Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 26 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria.(1)
Art. 1Finalità.(2) [1. La Regione Puglia, in attuazione dei
princìpi indicati nello Statuto, nellambito delle proprie attribuzioni e in
armonia con la
Risoluzione delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, con la normativa dellUnione europea e con
le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire agli immigrati
extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini
italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne
ostacolano linserimento nellorganizzazione sociale, culturale ed economica
della Regione.
2. Inoltre, la Regione Puglia concorre ad
assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente
nei centri di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i comuni.]
Art. 2Destinatari.(3) (4) [1. Accedono ai beni e ai servizi di cui alla presente
legge gli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza e gli
immigrati provenienti da Paesi non appartenenti allUnione europea, che dimorano
o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di aver rispettato le
disposizioni del testo unico sullimmigrazione, contenute nel decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono considerati immigrati, ai
fini della presente legge, i soggetti previsti allarticolo 29 del D.Lgs. n.
286/1998]
Art. 3Azioni e interventi. Competenze dei
comuni.(5) (6) [1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate
sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle
associazioni e dalle forze sociali, per conseguire unazione territorialmente
equilibrata e integrata. 2. I comuni sono competenti per tutte le attività di servizio
in favore degli immigrati di cui allarticolo 2. Essi operano normalmente
avvalendosi della collaborazione delle associazioni del volontariato e di tutte
le altre formazioni sociali. 3. I comuni esercitano inoltre le competenze di cui agli
articoli 10 e 11.
4. Per la realizzazione delle attività i comuni possono
stipulare convenzioni con istituzioni, enti e associazioni, in relazione alle
materie di intervento]
Art. 4Programmazione e sostegno. Competenze
della Regione(7) (8) [1. La Regione partecipa a iniziative
nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici
progetti. 2. La Regione programma e promuove, con i
piani di cui agli articoli 4 e 5, iniziative concernenti attività culturali,
diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione
professionale, attività economiche, interventi socio-assistenziali e sanitari,
diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui allarticolo
2
lestensione degli interventi e delle azioni previste a
favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la
tutela dei minori immigrati. 3. La Giunta regionale, sentita
la Consulta
di cui allarticolo 6, presenta un piano triennale per lapprovazione da parte
del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano contiene
gli obiettivi e le priorità dintervento, le condizioni e le modalità per la
concessione dei contributi, gli strumenti attuativi e lammontare delle risorse.
Il piano è predisposto dalla Giunta regionale anche nel caso in cui
la Consulta
non ha espresso in tempo utile il proprio parere. 4. I comuni e gli altri enti
locali concorrono alla formazione del piano triennale presentando alla
Regione i propri programmi entro il
30 maggio di ogni anno.
5. La Regione eroga finanziamenti a
sostegno delle iniziative degli enti locali nei limiti delle previsioni di
bilancio.]
(7) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. (8) Legge abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1
Art. 5Programma annuale(9) (10) [1. La
Giunta regionale, in attuazione del piano triennale e sentita
la Consulta
di cui allarticolo 6, approva il piano annuale degli interventi.
2.
In sede di prima attuazione, la Giunta approva, anche senza
il concorso della Consulta, un piano annuale delle attività. ]
(10) Legge abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1(9) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.
Art. 6Consulta regionale dellimmigrazione
extracomunitaria (11) (12) [1. È istituita la Consulta regionale
dellimmigrazione extracomunitaria.
2. La Consulta regionale
dellimmigrazione extracomunitaria è presieduta dal Presidente della
Regione o da un Assessore suo
delegato ed è composta:
a) da un
rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari,
costituita in associazione regionale e iscritta allalbo di cui allarticolo 9.
I predetti rappresentanti non possono comunque superare il cinquanta per cento
dei componenti effettivi della Consulta; è garantita la presenza di etnie
diverse fra loro;
b) dal
Presidente regionale dellAssociazione nazionale comuni italiani o suo delegato;
c) dal
Presidente dellUnione regionale delle province pugliesi (U.R.P.P.) o suo delegato;
d) da un
rappresentante per ogni Comune capoluogo scelto dal Sindaco tra gli Assessori
comunali o loro sostituti;
e) da quattro
Segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello regionale, sulla base dei criteri CNEL, o loro
delegati;
f) da quattro
rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nellOrganismo nazionale
di coordinamento, costituito presso il CNEL, che hanno la propria rappresentanza
in Puglia;
g) da quattro
Presidenti o Segretari regionali delle Associazioni datoriali dei diversi settori economici, designati dalle
rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale, secondo i criteri adottati dal CNEL, o loro delegati;
h) da un
rappresentante del CNEL;
i) da un
rappresentante dellUfficio immigrazione, senza diritto di voto;
l) dai Sindaci
dei comuni sede dei centri di accoglienza.
3. I componenti della Consulta
decadono se sono assenti ingiustificati per più di due volte di seguito; la
carica non è rinnovabile.
4. In caso di decadenza o
dimissioni, i componenti della Consulta sono sostituiti con le medesime
procedure di nomina. ]
(11) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. (12) Legge abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1
Art. 7Compiti della Consulta(13) (14) [1. Alla Consulta sono attribuiti
i seguenti compiti:
a)
promuovere fra gli immigrati, attraverso i programmi di cui agli
articoli 4 e 5, unadeguata informazione sulle condizioni di vita e di lavoro
nella Regione;
b)
esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti
legislativi e amministrativi regionali, per i profili riguardanti limmigrazione
extracomunitaria;
c)
esprimere pareri su ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta
o dal Consiglio regionale;
d)
collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla
realizzazione di iniziative concernenti le problematiche connesse
allimmigrazione;
e)
promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte istituite
dagli enti locali della Puglia, con quelle delle altre regioni, con quelle
nazionali e con i Consigli territoriali per limmigrazione;
f)
promuovere, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, la
costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati
extracomunitari;
g)
proporre alla Regione
iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti
questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, da
realizzare anche dintesa
con gli Stati dai quali gli immigrati
provengono;
h)
sottoporre al Consiglio regionale una relazione triennale sullo
stato di attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati e un
rapporto annuale sullo stato delle iniziative.]
(13) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. (14) Legge abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1
Art. 8Funzionamento della Consulta (15) (16) [1. I componenti della Consulta
per limmigrazione sono nominati per la durata della legislatura, con decreto
del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute
dai soggetti di cui allarticolo 6. Le designazioni del componente effettivo e
del supplente devono essere trasmesse entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta con indicazione dei membri effettivi e
supplenti, che sono nominati contestualmente.
2. Qualora nel termine di cui al
comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, la Consulta è costituita
sulla base di quelle ricevute, sempre che sia assicurata la maggioranza dei
componenti di cui allarticolo 6, lettera a) e fatte comunque salve le
successive eventuali integrazioni.
3. La Consulta elegge a
maggioranza, nel proprio seno, due Vice Presidenti, di cui uno individuato fra i
membri di cui allarticolo 6, lettera a), con funzioni vicarie.
4. Le funzioni di Segretario
della Consulta sono svolte da un dipendente regionale dellufficio competente
alluopo incaricato dalla Giunta regionale.
5. Ogni qualvolta lo ritiene
utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza
diritto di voto, altri rappresentanti di amministrazioni locali, di enti,
associazioni, centri di accoglienza e qualsivoglia interessato ai problemi
migratori.
6. La Consulta si riunisce
almeno quattro volte allanno.
7. Le riunioni della Consulta
sono valide se a esse partecipa la maggioranza dei membri in carica in prima
convocazione, con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.
8. La Consulta, entro sessanta
giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di
funzionamento. Il regolamento può prevedere anche listituzione e il
funzionamento di un Comitato esecutivo della Consulta.
9. La partecipazione ai lavori
della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese
di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge
regionale. ]
(15) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. (16) Legge abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1
Art. 9Albo delle Associazioni degli immigrati
extracomunitari.(17) [1. Resta in vigore lAlbo delle
Associazioni degli immigrati extracomunitari, istituito ai sensi della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 29. La tenuta dellAlbo può essere
disciplinata nel dettaglio dalla Giunta regionale con apposito regolamento.
2. Liscrizione allAlbo di cui
al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui
allarticolo 6, lettera a). ]
Art. 10Albo dei centri di
accoglienza.(18) (19) [1. È istituito lAlbo regionale dei centri di
accoglienza.
2. La Giunta regionale, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un
regolamento contenente i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono
uniformarsi per ottenere liscrizione allAlbo e le modalità di iscrizione.
3. I comuni interessati
autorizzano listituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio
territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i comuni espletano
compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.
4. Liscrizione allAlbo
regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per
lammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui
allarticolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998.
5. Ai comuni inferiori ai
ventimila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di
duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti
dalla legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42, calcolando al doppio il numero degli
alunni ammessi ai vari servizi e per larticolo 15
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio il numero dei
residenti .(20)
5-bis. Nelle more
dellistituzione dellAlbo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni
di cui al comma 5, fermo restando lammontare delle risorse rivenienti dalla
legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché dallarticolo 15
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, si applicano direttamente nei
confronti dei comuni sede dei Centri di accoglienza riconosciuti con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,
su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità
giornaliere su base annua con riferimento allanno precedente] (21)
(18) Articolo abrogato dall'art. 70,
comma 2, l.r.
10 luglio 2006, n. 19. (19) Legge abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1(20) Comma sostituito dall'art. 7,
comma 5, l.r.
7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così
formulato: «5. Ai comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di
accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua,
vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 e dall'articolo 15
della legge regionale 4 maggio 1999, n.
17,
calcolando al doppio la consistenza demografica.». (21) Comma aggiunto dall'art. 26,
l.r.
21 maggio 2002, n. 7.
Art. 11Azione civile contro la
discriminazione.(22) (23) [1. Ogni Comune organizza presso i suoi uffici un apposito servizio per gli
immigrati con compiti di osservazione, informazione e assistenza legale per gli
stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi. Il servizio è aperto alla collaborazione delle associazioni del
volontariato sociale]
Art. 12Centri di accoglienza già in
funzione.(24) (25) [1. I centri di accoglienza attualmente in funzione in collaborazione con le
prefetture e/o i comuni possono continuare la propria attività adottando
metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio dei rispetto delle
persone e di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.
2. Le strutture e
lorganizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro
termini perentori alle norme regolamentari di cui allarticolo 10]
Art. 13Abrogazioni.(26) 1. La L.R.
n. 29/1990 è abrogata, con eccezione dellarticolo 15.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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