria per la gestione dell’ente.
2. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo previo esperimento di procedura selettiva ad
evidenza pubblica. Il presidente del parco stipula con il direttore nominato un contratto di diritto
privato per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due; il contratto può essere
rinnovato per una sola volta per la medesima durata del contratto iniziale previa valutazione dei risultati conseguiti.
3. L’incarico di direttore dell’ente di gestione è attribuito a tempo pieno a persona in possesso
dei requisiti di cui al comma 4.
4. I requisiti per l’affidamento di incarico di direttore sono il possesso di specifica specializzazione
professionale, culturale e scientifica, desumibili dalla formazione universitaria e dall’aver
ricoperto ruoli dirigenziali apicali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o
private, oppure dal possesso di qualificate esperienze professionali di rilevanza assimilabile,
debitamente documentate.
5. L’ammontare del trattamento economico onnicomprensivo è determinato nell’atto di nomina
con riferimento ai dirigenti regionali di ruolo.
6. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono
a carico del bilancio dell’Ente parco.
7. L’organico dell’ente parco, tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, è
costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale. L’organico
è formato da personale comandato dalla Regione, dalla Città metropolitana o dai comuni nel
cui territorio ricade in tutto o in parte il parco e le aree contigue, oppure trasferito per mobilità
o assunto assicurando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo
di revisione e delle norme sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. E’
consentito l’impiego di manodopera e di personale tecnico con contratti a tempo determinato
e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo- forestale.
La Giunta regionale determina la dotazione minima di organico necessaria al funzionamento
essenziale dell’area protetta.
(10) Articolo così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. f della l.r. 42/2024.
Art. 9[Comitato
tecnico] (11) [1. È
costituito il Comitato tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli
enti aderenti alla convenzione o da esperti, allo scopo formalmente delegati dai
relativi enti.
2. Il
Comitato tecnico si riunisce presso la sede del parco con cadenza periodica e
ogni qualvolta ritenuto necessario.
3. Il
Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del parco.
4. Al
Comitato tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti
deliberati dallAssemblea degli amministratori e in particolare:
a)
formulare le
proposte operative da sottoporre allAssemblea degli amministratori o agli
organi competenti dei singoli enti;
b)
valutare
migliori forme di gestione del parco;
c)
proporre la
programmazione delle opere da realizzare nel parco, eventualmente ripartite per
lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di
ciascun Comune;
d)
promuovere
forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo
settore per la cura e la salvaguardia del territorio del parco;
e)
promuovere
forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del
parco;
f)
coordinare le
richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del parco presso le
competenti istituzioni;
g)
proporre la
ripartizione delle spese relative alle iniziative del parco fra gli enti
convenzionati.]
(11) Articolo abrogato dall'art. 101, comma 1, lett. g della l.r. 42/2024.
Art. 10Entrate dellente parco (12) 1. La Regione, la Città metropolitana e i comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco
e le aree contigue contribuiscono al bilancio economico dell’ente con una quota determinata
annualmente dal Consiglio direttivo sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione di intesa con gli
enti territoriali interessati.
2. Oltre alle somme di cui al comma 1, costituiscono entrate dell’ente parco da destinare alle
finalità istitutive:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione, di Enti locali e altri enti
pubblici interessati;
b) i contributi e i finanziamenti erogati per specifici progetti;
c) i proventi delle sanzioni amministrative;
d) erogazioni a qualsiasi titolo, disposte da enti o da organismi pubblici e da privati;
e) diritti e canoni riguardanti l’utilizzazione dei beni mobili ed immobili appartenenti al
parco o dei quali esso abbia la gestione;
f) ogni altro provento derivante dalle attività dell’ente parco.
3. Il programma annuale delle attività con proiezione triennale è una sezione della relazione
illustrativa del bilancio preventivo ed evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo, con il
perseguimento delle finalità istitutive dell’area protetta, con gli atti di indirizzo emanati dalla
Giunta Regionale in materia di aree protette e biodiversità e con le previsioni del piano per il
parco, ove approvato.
(12) Articolo così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. h della l.r. 42/2024.
Art. 11Strumenti di
attuazione (13) 1. Per l’attuazione delle finalità del parco, l’ente di gestione si dota del:
a) piano per il parco secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge regionale
19/1997;
b) piano pluriennale economico e sociale secondo quanto previsto dall’articolo 21 della l.r. 19/1997;
c) regolamento del parco secondo quanto previsto dall’articolo 22 della l.r. 19/1997.
(13) Articolo così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. i della l.r. 42/2024.
Art. 12[Piano
territoriale dellarea naturale protetta] (14) [1. Il piano
territoriale del parco naturale regionale Lama Balice è adottato dalla
Provincia di Bari previa deliberazione dei Consigli comunali di Bari e Bitonto e
approvato secondo i tempi e le modalità prescritte dallarticolo 20
della l.r.
19/1997. Esso deve avere i contenuti di cui all’articolo 12 della l. 394/1991 e inoltre, in
particolare, deve:
a)
individuare
le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;
b)
dettare
disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree
edificate e del patrimonio architettonico rurale;
c)
individuare
le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive
dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di
recupero;
d)
individuare e
regolamentare le attività antropiche esistenti;
e)
individuare
le eventuali aree e beni da acquisire nel patrimonio pubblico, anche mediante
espropriazione, per il conseguimento delle finalità istitutive;
f)
indicare la
tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
g)
indicare la
tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni,
variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;
h)
definire il
sistema della mobilità interna allarea naturale protetta e di collegamento tra
questultima e le aree urbane e industriali circostanti e larea aeroportuale;
i)
individuare e
definire il sistema di monitoraggio;
j)
definire le
misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema idrologico
superficiale e sotterraneo;
k)
definire le
metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.]
(14) Articolo abrogato dall'art. 101, comma 1, lett. j) della l.r. 42/2024.
Art. 13[Piano
pluriennale economico sociale] (15) [1. Il piano
pluriennale economico sociale del parco naturale regionale Lama Balice è
predisposto dall’Assemblea degli amministratori con il fine di individuare
indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di
sviluppo economico compatibile. Esso è approvato secondo le procedure fissate
dallarticolo 21
della l.r.
19/1997.
2. Il piano
pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta valorizza, altresì,
gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti nel territorio, nonché le espressioni culturali tipiche del tessuto
connettivo locale, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.]
(15) Articolo abrogato dall'art. 101, comma 1, lett. j) della l.r. 42/2024.
Art. 14[Regolamento] (16) [1. Il
regolamento ha la funzione di disciplinare lesercizio delle attività consentite
allinterno del parco naturale regionale Lama Balice ed è adottato secondo le
norme di cui alla l.r.
19/1997.]
(16) Articolo abrogato dall'art. 101, comma 1, lett. j) della l.r. 42/2024.
Art. 15Nulla osta dellente parco (17) 1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti
all’interno del parco naturale regionale “Lama Balice” è subordinato al preventivo nulla osta
dell’ente parco.
2. Il rilascio di nulla osta, di pareri e autorizzazioni dell’ente Parco è subordinato alla verifica della
conformità delle opere o interventi o attività, da realizzare o svolgere con il piano territoriale e
con il regolamento del parco ovvero in ogni caso, in assenza di questi, alla compatibilità con le
finalità di cui all’articolo 2 e nel rispetto dei divieti di cui dell’articolo 3 della presente legge.
3. L’ente rende disponibile senza ritardo il provvedimento rilasciato a norma del presente
articolo alla struttura regionale competente in materia di parchi e tutela della biodiversità che
esercita le funzioni di alta vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
(17) Articolo così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. k) della l.r. 42/2024.
Art. 16(Sanzioni) 1. Per le
violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le
norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.
2. Le
violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 3
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3. Per le
violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 3 si
applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le
violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1
dellarticolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
25,82 a un
massimo di euro 258,22.
5. Le
violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 3
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro
1.032,91.
6. Le
violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 3
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri
cubi di materiale movimentato.
7. Le
violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 3
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro
10.329,13.
8. Le
violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 3 e alle limitazioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 3 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli
interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
dallarticolo 3, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 566,00
a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di
ettaro su cui è stato effettuato lintervento.
10. Le
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del
ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dallorganismo di gestione.
11. E
comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali previste al comma 1
dellarticolo 30 della l. 394/1991.
12. Per
laccertamento delle violazioni e lirrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme
riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle
norme contenute nel regolamento di cui allarticolo 14 sono introitate nel
bilancio dellente. [capofila della convenzione, con lobbligo di destinazione
alla gestione del parco naturale regionale Lama Balice.] (18)
(18) Parole soppresse dall'art. 101, comma 1, lett. l) della l.r. 42/2024.
Art. 17Sorveglianza
del territorio (19) 1. L’ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree del parco nelle forme previste
dall’articolo 24 della legge regionale 19/1997.
(19) Articolo così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. m) della l.r. 42/2024.
Art. 18Vigilanza della Regione (20) 1. La vigilanza sull’ente parco è esercitata dalla Regione con le modalità di cui all’articolo 25 della
legge regionale 7 agosto 2013 n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013) attraverso la struttura competente in materia di parchi e tutela
della biodiversità con il supporto e la collaborazione della struttura regionale di raccordo con gli
organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione. 2. La Giunta regionale, oltre allo statuto, alla dotazione organica, agli strumenti di pianificazione
e programmazione e al regolamento del parco previsti dalla l.r. 19/1997, approva il bilancio
preventivo e il bilancio di esercizio dell’ente, che deve essere corredato del parere del collegio
dei revisori dell’ente.
(20) Articolo così sostituito dall'art. 101, comma 1, lett. n) della l.r. 42/2024.
Art. 19[Commissariamento] (21) [1.
In caso di
gravi inadempienze gestionali, di omissioni o inerzie e fatti gravi, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allecologia può
nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce gli organi
di gestione del parco naturale regionale Lama Balice.]
(21) Articolo abrogato dall'art. 101, comma 1, lett. o) della l.r. 42/2024.
Art. 20(Norma
finanziaria) 1. Gli oneri
derivanti dallattuazione della presente legge sono a carico dei Comuni di Bari
e Bitonto e della Provincia di Bari, da ripartire in relazione alle quote di
partecipazione di cui allarticolo 10. 2.
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla
programmazione regionale, la
Regione Puglia trasferisce fondi idonei a
integrare gli stanziamenti degli enti locali.
3.
In sede di
prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico
del Capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia del bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2007.
Art. 20 bisNorme transitorie e finali (22) 1. Per quanto tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle
disposizioni della l.r. 19/1997 e, ove compatibili, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette). 2. Fino all’insediamento degli organi di cui all’articolo 5 della presente legge la gestione del Parco
naturale regionale “Lama Balice” continua ad essere assicurata nelle forme e con le modalità
previste dalla convenzione stipulata.
(22) Articolo aggiunto dall'art. 101, comma 1, lett. p) della l.r. 42/2024.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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