Legge Regionale 24 maggio 1994, n. 17
Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione art. 10, legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5. (1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 4/2013, art. 27, c. 1, lett. d)
Articolo unico [1. All art. 10 della lr 15- 2- 85, n. 5 recante Modifiche e
integrazioni alla lr 9- 6- 80, n. 67 - Alienazione Terreni Demanio Armentizio
Regionale, tra il terzultimo ed il penultimo comma, sono inseriti i seguenti
commi:
Esaurite le procedure previste dal presente art. 9, intervenuta
contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto
- esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito
da una commissione regionale di 2° grado.
La Commissione regionale, nominata con Decreto del Presidente della
Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa è
composta:
1) dal Presidente della Giunta o dallAssessore al patrimonio, se
delegato, che la presiede;
2) dal Dirigente superiore dell Ufficio tecnico Eriale di
Bari;
3) dall Ingegnere capo dellUfficio tecnico della Amministrazione
Provinciale territorialmente competente;
4) dal Coordinatore dell Assessorato regionale all
Agricoltura;
5) dal Coordinatore del Settore Demanio;
6) da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni
di Segretario.
La stima stabilita dalla Commissione regionale è
inappellabile.
In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del
prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta
regionale procede allalienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le
norme di cui al RD 23/ 5/ 24, n. 827.]