Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 10 Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.(1)
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 (legge - quadro per l assistenza, l integrazione scolastica
sociale e i diritti delle persone handicappate), disciplina le attivita di
prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di
handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi
previsti dalla legislazione regionale vigente.
2. Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di
prevenzione della emarginazione sociale, limitazione dell istituzionalizzazione
e del ricovero ospedaliero, necessita di integrare l intervento sociale con
quello sanitario.
TITOLO 1INTERVENTI
CAPO 1Attivita di prevenzione, cura e diagnosi precoce dell handicap
Art. 2(Cura e diagnosi precoce dell handicap) 1. Le Unita sanitarie locali (USL), nell espletamento delle funzioni di
assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
provvedono a effettuare controlli periodici delle gravidanze per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della
madre e del nascituro.
Art. 3(Accertamento dell handicap) 1. Gli accertamenti relativi all handicap, alle difficolta, alla necessita
dell intervento assistenziale permanente e alla capacita complessiva
individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle USL mediante
le Commissioni mediche di cui all art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
integrate da un assistente sociale della USL nonche da un esperto da
individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella
patologia di cui e portatore il soggetto da esaminare, dipendente dalla USL.
Art. 4(Attestazione di handicap) 1. L individuazione del portatore di handicap come alunno a
cui assicurare l esercizio del diritto allo studio, all istruzione e all
integrazione scolastica e effettuata da operatori in servizio presso la USL di
residenza dell alunno, secondo quanto previsto dall art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di
handicap) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994.
2. Gli operatori della USL competente per territorio
provvedono, altresì, a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un
profilo dinamico - funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano
educativo individualizzato.
3. Alla definizione del piano educativo individualizzato
annuale provvedono, congiuntamente, nelle forme stabilite dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104 e dal dpr 24 febbraio 1994 di cui al precedente comma 1, gli
operatori sanitari individuati dalla USL e il personale insegnante curriculare e
di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell insegnante
operatore psico - pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti
la potesta parentale dell alunno.
CAPO 2Attivita di cura e riabilitazione
Art. 5(Compiti delle USL)(2) (3) 1. Ai sensi dell art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dell art. 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell art. 8, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall
articolo del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonche delle norme
regionali attuative, le USL provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui
all art. 26
della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36, cosi come organizzativamente e
funzionalmente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098
del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa
per l erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di
integrazione sociale e all assistenza protesica nei confronti dei portatori di
handicap.
2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica
sono erogate dalle USL secondo le indicazioni dell art. 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall art. 2 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
(2) Con l'art. 47, della l.r. 9/2000 fu emanata l'interpretazione autentica degli artt. 5 e 6 della presente legge, in relazione al trasporto di portatori di handicap. Successivamente l’art. 42 della l.r. 9/2000 è stato abrogato dalla l.r. 4/2010, art. 47, c. 5.(3) Vedi anche l'art. 8, lett. a) della 21/2000.
CAPO 3Inserimento nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro
Art. 6(Integrazione scolastica)(4) 1. La regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a
garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap per il loro
inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado cosi come
previsti dalla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l integrazione
scolastica degli handicappati) ed emana direttive alle USL e ai comuni allo
scopo di rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo il diritto
degli utenti nel territorio regionale.
2. Le USL, tenendo conto delle direttive regionali, provvedono
in particolare:
a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di
cui all art. 4;
b) a garantire le condizioni necessarie all integrazione dei
portatori di handicap in situazione di gravita nei plessi scolastici;
c) a valorizzare l esperienza dell integrazione scolastica di
cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma di sperimentazione
scolastica;
d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati.
3. I Comuni provvedono alle attivita di assistenza scolastica,
ai sensi della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 << Norme organiche per l attuazione
del diritto allo studio >>.
In particolare gli stessi provvedono:
a) agli adempimenti finalizzati all abbattimento delle
barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica
dei portatori di handicap;
b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;
c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici
di carattere collettivo, per l integrazione scolastica e per le attivita
collegate, comprese le attivita sportive, nonche, in caso di impossibilita di
assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto, all eventuale
attribuzione di assegni di studio o contributi per limitare l aggravio
economico delle famiglie;
d) all eventuale adeguamento dell organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, ai sensi
dell art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) a garantire l integrazione dei bambini handicappati nelle
scuole materne comunali anche con l ausilio di educatori specializzati per il
sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di
apprendimento.
(4) Con l'art. 47, della l.r. 9/2000 fu emanata l'interpretazione autentica degli artt. 5 e 6 della presente legge, in relazione al trasporto di portatori di handicap. Successivamente l’art. 42 della l.r. 9/2000 è stato abrogato dalla l.r. 4/2010, art. 47, c. 5.
Art. 7(Formazione professionale) 1. L inserimento nelle attivita di formazione professionale,
in relazione alle diverse capacita ed esigenze del portatore di handicap,
attestate dalle USL con la diagnosi funzionale, e effettuato, ai sensi delle
vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, attraverso:
a) la formazione ordinaria;
b) la formazione speciale;
c) le attivita di formazione - socializzazione.
2. Le attivita di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono
svolte, nell ambito dei normali corsi realizzati dai Centri di formazione
professionale dipendenti da enti pubblici e privati convenzionati e nell ambito
delle iniziative contemplate dal piano annuale di formazione professionale, nel
rispetto di quanto previsto dall art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
3. Le attivita di cui alla lettera c) del comma 1 sono
realizzate in collaborazione tra enti di formazione professionale, USL e Comuni,
secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale e nel
piano annuale ai sensi della vigente legislazione.
4. Nel piano annuale di cui al comma 2 vengono altresì fissati
i criteri per l inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie
formative in relazione a quanto previsto dall art. 17, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e in coerenza con le previsioni normative statali in
materia di elevazione dell obbligo scolastico.
5. Le figure professionali da utilizzare nel sostegno didattico
e formativo devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa
vigente in materia e devono frequentare i corsi di aggiornamento,
riqualificazione e le attivita di tirocinio organizzate d intesa con le
Universita.
6. In analogia a quanto previsto dall art. 15, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche presso i Centri di formazione professionale
possono essere costituiti gruppi di studio e di lavoro con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano
annuale di formazione professionale.
7. La Regione privilegia e favorisce l attuazione dei progetti
comunitari finalizzati al superamento del divario nelle opportunita
formative.
Art. 8(Formazione dei formatori) 1. La Regione, in adempimento, a quanto previsto dall art. 14,
comma 7, e dall art. 39, comma 2, lett c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, favorisce le occasioni e le iniziative finalizzate alla formazione e all
aggiornamento degli educatori, dei dirigenti di strutture educative e degli
operatori a vario titolo impegnati nelle attivita di integrazione degli
handicappati nella scuola, nella formazione professionale e nella societa.
2. Per le finalita di cui al comma 1, la Regione:
a) stipula convenzioni con le Universita ai sensi e per gli
effetti dell art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini
della formazione e dell aggiornamento degli operatori della formazione
professionale;
b) prevede nei piani di formazione professionale iniziative
formative per le figure professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e al dm Sanita 10 febbraio 1984 con l
utilizzazione delle strutture universitarie;
c) coordina e attua, d intesa con le Universita, la Facolta
di scienza dell educazione e l Istituto regionale di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativo (IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente
degli operatori impegnati nelle attivita di sostegno e di integrazione
scolastica, professionale e sociale;
d) attua iniziative intese a favorire l integrazione tra gli
operatori sanitari ed educatori ai sensi dell art. 39, comma 2, lett b), della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) favorisce la revisione dei percorsi e curricoli formativi
sia degli operatori che svolgono prevalentemente mansioni medico - sanitarie,
sia degli operatori che svolgono attivita prevalentemente in ambito psico -
sociale.
Art. 9(Orientamento) 1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dall art. 14, comma 1,
lett a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantisce un servizio di
orientamento ai fini dell integrazione nella scuola di ogni ordine e grado,
nella formazione professionale e nel mondo del lavoro.
Art. 10(Inserimento lavorativo) 1. Ai fini dell inserimento lavorativo dei portatori di handicap, la Regione
garantisce forme di agevolazione e sostegno in attuazione della normativa
regionale.
Art. 11(Albo regionale) 1. Fino all approvazione della legge regionale istitutiva
dell Albo previsto dall art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti,
le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di
volontariato che svolgono attivita idonee a favorire l inserimento lavorativo
dei portatori di handicap sono iscritti, secondo la rispettiva attivita e
natura giuridica, negli albi di cui alle leggi
regionali 1 settembre 1993, n. 21 Iniziative regionali a sostegno
delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381
Disciplina delle cooperative sociali e 16
maggio 1994, n. 11 Norme di attuazione della legge - quadro sul
volontariato.
2. Per l iscrizione agli albi di cui al comma 1, sono
richiesti, oltre a quelli gia previsti nelle leggi regionali, i requisiti
indicati nell art. 18, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. La Regione provvede a fornire l elenco aggiornato delle
associazioni di cui al comma 1.
CAPO 4Inserimento e partecipazione
Art. 12(Aiuto alla persona, attivita sociali e centri socio - riabilitativi) 1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con
difficolta o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale
sono esercitati dai Comuni e dalle USL che hanno lo scopo di mantenere, inserire
o reinserire i soggetti assistiti nell ambito delle relazioni familiari,
sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.
2. Le attivita in favore delle persone handicappate, in
aggiunta agli altri interventi socio - assistenziali previsti dalla vigente
normativa statale e regionale, riguardano:
a) forme di sensibilizzazione sociale e ambientale;
b) sostegno psico - sociale all handicappato e al nucleo
familiare, anche attraverso attivita specifiche inerenti le relazioni sociali
di vita;
c) trasporto dall abitazione ai servizi e viceversa o, se
necessario, accompagnamento e trasporto speciale;
d) interventi a sostegno dell inserimento nel mondo del
lavoro;
e) supporto assistenziale alle attivita di socializzazione,
anche mediante il concorso alle spese per l acquisto di apparecchiature idonee
a consentire un piu ampio inserimento nella vita sociale;
f) servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori,
funzionalmente collegato al sistema dei servizi e in particolare al servizio di
assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni finalizzate a
soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la
fruibilita del tempo libero e con particolari interessi professionali e di
studio.
3. Le disposizioni per l affidamento familiare dei minori si
applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di maggiorenni
handicappati.
4. Le persone handicappate prive, anche temporaneamente, di una
idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria utilizzano, ove sia
impossibile ogni altra forma di intervento che eviti l istituzionalizzazione, i
servizi residenziali socio - assistenziali esistenti.
5. L istituzione di nuovi servizi residenziali e disciplinata
in conformita alla vigente normativa regionale che regola i servizi per minori
e anziani.
6. Per la fruizione dei servizi previsti nei precedenti commi
puo essere richiesta una partecipazione economica in relazione al reddito
posseduto dal nucleo familiare.
Art. 13(Trasporto pubblico locale) 1. I Comuni e le Province, in qualita di enti concedenti
servizi di trasporto pubblico locale, provvedono, ai sensi della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 3 Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di trasporti pubblici locali , alla
ricognizione periodica delle esigenze di mobilita dei cittadini portatori di
handicap. Accertata l entita del fenomeno, predispongono piani di mobilita
per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite
dal piano regionale dei trasporti.
2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di
mobilita di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della
generalita dell utenza, ad adattare i propri programmi d esercizio alle
necessita dei cittadini handicappati.
Art. 14(Contratti di servizio finalizzati alla mobilita) 1. Per l attuazione operativa dei piani di mobilita di cui
all art. 13, comma 1, gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale
possono ricorrere alla stipula di contratti di mobilita con le aziende operanti
nel comparto del trasporto pubblico.
2. I contratti di mobilita possono essere aperti alla
partecipazione delle associazioni di cui all art. 11 e alla USL
territorialmente competente.
3. Il contratto di mobilita, oltre ai requisiti di forma
previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:
a) la qualita e la quantita dei servizi resi;
b) le modalita di produzione del trasporto;
c) i costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni
contraenti;
d) le tariffe a carico degli utenti.
Art. 15(Servizio di accompagnamento) 1. Per migliorare l utilita sociale e il gradimento del
servizio dedicato ai disabili, i Comuni e le Province possono istituire il
servizio di accompagnamento, in vettura sulle direttrici interessate ai piani di
mobilita.
2. Il servizio e istituito con il contratto di mobilita che
ne prevede oa regolamentazione e puo essere affidato in regime di convenzione
ai soggetti di cui all art. 11 senza oneri per il vettore.
Art. 16(Autorizzazioni comunali per l esercizio del servizio da noleggio con
conducente) 1. I Comuni riservano ad autovetture destinate al trasporto di cittadini
handicappati una quota delle autorizzazioni comunali per l esercizio del
noleggio con conducente in servizio sociale. L iscrizione all elenco regionale
di cui all art. costituisce preferenza nell assegnazione della licenza.
Art. 17(Barriera architettonica) 1. In materia di barriere architettoniche si applicano le
disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Le USL provvedono affinche i servizi che erogano specifiche
prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano
ubicati in locali privi di barriere architettoniche.
3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una direttiva nella quale vengono
indicati i servizi che devono uniformarsi all obbligo previsto dal comma 2.
4. La Regione redige, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno schema - tipo del certificato di
collaudo da adottarsi da parte dei Comuni per l eliminazione delle barriere
architettoniche.
5. Le attestazioni di abitabilita e agibilita sono
subordinate al collaudo di cui al comma 4.
TITOLO 2PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
Art. 18(Programma annuale di intervento)(5) 1. Tutti gli interventi mirati allintegrazione sociale,
scolastica, lavorativa, allorientamento e formazione professionale dei
cittadini handicappati, nonche alla prevenzione, cura e riabilitazione dei
medesimi da realizzare in ambito regionale devono essere in sintonia con un
programma annuale elaborato e approvato dai partecipanti alla Conferenza di cui
all art. 19, comma 1, tenendo conto del fattore umano, delle strutture, delle
attrezzature e delle risorse finanziarie disponibili, ancorche rivenienti da
Amministrazioni diverse.
2. In particolare, gli obiettivi programmati devono tener
conto:
a) della priorita degli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità;
b) degli interventi per la prevenzione.(6)
(5) Vedi anche l'art. 14 della l. r. 17/99.(6) Il programma di intervento già prorogato dalle ll.rr. 9/2000, art. 46 e 14/2001, art. 21, .è stato ulteriormente prorogato di un anno dalla l.r. 4/2003, art. 7, comma 1
Art. 19(Conferenza di servizi e accordi di programma) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su iniziativa del Presidente della Regione, giusta delibera
della Giunta regionale, e indetta apposita Conferenza di servizi cui
partecipano la Regione, i Provveditori agli studi della Regione, il
Sovrintendente scolastico regionale, il Direttore dell Ufficio regionale del
lavoro, il Direttore dell Agenzia di cui all art. 24 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, il rappresentante regionale dell ANCI, dell UPI e dell UNCEM,
nonche i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine
di acquisire opportune intese o assensi per assicurare il coordinamento dei
mezzi finanziari e delle risorse strumentali in materia di riabilitazione,
integrazione sociale nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro
dei portatori di handicap, tenendo conto di quanto indicato in materia di
dotazione organica nell art. 23, comma 1.
2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 definisce le
modalita per la stipula di accordi di programma a livello
territoriale subregionale fra Provveditorati agli studi, Distretti scolastici,
USL, Uffici provinciali del lavoro, Sezioni circoscrizionali per l impiego,
enti locali, per la realizzazione del programma annuale di cui all art. 18,
assicurando prestazioni uniformi nell ambito del territorio.
3. A firma congiunta dei partecipanti alla Conferenza di cui al
comma 1, nell ambito delle rispettive competenze, possono essere emanate, alle
strutture territoriali interessate, direttive e modalita organizzative in
attuazione delle iniziative concordate e per la stipula degli accordi di
programma.
4. Possono, altresì, essere concordate dagli stessi
sottoscrittori verifiche congiunte sull attuazione degli interventi oggetto
dell accordo.
Art. 20(Comitato di coordinamento interistituzionale) 1. Allo scopo di favorire la realizzazione di quanto forma
oggetto delle intese o accordi tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed
Enti di cui all art. 19, e costituito, presso la Presidenza della regione, un
Comitato di coordinamento interistituzionale composto da
dirigenti delle Amministrazioni e da rappresentanti degli organismi che
sottoscrivono l accordo e coordinato da un dirigente di grado apicale designato
dal Presidente della Regione.
2. Il Comitato, nell ambito delle proprie funzioni di
coordinamento:
a) predispone la bozza di programma annuale di cui all art.
18;
b) cura l elaborazione del programma di interventi di cui all
art. 6, comma 2, lett a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) presta assistenza tecnica ai fini della predisposizione
degli atti della regione e delle altre Amministrazioni che sottoscrivono l
accordo;
d) cura l elaborazione e la definizione delle iniziative di
cui all art. 39, comma 2, lettere c) e i), della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
e) predispone l organizzazione di un sistema di monitoraggio
sull andamento degli interventi e sull efficienza dei servizi, anche ai fini
dell esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all art. 7 del dpr 24
febbraio 1994;
f) stimola l attivita di cooperazione tra gli organismi
periferici dello Stato, la Regione, gli enti locali e le USL, anche sollecitando
le Conferenze di servizi di cui all art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
g) predispone gli strumenti attuativi per le iniziative di cui
all art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di corsi
di aggiornamento congiunti del personale impiegato nei piani educativi e di
recupero individualizzati;
h) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi sugli
aspetti qualitativi e quantitativi della condizione dei cittadini handicappati
in eta pre - scolare, scolare e post - scolare, al fine di offrire elementi
informativi per la programmazione di interventi coordinati;
i) propone la pubblicazione e diffusione dei risultati di volta
in volta conseguiti;
l) promuove l organizzazione di convegni, seminari, tavole
rotonde e conferenze allo scopo di acquisire elementi di conoscenza per
migliorare qualitativamente gli interventi;
m) cura il rapporto tecnico - scientifico e favorisce i
rapporti e gli interscambi con le iniziative e i progetti dell Unione europea
in materia;
n) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento dei
servizi e dell individuazione di nuove tipologie di intervento a favore dei
soggetti handicappati e delle famiglie;
o) assicura il raccordo con gli enti locali anche ai fini dell
organizzazione dei servizi di segreteria di cui all art. 40,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
p) elabora un documento annuale sullo stato di attuazione dell
integrazione dei cittadini disabili da inviare ai responsabili delle
amministrazioni e/ o organismi interessati;
q) cura il raccordo con le iniziative assunte dalle altre
Regioni ai fini di utilizzare le esperienze piu specificative e di proporre
interventi migliorativi;
r) cura i collegamenti con la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, con i Ministeri interessati e con altri
organismi operanti a livello nazionale;
s) e struttura di supporto per l espletamento delle funzioni
del Presidente della Regione, in relazione agli articoli 13, 14, 17, 39, 40 e 41
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche in relazione agli adempimenti
connessi all art. 12, comma 4, della legge n. 537 del 1993.
Art. 21(Ufficio di segreteria del Comitato) 1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all art. 20 si avvale
di un Ufficio di segreteria, con l utilizzo di personale all uopo incaricato
dal Presidente della regione, istituito con le modalita previste dalla legge di
organizzazione degli uffici.
Art. 22(Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata) 1. E istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti
della persona handicappata.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta un
regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento, l
organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della Consulta.
3. La Consulta deve prevedere le rappresentanze dei portatori
di handicap e delle loro famiglie nonche quelle delle organizzazioni impegnate
nell integrazione sociale e nella tutela dei diritti degli emarginati e dei
disabili.
4. La Consulta formula pareri in merito alla redazione del
programma annuale di cui all art. 18 e vigila sull applicazione della
normativa regionale concernente l handicap, proponendo altresi provvedimenti
necessari a renderla piu efficace o a soddisfare nuove esigenze.
5. La Consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di
competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari
e, in particolare, collabora con il Comitato di coordinamento di cui all art.
20.
6. Alla Consulta regionale spettano altresì i compiti di
verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi
sanitari di cui all art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dall art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
TITOLO 3NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23(Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16) 1. Ai sensi dell art. 30,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle USL
definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei carichi di lavoro
conseguenti allo svolgimento delle attivita di riabilitazione e integrazione
scolastica gia realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia
con il personale utilizzato ai sensi della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a
tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part -
time, per i profili professionali indicati nell art. 5, comma 5, della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal
DM del Ministro della Sanita 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede
secondo la disciplina concorsuale del personale del Servizio Sanitario
Nazionale. (7) 2. Per le attivita riconducibili alla materia dell assistenza
scolastica, nel rispetto dell autonomia sancita dall art. 128 Cost e previe
intese tra Regione e Comuni interessati, la dotazione organica viene definita
dai comuni tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro
conseguenti allo svolgimento delle attivita gia realizzate nei decorsi anni
sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a
tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part -
time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell ordinamento
degli enti locali. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina
concorsuale del personale degli Enti Locali.
3. Sino all espletamento delle procedure concorsuali per la
copertura dei posti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l
utilizzazione del personale impegnato nei servizi di integrazione scolastica
continuano ad applicarsi nel norme della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell art. 27
della legge regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.
(7) Il Governo ha comunque osservato che, in ordine all'art. 23, comma 1, ad evitare una non consentita applicazione della normativa, la possibilità di prevedere posti di ruolo nell'ambito del servizio nazionale è consentita esclusivamente per i profili professionali dell'area sanitaria e non anche per i profili socio-assistenziali -in cui rientrano, tra l'altro, le posizioni funzionali degli addetti ai servizi di integrazione scolastica - che possono invece essere previsti nell'ambito delle dotazioni organiche degli Enti Locali destinatari dello stesso provvedimento e sui quali fa carico il relativo onere finanziario anche in caso di delega delle funzioni alle A.S.L. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Leg.vo 502/92
Art. 24(Norma finanziaria) 1. Alle spese derivanti dall attuazione della presente legge
per le retribuzioni al personale dipendente dalle ASL, si fa fronte con le
assegnazioni del fondo sanitario nazionale, mentre per il restante personale si
fa fronte con i fondi che ordinariamente saranno stabiliti nel bilancio
regionale per il finanziamento della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16.
2. Alle spese derivanti per l espletamento delle funzioni di
cui agli artt. 20 e 22, preventivate in lire 50 milioni annue, si provvede
mediante impinguamento dell apposito capitolo.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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