Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1Principi e finalità 1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici
locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale,
la salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente delle risorse e la
protezione dell’ambiente.
2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con
i principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della
disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica del
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e i servizi di trasporto pubblico
locale . (1)
[3. Sono sottoposti alla presente legge i servizi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico
locale. ] (2)
4. I servizi sono organizzati ed erogati all’interno dell’ambito
territoriale ottimale al fine di consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. (3)
5. I soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi
pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi
dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a
garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto
di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti.
6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali
preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti
locali.
[7. La programmazione e l’organizzazione dei servizi
pubblici locali di cui alla presente legge è riservata all’Organo di governo
d’ambito di cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel rispetto
delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La
regolazione e il controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano
all’Autorità regionale di cui all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel
rispetto delle prerogative della Regione, delle comunità e degli enti locali.
Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative
in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti
locali dalla legislazione nazionale e regionale.] (4)
8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a entrambe
le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve
le specificazioni dettate, per ognuna di esse, nei capi secondo e terzo.
(1) Comma modificato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 1, lett. a). (2) Comma abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 1, lett. b). (3) Comma modificato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 1, lett. c). (4) Comma abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 1, lett. d).
Art. 2Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali 1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti
urbani e assimilati l’ambito
territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale. (5)
2. Per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, gli
ATO sono delimitati nel piano regionale adottato ai sensi della legislazione di
settore, sentita l’Autorità. L’ATO ha estensione non inferiore a quella
provinciale. La Regione, con il medesimo piano regionale, può individuare ambiti
di estensione diversa, più ampia o più ridotta rispetto al territorio
provinciale, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di
differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di
differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio; oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei
medesimi criteri e principi. In sede di prima applicazione, si rinvia a quanto
disposto dall’articolo 19.
(5) Comma modificato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 2.
Art. 3Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale 1. Ogni Organo di governo individua, per ciascun ATO, i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, ivi
inclusi i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate ove non fissati
a livello nazionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto
conto di criteri di efficienza e dei costi di fornitura dei servizi.
2.
Per ciascun settore sono predisposti dalla Autorità competente, ovvero
dall’Agenzia, gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei
servizi. (6)
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono svolti tenuto
conto delle indicazioni che potranno essere fornite dalle Autorità e dagli
organismi nazionali di regolazione settoriale, secondo le disposizioni vigenti.
(6) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 3.
Art. 4Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul
regime di mercato.(•) [1. L’Autorità
svolge, settore per settore, in ciascun ATO, una specifica analisi di mercato
volta ad accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario del servizio
che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità del
servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da
economie di scala e di scopo. L’analisi di mercato valuta anche la eventuale
vantaggiosità di procedere all’affidamento congiunto di più servizi. L’analisi
deve altresì accertare l’esistenza in ciascun ATO di società considerate in
house secondo la disciplina dell’Unione europea e deve specificatamente valutare
la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da assicurare il principio di
accesso universale e il diritto del cittadino, nel rispetto degli obiettivi di
contenimento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica.
2. L’Organo
di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato
svolta dall’Autorità, definisce le modalità di affidamento di ciascun servizio
pubblico, in ciascun ATO, conformemente ai principi del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. ]
(•) Articolo sotituito dall' art.1, c. 1 della l.r. n. 42/2012 e abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 16.
Art. 5Affidamento del servizio (•) [1. L’Organo di governo, per ciascun ATO, affida il
servizio nel rispetto del principi dell’UE, mediante:
a) l’affidamento
diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell’UE; b)
l’indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del
servizio; c) ovvero, l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per
la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata
alla quale affidare il servizio.
2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica,
l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di
valutazione dell’offerta. I bandi di gara sono adottati dall’Organo di governo,
acquisito il parere dell’Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta
giorni.
3. Ove all’interno di un ATO siano ancora in essere
affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono
realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell’ATO, salvo
diverse disposizioni per specifici sevizi locali. L’Organo di governo, sentita
l’Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la
possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione
futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno
avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza
tra più soggetti affidatari, l’Organo di governo, sentita l’Autorità, promuove
meccanismi unitari di gestione.
4. In ogni caso, l’Organo di governo procede
all’affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio,
in conformità allo schema tipo predisposto dall’Autorità, salvo diverse
disposizioni per specifici servizi locali. ]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 16.
Art. 6Organi di governo d’ambito (•) [1. Per ciascun settore e per ciascun ATO è individuato un
Organo di governo, esponenziale degli interessi dei cittadini residenti in
ciascun Ambito.
2. La composizione o l’identificazione degli Organi di
governo, per ciascun settore, è disciplinata dagli articoli 9 e 17.
3. Ferme restando le competenze che le norme statali
riservano ad Autorità e organismi nazionali, ciascun Organo di governo, in
quanto esponenziale dell’ATO:
a) definisce gli obblighi di servizio pubblico
e universale; b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe
agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e
personale; c) adotta apposito provvedimento sul regime di mercato,
nell’attuazione del servizio; d) procede all’affidamento del servizio e
stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per
specifici servizi locali; e) approva i piani d’Ambito e gli altri atti di
pianificazione.
4. Ciascun Organo di governo è altresì titolare di poteri
consultivi che esercita autonomamente e su espressa richiesta della Regione,
degli enti locali e dell’Autorità.
5. La partecipazione all’Organo di governo è a titolo
gratuito.
6. Per l’esercizio delle proprie funzioni, ciascun Organo
di governo si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti
e dell’Autorità. ]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 16.
Art. 7Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica (•) [1. È istituita l’Autorità regionale per la
regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede
a Bari.
2. L’Autorità è organo collegiale composto da un Presidente
e due membri commissari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa
designazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei
partecipanti al voto.
3. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone
dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in possesso di titolo
di laurea che per la loro attività pregressa assicurino indipendenza nello
svolgimento della funzione; durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle
imprese operanti nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio
regionale, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici. Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti delle
Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei
servizi pubblici locali nel territorio regionale. Le indennità spettanti ai
componenti sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale
pari al 50 per cento delle somme dovute al Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti della Regione Puglia.
4. L’Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza
di giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle Autorità
nazionali di settore, esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la corretta
attuazione della pianificazione d’Ambito territoriale; b) svolge l’analisi
di mercato di cui all’articolo 4; c) determina le tariffe per l’erogazione
dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di
contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali
di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe
agevolate stabiliti dagli Organi di governo; d) determina e controlla i
livelli generali del servizio e gli standard di qualità; e) predispone lo
schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; f)
definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e
fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle
stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici; g)
predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese
e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
h) collabora con le Autorità o organismi statali di settore.
5. La Giunta regionale, approva con regolamento, ai sensi
dell’articolo 44, comma 2, dello Statuto regionale, l’atto di funzionamento
dell’Autorità.
6. In fase di prima applicazione, all’onere derivante
dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante quota
parte dei fondi dell’ecotassa.
7. L’Autorità assicura la piena e leale collaborazione con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali
preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la Regione,
con gli enti locali e con gli Organi di governo.
8. Prima di assumere le sue decisioni, l’Autorità assicura
la piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate, le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.
9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclusiva
competenza dell’Autorità. ]
(•) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 16.
CAPO II NORME IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Art. 8Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati 1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all’articolo 2
(Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148 e successive modificazioni e integrazioni e del
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
sarà approvato dal Consiglio Regionale nei successivi novanta giorni. (7)
2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento,
raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero,
riciclaggio e smaltimento.
3.
La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei
servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, può definire perimetri
territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per
l’erogazione dei servizi di spazzannento, raccolta e trasporto, denominati Aree
omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto
dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle
caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i
rifiuti urbani e assimilati. (8)
4.
Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e
l’individuazione degli impianti di recupero da frazione organica del rifiuto
solido urbano (FORSU) e riciclaggio sono organizzati ed erogati al fine di
favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità,
fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione
per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata
idonea a massimizzare l’efficienza del servizio. (9)
5. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di
rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati
esclusivamente agli enti locali facenti parte dell’delle
aree omogenee di raccolta di cui al comma 3, cui è fatto divieto di
delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto ad
eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con
affidamento in house providing. (10) 6. La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione
interna dell’ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita
l’ANCI e la Commissione consiliare regionale competente.In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta
con deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante
“Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale” e successive modifiche
intervenute. (11)
(10) Comma modificato dalla l.r.
n. 20/2016 art. 4, lett. d). (11) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016 art. 4, lett. e). (7) Comma modificato dalla l.r. n. 42/2012, art. 2 , c. 1 e dalla l.r.
n. 20/2016 art. 4, lett. a). (8) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016 art. 4, lett. b). (9) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016 art. 4, lett. c).
Art. 9Agenzia
territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (•) 1.
Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione dei rifiuti urbani previste dal
d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali
quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di
governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il
servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la
Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L’Agenzia esercita le proprie
funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a
Bari.
2.
Gli organi di governo a livello provinciale sono
soppressi.
3.
L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico
giuridica, amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della
istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che
regolamentari della Regione Puglia.
4.
L’Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità. Le deliberazioni dell’Agenzia sono validamente assunte negli organi
della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte
degli organi degli enti locali.
5.
Per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Agenzia è dotata di
un’apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni
territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli
enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
6.
L’Agenzia provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in
conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della
realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
7.
L’Agenzia svolge i seguenti compiti:
a)
determina le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità
alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli
eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione
settoriale;
b)
determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di
servizio;
c)
disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei
rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di
efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle
indicazioni del Piano regionale;
d)
predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese
e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici;
assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali,
sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi
statali di settore;
e)
predispone le linee guida della Carta dei servizi;
f)
può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del
servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi
urbani;
g)
può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di
committenza ausiliarie;
h)
subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza
ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli
impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
urbani.
8.
L’Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte
dei partecipanti, da determinarsi con delibera del Comitato dei delegati. Il
contributo a carico di ciascun comune è
determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo censimento
demografico dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
(•) Articolo, modificato dalla l.r. n. 42/2012, art. 3, c. , è statp sostituito
dalla l.r.
n. 20/2016, art. 5.
Art. 9 bisAccordi (•) 1.
Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste
dall’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, l’Agenzia, effettuata la ricognizione
della disponibilità impiantistica sul territorio, dovrà garantire
l’autosufficienza della gestione dei rifiuti solidi urbani all’interno del
territorio regionale, come disposto dall’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e
successive modificazioni, e in attuazione delle previsioni del Piano regionale
gestione rifiuti urbani (PRGRU). In caso di impossibilità di realizzare
l’autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli
impianti pubblici dedicati, può prevedere il ricorso ad accordi per l’utilizzo
di impianti privati operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti
autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare
attuazione a quanto deciso dall’Agenzia ponendo in essere tutte le misure utili
e necessarie al recepimento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani
stabiliti. (12)
[2. Ricorrendo le
condizioni di cui al comma 1, in caso di assenza o insufficienza di
impiantistica pubblica, gli accordi possono prevedere il ricorso all’utilizzo di
impianti privati, operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti
autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare
attuazione a quanto previsto dai predetti accordi ponendo in essere tutte le
misure utili e necessarie al ricevimento dei quantitativi di rifiuti solidi
urbani indifferenziati stabiliti.] (13)
3.
Per quanto stabilito al comma 1, previa stipula di accordi di programma con i
gestori degli impianti privati, la tariffa di conferimento di rifiuti solidi
urbani indifferenziati agli impianti privati non può superare la media delle
tariffe praticate negli impianti pubblici esistenti nell’ambito
territoriale ottimale. Lagenzia, in tali casi, puo definire a margine
modalità di ristoro ambientale in favore dei comuni in cui insistono gli
impianti privati interessati. (14)
(•) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 14/2015, art. 6. (12) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 6, c. 1, lett. a). (13) Comma abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 6, c. 1, lett. b). (14) Comma modificato dalla l.r. n. 20/2016, art. 6, c. 1, lett.c).
Art. 10Organi e
statuto dell’Agenzia
(•) 1.Sono
organi dell’Agenzia:
a)
il Presidente;
b)
il Direttore generale;
c)
il Comitato dei delegati;
d)
il Collegio dei revisori dei conti.
2.
La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e sentita la Commissione consiliare
regionale competente, adotta con regolamento entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell’Agenzia recante le
norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze
attribuite.
3.
Il Presidente dell’Agenzia è eletto dal Comitato dei delegati e ha la
rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca il comitato dei delegati ed espleta
le funzioni attribuite dallo statuto dell’Agenzia di cui al comma 2.
(•) Articolo, già sostituito dalla l.r. n. 42/2012, art. 4, è stato successivamente sostituito dalla l.r. n. 20/2016, art. 7 .
Art. 10 bisDirettore Generale(•) 1.
L’Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta regionale attraverso procedure
di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito
il Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni, rinnovabile una sola
volta.
2.
Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e
contabile, e in particolare:
a)
attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le
linee guida della Carta dei servizi e formula proposte ed esprime pareri alle
Aree omogenee;
b)
attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura a
evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e
attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c)
esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli
assegnati ai dirigenti;
d)
adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del
personale;
e)
dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla
l’attività, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia;
f)
applica le penali per violazione delle clausole
contrattuali;
g)
risponde agli organi di controllo sugli atti di sua
competenza;
h)
effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio del
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative
tempistiche.
(•) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 20/2016, art. 8, c. 1.
Art. 10 ter(•) 1. È costituito il Comitato dei delegati composto da un
rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o di Area
metropolitana, quale organo collegiale dell’Agenzia per l’attuazione del Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni
del territorio regionale.
2. L’assetto funzionale e organizzativo del Comitato dei delegati,
nonché la modalità di elezione dei suoi componenti è definita dal regolamento di
cui all’articolo 10, comma 2, nel rispetto della rappresentatività demografica e
territoriale.
3. Il Comitato viene convocato dal Presidente e svolge i seguenti
compiti:
a) elegge il Presidente ed il vice Presidente
dell’Agenzia;
b) approva la ricognizione delle infrastrutture;
.
c) verifica l’attuazione del piano regionale dei
rifiuti;
d) approva il bilancio di previsione;
e) approva il bilancio consuntivo e il rendiconto di
gestione;
f) approva i regolamenti;
g) espleta le funzioni previste dal regolamento di cui
all’articolo 10, comma 2.
4. Partecipano alle riunioni del Comitato di cui al comma 3, con
funzione consultiva, l’Assessore regionale all’ambiente, l’Assessore regionale
al bilancio e il Direttore generale.
5. Al Presidente dell’Agenzia e ai componenti degli organi
collegiali delle Aree omogenee e del Comitato dei delegati non è dovuto alcun
compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro
svolte.
(•) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 20/2016, art. 8, c. 1.
Art. 11Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di
gestione dei rifiuti 1.
Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto,
e l’Agenzia relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da
FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati,
individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di
Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di
Giunta regionale. (15)
[2. In sede di prima attuazione, lo schema di Carta dei
servizi è adottato con delibera di Giunta regionale.] (16)
3. L’Agenzia,
coerentemente con gli obiettivi strategici individuati nel piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani, predispone la Carta dei servizi rispettando i
seguenti contenuti minimi:: (17)
a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in
maniera tale da garantire che le
Aree omogenee ricevano il miglior servizio in accordo con le proprie
esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed
economicità; b) a tutti i cittadini deve essere
garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati
almeno per l’organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e
metalli possono essere raccolti congiuntamente; c) il trasporto dei rifiuti
deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO2, anche mediante
la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o trasbordo, ovvero
utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma; d) il
servizio di raccolta dell’organico deve essere organizzato in modo tale da
massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica,
minimizzando le impurità; e) la tariffazione del servizio di trattamento
della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando
il livello di impurità; f) il compostaggio domestico deve essere sempre
favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata
dell’organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio
domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa; g) gli
impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire
la continuità dell’erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono
essere caratterizzati da un’adeguata ridondanza tecnologica costituita da
strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei
“fermo impianto”; h) gli impianti di recupero della frazione organica da
rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire
la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88), garantendo l’efficacia e l’efficienza del trattamento; i) gli impianti
di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o
digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione
della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del
prodotto); j)
gli impianti di trattamento dell’indifferenziato residuo devono tendere a
garantire:(18)
1)
la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e la
loro commercializzazione;
2)
la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in
discarica;
3)
la valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso
prioritariamente a metodiche di recupero della materia. (19)
(15) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. a). (16) Comma abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. b). (17) Alinea ai sensi della l.r.
n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. c). (18) Lettera modificata dalla l.r.
n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. d). (19) Lettera sostituita dalla l.r.
n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. d).
Art. 12Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione
dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato (••) [1. L’Autorità verifica
per ciascun ATO, e all’interno di questi per ciascun ARO, la sussistenza delle
condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza del mercato, tale da non
pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio universale e nel
rispetto degli standard tecnici definiti ai sensi dell’articolo
11.
2.
L’Autorità svolge le analisi di mercato, relativamente ai sevizi di gestione
degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani
e assimilati, prioritariamente all’interno degli ATO, al fine di favorire il più
possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando
la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse
frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio.
3.
L’Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di
mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera
c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei
servizi in ciascun ATO e ARO, conformemente ai principi del Trattato di
funzionamento dell’Unione europea.]
(••) Articolo modificato dalla l.r.n.
42/2012 e successivamente abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 16.
Art. 13Affidamento del servizio di gestione degli impianti di
recupero, riciclaggio e smaltimento 1. L’Agenzia ai fini dell’affidamento del servizio, promuove le procedure previste dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11. (20)
2. Restano ferme le concessioni in essere con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della previgente pianificazione regionale.
3. Le concessioni di cui al comma 2 possono essere estese, con provvedimento adottato dall’Agenzia, anche alla frazione organica da raccolta differenziata, in caso di parziale o totale riconversione degli impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento dell’organico, qualora ciò comporti un’ottimale utilizzazione di detti impianti e un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto indifferenziato e dell’organico. (21)
4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, recupero di FORSU da raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e/o derivanti dal loro trattamento alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province e alla Città metropolitana. La Giunta adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, le linee guida riportanti i contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili. (22)
(20) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 10, c. 1, lett. a). (21) Comma modificato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 10, c. 1, lett. b). (22) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 10, c. 1, lett. c).
Art. 14Affidamento
dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto(••) 1.
Gli enti locali facenti parte dell’Area omogenea affidano l’intero servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti
pubblici.
2.
La procedura di cui al comma 1 è espletata dai comuni associati nella forme
previste dal presente articolo, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e
nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo
11.
I
Comuni associati possono avvalersi dell’Agenzia, in qualità di stazione unica
appaltante, per l’espletamento delle procedure di affidamento del servizio
unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La
Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell’Area
omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del
dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
3.
Con deliberazione di Giunta regionale di cui al dell’articolo 8, comma 6, la
Regione definisce la forma associativa delle Aree omogenee, nonché il
funzionamento e l’organizzazione degli organi collegiali deliberativi. I comuni
partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi ed esercitano
le seguenti funzioni negli organi collegiali:
a)
individuano la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto
relativi alle aree omogenee di raccolta;
b)
approvano la Carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui
all’articolo 9, comma 7, lettera e);
c)
controllano le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e
redigono una relazione annuale;
d)
gestiscono le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste
dalla normativa vigente;
e)
approvano il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio
unitario di raccolta, trasporto e smaltimento;
f)
avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali
rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali
proposte attinenti alla Carta dei servizi;
g)
approvano gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati negli atti
costitutivi della forma associativa prevista;
h)
formulano proposte e osservazioni al Comitato dei delegati per la gestione dei
servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani nel rispetto di quanto previsto dal PRGRU.
4.
I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta
regionale concludono le attività previste nei limiti delle presenti
disposizioni.
5.
La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta
regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla
normativa vigente.
6.
La Regione approva con deliberazione di Giunta regionale entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo le misure di accelerazione
delle attività di ARO e dei commissari ad acta nominati ai sensi del comma
2.
7.
Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di
affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni.
8.
Nel caso in cui siano vigenti, all’interno dell’Area omogenea, affidamenti di
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso
gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall’ente
competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata
delle porzioni di area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la
necessaria continuità nell’erogazione del servizio.
9. Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti
solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi
dell’articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione
delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell’ente
sovraordinato, l’ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di
risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il
gestore del nuovo servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal
contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata, sempreché detta
risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l’ente sotto il profilo
della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché
con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l’Area è tenuta a dare
comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati, in
quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni
e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo
gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive
convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.Il
comune nel quale si verificano varie e reiterate inadempienze contrattuali
sanzionate da penalità seriali o nel quale si accerta una deficitaria
sostenibilità economico-finanziaria del nuovo gestore unitario tale da
compromettere la regolare esecuzione del contratto, esercita il diritto/dovere
di intimare all’autorità dell’ARO di procedere alla risoluzione del contratto
con il nuovo gestore unitario per inadempimento secondo i principi del codice
civile e dell’articolo 203 del codice dell’Ambiente. (23) 9
bis. L’autorità dell’ARO ha l’obbligo di
predisporre la Carta dei Servizi e il sistema di valutazione della qualità del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sotto il profilo
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità prevedendo la valorizzazione
del punto di vista del cittadino/contribuente e la rilevazione della
soddisfazione degli utenti e degli operatori. (24)
10.
Gli atti tecnici e amministrativi relativi alla procedura di affidamento del
servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova
gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti
in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione
anticipata del contratto o, comunque, in essere per mancata risoluzione per
insussistenza di vantaggiosità ai sensi del comma 9. In questi casi, il
capitolato speciale d’appalto delle gestioni di detti territori deve essere
aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore
esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli
standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all’articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche
e integrazioni e di quelli indicati nel PRGRU, anche valorizzando il patrimonio
derivante dalle gestioni cessate.
11.
Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, gli enti competenti
inseriscono negli atti di affidamento dei servizi attinenti al ciclo di gestione
dei rifiuti solidi urbani apposita clausola sociale volta ad assicurare
l’utilizzo in via prioritaria del personale già impegnato nei medesimi servizi,
nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale
dall’articolo 2012 del d.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e
dagli articoli 50 e 100 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acque, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
12.
Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle
Aree omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto
disposto dall’articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.
148.
13.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione
associata dell’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e
trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costitutivi vigenti alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
(••) Articolo sostituito dalla l.r. n. 20/2016, art. 11. (23) Periodo aggiunto dalla l.r.
67/2018, art.44,
comma 1. (24) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 58,
comma 1.
Art. 14 bisPoteri sostitutivi (••) 1.
La Regione esercita i poteri sostitutivi anche ai sensi dell’articolo 200, comma
4, del d.lgs. 152/2006.
2.
Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato con la nomina di un
commissario ad acta, deliberata dalla Giunta regionale, preceduta
da:
a)
notifica di apposita diffida all’adempimento al soggetto su cui grava l’obbligo,
contenente l’invito ad adeguarsi ovvero a presentare deduzioni
motivate;
b)
notifica della diffida di cui alla lettera a) al comitato dei delegati di cui
all’articolo 10 ter, che esprime il proprio parere consultivo entro e non oltre
dieci giorni. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale
all’assenso.
3.
Il procedimento per l’attribuzione dei poteri sostitutivi deve concludersi nel
termine massimo di sessanta giorni e la delibera di nomina del commissario ad
acta deve riscontrare le deduzioni motivate di cui al comma 2, lettere a) e
b).
4.
Il commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le
leggi attribuiscono all’organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli
atti tecnico-amministrativi propedeutici all’attivazione dell’affidamento del
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a
livello di ARO, emana i provvedimenti necessari per il funzionamento della
struttura tecnico-amministrativa e per la governance dell’Area omogenea,
esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all’Agenzia.
(••) Articolo inserito dalla l.r. n. 20/2016, art. 12.
Art. 15Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del
ciclo integrato di gestione dei rifiuti (••) [1. Ciascun Organo di governo, oltre ai compiti generali di
cui all’articolo 6, per quanto applicabili, esercita, nel settore del ciclo
integrato dei rifiuti, le seguenti funzioni:
a) organizzazione dei servizi di gestione degli impianti di
recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;
b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio,
secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza
sulla base di ambiti territoriali di dimensione prioritariamente provinciale e
nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; c) disciplina dei flussi
di rifiuti da avviare a smaltimento, secondo criteri di efficienza, di
efficacia, di economicità e di’ trasparenza sulla base di ambiti territoriali di
dimensione provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano
regionale. ]
(••) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 16.
Art. 16Attivazione dell’Agenzia (••) 1.
L’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio rifiuti è istituita
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di
legge.
2.
Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
di legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del
Commissario ad acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU nella fase
transitoria, attribuendo i compiti previsti dall’articolo 9, commi 6 e 7, nonché
i compiti attinenti all’attivazione dell’Agenzia.
(••) Articolo sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 13.
CAPO III NORME IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI REGIONALI E
LOCALI
Art. 17Programmazione e determinazione degli ATO dei trasporti regionali e
locali 1. La Regione svolge i compiti di programmazione secondo le
modalità previste nel Titolo III (Programmazione) della legge regionale 31
ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale), tenuto conto della normativa nazionale di settore e delle competenze
dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui agli articoli 36 (Regolazione
indipendente in materia di trasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle pertinenze
delle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 18Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale 1. La Regione svolge i compiti di programmazione secondo le
modalità previste nel Titolo III (Programmazione) della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale), tenuto conto della normativa nazionale di settore e delle
competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui agli articoli 36
(Regolazione indipendente in materia di trasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle
pertinenze delle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 19Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei
trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato 1. Nel settore disciplinato dal presente Capo, gli Organi di
governo coincidono con:
a) la Regione, nel caso di estensione regionale
dell’Ambito; b) la Provincia interessata, nel caso di estensione provinciale
dell’Ambito; c) la Comunità delle Province interessate, nel caso di
estensione interprovinciale dell’Ambito. In tal caso, ogni Provincia esprime un
numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento. La
prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal Presidente della Provincia
con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione
del Piano regionale. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il
Presidente della Regione o suo delegato. Nella prima riunione l’Organo di
governo elegge il Presidente. Risulta eletto il Presidente che, nella votazione,
riporta il maggior numero di voti.
Art. 20Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei
trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato [1. In ciascun ATO, l’Autorità verifica
la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel
mercato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, tenendo conto della
specificità dei diversi servizi di trasporto e del grado di sostituzione
intermodale.] (25)
2.
L’organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di
mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera
c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei
servizi, conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. (26)
(25) Comma abrogato dall'art. 6
, c. 1, lettera a) della Legge
regionale 13 dicembre 2012, n. 42. (26) Comma sostituito dall'art. 6
, c. 1, lettera b) della Legge
regionale 13 dicembre 2012, n. 42
Art. 21Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di regolamentazione (••) [1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per
conferire all’ Autorità regionale di regolamentazione di cui all’articolo 7
le funzioni di regolamentazione e controllo attualmente svolte dall’Agenzia
regionale per la mobilità, in particolare quelle di cui all’articolo 25
(Osservatorio e agenzia per la mobilità), comma 5, lettera a), punti 3, 5 e 6,
della l.r.
18/2002. ]
(••) Articolo abrogato dall'art. 12 della l.r. 41/2017;
Art. 22Affidamento del servizio in materia di trasporti 1. In ciascun ATO, l’Organo di governo procede agli
affidamenti dei servizi di trasporto in conformità alla normativa europea,
nazionale e regionale vigente. (27)
1 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di
estensione territoriale degli ambiti o bacini di mobilità, l’Organo di governo
delega, ai comuni che ne facciano richiesta, l’esercizio della funzione di
affidamento in-house della gestione dei servizi di trasporto urbani di
competenza, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo, punto 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modificazioni, con conseguente
assunzione del ruolo di autorità competente per l’affidamento medesimo. (28)
1 ter. La delega di cui al comma 1 bis si perfeziona mediante
l’adozione di apposita convenzione da sottoscriversi entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente il termine previsto si prescinde dalla
sottoscrizione della convenzione e la delega si intende concessa nei limiti e
alle condizioni previste in sede di ripartizione delle risorse e determinazione
dei servizi minimi di cui agli articoli 4
e 5
della l.r.
18/2002 e dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 6
della medesima l.r.
18/2002 . (29)
(27) Comma sostituito dalla l.r.
52/2019, art. 14,
comma 1, lett. a). (28) Comma aggiunto dalla l.r.
52/2019, art. 14, comma 1, lett. b). (29) Comma sostituito dalla l.r.
52/2019, art. 14, comma 1, lett. c).
CAPO IV DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 23Organi di governo nel Settore del trasporto pubblico locale in fase
di prima applicazione 1. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma 2, in sede di prima applicazione nel settore del trasporto pubblico locale:
a) per i servizi automobilistici che non richiedono l’esercizio unitario regionale, sono istituiti ATO il cui perimetro coincide con quello amministrativo delle Province; b) è istituito un ATO di estensione regionale che, oltre ai servizi marittimi, aerei e ferroviari, comprende, ai sensi del comma 8 dell’articolo 16 (Procedure per l’affidamento dei servizi) della l.r. 18/2002, anche gli eventuali servizi automobilistici, come definiti dal Piano triennale dei servizi, che collegano tra loro i bacini di cui alla lettera a) e che, per la loro caratteristica, richiedono un esercizio unitario a livello regionale.
2. Gli Organi di governo degli Ambiti definiti nel comma 1 sono individuati ai sensi della presente legge. Organi di governo nel Settore del trasporto pubblico locale in fase di prima applicazione
Art. 24Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti 1.
Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può
essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla
presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le
attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento
delle procedure di gara per l’affidamento del servizio unitario di raccolta,
spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti
costitutivi vigenti. (30)
2.
Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more
dell’avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare
singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante
contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di
avvio del servizio unitario. (31)
3. Al fine di consentire la successione nelle posizioni
giuridiche attive e passive già esistenti, ciascuno dei Commissari nominati ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2012, n. 849
(Individuazione delle modalità di gestione transitoria per la corretta gestione
del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia), nella funzione di
commissario liquidatore procede alla formale cessazione del Consorzio. Il
commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo
dell’Autorità d’Ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e
passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari
conferitori. Il Commissario completa l’attività di liquidazione entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmette la
relazione sullo stato di liquidazione allAgenzia, agli enti locali facenti
parte dell’ARO territorialmente interessati e alla Regione Puglia. (32)
4.
E’ istituita la gestione stralcio presso l’Agenzia per la formale cessazione dei
Consorzi che si avvale dei commissari liquidatori nominati per l’espletamento
delle attività di cui al comma 3. (33)
5.
Il commissario ad acta di cui all’articolo 16, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, d’intesa con l’ANCI,
effettua una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla
gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani individuati dagli OGA soppressi, definendo contestualmente
le modalità di completamento delle medesime procedure. (34)
(30) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett. a). (31) Comma sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett.b). (32) Comma modificato dalla l.r.
n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett.c). (33) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett. d). (34) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett. d).
Art. 25Disposizioni finali 1. Sono abrogati gli articoli 1
(Ambito di applicazione e finalità), 2
(Principi e obiettivi), 3
(Competenze della Regione), 4
(Competenze delle province), 5
(Competenze dei comuni e delle Autorità d’ambito - Struttura delle autorità
d’ambito), 6
(Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti), limitatamente ai commi
1,4,5 e 6, 7 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Ambiti territoriali ottimali), 8
(Disciplina ed effetti del Piano d’ambito) e 9
(Gestioni esistenti) della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in
materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152) e articolo 31
(Ambiti territoriali ottimali), comma 2, della l.r.
14/2011.
2. Al comma 2 dell’articolo 11
(Comitato tecnico scientifico) della l.r.
36/2009 le parole “Ufficio gestione e rifiuti” sono sostituite dalle
seguenti: “Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica”.
3. La lettera b) del terzo capoverso dell’Allegato 1
(Definizione degli indicatori di efficienza del ciclo dei rifiuti solidi urbani)
di cui al comma 7 dell’articolo 7
(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), è sostituita dalla seguente: “b) imballaggi da raccolta congiunta
plastica/metalli: impurezze <8%.”.
4. L’allegato 2 (Comunicazione annuale produzione rifiuti e
raccolte differenziate) di cui al comma 15 dell’articolo 7
della l.r.
38/2011 è sostituito dall’Allegato 2 di cui alla presente legge. (35)
(35) Allegato sostituito dalla l.r.
n. 20/2016, art. 15). -Allegato 2 (rif.
Art. 25, comma 4)
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
INDICE Capo I - Norme generali Art. 1 Principi e finalità
Art. 2 Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali Art. 3
Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale Art. 4 Verifica
delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di
mercato Art. 5 Affidamento del servizio Art. 6 Organi di governo
d’ambito Art. 7 Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica
Capo II - Norme in materia di rifiuti urbani e
assimilati Art. 8 Principi in materia di ciclo integrato di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati Art. 9 Organo di governo in materia
di rifiuti urbani e assimilati - Composizione e funzionamento Art. 10
Regolamento degli Organi di governo Art. 11 Obblighi di servizio pubblico e
universale in materia di gestione dei rifiuti Art. 12 Verifica delle
condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione
della delibera sul regime di mercato Art. 13 Affidamento del servizio di
gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento Art. 14
Affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Art. 15 Compiti
specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato di gestione
dei rifiuti Art. 16 Compiti specifici dell’Autorità regionale per la
regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di
gestione dei rifiuti
Capo III - Norme in materia di trasporti pubblici
regionali e locali Art. 17 Programmazione e determinazione
degli Ambiti territoriali ottimali dei trasporti regionali e locali Art. 18
Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale Art. 19 Organo di
governo - Composizione e funzionamento Art. 20 Verifica delle condizioni di
concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di
mercato Art. 21 Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di
regolamentazione Art. 22 Affidamento del servizio in materia di trasporti
Capo IV - Disciplina transitoria Art.
23 Organi di governo nel settore del trasporto pubblico locale in fase di prima
applicazione Art. 24 Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti
Art. 25 Disposizioni finali
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