Legge Regionale 19 dicembre 1994, n. 34
Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale - artigianale.(1)
Art. 1(2)
[1. Al fine di incentivare loccupazione nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dellart. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per lautorizzazione alla realizzazione, ampliamento di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva (3) .
2. Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero la sottoscrizione dellaccordo di programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale, è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile lampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione. Le aree interessate agli interventi previsti dallaccordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia (4)
3. La concessione edilizia dovrà inoltre preveder.e idonea e formale garanzia del destinatario della medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione duso degli immobili siano mantenuti per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dellattività produttiva (5) ]