Anno 2013
Numero 3
Data 01/02/2013
Abrogato
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 1 febbraio 2013, n. 3

Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), rubricato “Sospensione e revoca dell’accreditamento”



Art. 1

Modifica e integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n.8(1) 


[1. All’articolo 27 (Sospensione e revoca dell’accreditamento) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.”;

b)      dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis.In caso di mancata stipula degli accordi di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo, l’accreditamento è sospeso fino alla stipula dei predetti accordi.”.]



(1) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, lett. j)


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.