Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 Norme per la pianificazione paesaggistica (•)
(•) Vedi l.r.
n. 33/2015, art. 6 "Norma interpretativa alla legge 7 ottobre 2009, n.
20" come modificato dalla l.r. 1/2016, art. 48
CAPO 1Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)
Art. 1(Finalità del piano paesaggistico) 1. Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e
l’identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio
regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella
Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000,
ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell’articolo 2 dello
Statuto regionale.
Art. 2(Procedimento di approvazione e variazione) 1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, la
Regione promuove il più ampio coinvolgimento dell’intera comunità regionale
nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A tal fine,
il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore regionale competente,
convoca la Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in
diverse fasi temporali, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti
statali e locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.
I medesimi obiettivi sono altresì perseguiti mediante idonei strumenti, anche
informatici, e di sostegno all’attivazione di processi locali di partecipazione.
2. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della
Conferenza regionale, adotta lo schema di PPTR, che è pubblicato per estratto
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e in ogni sua parte sul sito
Internet della Regione Puglia. Dell’avvenuta pubblicazione viene dato avviso
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano
diffuso in ciascuna provincia. (1)
3. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della
Giunta regionale sottopone lo schema di PPTR alla cabina di regia di cui alla
legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e
indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano
rappresentanti delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli
organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio
della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
4. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse
dalla Conferenza regionale, dalla Cabina di regia e dalla Conferenza di servizi,
adotta il PPTR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai
fini della pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio e di ogni sua
parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni,
durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni
indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al
periodo di pubblicazione.
5. La Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il
proprio parere sul PPTR, che viene trasmesso alla Giunta regionale.
6. Tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a
seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni
presentate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale approva in via definitiva
il PPTR entro i successivi trenta giorni.
7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
8. Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui
ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di
eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i
contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato
dalla Giunta regionale.
9. I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e
territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata
in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al
procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo
termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli
atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del
PPTR.
(1) Ai sensi del presente comma, con Delib.G.R. 20 ottobre 2009, n.
1947 è stato adottato lo schema di piano paesaggistico
territoriale.(vedasi allegato)
CAPO 2Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni
culturali
Art. 3(Istituzione dell’Osservatorio) 1. Ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004 è istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di seguito denominato semplicemente “Osservatorio”.
Art. 4(Finalità e funzioni dell’Osservatorio) 1. L’Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la
conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei
beni culturali della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del
territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la
riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani
e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della
società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.
2. Nell’ambito della funzione di cui al comma 1, al fine di
garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la
valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio pugliese,
l’Osservatorio si avvale del Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali, istituito dall’articolo 22
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione di bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2006), presso il Servizio beni
culturali della Regione Puglia.
3. L’Osservatorio, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1:
a) svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni
culturali della Regione, controllandone l’evoluzione e individuando i fattori
che ne determinano e condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto
del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli
uffici ministeriali periferici preposti alla tutela;
b) formula proposte per la definizione delle politiche di
conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 1 dell’articolo
133 del d.lgs. 42/2004;
c) favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le
amministrazioni pubbliche statali e locali, le università e gli organismi di
ricerca, i settori professionali, l’Osservatorio nazionale per la qualità del
paesaggio e la società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso
consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e culturale della regione;
d) promuove attività di sensibilizzazione della società
pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal
patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e
attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del
territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità;
e) attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce
ed elabora informazioni sullo stato e sull’evoluzione del paesaggio al fine del
periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all’articolo 1;
f) cura l’aggiornamento della Carta dei beni culturali della
Puglia; con particolare riguardo all’ambito culturale, oltre a quanto previsto
nelle lettere a), b), c), il Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali svolge le funzioni che saranno dettagliate nel
regolamento di attuazione;
g) elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il
paesaggio; h) raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti
delegati.
Art. 5(Assetto organizzativo dell’Osservatorio) 1. L’Osservatorio è un ufficio regionale incardinato
strutturalmente e funzionalmente all’interno del Servizio competente e opera in
stretta collaborazione con il Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali della Puglia.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio si
avvale del supporto di un comitato di esperti composto da personalità di elevata
e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett. c) del
comma 2 dell’articolo 4, la Regione istituisce la Consulta regionale per il
paesaggio e i beni culturali.
4. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento
del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito regolamento
approvato dalla Giunta regionale.
5. Le funzioni, l’organizzazione del Centro per la
documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della
Puglia, la composizione, le modalità di funzionamento dello stesso e le
interconnessioni funzionali con l’Osservatorio sono determinati dalla Giunta
regionale con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 6(Norme finanziarie relative all’istituzione dell’Osservatorio) 1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge
si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun esercizio
finanziario, nell’ambito della UPB 03.01.01, capitolo di spesa 574040 denominato
‘Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio -l.r
13/2008, 14/2008,
21/2008,
20/2009. (2)
2, Ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 42/2004,
l’Osservatorio può stipulare contratti di sponsorizzazione, definendo forme di
contributi in beni o servizi da parte di soggetti privati alle iniziative svolte
con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il
prodotto dell’attività dei soggetti medesimi all’iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere dell’attività culturale
promossa, in conformità alle previsioni del d.lgs. 42/2004 e del piano
paesaggistico regionale. (2)
(2) Comma così modificato dall'art.1,
lettera a) della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 28. Il testo originario era così formulato :"
1 Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge, limitatamente
all’esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di
euro 20 mila nel bilancio regionale 2009, sul capitolo di nuova istituzione n.
574040, denominato “Spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale per la
qualità del paesaggio e per i beni culturali”, unità previsionale di base
03.03.01, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 574010 “Spesa per la
redazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)”. Per i successivi
esercizi finanziari si farà fronte nei limiti di stanziamento del capitolo di
nuova istituzione."
CAPO 3Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica
Art. 7Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a
tutela paesaggistica. 1.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti
autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della
parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché
dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere
sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di
Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza
della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni
è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai
sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti
soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale
non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle
suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la
procedura di verifica di assoggettabilità. (3) 2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all’articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra. 3.
Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono
delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera
della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito
positivo della suddetta verifica, come segue: a)
ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà
di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e dell’articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34
(Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), al fine
dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica,
per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il
paesaggio; b)
ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella
stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità
di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all’articolo 32 del
d.lgs. 267/2000, al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative
in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica
commissione locale per il paesaggio.(5) 4.
Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme
associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui
all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l’adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela
del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia come previsto dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs.
42/2004. (6) 5.
Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai
commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva
provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di
cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla
comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica. (7) 6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, [con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale).] (4) 6-bis.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che
interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla
provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all’interno
dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulti delegata
ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere
interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non
risultino delegate ai sensi del comma 5. (8)
6-ter.
L’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 167 del d.lgs. n.
42/2004 è delegata agli enti territoriali destinatari della delega delle
funzioni di cui al comma 1. I procedimenti, di sanatoria ordinaria o
straordinaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente comma
restano in capo alla Regione e sono esercitate dagli organi regionali
competenti. L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore
somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del
decreto ministeriale 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle
modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive
realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) e dell’articolo 14 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia. (9)
(•) Parole soppresse dalla l.r. 22/2009, art. 12 (3) Comma già modificato dall'art.2,
L.R.
16 ottobre 2009, n. 22, e dalla l.r.
n. 19/2015, art. 1, lett. a) , è stato ulteriormente sostituito dalla l.r.
n.28/2016, art. 1, lett. a) . Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi la l.r. 23/2009, art. 2 che così dispone: “Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (4) Parole già soppresse dalla l.r. 22/2012, art. 3, sono state nuovamente soppresse dalla l.r. 28/2012, art. 1, c.1, lett. b) (5) Comma già modificato dall'art. 2, L.R.
16 ottobre 2009, n. 22, è così sostutuito dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett. b). (6) Comma sostituito dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett. c). (7) Comma sostituito dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett. d). (8) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett.e ). (9) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett.e ).
Art. 7 bis (Esercizio dei poteri sostitutivi) (•) 1. Decorso inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione delegata al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti
di propria competenza, l’interessato può richiedere l’esercizio dei poteri
sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
(•) Articolo aggiunto dall'art.1, lettera c) della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28.
Art. 8Commissioni locali per il paesaggio.(10)
1.
La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti
giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai
procedimenti:
a)
di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma
dell’articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata,
a eccezione dell’accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181
del d.lgs. n. 42/2004“,
del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli
interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del d.lgs.
42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n.
139; (11)
[b)
di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono
la disciplina del PUTT-P ai sensi dell’articolo 106 delle norme tecniche di
attuazione del PPTR.] (12)
2.
La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati
dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di
esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno
biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle
scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di
membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo
universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e
sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa
ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e
prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del
termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere
contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere
incarichi professionali presso l’ente delegato. (13) 3.
Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale
25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero
massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo,
il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
4.
La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono
parteciparvi per non più di una volta. 5.
Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei
suoi membri. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il
presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso
di parità prevale il voto del presidente. 6.
I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi
disciplinati dall’articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62. 7.
I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di
dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.
8.
Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul sito web regionale
www.sit.puglia.itcopia del provvedimento istitutivo della commissione locale per
il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi
currucula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della
commissione. 9.
Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di
commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo,
entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in
assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un
commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento
dell’incarico.
10.
Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla
nomina del nuovo organo e
comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale
la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del
comune inadempiente. (14)
11. Le commissioni locali per il paesaggio in carica alla data di
entrata in vigore del presente articolo esercitano i compiti e le funzioni loro
spettanti sino alla naturale scadenza dell’organo.”.
(10) Articolo sostituito dalla l.r. n. 19/2015, art. 2. Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi la l.r. 23/2009, art. 2 che così dispone: “Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (11) Lettera modificata dalla l.r.
n. 28/2016, art. 2, lett. a). (12) Lettera abrogata dalla l.r.
n. 28/2016, art. 2, lett.b). (13) Comma sostituito dalla l.r.
n. 28/2016, art. 2, lett.c). (14) Comma modificato dalla l.r. n. 28/2016, art. 2, lett.d ).
Art. 9Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 1. L’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. (15) 2. Al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scentifiche nonché per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
(15) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi la l.r. 23/2009, art. 2 che così dispone: “Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 10 (Procedimento di delega) (•) 1. La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni
singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione
e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano
istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega
prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel
rispetto dell’autonomia organizzatoria dei comuni.
2.
E’ altresì delegato ai comuni il rilascio del parere ex articolo 32 della legge
47/1985. (16) 3. La Regione esercita la vigilanza sull’esercizio del potere
delegato.
(•) Articolo sostituito dall'art. 1,comma1,
lettera d) della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 28. Il testo originario era così formulato :"
Art. 10 (Procedimento di delega.)1. Con deliberazione di Giunta regionale, da
assumere entro il 31.12.2009, la Regione effettua la ricognizione dei comuni
singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione
e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano
istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega
prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel
rispetto dell’autonomia organizzatoria dei comuni." (16) Comma così sostituito dalla l.r.
n. 28/2016, art. 3. Il testo originario era così formulato:"2. Gli
interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
sono delegati ai Comuni e per essi non vige l’obbligatorietà del parere delle
Commissioni locali per il paesaggio, fermo restando quanto disposto al comma 2
dell’articolo 9.
Art. 10 bis (Oneri istruttori in materia di paesaggio)(•) 1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale. 2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell’iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono riportate nella Tabella 1. 3. E’ istituito nel bilancio regionale, nell’ambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata 3062400, denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica”, alimentato dai versamenti a effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle tariffe di cui alla Tabella 1, [ sul conto corrente 60205323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”].(17) 3 bis. E’ istituito, nell’ambito della UPB 03.01.01, il capitolo di spesa denominato 574050 ‘Spese connesse con l’attuazione del Piano paesaggistico regionale’.(18) 4. Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo regolamento regionale. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio. Tabella 1 Importo Progetto | Tariffa | Fino a 200.000 euro | 100 euro | Da 200.001 a 5.000.000 di euro | 100 euro + 0,03% dell’importo di progetto della parte eccedente 200.000 | Da 5.000.001 a 20.000.000 di euro | 1.500 euro + 0,005% della parte eccedente 5.000.000 | Oltre 20.000.001 | 2.250 euro + 0,001% della parte eccedente 20.000.000 |
Capo IV Disposizioni finali
(•) Articolo inserito dalla l.r. 19/2010, art. 36. (17) Parole soppresse dalla l.r. 28/2012, art. 1, c.1, lett. e) (18) Comma inserito dalla l.r. 28/2012, art. 1, c.1, lett. f)
CAPO 4Disposizioni finali
Art. 11Norme finali. 1. L’articolo 23 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato. (19) 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, è fatta salva l’attività già svolta per la promozione della partecipazione al processo di piano, ivi comprese le Conferenze già espletate.
(19) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi la l.r. 23/2009, art. 2 che così dispone: “Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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