Anno 1993
Numero 27
Data 15/12/1993
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 dicembre 1993, n. 181.
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Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 27

Disciplina per l' autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti.(1) 


(1) Con l’art.18 della l.r. 25/2007, le funzioni per l’esercizio delle attività di trasporto infermi e di feriti previste dalla presente legge regionale in capo alla Regione sono trasferite alle ASL, nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative.


Art. 1

Autorizzazione.


1. Lesercizio delle attività di trasporto di infermi e di feriti è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, previo accertamento dei requisiti tecnici da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative. Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione già istruita presso lAssessorato competente. (2) 

2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti dalla Croce Rossa Italiana, dalle Forze Armate e da altri corpi dello Stato, nonchè dalle unità sanitarie locali, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Lautorizzazione di cui al precedente primo comma riporta le generalità del soggetto autorizzato, le sedi operative, il tipo di attività esercitata (se di trasporto o di soccorso), lindividuazione dei mezzi utilizzati in relazione al tipo di attività, le generalità del medico responsabile, nonchè il numero degli altri addetti distinti per professionalità e con lindicazione del tipo di rapporto.

 



(2) Comma così integrato dalla l.r. 17/96, art. 1.


Art. 2

Domanda di autorizzazione.


1. Ai fini del rilascio dellautorizzazione, il richiedente ovvero il legale rappresentante dellente, società, organizzazione ed associazione deve presentare istanza al Presidente della Giunta regionale, tramite lAssessore alla sanità, indicando il tipo di attività che intende esercitare nonchè le generalità e corredando la stessa della seguente documentazione:

a)      in caso di ente, società, organizzazione e associazione, dellatto costitutivo e dello Statuto, nonchè, ove prevista, dalla dimostrazione di iscrizione in pubblici registri; in caso di ditte individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certificazione di avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio per lattività di trasporto infermi e feriti; 

b)   del regolamento disciplinante lespletamento del servizio;

c)    della planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede e per ciascuna sede operativa prevista, ivi compreso il deposito garage dellautoambulanza e mezzi mobili;

d)      dellelenco dei mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle stesse caratteristiche tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarità ovvero del tipo di disponibilità; della dichiarazione, per i mezzi non ancora provvisti di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo di rilascio della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante lavvenuta assegnazione della targa; 

e)    dellelenco del materiale sanitario e delle attrezzature in dotazione a ciascun mezzo e di quello presente e disponibile in ciascuna sede ed in particolare di quelle esistenti allinterno del deposito garage al fine delle periodiche disinfezioni e lavaggi di carattere ordinario, nonchè di quelle previste per il trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e diffusive;

f)       dellindicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dellincarico da parte dello stesso; 

g)      delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione; 

h)   dei titoli professionali di abilitazione del personale addetto al servizio;

i)     della documentazione idonea a dimostrare liscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto dimpiego o comunque dipendente;

l)        in caso di associazioni di volontariato iscritte al relativo Albo, della dichiarazione di ciascun addetto volontario, controfirmata dal responsabile dellAssociazione, circa la gratuità del servizio;

m)    della copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti la responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti alla circolazione e allo svolgimento dellattività di trasporto e di soccorso estranee alla circolazione stradale, nonchè per infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso a beneficio del personale stesso. (3) 

2. Le sottoscrizioni e le copie di cui al precedente comma vanno debitamente autenticate.



(3) Comma  così modificato dalla l.r. 17/96, art. 1, comma 2.


Art. 3

Requisiti tecnici ed equipaggiamento dei mezzi di trasporto e di soccorso.


1. Per quanto riguarda la classificazione, i requisiti e le caratteristiche costruttive delle autoambulanze vigono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 533, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1988, al relativo allegato tecnico e alle eventuali successive modificazioni.

2. Le autoambulanze devono essere dotate della strumentazione prevista nellallegato alla presente legge, distintamente, per quelle di soccorso di (tipo A) ovvero di trasporto primario e di trasporto (tipo B) ovvero di trasporto secondario.

 3. Il personale addetto a ciascun mezzo di trasporto è costituito almeno da due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, e da un infermiere.

 4. A ciascun mezzo di soccorso sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, da un infermiere. ((4) )

 5. A ciascun mezzo di soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico. ( (5) )

6. Il personale sanitario medico e infermieristico addetto al soccorso a partire dal 1° luglio 1997 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)    il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione sanitaria svolto dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Aziende ospedaliere o dalle Associazioni di volontariato con esame finale approvato dalla Giunta regionale;

b)      il personale sanitario medico deve essere munito dallattestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame finale teorico-pratico organizzati dalle Unità Sanitarie Locali, dalla Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale, sentita la Federazione degli Ordini dei medici. (6) 

7. Il personale sanitario infermieristico può essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di cui al comma 5, lettera a).(7) 

 8. Al personale sanitario, medico e infermieristico che svolge attività di volontariato collegata ai mezzi di soccorso e per un periodo non inferiore a un semestre è rilasciato attestato professionale dal legale rappresentante dellAssociazione di volontariato. (8) 



(4) Comma così sostituito dalla l.r. 17/96, art. 1, comma 3.
(5) Comma aggiunto dalla l.r. 17/96, art. 1, comma 4.
(6) Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 1, l.r. 5 agosto 1996, n. 17. . 
(7) Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 1, l.r. 5 agosto 1996, n. 17. . 
(8) Comma aggiunto dal quarto comma dell'art.1, l.r. 5 agosto 1996, n. 17. . 


Art. 4

Tariffa.


1. La tariffa per il trasporto di infermi e di feriti disciplinato dalla presente legge è stabilita dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.




Art. 5

Pubblicità.


1. Ogni forma di pubblicità delle attività disciplinate dalla presente legge è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, che la rilascia, a domanda, sulla base di precisato testo, disegno o fotografia che si intende divulgare e quantaltro sia necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario.




Art. 6

Vigilanza.


1. Le unità sanitarie locali esercitano la vigilanza sullespletamento del servizio autorizzato a norma della presente legge.

2. In caso di inadempienza ovvero di venir meno dei requisiti e delle condizioni per cui è stata rilasciata lautorizzazione per il trasporto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale alla sanità, sospende lefficacia dellautorizzazione.




Art. 7

Termini per ladeguamento.


1. I soggetti esercitanti lattività di trasporto di infermi e di feriti, già titolari di autorizzazione, devono presentare istanza per la conferma, adeguando i servizi alle norme di cui alla presente legge, nel termine improrogabile di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. ((9) )

2. In mancanza ovvero in caso di non adeguamento, il Presidente della Giunta regionale su deliberazione della stessa, provvede alla revoca dellautorizzazione.(10) 



(10) Comma così modificato dal terzo comma dell'art. 20, l.r. 5 agosto 1996, n. 17
(9) Comma così modificato dalla l.r. 7/95, art. 20.


Art. 8

Tasse sulle concessioni regionali.


1. Lautorizzazione e lesercizio dellattività di cui alla presente legge nonchè la licenza per la pubblicità sono soggetti al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.

2. La tassa sulle concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11.  

 

 

ALLEGATO A (11) 




(•) Allegato così modificato dalla l.r. 17/96, art. 1, comma 6
(11) Comma aggiunto dalla l.r. 17/96, art. 1, comma 5.