Legge Regionale 13 aprile 1988, n. 13 Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1985- 87 (Accordo Nazionale del 12 febbraio 1987).
CAPO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Finalita della
legge) Con la presente legge la Regione Puglia, in applicazione dellarticolo 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dallarticolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dellAccordo Nazionale per il periodo 1985-87 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.
Art. 2(Validita e campo di
applicazione dell Accordo) Gli effetti giuridici dellAccordo decorrono dal 1° gennaio 1985, gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. (1) Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonchè al personale degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
(1) Dal 1° luglio 1988 vedi la l.r. 22/90.
CAPO 2OCCUPAZIONE
Art. 3(Piano
occupazionale) 1. La Regione, dintesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente Accordo, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione dei problemi occupazionali, finalizzandola a: - sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità; - riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci. 2. A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 18, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno del personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati. 3. Lindividuazione dei fabbisogni avviene a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguenti allanalisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro. 4. Il processo riorganizzativo deve tendere a: - realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica prevedendo, per ciascuna qualifica funzionale, contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali; - attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale; - incrementare lefficienza e la produttività della struttura organizzativa regionale utilizzando anche il rapporto part-time, prevedendo larticolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze. 5. I programmi annuali di occupazione sono inviati allOsservatorio sul Pubblico Impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonchè allOsservatorio del Mercato del Lavoro previsto dalla L.R. 26 marzo 1985, n. 12.
Art. 4(Progetti
finalizzati) 1. In attuazione di quanto previsto dallarticolo 3 del D.P.R. 11 febbraio 1986, n. 13, la Regione, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con il solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, può predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, con la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire. 2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dellambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, protezione civile, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione, nonchè ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo dellattività produttiva e terziaria. 3. I predetti progetti sono finanziati nellambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione indica nel proprio bilancio. 4. I progetti finalizzati saranno svolti utilizzando in parte personale già in servizio ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato nei limiti di durata e alle condizioni stabilite dallarticolo 3, terzo comma, del D.P.R. 11 febbraio 1986, n. 13.
Art. 5(Rapporto di lavoro a
termine) 1. Le assunzioni a tempo determinato restano disciplinate dallarticolo 19 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26. 2. Per i soli profili professionali compresi tra la prima e la quarta qualifica funzionale, la Regione può altresì ricorrere alle graduatorie degli Uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alle sedi di lavoro e nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 28 febbraio 1987, n. 56. 3. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali devono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie locali del collocamento ordinario. Con provvedimento amministrativo adottato dalla Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dallAccordo sindacale di comparto di cui allarticolo 1 della presente legge, verranno determinate le modalità per lassegnazione del personale stagionale e regolata la relativa disciplina. 4. Al personale con rapporto di lavoro a termine è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica e profilo professionale. 5. Allo stesso personale compete lindennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, laggiunta di famiglia, se dovuta e alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
Art. 6(Norme per l accesso all
impiego regionale) 1. Il reclutamento del
personale regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili,
mediante:
a) concorso
pubblico;
b) ricorso al collocamento
secondo le modalita indicate nei commi successivi;
c) corso - concorso
pubblico.
2. Il concorso pubblico
consiste in prove a contenuto teorico e/ o pratico attinenti alla
professionalita del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito Regolamento,
prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate
anche in attuazione di quanto previsto dall articolo 5, comma II, del DPR 11
febbraio 1986, n. 13.
3. Il ricorso alle liste di
collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene
ai requisiti di ammissibilita al pubblico impiego, puo aver luogo per
reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove
selettive (test attitudinale e/ o prova pratica) secondo le modalita stabilite
dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.
4. Alle prove selettive di cui
al precedente comma e ammesso il personale interno avente diritto alla riserva
per la copertura dei posti di cui al successivo nono
comma.
5. Il corso - concorso pubblico
consiste in una selezione di candidati per l ammissione ad un corso, con posti
predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.
6. I candidati ammessi al corso
saranno in numero superiore almeno al 20% dei posti messi a concorso,
garantendo, in ogni caso, la partecipazione degli interni in misura
proporzionale alla riserva. Al termine del corso, un apposita Commissione, di
cui deve far parte almeno un docente del corso, procede all espletamento di
esami scritti e orali con predisposizione di graduatorie di merito per il
conferimento dei posti. La Giunta, sentita la competente Commissione consiliare,
delibera la durata, i programmi e le prove finali dei corsi, nonche il numero
dei candidati ammissibili, i titoli valutabili e le prove selettive per l
ammissione ai corsi, che potranno essere effettuate anche con sistemi
automatizzati.
7. Ferme restando le riserve di
legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando
di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a
riposo previsti nei dodici mesi successivi.
In tali casi, le relative
nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso
venga espletato prima.
8. I posti disponibili da
mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo
bando.
9. In relazione ai programmi
annuali di occupazione di cui al precedente articolo 3, i bandi di concorso per
i posti disponibili fino all ottava qualifica funzionale devono prevedere una
riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti medesimi.
Tale percentuale puo giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente
non utilizzate per la mobilita di cui al successivo articolo
8.
Alla riserva dei posti puo
accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale
immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di
studio richiesto per l accesso dall esterno al posto anzidetto e con una
anzianita di servizio di due anni.
10. Per i posti a concorso fino
alla settima qualifica funzionale compresa e ammessa la partecipazione del
personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una
anzianita di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in
aree funzionali diverse, in possesso del titolo immediatamente inferiore a
quello richiesto per il posto messo a concorso.
11. Il requisito del titolo di
studio per l accesso alla settima qualifica funzionale e il diploma di laurea
ad eccezione dei posti di responsabile di area tecnica e/ o contabile per l
accesso ai quali e richiesto specifico titolo di studio e, inoltre, o cinque
anni di iscrizione all Albo o esperienze di servizio per analogo periodo di
cinque anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica
immediatamente inferiore, adeguatamente documentata.
12. Per l applicazione dei
precedenti commi, la Giunta regionale individua le aree funzionali per le
qualifiche dalla II alla VII e la conseguente aggregazione dei singoli profili
professionali, nel rispetto degli accordi stipulati in sede di contrattazione
decentrata.
13. Nei concorsi a posti unici
fino all ottava qualifica funzionale, la quota che puo essere ricoperta
mediante concorso riservato al personale interno viene individuata attraverso
opportune compensazioni tra i diversi profili professionali della stessa
qualifica funzionale.
14. La graduatoria del concorso
e unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo ricoprire i
posti non ricoperti dagli esterni.
15. I posti riservati al
personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli
esterni.
16. Le graduatorie dei concorsi
restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle
percentuali di riserva stabilite a norma del precedente nono comma e del
successivo articolo 8, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale che
si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all indizione del
concorso, ad eccezione di quelli derivanti da aumento di organico o da
trasformazione di posti gia esistenti.
17. Nel caso di passaggio,
anche mediante concorso, tra Enti cui si applica il presente Accordo, ai
dipendenti viene riconosciuto il maturato economico individuale di anzianita
conseguito nell Ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell
attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita, il
rateo in corso di maturazione alla data di decorrenza della immissione in ruolo
nell Ente di destinazione.
18. Il titolo di studio
richiesto per l accesso alla quinta qualifica funzionale e il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti
previsti per i singoli profili professionali, nonche la specifica
specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di
lavoro adeguatamente documentate. Restano invariate le altre norme per l
accesso alla quinta qualifica.
19. La Regione e gli Enti di
cui al precedente articolo 2 seguono le procedure previste dal DPCM 10 giugno
1986.
20. Fino alla data del 31
dicembre 1987 restano in vigore le norme in materia di accesso disciplinate
dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della LR 9- 5- 1984, n.
26.
Art. 7(Part -
time) 1. La Regione e gli enti amministrativi regionali possono costituire rapporti di lavoro part-time in applicazione delle norme a tale titolo previste dallarticolo 18 della L.R. 9.5.1984, n. 26 e dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale. 2. A tal fine, la Giunta regionale, con proprio atto, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, individua le qualifiche funzionali e i relativi contingenti per i quali istituire rapporti di lavoro part-time e/o modificare i rapporti a tempo pieno in rapporti part-time.
Art. 8(Mobilita connessa a
delega) 1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per lesercizio delle funzioni delegate da parte degli Enti locali. 2. La Regione determina, dintesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dellA.N.C.I., U.P.I, U.N.C.E.M. e Unioncamere, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari. 3. Sulla base delle predette determinazioni, gli Enti e Organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e lelenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le Organizzazioni Sindacali. 4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche. 5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita allatto del trasferimento, ivi compreso il maturato economico per anzianità. 6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.
Art. 9(Mobilita tra
Enti)(2) 1. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna prevista dal presente articolo si attua nellambito dei posti disponibili per concorso pubblico, appartenenti alla stessa qualifica funzionale e al medesimo profilo professionale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, tra il personale dipendente degli Enti di cui allarticolo 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. 2. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità e i criteri per la formulazione delle graduatorie. 3. I criteri di cui sopra devono tener conto dei titoli professionali, dellanzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nellente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale e al medesimo profilo professionale. 4. Gli Enti destinatari della presente legge trasmettono alla Regione, Settore Personale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, lelenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui ai commi precedenti. 5. La Regione provvede, entro 30 giorni alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti. 6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati devono presentare allEnte presso cui aspirano ad essere trasferiti documentata e motivata istanza, con allegato assenso dellAmministrazione di provenienza. Le operazioni dei trasferimenti devono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il 30 giugno di ogni anno. 7. I posti segnalati per la mobilità, per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento. 8. La opportunità di utilizzazione della mobilità nelle forme previste dal presente articolo è facoltà della Giunta regionale per quanto concerne le qualifiche dirigenziali e i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica. 9. Oltre alla mobilità di cui sopra, è consentito il trasferimento del personale tra gli Enti del comparto, a domanda del dipendente motivata e documentata, e previa intesa delle due Amministrazioni interessate, in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente qualifica e profilo professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali. 10. È consentito altresì il trasferimento tra gli Enti destinatari del presente Accordo e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli Enti e contrattazioni con le Organizzazioni Sindacali, a condizione dellesistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nellEnte di destinazione. 11. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso listituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto sanità. Lonere è a carico dellEnte presso il quale limpiegato opera funzionalmente. 12. Il comando, in tali casi, non può avere durata superiore a 12 mesi eventualmente rinnovabile. 13. Il personale trasferito a seguito dei processi di mobilità è esente dallobbligo del periodo di prova, purchè abbia superato analogo periodo presso lEnte di provenienza.
Art. 10(Pari
opportunita)(3) 1. Nellintento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne nellambito dellAmministrazione regionale, vengono definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzano in vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici. 2. A tal fine, è istituito, nellambito del Settore Personale e Organizzazione, un “comitato per la pari opportunità”, con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e di relazionare al Consiglio regionale, almeno una volta allanno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi. 3. La composizione del Comitato è determinata in sede di contrattazione assicurando la presenza paritetica delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
(3) Vedi anche la l.r. 16/90
CAPO 3PRODUTTIVITA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 11(Produttivita)(4) 1. Per il conseguimento degli
obiettivi di miglioramento dell efficienza e dell efficacia dell azione
amministrativa, la Regione istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito
capitolo di spesa (Fondo di produttivita) alimentato:
- dai fondi straordinari
previsti dall art. 14 del DPR 11 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte
salari);
- da una quota pari al valore
di 18 ore pro capite
dello straordinario da dedurre
dal tetto previsto dall art. 18 della presente legge;
- dal 50% delle economie di
gestione individuate con criteri oggettivi, nonche da quelle previste dal
combinato disposto del secondo comma dell articolo 23 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 e dell art. 8, nono comma, della legge 22- 12- 1986, n. 910.
Sono escluse dal computo delle
economie le variazioni che si producono nella quantita di personale; tali
variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d
occupazione.
2. Con l utilizzazione del
fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario della Regione e quello di
incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al
coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro,
intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui
vincoli dell azione amministrativa, finalizzando l attivita amministrativa
anche alla verifica dei risultati e al controllo di
gestione.
3. La Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, attivera, attraverso le strutture
competenti in organizzazione e metodi, nuclei di valutazione ai sensi dell art.
12 del DPR 11 febbraio 1986, n. 13, con la partecipazione delle Organizzazioni
Sindacali e l eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per
definire l impostazione complessiva di progetti di produttivita e la verifica
periodica dell attuazione e dei risultati conseguiti; con le stesse modalita
si provvedera anche allo studio di particolari sperimentazioni e segnatamente:
- all individuazione di
indicatori di produttivita, anche differenziati, in relazione alle tipologie di
attivita realizzate;
- all individuazione di aree
particolarmente significative come microrealizzazione di processi di
riorganizzazione;
- alla progettazione per
obiettivi selezionati in relazione a priorita individuate dagli organi
regionali.
4. In mancanza della
individuazione degli standards di produttivita e in attesa dell attuazione dei
processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita sono
corrisposti - previo accordo decentrato – a partire dall esercizio finanziario
1987, sulla base di programmi e progetti - obiettivo predisposti dalle strutture
interne ed approvati dalla Giunta regionale e dall Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.
5. In sede di prima
applicazione, i progetti e i programmi devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge.
6. Ferma restando l
approvazione da parte della Giunta regionale e dell Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, dei programmi e dei
progetti di produttivita predisposti dalle strutture interne, la verifica a
regime della produttivita viene effettuata, con le procedure di cui sopra,
sulle stesse singole unita organizzative e i relativi compensi incentivanti
sono corrisposti a obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della
capacita programmatica progettuale delle strutture e dei parametri oggettivi
quali il tempo e il livello di professionalita, ma anche delle capacita di
iniziativa e dell impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o
attivita; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai
dirigenti responsabili dei progetti e/ o dell unita organizzativa sulla base
di criteri precedentemente individuati.
7. Tutta la materia della
produttivita afferente a piani, progetti - obiettivo, attivita, loro verifica
attuativa, criteri, forme e modi per l erogazione delle risorse ai dipendenti,
e oggetto di contrattazione decentrata ed e disciplinata con provvedimento
della Giunta regionale e dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
secondo le rispettive competenze.
8. Dopo tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Regione
compie, con le Organizzazioni Sindacali di comparto e con le Confederazioni
maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle Associazioni,
degli utenti individuate d intesa con la delegazione di parte pubblica
regionale, un bilancio dell attivita di programmazione svolta, dei risultati
ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di
dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese
intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita, l
efficienza e l efficacia dell azione amministrativa.
Art. 12(Progetti
pilota) 1. La Regione, nel quadro
dell attuazione degli istituti previsti dall Accordo intercompartimentale di
cui all articolo 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.
93, relativo al triennio 1985- 87, emanato con DPR 11 febbraio 1986, n. 13, d
intesa con le Organizzazioni Sindacali di comparto, determina la propria
partecipazione ai programmi di cui all art. 13 del citato DPR, compatibilmente
con le disponibilita previste per il finanziamento dei progetti pilota dall
ultimo comma del richiamato articolo.
Art. 13(Organizzazione del
lavoro) 1. Per assicurare la massima
efficienza e produttivita di gestione, e demandata alla contrattazione
decentrata la formulazione dei criteri sull organizzazione del lavoro, anche
conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, e in relazione al
nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale,
alla delega delle funzioni, nonche al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. La revisione delle strutture
organizzative deve perseguire le seguenti finalita:
a) introdurre, anche in
relazione al disposto del secondo comma dell articolo 1 della legge 19 giugno
1979, n. 421, sistemi di contabilita analitica per consentire, in relazione ai
singoli obiettivi - programma o progetti, la valutazione dei costi e l analisi
dei relativi benefici e l introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi
devono permettere il costante raffronto tra risorse di personale e finanziarie
allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo
periodo, nonche la oggettiva valutazione di carichi di lavoro per unita, la
produttivita individuale e aggregata anche ai fini della determinazione del
fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita di
cui al precedente articolo 10;
b) garantire il principio della
democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla
definizione dei metodi di lavoro e alle modalita di esercizio delle competenze
assegnate, nonche alla verifica del raggiungimento dei risultati; tali
risultati possono essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di
tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita;
c) introdurre, nell
organizzazione del lavoro, sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche
sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a
rendere piu tempestivi l azione e l intervento della Amministrazione
attraverso una piu immediata disponibilita delle informazioni necessarie ai
centri decisionali;
d) dotarsi di apposito
regolamento per le procedure nella organizzazione del lavoro;
e) valorizzare la dirigenza
anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente
individuazione delle responsabilita rispetto al raggiungimento degli obiettivi
dell azione amministrativa;
f) garantire l accrescimento
delle capacita professionali degli operatori attraverso una politica di
aggiornamento professionale.
Schemi di formazione specifici
devono essere predisposti per le professionalita ad alta specializzazione
impegnate nell organizzazione di sistemi produttivi innovati.
3. Ferma restando la dotazione
organica delle singole qualifiche funzionali, all interno di ciascuna di esse,
i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atti
amministrativi in relazione alle effettive esigenze della Regione.
Art. 14(Orari di
lavoro)(5) 1. L orario di lavoro e di 36
ore settimanali.
2. I dirigenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoltre tenuti a
prestare la propria attivita oltre tale limite, senza alcuna corresponsione di
compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali in
relazione a tutte le esigenze di servizio.
3. L orario di servizio e la
disciplina del medesimo, ivi compresi l istituto della flessibilita e delle
turnazioni, e determinato dalla Giunta regionale, d intesa, per quanto
riguarda i servizi del Consiglio, con l Ufficio di Presidenza previa
contrattazione decentrata.
4. L orario di lavoro e
controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di
tolleranza.
5. Nel rispetto dell arco
massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell articolo 22 della LR 9
maggio 1984, n. 26, la programmazione dell orario di servizio e l
articolazione dell orario di lavoro
sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:
- migliore efficienza e
produttivita dell amministrazione;
- piu efficace erogazione dei
servizi a favore dei cittadini, - rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi
sugli organici;
- ampliamento dell arco
temporale della fruibilita dei servizi con il ricorso preferenziale ad
articolazione degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le
caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e
anche piu prolungati;
- riduzione progressiva del
ricorso al lavoro straordinario.
6. L orario settimanale di
lavoro puo essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di
accordi decentrati, puo inoltre essere articolato, in termini di flessibilita,
turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilita giornaliera
dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/ o
serali.
7. Fatta salva la possibilita
di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da
definire con accordi decentrati, le modalita di attuazione in concreto di detta
articolazione vengono individuate tenendo conto della realta locale e della
finalita per meglio corrispondere alle esigenze degli
utenti.
8. Gli istituti riguardanti la
flessibilita degli orari, la turnazione e il tempo parziale possono anche
coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell
organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di
lavoro.
9. A tal fine, gli accordi
decentrati utilizzano i seguenti parametri principali per l articolazione dell
orario di lavoro:
a) grado di intensificazione
dei rapporti con l utente, che deve essere posto in condizione di accedere piu
facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell
Amministrazione;
b) grado di miglioramento dell
organizzazione del lavoro;
c) miglioramento, in termini di
coordinamento, del rapporto funzionale tra unita organiche appartenenti alla
medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell
attivita;
d) grado di fruibilita dei
servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche
socioeconomiche.
10. Ove necessario, qualora con
le predette modalita di articolazione dell orario di lavoro non siano
perseguibili le finalita connesse alla piu proficua efficienza degli uffici, e
in relazione a necessita esattamente prevedibili, quali scadenze legislative o
amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e consentita la
programmazione plurisettimanale dell orario di lavoro.
11. La programmazione dell
orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali
deve riferirsi ad un periodo massimo nell anno non superiore a mesi quattro non consecutivi per ciascun
dipendente.
12. In nessun caso il tempo di
percorrenza casa - sede di lavoro puo essere considerato orario di
servizio.
13. Anche in assenza di
rotazione per turno, la maggiorazione del compenso orario per lavoro ordinario
notturno e festivo, e fissata nella misura del 20% e quella per lavoro
ordinario festivo - notturno e fissata nella misura del 30%.
Art. 15(Orario
flessibile) 1. L adozione dell orario
flessibile e la sua articolazione vengono definite in sede di accordo decentrato
secondo i seguenti criteri e limiti.
2. L orario flessibile
consiste nel posticipare l orario di inizio del lavoro ovvero nell anticipare
l orario di uscita o nell avvalersi di entrambe le facolta, limitando, pero,
al nucleo centrale dell orario la contemporanea presenza di tutto il personale
addetto alla medesima unita organica.
3. La sua adozione presuppone
un analisi delle caratteristiche dell attivita svolta dall unita organica
interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell orario di
servizio provoca o puo provocare nei confronti dell utenza, ovvero sui
rapporti con altre unita organiche funzionalmente ad essa collegate, nonche
delle caratteristiche del territorio in cui l ufficio e collocato.
4. In ogni caso, tutto il
personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi
contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di
accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/ 3 dell orario
giornaliero, fatta salva l esigenza di assicurare particolari servizi.
5. L introduzione dell orario
flessibile e consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi
e rigorosi controlli anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del
personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico
predeterminati e comunicati all utenza.
6. In sede di negoziazione
decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quinto comma del precedente
articolo 14, sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi
strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) che,
collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita, con l attivita
complessiva, non possono essere comprese nell orario flessibile.
7. L orario flessibile, in
alcuni casi specifici, puo riguardare tutto il personale di una unita
organica, in altri casi - quando cioe sia necessario intervenire soltanto su
alcuni aspetti dell organizzazione del lavoro - puo essere attuato per gruppi
di partecipazione.
8. Le ore di servizio prestate
come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento
aggiuntivo.
Art. 16(Turnazioni) 1. Per le esigenze di
funzionalita della Regione e degli Enti di cui all articolo 2 della presente
legge, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere
istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati
dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di
orario.
3. I turni diurni possono
essere attuati in strutture operative che prevedono una erogazione di servizi
lavorativi per almeno 11 ore.
4. L istituzione dei turni ha
il fine di realizzare la piu ampia fruibilita dei servizi aperti al pubblico e
il migliore sfruttamento degli impianti e delle strutture. I turni notturni non
possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo, comunque, salve le
esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita ed eventi
naturali.
5. L Amministrazione regionale
e gli Enti di cui all articolo 2 della presente legge provvedono a disciplinare
il controllo sulla regolarita dello svolgimento delle
turnazioni.
6. Nel caso di orario
organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri, la maggiorazione interviene
solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato
nel turno.
7. La tariffa oraria del lavoro
effettivamente prestato nell ambito dei turni viene maggiorata come
segue:
- 5% per la fascia oraria
diurna;
- 20% per la fascia notturna e
i giorni festivi;
- 30% per la fascia festiva
notturna.
Le suddette maggiorazioni
sostituiscono qualsiasi altra indennita di turno.
8. La tariffa oraria e pari
alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata
della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi
titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con
esclusione dell aggiunta di famiglia.
9. Ai fini dei precedenti
commi, l orario notturno va dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno
successivo.
Art. 17(Permessi -
Recuperi)(6) 1. Al dipendente possono essere
concessi, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di
durata non superiore alla meta dell orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste
protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore
complessivo.
3. I permessi complessivamente
concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell anno.
4. Entro il mese successivo a
quello della fruizione del permesso, il dipendente e tenuto a recuperare le ore
non lavorate in una o piu soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
5. Nei casi in cui, per
eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i
recuperi, l Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non
recuperate.
6. Le ipotesi di recupero
devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili
rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per
turni.
7. Il periodo per l astensione
facoltativa post - partum va retribuito come prescritto dagli
articoli 40 e 41 del TU 10 gennaio 1957, n. 3.
8. E abrogato il primo comma
dell articolo 65 della LR 25- 3- 1974, n. 18.
9. E abrogato il quinto comma
dell articolo 21 della LR 13- 3- 1980, n. 16.
(6) Vedi anche la l.r. 18/74, art. 65.
Art. 18(Lavoro
straordinario)(7) 1. Le prestazioni di lavoro
straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e
pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell orario di servizio.
2. La prestazione di lavoro
straordinario e disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate
dall Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione.
Sono inoltre svolte periodiche
verifiche con le Organizzazioni Sindacali in ordine all utilizzo del monte ore
di lavoro straordinario.
3. A partire dal 1o gennaio
1987 la spesa annua complessiva non puo superare il limite di spesa di 120 ore
per dipendente.
4. Per i progetti finalizzati
all occupazione e per incrementare la produttivita, viene utilizzato il
corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo
seguente:
- 25 ore annue per dipendente
da destinare all occupazione;
- 18 ore annue per dipendente
destinate alla produttivita;
- 7 ore annue per dipendente da
destinare al salario accessorio.
5. In tali ambiti, lo
stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo eccedere il monte
ore riferito all anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti con un
limite massimo individuale di 200 ore.
6. Per esigenze eccezionali –
debitamente motivate in relazione all attivita di diretta assistenza agli
organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario
- il limite massimo individuale puo essere superato, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo
previsto dal precedente terzo comma.
7. Le prestazioni di lavoro
straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dar luogo, a domanda, a
riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire
nel mese successivo con le modalita definite con provvedimento di Giunta previa
intesa con le Organizzazioni Sindacali.
8. La misura oraria dei
compensi per lavoro straordinario e determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti
elementi retributivi:
- stipendio tabellare base
iniziale di livello mensile di godimento;
- indennita integrativa
speciale in godimento nel mese di dicembre dell anno
precedente;
- rateo di tredicesima
mensilita delle anzidette voci retributive.
9. La maggiorazione di cui al
comma precedente e pari:
- al 15% per il lavoro
straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22,00
alle ore 6,00 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro
straordinario prestato in orario notturno - festivo.
10. Le tariffe orarie derivanti
al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo sono mantenute ad
personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti
dal nuovo sistema.
11. Dal 31 dicembre 1987 il
divisore 175 indicato nell ottavo comma del presente articolo e ridotto a
156.
12. Gli Istituto Autonomi Case
Popolari e i Consorzi di Sviluppo Industriale, per specifiche esigenze e in
attesa dell espletamento delle procedure concorsuali per l assunzione di nuovo
personale, possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ad elevare il monte
ore di lavoro straordinario secondo la previsione di cui alle lettere c) e d)
dell articolo 29, terzo comma, del DPR n. 347 del 25- 6-
1983.
(7) Dal 1° luglio 1988 vedi la l.r. 22/90, artt. 5 e 6.
Art. 19(Riposo
compensativo) 1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. Lattività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. Lattività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, fatta salva la disciplina firmata in sede di accordo decentrato ai sensi del precedente articolo 14 per quanto attiene alle modalità per il recupero dellorario dobbligo.
Art. 20(Formazione e aggiornamento
professionale) 1. La Regione promuove e
favorisce forme di intervento per la formazione, l aggiornamento, la
riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del
personale.
2. Per il conseguimento delle
predette finalita e istituito un apposto capitolo di spesa nel bilancio
regionale.
3. Annualmente, la Regione e
gli Enti di cui all art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68, in accordo con le
Organizzazioni Sindacali, possono definire, per le iniziative di interesse
comune, i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a
livello regionale.
Limitatamente a profili
specifici degli Istituti Autonomi Case Popolari, i programmi di formazione di
ciascun settore possono essere definiti e coordinati anche a livello di
associazione nazionale.
4. Il personale che partecipa
ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive e considerato in servizio a
tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell
Amministrazione.
5. Qualora i corsi si svolgono
fuori sede, compete, ricorrendo i presupposti, l indennita di missione e il
rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
6. L attivita di formazione
e finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche
attitudini culturali e professionali necessarie all assolvimento delle funzioni
e dei compiti attribuitigli nell ambito delle strutture cui e assegnato e a
fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione
organizzativa.
7. La prima finalita viene
perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire
la globalita dei lavoratori, nell ambito di una necessaria programmazione
degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
8. La seconda finalita viene
perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze
di specializzazione nell ambito del profilo professionale sia esigenze di
riconversione e di mobilita professionale.
9. Le attivita di formulazione
professionale, di aggiornamento e di riqualificazione possono concludersi con
misure di accertamento dell avvenuto conseguimento di un significativo
accrescimento della professionalita del
singolo lavoratore che costituisce, ad ogni effetto, titolo di
servizio.
Art. 21(Diritto allo
studio) 1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali. 2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio, e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale. 3. Sino allentrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente, in quanto non modificata dai precedenti commi.
CAPO 4STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 22(Profili
professionali)(8) [1. L identificazione di
profili professionali di cui all art. 22 del DPR 3
maggio 1987, n. 268 sara recepita con legge
regionale e avra valore per il prossimo triennio
contrattuale.]
(8) Articolo abrogato dall’art. 47 della l.r. 22/90
Art. 23(Osservatorio regionale per il
Pubblico Impiego)(9) 1. Nell ambito del Settore
Personale e Organizzazione e istituito l Osservatorio regionale del
Pubblico Impiego con le seguenti attribuzioni:
- programmare e organizzare le
rilevazioni sullo stato della occupazione presso le pubbliche amministrazioni
della Regione previste dall art. 4 del DPR 5- 3- 1986,
n.68;
- accentrare e analizzare i
flussi e i fabbisogni quantitativi e qualificativi, le previsioni occupazionali,
le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel comparto, anche in
rapporto alle analoghe rilevazioni promosse dall Osservatorio
nazionale;
- organizzare tutti i dati
globali e disaggregati riguardanti il personale degli Enti del comparto, nonche
la relativa distribuzione funzionale e territoriale, anche al fine di favorire e
indirizzare i processi di mobilita.
La relativa struttura sara
definita con legge regionale.
CAPO 5CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI
Art. 24(Livelli di
contrattazione) 1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) regionale, che riguarda la definizione dei piani, dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli Enti di cui allart. 4 del D.P.R. n. 68 del 5.3.86, il funzionamento dellOsservatorio regionale del Pubblico Impiego e lattivazione dei processi di mobilità tra Enti in ambito regionale, nonchè le materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge; b) territoriale, sub-regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a), nonchè le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge; c) a livello di singoli Enti di cui allart. 2 della presente legge; d) a livello di decentramento dellEnte Regione, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo Ente. 2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dellarticolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante gli atti previsti dai singoli ordinamenti degli Enti di cui allarticolo 4 del D.P.R. 5.3.1986, n. 68.
Art. 25(Composizione delle
delegazioni) 1. La delegazione trattante, a livello di contrattazione regionale e sub-regionale, è costituita dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, e da una rappresentanza: - dellA.N.C.I. per i Comuni e i loro Consorzi; - dellU.P.I. per le Province e loro Consorzi; - dellU.N.C.E.M. per le Comunità Montane; - dellUnioncamere per le Camere di Commercio; - degli altri Enti di cui allarticolo 4 del D.P.R. 5.3.1986, n. 68 per quanto di rispettiva competenza; - di una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dellesercizio del diritto di sciopero e dalle Confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. A livello di contrattazione decentrata per singolo Ente, o di suo decentramento, la delegazione trattante è costituita: - dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato; - da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali lAccordo si riferisce; - da una delegazione composta dai rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna Organizzazione Sindacale come sopra indicata.
Art. 26(Materie di contrattazione
decentrata) 1. Nell ambito della
disciplina di cui all articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n.93 del DPR 11
febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di
contrattazione decentrata i criteri, le modalita generali e i tempi di
attuazione in ordine alle seguenti materie:
- l organizzazione del lavoro,
anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici e alle
innovazioni tecnologiche, nonche le proposte per la sua programmazione ai fini
del miglioramento dei servizi;
- l aggiornamento, la
qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
- la rispondenza dei profili
professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel
contratto nazionale;
- le pari
opportunita;
- i sistemi, i piani e i
programmi volti a incrementare la produttivita, loro verifica e le
incentivazioni connesse;
- la struttura degli orari di
lavoro (turni, flessibilita, reperibilita, straordinario, permesso), nonche
le modalita di accertamento del loro rispetto;
- la mobilita all esterno
della stessa Amministrazione e la disciplina di quella
interna;
- la formulazione dei programmi
concernenti l occupazione, anche in relazione alle politiche degli
organici;
- le condizioni ambientali e la
qualita del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e
dei piani di lavoro);
- l agibilita dei patronati
sindacali sul luogo di lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l
organizzazione dei CRAL;
- le altre materie
appositamente demandate alla contrattazione decentrata della presente
legge.
Art. 27(Procedure di raffreddamento
dei conflitti) 1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente Accordo, deve essere formulata richiesta scritta di confronto, con lettera raccomandata A.R., da una delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dellesercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporta lobbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che lha ricevuta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi. 2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata, per conoscenza, alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 3. Trascorsi quindici giorni dallinsorgenza del conflitto, si può fare ricorso alla delegazione trattante lAccordo nazionale di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere. 4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono. 5. Lapertura del conflitto non determina linterruzione del procedimento amministrativo.
Art. 28(Informazione) 1. L informazione si attua in
modo costante e tempestivo con le Organizzazioni Sindacali a livello confederale
e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi e ai
programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci
annuali o pluriennali.
2. Ai sensi dell art. 18 del
DPR 11 febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi
istituzionali, salva la continuita dell azione amministrativa, al fine di
ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza
dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle
Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il
personale, l organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la
valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L
informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette
a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il
personale e l organizzazione del lavoro.
3. L informazione, a seconda
dei diversi suoi oggetti, e rivolta alle Organizzazioni Sindacali territoriali,
con particolare riferimento all organizzazione dei servizi - e a quelle di
categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge - quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita attuative sono
stabilite dagli Accordi.
4. Le Organizzazioni Sindacali
di cui all art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere alla
Regione, che e tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del
personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di
efficienza – efficacia e ai fenomeni fisiologici di turn - over conseguente alla
rilevazione dei carichi di lavoro.
5. Ai sensi dell art. 20 del
DPR 11 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di
nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi
preesistenti, le Organizzazioni Sindacali sono informate sulle caratteristiche
generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con
congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all
occupazione, alle funzioni e ai ruoli dell Ente, all ambiente e alla qualita
del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. In armonia con quanto
disposto dai commi 1° e 2° dell articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l
utilizzo dei dati sulla quantita e qualita delle prestazioni, le
Amministrazioni garantiscono, sentite le Organizzazioni Sindacali, un adeguato
sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del
lavoratore.
7. Al lavoratore viene comunque
garantito il diritto di conoscere la qualita e l uso dei propri dati personali
raccolti e, con l assistenza delle Organizzazioni Sindacali, il diritto di
integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi
decentrati previsti dal precedente articolo 26, vengono definite le modalita e
i tempi dell informazione.
Art. 29(Attivita sociali, culturali,
ricreative) 1. Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse dalla Regione sono gestite da organismo formato dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dallarticolo 11 dello Statuto dei lavoratori, nei limiti dellapposito stanziamento previsto nel bilancio regionale.
Art. 30(Trattenute per scioperi
brevi) 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alleffettiva durata dellastensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore a unora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.
Art. 31(Igiene, sicurezza e salubrita
del lavoro)(10) Le visite mediche di controllo
sulle assenza dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle
Unita Sanitarie Locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di
garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a
conoscenza dell Amministrazione di appartenenza nella parte in cui e contenuta
la sola prognosi.
b) Accertamenti in materia di
sicurezza, igiene e salubrita del lavoro.
Le Unita Sanitarie Locali
hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici
connessi con attivita esposte a rischio e in particolare in presenza di rischi
derivanti dall uso continuo di video - terminali, come dispone la vigente
normativa CEE Le Unita Sanitarie Locali e gli altri organismi pubblici a cio
preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di
verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell Amministrazione.
Le Unita Sanitarie Locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a
tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarita psico
- fisiche e alla prevedibilita di rischi specifici, con particolare attenzione
alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute
riproduttiva.
c) Libretto
sanitario.
E istituito il libretto
personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti
insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalita
previste in materia per il personale dei VVFF dagli allegati al DPR 10 aprile
1984, n. 210.
CAPO 6TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 32(Stipendi) 1. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare derivanti dallAccordo Nazionale di Lavoro per il triennio 1985-87, recepito dalla presente legge sono così determinati: qualifica funzionale | dall1.1.1986 | dall1.1.1987 (compreso quello del 1986) | dall1.1.1988 (compreso quello del 1986 e 1987) | 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 1a q.dir. 2a q.dir | 150.000 240.000 294.000 324.000 396.000 492.000 582.000 858.000 810.000 900.000 | 325.000 520.000 637.000 702.000 858.000 1.066.000 1.261.000 1.859.000 1.755.000 1.950.000 | 500.000 800.000 980.000 1.080.000 1.320.000 1.640.000 1.940.000 2.860.000 2.700.000 3.000.000 | 2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori stipendiali tabellari di cui allart. 29 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26, nonchè quelli previsti nel C.C.N.L. del 13 aprile 1983, relativa a Istituti Autonomi Case Popolari e loro Consorzi regionali, A.N.I.A.C.A.P. e Consorzi di Sviluppo Industriale (C.C.N.L. 27.5.1983), sono così modificati: I qualifica 3.800.000 II qualifica 4.460.000 II qualifica 5.000.000 IV qualifica 5.650.000 V qualifica 6.640.000 VI qualifica 7.500.000 VII qualifica 8.700.000 VIII qualifica 12.000.000 I qualifica dir. 13.900.000 II qualifica dir. 17.000.000 (11) 3. Il trattamento tabellare del personale della I e II qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e a L. 4.000.000. 4. Al personale della I qualifica dirigenziale limporto di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica. 5. I valori precedenti competono ai dipendenti degli Istituti Autonomi Case Popolari e loro Consorzi regionali, ANIACAP e Consorzi di Sviluppo Industriali secondo la tabella di equiparazione di cui allallegato A del presente articolo. 6. Le indennità di cui allart. 30 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26, nelle misure di seguito riportate: 2a qualifica 60.000 3a qualifica 120.000 4a qualifica 120.000 5a qualifica 120.000 6a qualifica 360.000 7a qualifica 360.000 8a qualifica 500.000 vengono soppresse, concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari. Allegato A Ordinamento Regionale | Contratti IACP e Consorzi di Sviluppo Industriale | 1a qualif. funz. 1a qualif. funz 3a qualif. funz 4a qualif. funz 5a qualif. funz 6a qualif. funz 7a qualif. funz 8a qualif. funz 1a qualif. dirig. | Portieri 1a fascia funz 2a fascia funz 3a fascia funz --- ---- ---- --- 4a fascia funz. 5a fascia funz 6a fascia funz 7a fascia funz |
(11) Dal 1° luglio 1990 vedi la l.r. 22/90, art. 40.
Art. 33(Indennita) 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità: a) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, idraulico, silvo - pastorale) inquadrato nella V qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 480.000; ((12) ) b) al personale dellVIII qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica complessa, nonchè al personale laureato munito della prescritta abilitazione per lesercizio della professione e per liscrizione allAlbo che operi in posizione di staff, compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 suddivisa per dodici mensilità; (11) c) al personale inquadrato nella I qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua di direzione di struttura di L. 3.000.000 suddivisa in dodici mensilità;( ((13) ) d) al personale inquadrato nella II qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua di funzione di L. 4.600.000 suddivisa per dodici mensilità; (12) e) per il personale della I e II qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31.12.1987; (12) f) lindennità di coordinamento rimane fissata nellimporto e nelle forme di attribuzione previsti dalla L.R. 9.5.1984, n. 26;(12) g) lindennità di rischio di cui alla lettera i) dellart. 30 della L.R. 9.5.84, n. 26 è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue suddivise per dodici mensilità; h) l indennita di
reperibilita di cui al terzo comma dell art. 34 della LR 9 maggio 1984, n. 26,
e fissata in L. 18.000 per ventiquattro ore giornaliere; i) al personale adibito in via
continuativa a servizi che comportino maneggio di valori e di cassa compete una
indennita giornaliera nella misura e con le modalita previste per i dipendenti
civili dello Stato, ai sensi dell articolo 4 del DPR 5 maggio 1975, n. 146 e
successive modifiche e integrazioni;
l) a decorrere dall 1- 1-
1989, al personale degli Istituti Autonomi Case Popolari, loro Consorzi
regionali e ANIACAP l importo della 14a mensilita di cui all art. 81 del CCNL
13- 4- 1983 e corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di
anzianita. L eventuale eccedenza tra il trattamento stipendiale annuo a regime
ed il trattamento stipendiale base di cui ai CCCCNNL 83/ 85 per gli II.AA.CC.PP.
e 82/ 84 per i Consorzi Industriali depurato della quota di IIS pari a lire
1.081.824 annue conglobata e incrementata dell aumento di cui al precedente art. 32, concorre ad
incrementare la retribuzione individuale di anzianita.
Art. 34(Scaglionamento degli aumenti
dell indennita)(14) 1. Laumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere g) e h) del precedente art. 33 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il restante 35% dall1° gennaio 1988. 2. Lintegrazione tabellare relativa alla I e II qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e L. 4.000.000 è corrisposta in ragione del 30%, 35% e 35% dall1° gennaio 1986, dall1.1.1987 e dall1.1.1988. 3. Le altre indennità di cui allart. 30 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26, nonchè lindennità di funzione dei dirigenti dei Consorzi industriali di cui al C.C.N.L. 11.7.1984, continuano ad applicarsi fino al 31.12.87. 4. A decorrere dall1.1.1988, ai dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale lindennità di funzione mensile pensionabile di cui al C.C.N.L. sopra richiamato è corrisposta, per la parte eccedente la corrispondente indennità prevista dal primo comma, lettera c), del precedente art. 33, a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Lelemento aggiuntivo della retribuzione di cui allart. 85 del C.C.N.L. 1983/85 dall1.1.1988 è corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi: III fascia L. 120.000 annue IV fascia L. 360.000 annue V fascia L. 360.000 annue VI fascia L. 500.000 annue VII fascia L. 500.000 annue Il restante importo è assorbito dai miglioramenti economici del prossimo contratto.
Art. 35(Retribuzione individuale di
anzianita per gli IIAACCPP e Consorzi Industriali) 1. Per il personale dipendente dai Consorzi di Sviluppo Industriale e dagli II.AA.CC.PP., il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31.12.1986 con laggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. 2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dai rispettivi contratti di lavoro vigenti al 31.12.1985. 3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31.12.1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
Art. 36(Destinazione acconto art. 31
LR 9- 5- 1984, n. 26) 1. L acconto di cui al secondo comma dell art. 31 della LR 9 maggio
1984, n. 26, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianita
di cui all art. 37 della legge citata, che resta in godimento individuale.
Tale acconto si intende
aggiuntivo al beneficio economico complessivo.
Art. 37(Clausola di
garanzia)(15) 1. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata, con decorrenza dal 1.1.1989, degli importi di cui allart. 31, primo comma, della L.R. 9 maggio 1984, n. 26. 2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, limporto predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
Art. 38(Passaggi di
qualifica) 1. Al personale che consegue, a qualsiasi titolo, il passaggio ad una qualifica superiore successivamente al 31 dicembre 1986, compete, oltre allo stipendio tabellare della nuova qualifica di inquadramento, anche la retribuzione individuale di anzianità e la relativa integrazione in godimento alla data del passaggio.
CAPO 7 DIRIGENZA
Art. 39(Principi
generali) 1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nellambito delle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dellazione dellapparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi istituzionali. 2. A queste scelte e agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate negli articoli 15 e 16 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26. 3. Le predette declaratorie e le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli Istituti Autonomi Case Popolari e i Consorzi di Sviluppo Industriale in relazione alla peculiarità dellordinamento di detti Enti.
Art. 40(Mobilita dei
dirigenti) 1. La Giunta regionale, su proposta dellAssessore al Personale e Organizzazione per i dirigenti delle proprie strutture e su proposta dellUfficio di Presidenza per i dirigenti delle strutture del Consiglio, con provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.
Art. 41(Responsabilita dei
dirigenti)(16) 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente articolo 39, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività. 2. Lattività dei dirigenti di I qualifica è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di II qualifica, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati dalla Giunta regionale. 3. La Giunta regionale e lUfficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, provvedono ad analoga valutazione dei dirigenti di II qualifica. 4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività. 5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dellAmministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.
Art. 42(Accesso alle qualifiche
dirigenziali) 1. L accesso alla I qualifica
dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso – concorso pubblico aperti ai
candidati in possesso del prescritto diploma di laurea e esperienza di servizio
adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella Pubblica
Amministrazione, Enti di Diritto Pubblico, Aziende pubbliche e private, in
posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della VIII
qualifica funzionale, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio
professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione
all Albo ove necessaria.
2. Il 25% dei posti messi a
concorso e riservato ai dipendenti di ruolo della Regione inquadrati nell VIII
qualifica funzionale nonche dei medesimi requisiti richiesti per i candidati
esterni.
3. Per accedere, per concorso
pubblico o corso - concorso pubblico, ai profili professionali della II
qualifica dirigenziale occorre il possesso del Diploma di Laurea richiesto e un
esperienza dirigenziale in Pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico o
Aziende pubbliche e private.
4. Il 40% dei posti messi a
concorso e riservato ai dirigenti di I qualifica di ruolo della Regione in
possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati
esterni.
5. L ammissione al corso -
concorso per l accesso alla I e alla II qualifica dirigenziale avviene nei
limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo, garantendo, in ogni caso,
la partecipazione degli interni in
misura proporzionale alla riserva.
6. Le riserve di cui sopra non
operano nei concorsi a posti unici delle qualifiche dirigenziali.
7. Ai fini del calcolo dell
anzianita per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti
disponibili alla II qualifica dirigenziale, viene computata anche l anzianita
nella VII fascia funzionale per gli Istituti Autonomi Case Popolari e i Consorzi
industriali.
8. La Regione puo ricoprire il
20% dei posti previsit nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali
mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non
superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l
accesso dall esterno, prescindendo dal requisito dell eta.
9. Le modalita per l
assunzione a contratto sono definite dalla Giunta regionale prevedendo comunque
che il trattamento economico degli interessati non puo in nessun caso essere
inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento ne superiore a
quello massimo in godimento da parte del personale di ruolo della stessa
qualifica dirigenziale.
10. Ai dirigenti assunti con
contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l attivita di
servizio del personale di ruolo prescindendo, per l accesso, dal requisito
dell eta.
Art. 43(Contingente della I qualifica
dirigenziale)(17) 1. I posti della I qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti come contingente della II qualifica dirigenziale ai sensi del secondo comma dellart. 16 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26. 2. Qualora il numero dei dirigenti di I qualifica, attualmente in servizio, superi laliquota prevista dal precedente comma, saranno istituite corrispondenti posizioni di soprannumero ad esaurimento.
(17) Per il contingente della II qualifica dirigenziale e dei Coordinatori di area, vedi l.r. 26/84 artt. 16 e 17
Art. 44(Funzioni dirigenziali negli
IIAACCPP e Consorzi di Sviluppo Industriale) 1. Negli Istituti Autonomi Case Popolari e nei Consorzi di Sviluppo Industriale vengono istituiti posti di ruolo della I qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della II qualifica dirigenziale con i criteri e modalità seguenti: a) nella fase di prima applicazione, il contingente organico, per ciascun Ente, della I qualifica dirigenziale è pari al numero dei dipendenti appartenenti allattuale VII fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato lincarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che viene riassorbita per effetto o del passaggio alla II qualifica dirigenziale o del conferimento dellindennità di coordinamento prevista dal presente Accordo; b) successivamente, leventuale contingente organico della II qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, viene determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti con la legge regionale. La copertura dei posti avviene con i criteri stabiliti con il predetto provvedimento.
CAPO 8
Art. 45(Personale dei corsi di
formazione professionale)(18) 1. Il personale docente della
formazione professionale del ruolo unico regionale e inquadrato in specifici
profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche
funzionali:
a) VI qualifica - docenti in
attivita della formazione professionale per il cui espletamento e richiesto il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici
requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) VII qualifica - docenti in
attivita della formazione professionale per il cui espletamento e richiesto il
possesso del diploma di laurea.
2. I titoli di studio, per l
esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle
specifiche attivita di formazione professionale.
3. Il personale direttivo, di
segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili
professionali del personale amministrativo del ruolo unico
regionale.
4. L accesso alle qualifiche
funzionali di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avviene per
pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte e
orali - a contenuto teorico e/ o pratico attinenti la relativa professionalita
e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri
predeterminati.
5. Il 50% dei posti messi a
concorso, relativi alla VII qualifica funzionale, e riservato al personale
docente, inquadrato nella VI qualifica funzionale del ruolo unico regionale da
almeno tre anni, purche in possesso dello specifico titolo di studio richiesto
per l insegnamento cui intende accedere.
6. L orario di lavoro del
personale docente dei centri di formazione professionale e fissato in 36 ore
settimanali.
7. Almeno 800 ore del
complessivo monte ore annuo devono essere riservate all insegnamento.
Le restanti ore sono utilizzate
in altre attivita connesse con la formazione.
8. Per il personale che opera
all interno degli Istituti di riabilitazione e pena, l orario di cattedra e
fissato in 15 ore settimanali di docenza piu 3 ore di
supplenza.
9. L articolazione dell
orario e oggetto di contrattazione decentrata.
10. Qualora, nell ambito dello
stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere
completamente l impegno orario da riservare alle attivita di insegnamento,
neppure ricorrendo all istituto della supplenza, va disposta la sua
utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i
criteri di cui al precedente articolo 26. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge si provvedera ad emanare una normativa organica
di Settore per disciplinare lo stato giuridico del personale della formazione
professionale.
11. L accertata
impossibilita, per un periodo determinato, di espletare l attivita didattica
corrispondente alla qualifica posseduta puo comportare una diversa e temporanea
collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai Centri,
preferibilmente per l assolvimento di attivita complementari a quelle di
docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.
Art. 46(Inquadramento del personale
docente) 1. Il personale docente che, per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali, superiori alla VII può essere assegnato, anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale e al livello retributivo in godimento. 2. LAmministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, può continuare ad utilizzare temporaneamente, e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti vacanti in organico. In tal caso, si rendono indispensabili altrettanti posti di docente. 3. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla VI viene inquadrato nella VI qualifica funzionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO 9NORME VARIE, FINALI E DI RINVIO
Art. 47(Tabella di
equiparazione) 1. In fase di prima applicazione, il personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari e dai Consorzi di Sviluppo Industriale e relative Associazioni e Federazioni nazionali è inquadrato in base alla seguente tabella: TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA IACP - CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E REGIONI I. A. C. P. e Consorzi Industriali | Regioni | Portieri e custodi I fascia funzionale II fascia funzionale III fascia funzionale .................. 5a q. f. IV fascia funzionale V fascia funzionale VI fascia funzionale VII fascia funzionale | 1a qualif. funz. 2a qualif. funz. 3a qualif. funz. 4a qualif. funz. 6a qualif. funz. 7a qualif. funz. 8a qualif. funz. 1a qualif. dirigen. | 2. La Commissione di cui al precedente articolo 22 provvede ad individuare, per il personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari, loro Consorzi ed A.N.I.A.C.A.P. e dai Consorzi di Sviluppo Industriale, i profili professionali definitivi in relazione alle qualifiche di inquadramento.
Art. 48(Mutamento di mansioni per
idoneita fisica) 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, lAmministrazione non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dellEnte, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o a qualifica inferiore. 2. Dal momento del nuovo inquadramento nella qualifica inferiore il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento.
Art. 49(Compensi) 1. È consentita la corresponsione da parte dellISTAT e di altri Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli Enti di cui allarticolo 2, secondo comma, della presente legge, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche e attività di settore, rese al di fuori dellorario di servizio, in deroga ai limiti di cui al precedente articolo 18.
Art. 50(Lavoro
elettorale) 1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 18.
Art. 51(Eventi straordinari e
calamita naturali) 1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari e imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente articolo 18.
Art. 52(Documentazione dello stato di
infermita) 1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata, alla struttura organizzativa di appartenenza e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
Art. 53(Trattamento a
regime) 1. Al personale destinatario del presente Accordo iscritto a forme esclusive, sostitutive o esonerative dellassicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti detà ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
Art. 54(Conglobamento di una quota
dell indennita integrativa speciale) 1. Con decorrenza 30 giugno
1988 e conglobato nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa
data una quota di indennita integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue
lorde.
2. Con la medesima decorrenza
la misura dell indennita integrativa speciale spettante al personale in
servizio e ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale,
iscritto alle Casse Pensioni degli Istituti di Previdenza, cessato dal servizio
con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell indennita
integrativa speciale, spettante ai sensi dell art. 2 della legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ai titolari di pensione
diretta, e ridotta, a cura della competente Direzione provinciale del Tesoro,
dell importo lordo mensile di L. 72.067.
Detto importo, nel caso in cui
l indennita integrativa speciale sia sospesa o non spetti, e portato in
detrazione della pensione dovuta all interessato.
4. Ai titolari di pensione di
reversibilita aventi causa del personale, iscritto alle Casse Pensioni degli
Istituti di Previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno
1988 o deceduto in attivita di servizio
a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell importo lordo mensile di L.
72.067 va operata in proporzione all aliquota di reversibilita della pensione
spettante, osservando le stesse modalita di cui al comma precedente.
Se la pensione di
reversibilita e attribuita a piu compartecipi, la predetta riduzione va
effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe.
Art. 55(Equo
indennizzo) 1. Nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente allINAIL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie. 2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 56(Patrocinio
legale) 1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi lapertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi allespletamento del servizio e alladempimento dei compiti dufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto dinteresse, ogni onere di difesa sin dallapertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.
Art. 57(Mensa) 1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale degli Enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla diretta preparazione ed erogazione dei servizi di ristorazione agli studenti e al tempo relativo a tutti gli effetti anche per il completamento dellorario di servizio.
Art. 58(Professionisti
legali) 1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai professionisti in servizio presso gli uffici legali è riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all1% dello stipendio tabellare base indicato nellart. 32 della presente legge, da aggiungere al salario di anzianità. 2. Al predetto personale spettano, altresì, i compensi di natura professionale previsti dal Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.
Art. 59(Affidamento di funzioni di
qualifica funzionale superiore) 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dellEnte, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nellambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa. 2. In caso di vacanza del posto di cui al comma precedente, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino allespletamento delle stesse e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. 3. Lincarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso. 4. Qualora lincarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.
Art. 60(Arricchimento
professionale) 1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e lefficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione decentrata, organizza direttamente, ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive. 2. Tali corsi devono concludersi con esame selettivo finale e agli stessi può partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica delle medesime qualifiche. 3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al sesto comma dellarticolo 11, deve essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dellarricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.
Art. 61(Norma transitoria e di
rinvio) 1. La disciplina dei concorsi speciali contenuta nellarticolo 39 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26, sarà applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di organizzazione degli Uffici. 2. Resta altresì confermata la disciplina prevista dallart. 36 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26. 3. Le indennità previste dal primo comma, lettere c) e d), dellarticolo 30 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26 (I qualifica dirigenziale e VIII qualifica funzionale) vengono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che, in base ad atti formali - deliberazioni della Giunta regionale o dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, ordini di servizio del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori e, per il personale del Consiglio, del Presidente dello stesso - di data certa, risultino investiti di funzioni di responsabilità - direzione di strutture istituite con gli stessi atti, nellambito dellordinamento regionale, oltre a quelli previsti da leggi regionali o statali. 4. Le indennità di cui al comma precedente competono dalla data di entrata in vigore della L.R. 9 maggio 1984, n. 26 o dalla data di effettivo affidamento dellincarico se successiva.
Art. 62(Norma
finale) 1. Nellarco di vigenza dellAccordo approvato con la presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 9 maggio 1984, n. 26, non modificate dalla presente legge, con esclusione di quelle che per loro natura rivestivano carattere transitorio, salvo che non siano state confermate dalla presente normativa.
Art. 63(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge si
provvede mediante l utilizzo delle somme che
sono state stanziate nel Bilancio per l esercizio
finanziario 1988 nei capitoli di spesa 0003020
relativi al trattamento economico previdenziale ed
assistenziale del personale
dipendente. 2. Per quanto concerne i
compensi incentivatila produttivita di cui all
articolo 11 della presente legge, i relativi
oneri verranno imputati al capitolo 0003040
Spese per compenso del lavoro straordinario
prestato dal personale regionale e per
compensi incentivanti la produttivita .
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