Anno 2021
Numero 10
Data 07/10/2021
Abrogato No
Materia Ambiente - Caccia e Pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10

Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1541 del 30/09/2021 di adozione del Regolamento;
 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO



Art. 1


1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio).
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 04.08.2021 e ne ha la stessa validità temporale.



Art. 2


1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 della L.R. n. 59 del 20.12.2017.



Art. 3


1. E’ fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nelle Premesse (Relazione generale) del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP e non oltre sessanta giorni dalla stessa.

2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58 L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017.



Art. 4


1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinate dal Regolamento Regionale n. 5/2021. 
 
2. Al fine di consentire il normale svolgimento della stagione venatoria 2023/2024, nelle more dell’approvazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2024-2029, i nuovi ATC previsti dal Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 luglio 2021 e rettificato, con rinnovata approvazione, con DGR n. 2054 del 06 dicembre 2021, nonché con DGR n. 1362 del 10 ottobre 2022, decorrono dal 15 febbraio 2024. La struttura regionale competente adotta le necessarie iniziative e i provvedimenti di competenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021 per consentire la nomina dei Comitati di Gestione degli ATC previsti dal Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023.(1) 


(1) Comma già sostituito dal R.R. 2/2022, art.1, comma 1, è stato nuovamente sostituito dal R.R. n. 6/2023, art. 1, comma 1.


Art. 5


1. Dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia decorrono i termini per la presentazione della richiesta motivata di cui all’art. 7, comma 11 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017 da parte di proprietari o conduttori di fondi su cui si intenda vietare l’esercizio
dell’attività venatoria.
2. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 17 “Attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2009/2014”.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.