Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24

Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali



CAPO I

NORME GENERALI 





Art. 1

Principi e finalità 


1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente delle risorse e la protezione dell’ambiente.
 
2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e i servizi di trasporto pubblico locale(1) 
 
[3. Sono sottoposti alla presente legge i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale. ] (2) 
 
4. I servizi sono organizzati ed erogati all’interno dell’ambito territoriale ottimale al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. (3) 
 
5. I soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti.
 
6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti locali.
 
[7. La programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è riservata all’Organo di governo d’ambito di cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e il controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano all’Autorità regionale di cui all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative della Regione, delle comunità e degli enti locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione nazionale e regionale.]  (4) 
 
8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a entrambe le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve le specificazioni dettate, per ognuna di esse, nei capi secondo e terzo. 


(1) Comma modificato dalla l.r. n. 20/2016, art. 1, lett. a).
(2) Comma abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 1, lett. b).
(3) Comma modificato dalla l.r. n. 20/2016, art. 1, lett. c).
(4) Comma abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 1, lett. d).


Art. 2

Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali 


1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l’ambito territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale.  (5) 
 
2. Per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, gli ATO sono delimitati nel piano regionale adottato ai sensi della legislazione di settore, sentita l’Autorità. L’ATO ha estensione non inferiore a quella provinciale. La Regione, con il medesimo piano regionale, può individuare ambiti di estensione diversa, più ampia o più ridotta rispetto al territorio provinciale, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio; oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei medesimi criteri e principi. In sede di prima applicazione, si rinvia a quanto disposto dall’articolo 19.



(5) Comma modificato dalla l.r. n. 20/2016, art. 2.


Art. 3

Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale 


1. Ogni Organo di governo individua, per ciascun ATO, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, ivi inclusi i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate ove non fissati a livello nazionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di criteri di efficienza e dei costi di fornitura dei servizi.
 
2. Per ciascun settore sono predisposti dalla Autorità competente, ovvero dall’Agenzia, gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi. (6) 
 
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono svolti tenuto conto delle indicazioni che potranno essere fornite dalle Autorità e dagli organismi nazionali di regolazione settoriale, secondo le disposizioni vigenti.  


(6) Comma sostituito dalla   l.r. n. 20/2016, art. 3


Art. 4

Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato.(7) 


[1. L’Autorità svolge, settore per settore, in ciascun ATO, una specifica analisi di mercato volta ad accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario del servizio che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità del servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da economie di scala e di scopo. L’analisi di mercato valuta anche la eventuale vantaggiosità di procedere all’affidamento congiunto di più servizi. L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in ciascun ATO di società considerate in house secondo la disciplina dell’Unione europea e deve specificatamente valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da assicurare il principio di accesso universale e il diritto del cittadino, nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica.

2. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, definisce le modalità di affidamento di ciascun servizio pubblico, in ciascun ATO, conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ]




Art. 5

Affidamento del servizio  (8) 


[1. L’Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel rispetto del principi dell’UE, mediante:
a) l’affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell’UE;
b) l’indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del servizio;
c) ovvero, l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.
2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta. I bandi di gara sono adottati dall’Organo di governo, acquisito il parere dell’Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni.
 
3. Ove all’interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell’ATO, salvo diverse disposizioni per specifici sevizi locali. L’Organo di governo, sentita l’Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, l’Organo di governo, sentita l’Autorità, promuove meccanismi unitari di gestione.
 
4. In ogni caso, l’Organo di governo procede all’affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall’Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali. ]


(8) Articolo abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 16.


Art. 6

Organi di governo d’ambito (9) 


[1. Per ciascun settore e per ciascun ATO è individuato un Organo di governo, esponenziale degli interessi dei cittadini residenti in ciascun Ambito.
 
2. La composizione o l’identificazione degli Organi di governo, per ciascun settore, è disciplinata dagli articoli 9 e 17.
 
3. Ferme restando le competenze che le norme statali riservano ad Autorità e organismi nazionali, ciascun Organo di governo, in quanto esponenziale dell’ATO:
a) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale;
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale;
c) adotta apposito provvedimento sul regime di mercato, nell’attuazione del servizio;
d) procede all’affidamento del servizio e stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali;
e) approva i piani d’Ambito e gli altri atti di pianificazione.
4. Ciascun Organo di governo è altresì titolare di poteri consultivi che esercita autonomamente e su espressa richiesta della Regione, degli enti locali e dell’Autorità.
 
5. La partecipazione all’Organo di governo è a titolo gratuito.
 
6. Per l’esercizio delle proprie funzioni, ciascun Organo di governo si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti e dell’Autorità. ]


(9) Articolo abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 16.


Art. 7

Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica  (10) 


[1. È istituita l’Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede a Bari.
 
2. L’Autorità è organo collegiale composto da un Presidente e due membri commissari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa designazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto.
 
3. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in possesso di titolo di laurea che per la loro attività pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento della funzione; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale. Le indennità spettanti ai componenti sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale pari al 50 per cento delle somme dovute al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della Regione Puglia.
 
4. L’Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle Autorità nazionali di settore, esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d’Ambito territoriale;
b) svolge l’analisi di mercato di cui all’articolo 4;
c) determina le tariffe per l’erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dagli Organi di governo;
d) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
e) predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
f) definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
g) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
h) collabora con le Autorità o organismi statali di settore.
 
5. La Giunta regionale, approva con regolamento, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dello Statuto regionale, l’atto di funzionamento dell’Autorità.
 
6. In fase di prima applicazione, all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante quota parte dei fondi dell’ecotassa.
 
7. L’Autorità assicura la piena e leale collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la Regione, con gli enti locali e con gli Organi di governo.
 
8. Prima di assumere le sue decisioni, l’Autorità assicura la piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.
 
9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclusiva competenza dell’Autorità. ]


(10) Articolo abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 16.


CAPO II

NORME IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 





Art. 8

Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 


1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all’articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e sarà approvato dal Consiglio Regionale nei successivi novanta giorni. (11) 
 
2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.
 
3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l’erogazione dei servizi di spazzannento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati. (12) 
 
4. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e l’individuazione degli impianti di recupero da frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e riciclaggio sono organizzati ed erogati al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l’efficienza del servizio. (13) 
 
5. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell’delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in house providing. (14) 
 
6. La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell’ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l’ANCI e la Commissione consiliare regionale competente.In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale” e successive modifiche intervenute. (15) 


(11) Comma modificato dalla  l.r. n. 42/2012, art. 2 , c. 1 e dalla l.r. n. 20/2016 art. 4, lett. a).
(12) Comma sostituito dalla l.r. n. 20/2016 art. 4, lett. b)
(13) Comma sostituito dalla l.r. n. 20/2016 art. 4, lett. c)
(14) Comma modificato  dalla l.r. n. 20/2016 art. 4, lett. d).
(15) Comma sostituito dalla l.r. n. 20/2016 art. 4, lett. e).


Art. 9

Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (16) 


1. Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani  previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari.
2. Gli organi di governo a livello provinciale sono soppressi.
3. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia.
4. L’Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le deliberazioni dell’Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.
5. Per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L’Agenzia provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
7. L’Agenzia svolge i seguenti compiti:
a) determina le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;
b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore;
e) predispone le linee guida della Carta dei servizi;
f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie;
h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.
8. L’Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei partecipanti, da determinarsi con delibera del Comitato dei delegati. Il contributo a carico di ciascun comune è determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo censimento demografico dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).




Art. 9 bis

Accordi (17) 


1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, l’Agenzia, effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul territorio, dovrà garantire l’autosufficienza della gestione dei rifiuti solidi urbani all’interno del territorio regionale, come disposto dall’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e in attuazione delle previsioni del Piano regionale gestione rifiuti urbani (PRGRU). In caso di impossibilità di realizzare l’autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, può prevedere il ricorso ad accordi per l’utilizzo di impianti privati operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto deciso dall’Agenzia ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al recepimento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani stabiliti. (18) 
 
[2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, in caso di assenza o insufficienza di impiantistica pubblica, gli accordi possono prevedere il ricorso all’utilizzo di impianti privati, operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dai predetti accordi ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al ricevimento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati stabiliti.] (19) 

3. Per quanto stabilito al comma 1, previa stipula di accordi di programma con i gestori degli impianti privati, la tariffa di conferimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati agli impianti privati non può superare la media delle tariffe praticate negli impianti pubblici esistenti nell’ambito territoriale ottimale. Lagenzia, in tali casi, puo definire a margine modalità di ristoro ambientale in favore dei comuni in cui insistono gli impianti privati interessati. (20) 




Art. 10

Organi e statuto dell’Agenzia  (21) 


1.Sono organi dell’Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Direttore generale;
c) il Comitato dei delegati;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e sentita la Commissione consiliare regionale competente, adotta con regolamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell’Agenzia recante le norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze attribuite.
3. Il Presidente dell’Agenzia è eletto dal Comitato dei delegati e ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca il comitato dei delegati ed espleta le funzioni attribuite dallo statuto dell’Agenzia di cui al comma 2.


(21) Articolo, già sostituito dalla l.r. n. 42/2012, art. 4, è stato successivamente sostituito dalla l.r. n. 20/2016, art. 7 .


Art. 10 bis

Direttore Generale(22) 


1. L’Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni, rinnovabile una sola volta.
2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e in particolare:
a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei servizi e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura a evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l’attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche.


(22) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 20/2016, art. 8, c. 1.


Art. 10 ter

(23) 


1. È costituito il Comitato dei delegati composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o di Area metropolitana, quale organo collegiale dell’Agenzia per l’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni del territorio regionale.
2. L’assetto funzionale e organizzativo del Comitato dei delegati, nonché la modalità di elezione dei suoi componenti è definita dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, nel rispetto della rappresentatività demografica e territoriale.
3. Il Comitato viene convocato dal Presidente e svolge i seguenti compiti:
a) elegge il Presidente ed il vice Presidente dell’Agenzia;
b) approva la ricognizione delle infrastrutture; .
c) verifica l’attuazione del piano regionale dei rifiuti;
d) approva il bilancio di previsione;
e) approva il bilancio consuntivo e il rendiconto di gestione;
f) approva i regolamenti;
g) espleta le funzioni previste dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 2.
4. Partecipano alle riunioni del Comitato di cui al comma 3, con funzione consultiva, l’Assessore regionale all’ambiente, l’Assessore regionale al bilancio e il Direttore generale.
5. Al Presidente dell’Agenzia e ai componenti degli organi collegiali delle Aree omogenee e del Comitato dei delegati non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte.


(23) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 20/2016, art. 8, c. 1.


Art. 11

Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti 


1. Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l’Agenzia relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di Giunta regionale.  (24) 
  
[2. In sede di prima attuazione, lo schema di Carta dei servizi è adottato con delibera di Giunta regionale.] (25) 
 
3. L’Agenzia, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, predispone la Carta dei servizi rispettando i seguenti contenuti minimi:: 
(26) 
a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che le Aree omogenee ricevano il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l’organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO2, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;
d) il servizio di raccolta dell’organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;
e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità;
f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell’organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
g) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire la continuità dell’erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono essere caratterizzati da un’adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei “fermo impianto”;
h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), garantendo l’efficacia e l’efficienza del trattamento;
i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);
j) gli impianti di trattamento dell’indifferenziato residuo devono tendere a garantire:(27) 
1) la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e la loro commercializzazione;
2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica;
3) la valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso prioritariamente a metodiche di recupero della materia. (28) 


(24) Comma sostituito dalla l.r. n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. a).
(25) Comma abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. b).
(26) Alinea ai sensi della l.r. n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. c).
(27) Lettera modificata dalla l.r. n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. d).
(28) Lettera sostituita dalla  l.r. n. 20/2016, art. 9, c. 1, lett. d)


Art. 12

Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato (29) 


[1. L’Autorità verifica per ciascun ATO, e all’interno di questi per ciascun ARO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza del mercato, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio universale e nel rispetto degli standard tecnici definiti ai sensi dell’articolo 11. 
 
2. L’Autorità svolge le analisi di mercato, relativamente ai sevizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, prioritariamente all’interno degli ATO, al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
 
3. L’Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei servizi in ciascun ATO e ARO, conformemente ai principi del Trattato di funzionamento dell’Unione europea.] 


(29) Articolo modificato dalla  l.r.n. 42/2012 e successivamente abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 16.


Art. 13

Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento 


1. L’Agenzia ai fini dell’affidamento del servizio, promuove le procedure previste dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11. (30) 

2. Restano ferme le concessioni in essere con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della previgente pianificazione regionale. 

3. Le concessioni di cui al comma 2 possono essere estese, con provvedimento adottato dall’Agenzia, anche alla frazione organica da raccolta differenziata, in caso di parziale o totale riconversione degli impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento dell’organico, qualora ciò comporti un’ottimale utilizzazione di detti impianti e un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto indifferenziato e dell’organico. (31) 

4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, recupero di FORSU da raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e/o derivanti dal loro trattamento alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province e alla Città metropolitana. La Giunta adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, le linee guida riportanti i contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili. (32) 



(30) Comma sostituito dalla l.r. n. 20/2016, art. 10, c. 1, lett. a)
(31) Comma modificato dalla l.r. n. 20/2016, art. 10, c. 1, lett. b)
(32) Comma sostituito dalla l.r. n. 20/2016, art. 10, c. 1, lett. c).


Art. 14

Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto(33) 


1. Gli enti locali facenti parte dell’Area omogenea affidano l’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.
2. La procedura di cui al comma 1 è espletata dai comuni associati nella forme previste dal presente articolo, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11.
I Comuni associati possono avvalersi dell’Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l’espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell’Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
3. Con deliberazione di Giunta regionale di cui al dell’articolo 8, comma 6, la Regione definisce la forma associativa delle Aree omogenee, nonché il funzionamento e l’organizzazione degli organi collegiali deliberativi. I comuni partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi ed esercitano le seguenti funzioni negli organi collegiali:
a) individuano la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta;
b) approvano la Carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 7, lettera e);
c) controllano le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigono una relazione annuale;
d) gestiscono le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
e) approvano il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio unitario di raccolta, trasporto e smaltimento;
f) avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei servizi;
g) approvano gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati negli atti costitutivi della forma associativa prevista;
h) formulano proposte e osservazioni al Comitato dei delegati per la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto di quanto previsto dal PRGRU.
4. I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta regionale concludono le attività previste nei limiti delle presenti disposizioni.
5. La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.
6. La Regione approva con deliberazione di Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo le misure di accelerazione delle attività di ARO e dei commissari ad acta nominati ai sensi del comma 2.
7. Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
8. Nel caso in cui siano vigenti, all’interno dell’Area omogenea, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall’ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione del servizio.
9. Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi dell’articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell’ente sovraordinato, l’ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata, sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l’ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l’Area è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati, in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.
10. Gli atti tecnici e amministrativi relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o, comunque, in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità ai sensi del comma 9. In questi casi, il capitolato speciale d’appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel PRGRU, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.
11. Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, gli enti competenti inseriscono negli atti di affidamento dei servizi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani apposita clausola sociale volta ad assicurare l’utilizzo in via prioritaria del personale già impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall’articolo 2012 del d.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dagli articoli 50 e 100 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acque, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
12. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle Aree omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
13. Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione associata dell’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costitutivi vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
 

 




Art. 14 bis

Poteri sostitutivi (34) 


1. La Regione esercita i poteri sostitutivi anche ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato con la nomina di un commissario ad acta, deliberata dalla Giunta regionale, preceduta da:
a) notifica di apposita diffida all’adempimento al soggetto su cui grava l’obbligo, contenente l’invito ad adeguarsi ovvero a presentare deduzioni motivate;
b) notifica della diffida di cui alla lettera a) al comitato dei delegati di cui all’articolo 10 ter, che esprime il proprio parere consultivo entro e non oltre dieci giorni. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale all’assenso.
3. Il procedimento per l’attribuzione dei poteri sostitutivi deve concludersi nel termine massimo di sessanta giorni e la delibera di nomina del commissario ad acta deve riscontrare le deduzioni motivate di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il commissario ad acta nominato esercita tutti i poteri e le facoltà che le leggi attribuiscono all’organo monocratico o collegiale surrogato, approva gli atti tecnico-amministrativi propedeutici all’attivazione dell’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, emana i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e per la governance dell’Area omogenea, esercita tutte le funzioni surrogabili affidate all’Agenzia.





Art. 15

Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti (35) 


[1. Ciascun Organo di governo, oltre ai compiti generali di cui all’articolo 6, per quanto applicabili, esercita, nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, le seguenti funzioni:
a) organizzazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;
b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione prioritariamente provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
c) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a smaltimento, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di’ trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale
. ]


(35) Articolo abrogato dalla l.r. n. 20/2016, art. 16.


Art. 16

Attivazione dell’Agenzia (36) 


1. L’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio rifiuti è istituita dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del Commissario ad acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU nella fase transitoria, attribuendo i compiti previsti dall’articolo 9, commi 6 e 7, nonché i compiti attinenti all’attivazione dell’Agenzia.




CAPO III

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI REGIONALI E LOCALI 





Art. 17

Programmazione e determinazione degli ATO dei trasporti regionali e locali 


1. La Regione svolge i compiti di programmazione secondo le modalità previste nel Titolo III (Programmazione) della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), tenuto conto della normativa nazionale di settore e delle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui agli articoli 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle pertinenze delle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 



Art. 18

Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale 


1. La Regione svolge i compiti di programmazione secondo le modalità previste nel Titolo III (Programmazione) della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), tenuto conto della normativa nazionale di settore e delle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui agli articoli 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle pertinenze delle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.




Art. 19

Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato 


1. Nel settore disciplinato dal presente Capo, gli Organi di governo coincidono con:
a) la Regione, nel caso di estensione regionale dell’Ambito;
b) la Provincia interessata, nel caso di estensione provinciale dell’Ambito;
c) la Comunità delle Province interessate, nel caso di estensione interprovinciale dell’Ambito. In tal caso, ogni Provincia esprime un numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento. La prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal Presidente della Provincia con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato. Nella prima riunione l’Organo di governo elegge il Presidente. Risulta eletto il Presidente che, nella votazione, riporta il maggior numero di voti. 



Art. 20

Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato 


[1. In ciascun ATO, l’Autorità verifica la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, tenendo conto della specificità dei diversi servizi di trasporto e del grado di sostituzione intermodale.] (37) 
 
2. L’organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei servizi, conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (38) 


(37) Comma abrogato dall'art. 6 , c. 1, lettera a) della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42.
(38)  Comma sostituito dall'art. 6 , c. 1, lettera b) della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42


Art. 21

Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di regolamentazione 


1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per conferire all’ Autorità regionale di regolamentazione di cui all’articolo 7 le funzioni di regolamentazione e controllo attualmente svolte dall’Agenzia regionale per la mobilità, in particolare quelle di cui all’articolo 25 (Osservatorio e agenzia per la mobilità), comma 5, lettera a), punti 3, 5 e 6, della l.r. 18/2002



Art. 22

Affidamento del servizio in materia di trasporti 


1. In ciascun ATO, l’Organo di governo, tenuto conto dei provvedimenti deliberativi sul regime di mercato di cui all’articolo 20, procede ai nuovi affidamenti dei servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2. 



CAPO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA 





Art. 23

Organi di governo nel Settore del trasporto pubblico locale in fase di prima applicazione 


1. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma 2, in sede di prima applicazione nel settore del trasporto pubblico locale: 
a) per i servizi automobilistici che non richiedono l’esercizio unitario regionale, sono istituiti ATO il cui perimetro coincide con quello amministrativo delle Province;
b) è istituito un ATO di estensione regionale che, oltre ai servizi marittimi, aerei e ferroviari, comprende, ai sensi del comma 8 dell’articolo 16 (Procedure per l’affidamento dei servizi) della l.r. 18/2002, anche gli eventuali servizi automobilistici, come definiti dal Piano triennale dei servizi, che collegano tra loro i bacini di cui alla lettera a) e che, per la loro caratteristica, richiedono un esercizio unitario a livello regionale.
 
2. Gli Organi di governo degli Ambiti definiti nel comma 1 sono individuati ai sensi della presente legge. Organi di governo nel Settore del trasporto pubblico locale in fase di prima applicazione 



Art. 24

Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti  


1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti. (39) 
 
2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell’avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario. (40) 
 
3. Al fine di consentire la successione nelle posizioni giuridiche attive e passive già esistenti, ciascuno dei Commissari nominati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2012, n. 849 (Individuazione delle modalità di gestione transitoria per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia), nella funzione di commissario liquidatore procede alla formale cessazione del Consorzio. Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo dell’Autorità d’Ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari conferitori. Il Commissario completa l’attività di liquidazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmette la relazione sullo stato di liquidazione allAgenzia, agli enti locali facenti parte dell’ARO territorialmente interessati e alla Regione Puglia. (41) 
 
4. E’ istituita la gestione stralcio presso l’Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi che si avvale dei commissari liquidatori nominati per l’espletamento delle attività di cui al comma 3. (42) 
 
5. Il commissario ad acta di cui all’articolo 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, d’intesa con l’ANCI, effettua una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli OGA soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento delle medesime procedure. (43) 


(39) Comma sostituito dalla l.r. n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett. a). 
(40) Comma sostituito dalla l.r. n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett.b). 
(41) Comma modificato dalla l.r. n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett.c). 
(42) Comma aggiunto dalla l.r. n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett. d). 
(43) Comma aggiunto dalla l.r. n. 20/2016, art. 14, c. 1, lett. d). 


Art. 25

Disposizioni finali 


1. Sono abrogati gli articoli 1 (Ambito di applicazione e finalità), 2 (Principi e obiettivi), 3 (Competenze della Regione), 4 (Competenze delle province), 5 (Competenze dei comuni e delle Autorità d’ambito - Struttura delle autorità d’ambito), 6 (Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti), limitatamente ai commi 1,4,5 e 6, 7 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali), 8 (Disciplina ed effetti del Piano d’ambito) e 9 (Gestioni esistenti) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) e articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 2, della l.r. 14/2011.
 
2. Al comma 2 dell’articolo 11 (Comitato tecnico scientifico) dellal.r. 36/2009 le parole “Ufficio gestione e rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica”.
 
3. La lettera b) del terzo capoverso dell’Allegato 1 (Definizione degli indicatori di efficienza del ciclo dei rifiuti solidi urbani) di cui al comma 7 dell’articolo 7 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), è sostituita dalla seguente: “b) imballaggi da raccolta congiunta plastica/metalli: impurezze <8%.”.
 
4. L’allegato 2 (Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolte differenziate) di cui al comma 15 dell’articolo 7 della l.r. 38/2011 è sostituito dall’Allegato 2 di cui alla presente legge.(44) 


(44) Allegato sostituito dalla  l.r. n. 20/2016, art. 15). -Allegato 2 (rif. Art. 25,  comma 4) 


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



INDICE


Capo I - Norme generali
Art. 1 Principi e finalità
Art. 2 Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali
Art. 3 Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale
Art. 4 Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato
Art. 5 Affidamento del servizio
Art. 6 Organi di governo d’ambito
Art. 7 Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Capo II - Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati
Art. 8 Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 9 Organo di governo in materia di rifiuti urbani e assimilati - Composizione e funzionamento
Art. 10 Regolamento degli Organi di governo
Art. 11 Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti
Art. 12 Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato
Art. 13 Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento
Art. 14 Affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
Art. 15 Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti
Art. 16 Compiti specifici dell’Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti
Capo III - Norme in materia di trasporti pubblici regionali e locali
Art. 17 Programmazione e determinazione degli Ambiti territoriali ottimali dei trasporti regionali e locali
Art. 18 Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale
Art. 19 Organo di governo - Composizione e funzionamento
Art. 20 Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato
Art. 21 Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di regolamentazione
Art. 22 Affidamento del servizio in materia di trasporti
Capo IV - Disciplina transitoria
Art. 23 Organi di governo nel settore del trasporto pubblico locale in fase di prima applicazione
Art. 24 Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti
Art. 25 Disposizioni finali