Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 Principi e finalità 1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente delle risorse e la protezione dell’ambiente. 2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 3. Sono sottoposti alla presente legge i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale. 4. I servizi sono organizzati ed erogati all’interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. 5. I soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti. 6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti locali. 7. La programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è riservata all’Organo di governo d’ambito di cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e il controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano all’Autorità regionale di cui all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative della Regione, delle comunità e degli enti locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione nazionale e regionale. 8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a entrambe le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve le specificazioni dettate, per ognuna di esse, nei capi secondo e terzo.
Art. 2 Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali 1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati gli ATO sono quelli individuati dall’articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011). 2. Per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, gli ATO sono delimitati nel piano regionale adottato ai sensi della legislazione di settore, sentita l’Autorità. L’ATO ha estensione non inferiore a quella provinciale. La Regione, con il medesimo piano regionale, può individuare ambiti di estensione diversa, più ampia o più ridotta rispetto al territorio provinciale, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio; oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei medesimi criteri e principi. In sede di prima applicazione, si rinvia a quanto disposto dall’articolo 19.
Art. 3Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale 1. Ogni Organo di governo individua, per ciascun ATO, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, ivi inclusi i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate ove non fissati a livello nazionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di criteri di efficienza e dei costi di fornitura dei servizi. 2. Per ciascun settore sono predisposti con delibera dell’Autorità gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono svolti tenuto conto delle indicazioni che potranno essere fornite dalle Autorità e dagli organismi nazionali di regolazione settoriale, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 4 Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato.(1) 1. L’Autorità svolge, settore per settore, in ciascun ATO, una specifica analisi di mercato volta ad accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario del servizio che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità del servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da economie di scala e di scopo. L’analisi di mercato valuta anche la eventuale vantaggiosità di procedere all’affidamento congiunto di più servizi. L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in ciascun ATO di società considerate in house secondo la disciplina dell’Unione europea e deve specificatamente valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da assicurare il principio di accesso universale e il diritto del cittadino, nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica. 2. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, definisce le modalità di affidamento di ciascun servizio pubblico, in ciascun ATO, conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) Articolo così sostituito dalla l.r. 42/2012, art. 1. Il testo originario dell'articolo era così formulato:"Art. 4 -Verifica delle condizioni
di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato -1.
L’Autorità verifica, settore per settore, in ciascun ATO, la sussistenza delle
condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, incluse le
eventuali modalità di regolamentazione della stessa, tale da non pregiudicare il
raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti ai
sensi dell’articolo 3 e gli obiettivi di contenimento dell’uso delle risorse
pubbliche e delle tariffe. A tal fine, l’Autorità svolge una specifica analisi
di mercato, anche in relazione alla vantaggiosità di procedere all’affidamento
congiunto di più servizi. L’analisi di mercato deve specificamente accertare la
dimensione ottimale di svolgimento unitario del servizio che consenta di
perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità del servizio, il maggior
grado di accesso universale e i benefici derivanti da economie di scala e di
scopo. L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in ciascun ATO di società
considerate in house secondo la disciplina dell’UE e deve specificamente
valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da assicurare il
principio di accesso universale e il diritto del cittadini, nel rispetto degli
obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza
pubblica. 2. L’Organo di governo, entro trenta giorni
dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, definisce
con apposito provvedimento il regime di mercato di ciascun servizio pubblico
locale in ciascun ATO."
Art. 5 Affidamento del servizio 1. L’Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel rispetto del principi dell’UE, mediante: a) l’affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell’UE; b) l’indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del servizio; c) ovvero, l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio. 2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta. I bandi di gara sono adottati dall’Organo di governo, acquisito il parere dell’Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni. 3. Ove all’interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell’ATO, salvo diverse disposizioni per specifici sevizi locali. L’Organo di governo, sentita l’Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, l’Organo di governo, sentita l’Autorità, promuove meccanismi unitari di gestione. 4. In ogni caso, l’Organo di governo procede all’affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall’Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali.
Art. 6Organi di governo d’ambito 1. Per ciascun settore e per ciascun ATO è individuato un Organo di governo, esponenziale degli interessi dei cittadini residenti in ciascun Ambito. 2. La composizione o l’identificazione degli Organi di governo, per ciascun settore, è disciplinata dagli articoli 9 e 17. 3. Ferme restando le competenze che le norme statali riservano ad Autorità e organismi nazionali, ciascun Organo di governo, in quanto esponenziale dell’ATO: a) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale; b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale; c) adotta apposito provvedimento sul regime di mercato, nell’attuazione del servizio; d) procede all’affidamento del servizio e stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali; e) approva i piani d’Ambito e gli altri atti di pianificazione. 4. Ciascun Organo di governo è altresì titolare di poteri consultivi che esercita autonomamente e su espressa richiesta della Regione, degli enti locali e dell’Autorità. 5. La partecipazione all’Organo di governo è a titolo gratuito. 6. Per l’esercizio delle proprie funzioni, ciascun Organo di governo si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti e dell’Autorità.
Art. 7Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica 1. È istituita l’Autorità regionale per la regolamentazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede a Bari.
2. L’Autorità è organo collegiale composto da un Presidente e
due membri commissari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa
designazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei
partecipanti al voto.
3. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di
alta e riconosciuta professionalità e competenza in possesso di titolo di laurea
che per la loro attività pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento
della funzione; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A
pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente,
alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti
nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale, né
ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per
almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti delle Autorità non
possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione,
di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici
locali nel territorio regionale. Le indennità spettanti ai componenti sono
determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale pari al 50 per
cento delle somme dovute al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
della Regione Puglia.
4. L’Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza di
giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle Autorità nazionali
di settore, esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la corretta
attuazione della pianificazione d’Ambito territoriale; b) svolge l’analisi
di mercato di cui all’articolo 4; c) determina le tariffe per l’erogazione
dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di
contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali
di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe
agevolate stabiliti dagli Organi di governo; d) determina e controlla i
livelli generali del servizio e gli standard di qualità; e) predispone lo
schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; f)
definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e
fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle
stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici; g)
predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese
e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
h) collabora con le Autorità o organismi statali di settore.
5. La Giunta regionale, approva con regolamento, ai sensi
dell’articolo 44, comma 2, dello Statuto regionale, l’atto di funzionamento
dell’Autorità.
6. In fase di prima applicazione, all’onere derivante
dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante quota
parte dei fondi dell’ecotassa.
7. L’Autorità assicura la piena e leale collaborazione con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali
preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la Regione,
con gli enti locali e con gli Organi di governo.
8. Prima di assumere le sue decisioni, l’Autorità assicura la
piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate, le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.
9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclusiva competenza
dell’Autorità.
CAPO II NORME IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Art. 8Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati 1. Il ciclo integrato di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in
materia ambientale), all’articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e al
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e
successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale che sarà adottato
dalla Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e sarà approvato dal Consiglio Regionale
nei successivi novanta giorni. (2)
2. Il ciclo integrato di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle
operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione
degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.
3. La pianificazione
regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a
massimizzarne l’efficienza, all’interno di ciascun ATO, può definire perimetri
territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale
(ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di
differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle
caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i
rifiuti urbani e assimilati.
4. Il servizio di
commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e la gestione
degli impianti di recupero e riciclaggio è organizzato ed erogato
prioritariamente all’interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il
loro recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la
necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse
frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a
massimizzare l’efficienza del servizio.
5. I corrispettivi
provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle
raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti
parte dell’ARO, cui è fatto divieto di delegare tale
funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto.
6. In sede di prima attuazione,
fino all’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli
ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale
con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da
sottoporsi alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 9Organo di governo in materia di rifiuti urbani e assimilati Composizione e
funzionamento 1. Nel settore
disciplinato dal presente capo, l’Organo di governo è composto dai Sindaci dei
comuni dell’ATO [o loro delegati] (•) e
delibera con la maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. Ogni
comune esprime un numero di voti pari al numero di abitanti risultante
dall’ultimo censimento.
2. La prima seduta
dell’Organo di governo è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero
di abitanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
comma. In difetto di tempestiva comunicazione, vi provvede il Presidente della
Regione o suo delegato. (3)
3. Nella prima riunione
l’Organo di governo elegge, con votazioni separate, il Presidente e due
componenti l’Ufficio di Presidenza. Risulta eletto il Sindaco che nella
votazione riporta il maggior numero di voti. L’Ufficio di Presidenza svolge
esclusivamente funzioni istruttorie e di coordinamento in funzione della
predisposizione degli atti da sottoporre all’esame dell’Organo di governo.
(•) Parole soppresse dalla l.r. 42/2012, art. 3, c. 1, lett. a)(3) Comma così sostituito dalla l.r. 42/2012, art. 3, c. 1, lett. b). Il testo originario del comma era così formulato:"2. La prima seduta
dell’Organo di governo è convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero
di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale.
In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o
suo delegato."
Art. 10 Regolamento degli Organi di governo(4) 1. La Giunta
regionale definisce, con regolamento (5) , da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le
regole di funzionamento degli Organi di governo.
2. Le funzioni
relative all’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono
svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, a condizione che
detti enti siano costituiti in Unione di comuni ovvero abbiano specificatamente
disciplinato l’attività di settore mediante convenzione di cui all’articolo 30
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo un modello di funzionamento
da definire con deliberazione di Giunta regionale.
3.
Tutte le attività di cui al presente articolo non devono produrre aggravi
diretti o indiretti della tariffa.
(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 42/2012, art. 4. Il testo originario dell'articolo era così formulato:"Art. 10 -Regolamento degli Organi di governo -1. La Giunta regionale definisce, con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regole di funzionamento degli Organi di governo con riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. Il regolamento deve conformarsi ai seguenti principi: a) gli Organi di governo, nell’espletamento dei compiti in materia di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, devono tenere conto di quanto deciso dalle assemblee separate degli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, fermi restando i vincoli derivanti dalla programmazione; b) con riferimento ai servizi di cui al punto a), specifiche funzioni degli Organi di governo possono essere delegate agli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO solo a condizione che tutti detti enti siano costituiti in Unione di comuni ovvero abbiano specificamente disciplinato la loro attività di settore mediante convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) tutte le attività di cui al presente articolo non devono produrre aggravi diretti o indiretti della tariffa. 2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1, tutte le funzioni relative al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto competono agli Organi di governo." (5) Vedi il Reg. reg. 10/2013
Art. 11Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei
rifiuti 1. Ciascun Organo di governo, sentita l’Autorità, individua per
ciascun ARO, relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e
per.ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di
recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base
degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi
predisposto dall’Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale.
2. In sede di prima attuazione, lo schema di Carta dei servizi
è adottato con delibera di Giunta regionale.
3. Lo schema di Carta dei servizi deve essere redatto tenendo
conto almeno dei seguenti contenuti minimi:
a) lo spazzamento meccanizzato e
manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che l’Organo di governo
riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali,
organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; b) a
tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di
qualità e flussi separati almeno per l’organico, la carta/cartone e il vetro; i
flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente; c) il
trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni
di CO2, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o
trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su
gomma; d) il servizio di raccolta dell’organico deve essere organizzato in
modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità
merceologica, minimizzando le impurità; e) la tariffazione del servizio di
trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche
considerando il livello di impurità; f) il compostaggio domestico deve
essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta
differenziata dell’organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal
compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
g) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono
garantire la continuità dell’erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti
devono essere caratterizzati da un’adeguata ridondanza tecnologica costituita da
strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei
“fermo impianto”; h) gli impianti di recupero della frazione organica da
rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire
la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88), garantendo l’efficacia e l’efficienza del trattamento; i) gli impianti
di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o
digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione
della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del
prodotto); j) gli impianti di trattamento dell’indifferenziato residuo
devono garantire:
1) la massimizzazione della separazione di frazioni
merceologiche riciclabili;
2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti
da avviare in discarica;
3) che per le frazioni secche indifferenziate sia
massimizzato il recupero di materia e la sua commercializzazione.
Art. 12Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della
gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato [1. L’Autorità verifica per ciascun ATO, e
all’interno di questi per ciascun ARO, la sussistenza delle condizioni per un
idoneo sviluppo della concorrenza del mercato, tale da non pregiudicare il
raggiungimento degli obblighi di servizio universale e nel rispetto degli
standard tecnici definiti ai sensi dell’articolo 11.](6)
2.
L’Autorità svolge le analisi di mercato, relativamente ai sevizi di gestione
degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani
e assimilati, prioritariamente all’interno degli ATO, al fine di favorire il più
possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando
la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse
frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio. (7)
3.
L’Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di
mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera
c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei
servizi in ciascun ATO e ARO, conformemente ai principi del Trattato di
funzionamento dell’Unione europea. (8)
(6) Comma abrogato dalla l.r. 42/2012, art. 5, c.1, lett. a).(7) Comma così sostituito dalla l.r. 42/2012, art. 5, c.1, lett. b). Il testo originario del comma era così formulato:" 2. L’Autorità svolge le analisi di mercato prioritariamente
all’interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il recupero
privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di
consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni
merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare
l’efficienza del servizio. "(8) Comma così sostituito dalla l.r. 42/2012, art. 5, c.1, lett. c). Il testo originario del comma era così formulato:"3. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell’analisi di mercato svolta dalla Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sul regime di
mercato in ciascun ATO e ARO."
Art. 13Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento 1. Ove non sia realizzabile una gestione concorrenziale,
l’Organo di governo promuove le procedure di cui all’articolo 5, ai fini
dell’affidamento del servizio per ciascun Ambito, nel rispetto degli standard
tecnici di cui all’articolo 11. 2. Restano ferme le concessioni in essere
con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della
previgente pianificazione regionale.
3. Le concessioni di cui al comma 2 possono essere estese, con
provvedimento adottato dall’Organo di governo, anche alla frazione organica da
raccolta differenziata, in caso di parziale o totale riconversione degli
impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento
dell’organico, qualora ciò comporti un’ottimale utilizzazione di detti impianti
e un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto
indifferenziato e dell’organico.
4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il
territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento di
rifiuti indifferenziati alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA
ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia. Con successiva
delibera di Giunta, da. adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le Linee guida riportanti i contenuti
tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di
compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni
contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative
regionali con esse incompatibili.
Art. 14Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 1. Gli enti locali facenti parte dell’ARO affidano l’intero
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto. (9)
2. La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli
obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui
all’articolo 11 ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
costituzione dell’ARO. La Regione esercita il controllo sugli enti locali
facenti parte dell’ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta,
ai sensi del comma 4 dell’articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani) del d.lgs. 152/2006.
3. Nel caso in cui siano vigenti, all’interno di un ARO,
affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi
urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate
dall’ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione
immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non
pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione del servizio.
4. I contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell’ARO
che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere
in caso di avvio della gestione da parte dell’ente sovraordinato, l’ente
titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso
dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel
rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di
risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata
vantaggiosa per l’Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di
qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi.
Di detto evento, l’ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i comuni
aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche.
E’ assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del
contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall’ARO nei
limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di
affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.
5. La gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla
nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di
contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di
risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata
risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi
casi, il capitolato speciale d’appalto delle gestioni di detti territori deve
essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore
esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli
standard di gestione dell’ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all’articolo 204 (Gestioni esistenti) del d.lgs. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di
gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante
dalle gestioni cessate.
(9) La
l.r. 45/2013, art. 29, c.5 dispone che La Regione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima legge, provvede, per gli ARO inadempienti
rispetto alle previsioni di cui al presente comma a esercitare i poteri
sostitutivi di cui al successivo comma 2.
Art. 15Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato
di gestione dei rifiuti 1. Ciascun Organo di governo, oltre ai compiti generali di cui
all’articolo 6, per quanto applicabili, esercita, nel settore del ciclo
integrato dei rifiuti, le seguenti funzioni:
a) organizzazione dei servizi
di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i
rifiuti urbani e assimilati; b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare
a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di
economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione
prioritariamente provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano
regionale; c) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a smaltimento,
secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di’ trasparenza
sulla base di ambiti territoriali di dimensione provinciale e nel rispetto delle
indicazioni del Piano regionale.
Art. 16Compiti specifici dell’Autorità regionale per la regolamentazione dei
servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di gestione
dei rifiuti 1. L’Autorità, oltre ai compiti generali di cui all’articolo 7:
a) propone l’aggiornamento dei Piani d’Ambito degli ATO, adottati dagli
Organi di governo e approvati dalla Regione Puglia con delibera di Giunta
regionale. In caso di inadempimento, la Giunta regionale esercita il controllo
sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta, ai sensi del comma 4
dell’articolo 200 del d.lgs. 152/2006. E’ di competenza della Giunta regionale
la verifica di conformità del Piano d’Ambito al Piano regionale di gestione dei
rifiuti. In caso di esito negativo è attivata la Conferenza di servizi ai sensi
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
e successive modifiche e integrazioni tra Regione e Organi di governo per
apportare le necessarie modifiche; b) verifica la coerenza dei disciplinari
di gara e dei capitolati speciali d’appalto con lo schema della Carta dei
servizi.
2. In sede di prima attuazione, fino alla piena operatività
dell’Autorità, le funzioni di cui al presente articolo sono espletate dalla
Giunta regionale.
CAPO III NORME IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI REGIONALI E LOCALI
Art. 17Programmazione e determinazione degli ATO dei trasporti regionali e
locali 1. La Regione svolge i compiti di programmazione secondo le
modalità previste nel Titolo III (Programmazione) della legge regionale 31
ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale), tenuto conto della normativa nazionale di settore e delle competenze
dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui agli articoli 36 (Regolazione
indipendente in materia di trasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle pertinenze
delle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 18Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale 1. Nel settore di cui al presente capo, al fine di raggiungere il maggior grado
di integrazione tariffaria, le funzioni di cui all’articolo 7, comma 4, lettera
c), sono svolte dalla Giunta regionale, la quale provvede con deliberazione,
sentita l’Autorità.
Art. 19Organo di governo - Composizione e funzionamento 1. Nel settore disciplinato dal presente Capo, gli Organi di
governo coincidono con:
a) la Regione, nel caso di estensione regionale
dell’Ambito; b) la Provincia interessata, nel caso di estensione provinciale
dell’Ambito; c) la Comunità delle Province interessate, nel caso di
estensione interprovinciale dell’Ambito. In tal caso, ogni Provincia esprime un
numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento. La
prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal Presidente della Provincia
con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione
del Piano regionale. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il
Presidente della Regione o suo delegato. Nella prima riunione l’Organo di
governo elegge il Presidente. Risulta eletto il Presidente che, nella votazione,
riporta il maggior numero di voti.
Art. 20Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e
adozione della delibera sul regime di mercato [1. In ciascun ATO, l’Autorità
verifica la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della
concorrenza nel mercato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4,
tenendo conto della specificità dei diversi servizi di trasporto e del grado di
sostituzione intermodale.] (10)
2.
L’organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di
mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera
c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei
servizi, conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.(11)
Art. 21Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di regolamentazione 1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per
conferire all’ Autorità regionale di regolamentazione di cui all’articolo 7
le funzioni di regolamentazione e controllo attualmente svolte dall’Agenzia
regionale per la mobilità, in particolare quelle di cui all’articolo 25
(Osservatorio e agenzia per la mobilità), comma 5, lettera a), punti 3, 5 e 6,
della l.r.
18/2002.
Art. 22Affidamento del servizio in materia di trasporti 1. In ciascun ATO, l’Organo di governo, tenuto conto dei provvedimenti
deliberativi sul regime di mercato di cui all’articolo 20, procede ai nuovi
affidamenti dei servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2.
CAPO IV DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 23Organi di governo nel Settore del trasporto pubblico locale in fase
di prima applicazione 1. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma
2, in sede di prima applicazione nel settore del trasporto pubblico locale:
a) per i servizi automobilistici che non richiedono l’esercizio unitario
regionale, sono istituiti ATO il cui perimetro coincide con quello
amministrativo delle Province; b) è istituito un ATO di estensione regionale
che, oltre ai servizi marittimi, aerei e ferroviari, comprende, ai sensi del
comma 8 dell’articolo 16
(Procedure per l’affidamento dei servizi) della l.r.
18/2002, anche gli eventuali servizi automobilistici, come definiti dal
Piano triennale dei servizi, che collegano tra loro i bacini di cui alla lettera
a) e che, per la loro caratteristica, richiedono un esercizio unitario a livello
regionale.
2. Gli Organi di governo degli Ambiti definiti nel comma 1 sono
individuati ai sensi della presente legge.
Art. 24Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto
divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei
Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta
regionale di perimetrazione degli ARO di cui all’articolo 8, comma 6, è fatto
divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per
l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
3. Al fine di consentire la successione nelle posizioni
giuridiche attive e passive già esistenti, ciascuno dei Commissari nominati ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2012, n. 849
(Individuazione delle modalità di gestione transitoria per la corretta gestione
del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia), nella funzione di
commissario liquidatore procede alla formale cessazione del Consorzio. Il
commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo
dell’Autorità d’Ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e
passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari
conferitori. Il Commissario completa l’attività di liquidazione entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmette la
relazione sullo stato di liquidazione all’Autorità regionale, agli Organi di
governo, agli enti locali facenti parte dell’ARO territorialmente interessati e
alla Regione Puglia.
Art. 25Disposizioni finali 1. L’Autorità, oltre ai compiti generali di cui all’articolo 7:
a) propone l’aggiornamento dei Piani d’Ambito degli ATO, adottati dagli
Organi di governo e approvati dalla Regione Puglia con delibera di Giunta
regionale. In caso di inadempimento, la Giunta regionale esercita il controllo
sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta, ai sensi del comma 4
dell’articolo 200 del d.lgs. 152/2006. E’ di competenza della Giunta regionale
la verifica di conformità del Piano d’Ambito al Piano regionale di gestione dei
rifiuti. In caso di esito negativo è attivata la Conferenza di servizi ai sensi
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
e successive modifiche e integrazioni tra Regione e Organi di governo per
apportare le necessarie modifiche; b) verifica la coerenza dei disciplinari
di gara e dei capitolati speciali d’appalto con lo schema della Carta dei
servizi.
2. In sede di prima attuazione, fino alla piena operatività
dell’Autorità, le funzioni di cui al presente articolo sono espletate dalla
Giunta regionale.
ALLEGATO 2 Allegato 2
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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