Legge Regionale 3 giugno 1996, n. 6 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996- 1998.
TITOLO 1Norme di bilancio
Art. 1(Stato di previsione delle entrate) 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per l anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, e approvato in lire
39.190.099.944 in termini di competenza e in lire 45.710.463.758.529 in termini
di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l
accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante l esercizio finanziario
1996.
Art. 2(Stato di previsione della spesa) 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, e approvato in lire
39.190.171.099.044 in termini di competenza e in lire 45.710.463.758.529 in
termini di cassa.
2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992,
determinato in lire 1.203.303.535.957 - a seguito della contrazione del mutuo di
lire 800.000.000.000 attivato nel corso degli esercizio 1994 e 1995 per la
prevista rispettiva quota di lire 400.000.000.000 e dell avvenuto finanziamento
della somma di lire 303.535.957 con le risorse autonome regionali dell
esercizio 1994 - e iscritto, per la quota differenziale di lire
403.000.000.000, in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato
di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1996.
3. Al finanziamento del residuo disavanzo di lire
403.000.000.000 di cui al comma 2 si provvede, per l esercizio finanziario
1996, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell art. 20 del decreto -
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 19 marzo
1993, n. 68 e secondo i criteri e le modalita di cui all art. 14 della
presente legge.
Art. 3(Impegni e pagamento delle spese) 1. E autorizzato l impegno delle spese della regione per l
esercizio finanziario 1996, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all art. 2, salvo l impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60
e 61
della legge
regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l
esercizio finanziario 1996 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti
nello stato di previsione di cui all art. 2.
Art. 4(Quadro generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l
anno finanziario 1996, allegato n. 1 alla presente legge.
Art. 5(Elenco spese obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di
contabilita quelle descritte nell elenco allegato n. 2 alla presente legge.
Art. 6(Fondo di riserva per spese obbligatorie) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l esercizio
finanziario 1996 in lire 4.127.670.862, e iscritto al cap. 1110010 ed e
gestito a termini dell art. 36
della legge
di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 7(Fondo di riserva per spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l esercizio
finanziario 1996 in lire 1.000.000.000, e iscritto al cap. 1110030 ed e
gestito a termini dell art. 37
della legge
di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8(Fondi riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l esercizio finanziario 1996
in lire 398.195.554.155, e iscritto al cap.111020 ed e gestito a termini dell
art.41
della legge di
contabilita regionale n. 17 del 1977.
Art. 9(Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le
procedure di cui al comma 3 dell art. 41
della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione) 1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell anno
1996 e iscritto al cap. 1110070 ed e gestito a termini dell art. 38 della
leggi contabilita regionale.
2. L allegato n. 3 della presente legge indica l oggetto e l
importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell
anno 1996.
Art. 11(Fondo per i residui passivi perenti) 1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini
amministrativi, determinato per l esercizio finanziario 1996 in lire
30.000.000.000, e iscritto al cap.1110045 ed e gestito a termini dell art. 71
della legge
regionale di contabilita n. 17 del 1977.
Art. 12(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con proprio atto, le
iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell art. 43
della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli
stati di previsione della entrata e della spesa per l esercizio finanziario
1996.
Art. 13(Bilancio pluriennale) 1. A norma dell art. 6
e seguenti della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni e
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1996-
1998 nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO 2Disposizioni per il risanamento della situazione debitoria
Art. 14(Mutuo per il disavanzo di amministrazione) 1. Per fare fronte alla quota residuale del disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all art. 2, comma 3, della presente
legge, la Regione Puglia, a termini dell art.20 del decreto - legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e
autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo della
somma di lire 403.000.000.000.
2. Il mutuo sara stipulato a un tasso effettivo massimo annuo
pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per la
durata massima dell ammortamento di venti anni.
3. A tal fine e autorizzata l iscrizione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997- 1998 al capitolo 1122020,
la spesa annua di lire 44.150.000.000 per il servizio di ammortamento.
4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all
assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle
condizioni e con le modalita previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli
interessi del mutuo e garantito dalla Regione mediante l iscrizione nel
bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo delle somme occorrenti per
la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura
mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12
dell art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di
apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal
Presidente della Regione.
7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma del comma 3 dell art. 36
della legge
di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 151. A seguito della definizione - in attuazione degli artt. 20,
21,
22
e 23
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 e secondo le articolazioni, le modalita, le
condizioni e i termini contenuti nell apposita intesa convenzionale - delle
operazioni di ricontrattazione e consolidamento della complessiva esposizione
debitoria verso le banche per mutui diretti o indiretti, per credito agrario e
di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali al 31 dicembre
1995 per la parte non coperta dalle opportunita finanziarie previste dal
decreto - legge 27 ottobre 1995, n. 445, così come reiterato dal decreto - legge
23 dicembre 1995, n. 546, viene iscritta al capitolo 1121040 dello stato di
previsione della spesa, quale seconda annualita di ammortamento la somma di
lire 206.000.000.000.
2. Per le finalita di cui al comma 1 e per quelle connesse al
previsto consolidamento, da definire secondo le intese sottoscritte attraverso
appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio in
maturazione negli anni 1996 e 1997, e iscritta, nel bilancio pluriennale, al
capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 222.180.000.000
per l anno 1997 e di lire 239.145.000.000 per l anno 1998.
3. Le definitive risultanze delle previste operazioni di
riscontro documentale delle singole partite debitorie in contraddittorio tra
Regioni e organismi creditizi saranno definite entro il 31 dicembre 1997.
4. Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli
interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la
effettuazione dei pagamenti.
5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura mediante
vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12 dell art. 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di delegazione di
pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in
applicazione e secondo i criteri di cui al comma 6 dell art. 3 della medesima
legge n. 549 del 1995.
6. Il protocollo aggiuntivo previsto dall intesa convenzionale
di cui ai precedenti commi per la definizione della debitoria dell arretrato
dei contributi per i finanziamenti di edilizia agevolata a valere su leggi
statali, comprendera anche il residuo debito per il secondo semestre 1990
ammontante a lire 4.933.461.377 e per il secondo semestre 1991 ammontante a lire
1.991.147.194.
(•) Termine così modificato dall'art. 29
della l.r.
16/97. Precedentemente era fissato al 3 giugno.
Art. 16(Ricontrattazione tassi di interesse) 1. La Giunta regionale e delegata a definire strumenti tecnici di salvaguardia
che consentano di pervenire alla revisione dei tassi di interesse così come
concordati nell intesa convenzionale di ricontrattazione e consolidamento dell
esposizione debitoria verso le banche a seguito della convergenza dell Italia
ai parametri europei in materia finanziaria e monetaria.
Art. 17(Articoli 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1 Obbligazioni prive di
copertura finanziaria) 1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a
termini degli art. 3
e 4
della legge
regionale 23 gennaio 1991, n. 1, cosi come riaccertate in lire
78.112.676.347 ai sensi dell art. 15
della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, sono rideterminate in lire 23.222.877.760,
a seguito dei pagamenti intervenuti nel corso dell esercizio 1995 e delle
ulteriori insussistenze a oggi accertate.
2. Al finanziamento delle residue spese derivanti dalle
obbligazioni di cui al comma 1, nella articolazione di cui all allegato n. 4
della presente legge, si provvede mediante la iscrizione al cap. 1110095 della
Parte II - Spesa - del bilancio 1996 dello stanziamento in termini di competenza
e di cassa di lire 23.222.877.760.
3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale
riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al comma 2, nonche dalla
estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice
Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell esercizio
finanziario dell anno 1996.
4. La Giunta regionale e autorizzata a disporre con proprio
atto le assegnazioni di cui al comma 3.
Art. 18(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti) 1. Al fine di provvede alla liquidazione degli oneri per
ritardati pagamenti sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l esercizio finanziario 1996 i seguenti capitoli:
a) 0001315 Oneri per ritardati pagamenti - quota
interessi dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;
b) 0001316 Oneri per ritardati pagamenti - Quota
rivalutazione , dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;
c) 000137 Oneri per ritardati pagamenti - Spese
procedimenti e legali , dotato dello stanziamento di lire
10.000.000.000.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 e quella
stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione
giudiziale.
TITOLO 3Norme settoriali finalizzate al risanamento finanziario
Art. 19(Servizi e domanda individuale) Articolo rinviato dal governo
Art. 20(Disposizioni
urgenti per le attivita di formazione professionale)(1) [1.
La Regione predispone il piano di formazione 1996- 1997 sulla base di un
progetto di riforma delle attivita formative e individua procedure di
programmazione per il periodico recepimento di previsione e analisi delle
innovazioni del tessuto produttivo emergenti dall intero sistema
regionale.
2.
Per le spese delle attivita formative dell anno 1995 non finanziate dalla
Unione europea e dallo Stato, ivi incluse quelle destinate a utenze particolari
(tossicodipendenti, portatori di handicap, ristretti in istituti di pena, minori
interessati da provvedimenti dell Autorita giudiziaria, minori ad alti
rischio), e iscritta al capitolo 0961022 dell esercizio finanziario 1996 la
somma di lire 3.801.835.000.
3.
Le disposizioni di cui all art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1,
gia novellate per tutto l anno 1995 dall art. 4, comma 3, della legge
regionale 5 settembre 1994, n. 32, sono prorogate per l anno
1996.
4.
La lettera a) del comma 1 dell art. 15 della legge regionale 17 ottobre 1978,
n. 54 viene così modificata:
a) un funzionario regionale di livello retributivo non inferiore al VII o un
Preside o un docente di ruolo degli Istituti professionali e tecnici con
funzioni di Presidente .
5.
Dopo l ultimo comma dell art. 15 della medesima legge regionale n. 54 del 1978
viene aggiunto il seguente:
Al funzionario regionale Presidente della Commissione viene corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione corrispondente al
livello funzionale e retributivo di appartenenza. L importo per gettoni di
presenza viene invece versato, a cura degli enti gestori, alla Tesoreria
regionale sull apposito fondo previsto dall art. 78, comma 8, della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 .]
(1) Articolo già modificato dalla l.r.11/97 art. 4, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 15/2002, art. 36.
Art. 21(Disposizioni in materia sanitaria - Ripiano debiti Unita sanitarie
locali) 1. La Regione attiva le procedure previste dalla disposizione
normativa di cui all art. 2 del decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509,
convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 per i ripiani della maggiore spesa
sanitaria al 31 dicembre 1994, al cui accertamento si provvede nei termini e nei
modi di cui all art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la competenza relativa all
erogazione dei contributi alle associazioni dei donatori volontari di sangue e/
o loro federazioni, ai sensi dell art. 3
della legge
regionale 18 dicembre 1991, n. 14, nonche al pagamento dei compensi di
lavorazione per la produzione di plasmaderivati e trasferita alle Aziende - USL
e agli altri enti sanitari interessati, che vi provvedono secondo modalita e
direttive emanate dalla Giunta regionale.
3. L organizzazione e la gestione dei presidi fissi
extraospedalieri di pronto soccorso previsti dagli artt. 5,
6
e 7
della legge
regionale 7 giugno 1975, n. 49 e svolta dalle Aziende USL che possono
provvedervi anche in forma collaborative con i Comuni interessati, secondo le
modalita e direttive emanate dalla Giunta regionale.
4. Alle occorrenze finanziarie derivanti dell attuazione dei
commi 2 e 3 le Aziende USL provvedono con le quote indistinte del fondo
sanitario loro assegnate.
5. Fermo restando quanto previsto dall art. 4, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall art. 6, comma
5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in ordine al sistema di remunerazione a
tariffa delle prestazioni erogate, per il triennio 1995/ 1997, al termine del
quale si perverra esclusivamente al sistema di remunerazione a prestazione così
come previsto dal comma 7 ter del predetto articolo, al finanziamento dei costi
di gestione necessari per l attivita di assistenza sanitaria delle Aziende
ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
pubblici, non coperti dagli introiti rivenienti dalla tariffazione delle
prestazioni di degenza e ambulatoriali nonche da entrate proprie si provvede
mediante gli accantonamento delle quote del fondo sanitario previsti dall art.
10,
commi 1, della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38.
6. le quote di finanziamento di cui al comma 5 sono erogate
dalla Giunta regionale mensilmente in acconto sulla base dell80% dei costi
complessivi dellanno precedente; ai conguagli in positivo e in negativo si
provvede nellanno successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo
debitamente approvato con un programma di progressiva riduzione di tutti i costi.(2)
Art. 221. Per l anno 1996 il pagamento delle prestazioni erogate
dalle istituzioni di cui agli artt. 26, 41, 42 (IRCCS privati) e 44, lett a),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 puo essere effettuato:
a) mediante acconti mensili pari all80% di un dodicesimo della
spesa ammessa a consuntivo nellesercizio precedente;
b) con conguagli sulle contabilita presentate dalle ASL di
competenza, previa verifica da effettuare in conformità alle disposizioni
vigenti fermo restando il sistema di tariffazione e i limiti della spesa
previsti con delibera del Consiglio regionale n. 995 dell8 marzo 1995. Il
riscontro di regolarità delle contabilità da parte delle ASL deve concludersi
entro novanta giorni dalla data di presentazione, mentre la Regione provvede al
saldo entro i successivi novanta giorni.(3)
2. Le anticipazioni mensili da corrispondere agli Enti
ecclesiastici, nonche agli IRCCS di natura privata, sono corrisposte ed erogate
con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell Assessore alla sanita
se delegato.
3. A far tempo del 1 gennaio 1997 il pagamento verra
effettuato esclusivamente sulla base delle contabilita mensili delle
prestazioni effettuate con riferimento al sistema di tariffazione.
4. L IRCCS Oncologico con sede in Bari viene
dotato di n. 165 posti letto, di cui n. 15 posti letto per l espletamento dell
attivita libero - professionale, e relativi servizi e pertinenze con sede
definitiva presso una struttura ospedaliera pubblica da individuare con delibera
di Giunta regionale a norma dell art. 52
della legge
regionale n. 38 del 1994.
5. A partire dal 1 luglio 1996, i costi di gestione dell IRCCS
Oncologico con sede in Bari dovranno essere rapportati fino al limite massimo
dei posti letto di cui al comma 4.
6. La spesa per l eventuale ristrutturazione della sede
definitiva per l IRCCS Oncologico di Bari necessaria al programma straordinario
di edilizia ospedaliera di cui all art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67.
7. In considerazione delle finalita assistenziali e di ricerca
dell IRCCS Oncologico di Bari, l intervento e da considerarsi prioritario
nell ambito degli obiettivi del programma straordinario di edilizia
sanitaria.
8. L assistenza sanitaria ospedaliera e nell immediato per l
emergenza e urgenza alla popolazione del Gargano Nord viene assicurata con l
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo,
secondo le modalità previste dallart. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni:(4)
9. Soppresso dallart.
10
della l.r.
27/96.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero
della Sanita di cui all art. 2, comma 9, della legge n. 28 dicembre 1995, n.
549, sono erogabili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell art. 1
del decreto del Ministro della Sanita del 7 novembre 1991, ambulatorialmente e
da parte esclusivamente delle strutture a gestione diretta o equiparate ai sensi
degli artt, 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le prestazioni
specialistiche in seguito indicate, erogate nella regione Puglia alla data del 6
gennaio 1992, in regime ambulatoriale, in virtu di provvedimenti
amministrativi, regolarmente esecutivi e non previsti nell allegato 1 del
citato decreto ministeriale:
a) brachicurieterapia in after remote loading;
b) infissione permanente isotopi radioattivi;
c) piano di trattamento (centratura, calcolo, dose ecc);
d) studio completo delle sottopopolazioni linfocitarie;
e) determinazione citofluorimetrica degli autoanticorpi
antipiastrine adesi e circolanti;
f) studio immunologico leucemie acute;
g) studio completo del fenotipo immunologico delle sindromi
linfoproliferative croniche;
h) RMM;
i) litotripsia.
11. Per le prestazioni indicate al comma 10 la Giunta regionale
e autorizzata a fissare con proprio provvedimento le relative tariffe nonche
eventuali protocolli diagnostici di utilizzo.
Art. 23(Norme urgenti nel settore dei trasporti) 1. Agli enti locali che, al di ripianare i disavanzi di
esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio 1987
al 1993, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, contrarranno mutui decennali ai sensi dell art.
2 del decreto - legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa,
la Giunta regionale eroga nell esercizio 1996 contributi in misura non
superiore al 40% dell annualita di ammortamento e comunque nei limiti di spesa
complessiva di L.10.000.000.000 gravanti sul cap. 0592023.
2. Nelle more dell assunzione del mutuo e per le finalita di
cui al comma 1 dell art. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la Giunta regionale è autorizzata a
erogare acconti sulla base dei disavanzi certificati riconosciuti ammissibili,
utilizzando la somma stanziata sul capitolo di spesa 0552025
3. Agli oneri connessi alla gestione stralcio da istituire ai
sensi e per le finalità di cui al comma 1 dellart. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, le Commissioni provvedono con la somma
stanziata sul capitolo 05553022 nonchè con i rimborsi che saranno disposti
dallINPS per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991.
4. La Regione Puglia partecipa al cofinanziamento comunitario
del progetto denominato Corridoio Adriatico . Per tale
finalita e autorizzata la spesa di L. 470.000.000 iscritta nel capitolo
0553014.
5. La Regione Puglia può intervenire finanziariamente in favore
delle aziende di trasporto pubblico locale mediante contributi straordinari a
sostegno dei maggiori oneri connessi agli esodi anticipati del personale in
esubero attuati a decorrere dal 1° gennaio secondo la vigente normativa statale.
Alla spesa per il corrente anno si provvede con la disponibilità di cui al
capitolo 0552017, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite dalla
Giunta regionale.(5)
6. Modifica lart. 3
della l.r.
37/95.
7. Per il materiale rotabile acquistato con limpiego dei
proventi della gestione commissTimeNewRomane di liquidazione del disciolto ERPT,
in base allart. 12
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37, si intende utilizzato lintero importo
dei fondi statali vincolati trasferiti a detto Ente disciolto e non ancora
impiegato, dal quale è, pertanto, rimosso il vincolo di destinazione di cui alla
legge 10 aprile 1981, n. 151.(6)
(5) Comma così aggiunto dalla l.r. 27/96. dall'art. 11 , comma 1(6) Comma così aggiunto dalla l.r. 27/96. dall'art. 11 , comma 1
Art. 24(Enti fieristici regionali. Ripianamento passivita pregresse) 1. Gli enti fieristici a carattere regionale - art. 39
legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 - di Francavilla Fontana di Foggia sono
ammessi a usufruire una tantum di contributi straordinari della Regione
finalizzati al ripianamento delle passivita pregresse al 31 dicembre 1995 entro
i limiti massimi della articolazione di seguito riportata:
a) Ente Fiera di Francavilla Fontana lire 500.000.000 esercizio
finanziario 1996;
b) Ente Fiera di Foggia lire 7.000.000.000 complessivi esercizi
finanziari 1996e 1997.
2. Gli enti fieristici di cui al comma 1 devono presentare;
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e
del conto consuntivo dell ultimo esercizio finanziario, formalmente approvato
dal Consiglio generale e/o dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei
revisori dei conti, L erogazione dei contributo e subordinata all
approvazione del programma di risanamento da parte della Giunta regionale.
3. Per le finalita di cui ai commi 1 e 2 e iscritta nel
capitolo 0232025 la somma di lire 4.000.000.000 per l esercizio finanziario
1996 e lire 3.500.000.000 per l esercizio finanziario 1997.
Art. 25(Contributo straordinario all Ente autonomo Fiera del Levante) 1. La Regione, riconosciuto il ruolo svolto dall Ente autonomo
Fiera del Levante di promozione e valorizzazione delle
iniziative inerenti i settori di attivita di interesse regionale, concorre al
finanziamento degli interventi, programmati da detto Ente, di costruzione,
ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e
servizi destinati o da destinare esclusivamente alle attivita fieristiche.
2. Il contributo straordinario a destinazione vincolata e
concesso dalla Giunta regionale sulla base di un programma di interventi,
corredato di progettazione esecutive approvate dai competenti organi o munite
della avvenuta richiesta delle autorizzazioni, da presentare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale.
3. Con la stessa deliberazione di Giunta regionale sara anche
disposta l erogazione di un anticipazione, pari al 50% del contributo
concesso, da liquidare subordinatamente alla comunicazione dell avvenuto inizio
dei lavori.
4. L erogazione a saldo del contributo verra disposta a
completamento degli interventi e a presentazione degli atti di contabilita
finale e di collaudo.
5. Ai fini che precedono e istituito nello stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1996 il
seguente capitolo:
cap. 0352040 Contributo straordinario dell Ente
autonomo Fiera del Levante per la realizzazione di interventi per spese,
infrastrutture, impianti e servizi per le attivita fieristiche L.
1.500.000.000
Art. 26(Rideterminazione del finanziamento finalizzato al pagamento del concorso
negli interessi sui mutui contratti da enti, cooperative agricole e loro
consorzi ai sensi della legge regionale 12 aprile 1979, n. 20) 1. La Regione garantisce il regolare pagamento agli istituti di
credito per concorso sugli interessi relativi gia contratti da enti,
cooperative agricole e loro consorzi per l attuazione degli interventi di cui
alla legge
regionale 12 aprile 1979, n. 20 attraverso uno specifico piano di
ammortamento dei mutui perfezionati, a partire dall anno 1996 e fino all anno
2008.
2. Per le finalita di cui al comma 1 e istituito nello stato
di previsione della spesa del corrente esercizio il capitolo 0196030.
Art. 27(Legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 Manutenzione delle
opere pubbliche di bonifica
e di irrigazione - Modifiche e integrazioni)(7) [1. E abrogato il comma 2 dell art. 2
della legge
regionale 24 maggio 1985, n. 42.
2. Al fine di garantire il regolare pagamento delle rate
annuali dei mutui gia contratti dai Consorzi di bonifica per la manutenzione
delle opere pubbliche e di irrigazione autorizzati ai sensi dell art. 2
comma 1, della legge
regionale 24 maggio 1985, n. 42, nel bilancio regionale per gli esercizi dal
1996 al 2006 e istituito il seguente capitolo di spesa n. 0191015:
Spese per il pagamento delle rate dei mutui gia contratti dai Consorzi
di bonifica, per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di
irrigazione ai sensi della legge regionale n. 42 del 1985 , con uno
stanziamento annuale di lire 4.900.000.000.]
(7) articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 40, comma 1 ,lettera d
Art. 28(Legge
regionale 4 maggio 1979, n. 28 - Casa di riposo per profughi di Bari.
Ripianamento passivita pregresse) 1. La Regione provvede al ripianamento delle passivita
pregresse per le spese di gestione della Casa di riposo per profughi di Bari
attraverso il piano finanziario sessennale con decorrenza dall esercizio
finanziario 1996.
2. Per la finalita di cui al comma 1 si provvede mediante l
iscrizione in bilancio al cap. 0782020, per tutte la durata del piano
finanziario, delle somme per il ripianamento.
Art. 29(Interventi in favore degli emigrati. Sanatoria contributi al 31 dicembre
1994)(8) 1. Restano confermati per gli esercizi finanziari 1994, 1995 e
1996 i criteri e le modalità di erogazione dei contributi così come individuati
dal Consiglio regionale con deliberazioni di programma n. 837 del 7 aprile 1994
e 953 del 7 marzo 1995, adottate ai sensi dellart. 10 della legge regionale 23
ottobre 1979, n. 65 e successive modificazioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 0941012 del corrente esercizio
finanziario è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle istanze
pervenute alla Regione alla data del 31 dicembre 1994 ai sensi e per gli effetti
della legge
regionale 23 ottobre 1979, n. 65.
TITOLO 4Disposizioni per i programmi di intervento della Regione
Art. 30(Realizzazione della sede della Regione Puglia nella citta di Bari) 1. La Regione realizza la sede degli organi istituzionali e
degli uffici nella citta capoluogo mediante procedimenti di evidenza pubblica
con confronto concorsuale che osservi i principi in materia della normativa
statale e comunitaria.
2. Per la copertura finanziaria della spesa occorrente alla
realizzazione della sede, la Regione utilizza, a decorrere dal momento della
effettiva fruibilita dell opera, gli stanziamenti iscritti in bilancio in
misura pari a quella necessaria per il pagamento dei canoni di locazione
previsti per gli uffici locati nella citta di Bari.
3. Per le spese relative all attivazione delle procedure
concorsuali e istituito apposito capitolo 0512015 di L. 250.000.000 nello stato
di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.
Art. 31(Fondo rotativo per la progettualita. Partecipazione della Regione) 1. Al fine di consentire alla Regione l accesso al fondo
rotativo per la progettualita, istituito ai sensi del comma 54 dell art. 1
della legge 28 dicembre 1955, n. 549, e stanziata la somma di lire
1.000.000.000 al capitolo 0512040 del corrente esercizio finanziario.
2. I finanziamenti di cui al precedente comma 1 sono assegnati
dalla Giunta regionale con provvedimento che, unitamente al programma di opere
pubbliche da definire a termine del comma 56 dell art. 1 della legge n. 549 del
1995, acquisisce il parere preventivo della competente Commissione consiliare.
Art. 32(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari) 1. E istituito il fondo per il cofinanziamento dei programmi
comunitari iscritto al cap. 1110050 del corrente esercizio finanziario.
2. Il fondo e dotato di lire 25.920.354.637 provenienti dalla
reiscrizione a capitolo 1011010 di parte entrata delle residue economiche
determinate in sede di rimodulazione del Programma operativo plurifondo (POP)
1991/1993.
3. Il fondo puo essere incrementato dalle eventuali ulteriori
economie originate dalla gestione del Programma operativo plurifondo dai
rimborsi comunitari per progetti finanziati a totale carico del bilancio
regionale nonche da risorse proprie del bilancio autonomo finalizzate a spese
di investimento.
4. L accertamento delle economie di cui al precedente comma e
disciplinato secondo le modalita di cui all art. 71
della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni.
5. Il prelievo dal fondo avviene, su richiesta dell Area di
coordinamento per le politiche comunitarie d intesa con i settori competenti,
con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale e trasmesso per conoscenza
al Consiglio regionale.
Art. 33(Patti territoriali) 1. In coerenza con l art. 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104,
con l art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341, con la delibera del CIPE di
attuazione del 20 novembre 1995 e con gli artt. 28 e seguenti della legge 28
dicembre 1995, n. 549, la Regione provvede:
a) in presenza di intese di programma o patti territoriali
proposti dai soggetti pubblici e privati, a esprimere il parere previsto al
punto 4, ultimo comma della delibera CIPE del 20 novembre 1995;
b) in assenza di iniziative dei soggetti pubblici e privati sul
proprio territorio, a promuovere intese di programma da realizzarsi mediante i
patti territoriali .
2. Per l attuazione degli interventi previsti al comma 1, la
Giunta regionale determina le modalita di partecipazione e individua le risorse
da utilizzare del Programma Operativo Puglia del Quadro Comunitario di Sostegno
e dei Programmi di iniziativa comunitaria affidati alla Regione.
Art. 34(Fondo per l attivazione di interventi nel settore agricolo - forestale) 1. Il fondo per l attivazione di interventi nel settore agricolo - forestale,
iscritto al capitolo 1110080 del corrente esercizio finanziario, e attivato in
esecuzione delle disposizioni normative di cui ai commi 8 e 9 dell art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 35(Iniziative regionali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli) 1. Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli, riconosciuto
teatro di tradizioni ai sensi dell art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
la Regione concede al Comune di Bari il finanziamento i conto capitale della
somma di lire 10.000.000.000, che e stanziata nello stato di previsione della
spesa per l esercizio finanziario 1996 al capitolo 0522100.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e concesso con vincolo
di destinazione per l acquisto dell immobile a termini del comma 2 dell art.
19 della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27 ed e erogato a seguito della definizione
formale del diritto di proprieta dell ente locale che consenta la
disponibilita del bene in modo pieno ed esclusivo.
Art. 36(Semestre italiano di Presidenza dell Unione europea. Interventi
straordinari e urgenti) 1. In occasione del semestre italiano di Presidenza dell
Unione europea la citta di Muro Leccese e Otranto ospitano lo svolgimento del
Consiglio dei ministri dell agricoltura.
2. Per le finalita di cui al comma 1 la Regione Puglia concede
ai Comuni interessati contributi in conto capitale per interventi straordinari e
urgenti per le agibilita delle sedi delle riunioni del Consiglio dell Unione
europea.
3. Per i contributi concessi a termini della legge
regionale 20 giugno 1979, n. 37 e stanziata nello stato di previsione della
spesa per l esercizio finanziario 1996 la somma di L. 1.000.000.000 al cap.
0821015.
Art. 371. Per lo svolgimento in Puglia delle sessioni della Conferenza promosse dal
Consiglio d Europa e istituito nello stato di previsione della spesa del
corrente esercizio apposito capitolo 0001265 finanziato per lire 300.000.000. 1. Per lo svolgimento in Puglia delle sessioni della Conferenza promosse dal
Consiglio d Europa e istituito nello stato di previsione della spesa del
corrente esercizio apposito capitolo 0001265 finanziato per lire 300.000.000.
Art. 38(Piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore.
Attivazione dei finanziamenti) 1. La Regione attiva i finanziamenti - cap. 2032000/ E e cap. 0635030/ S -
finalizzati, ai sensi del comma 10 dell art. 3 della legge n. 549 del 1996, al
piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore a seguito
della emanazione del decreto del Ministro dell industria in attuazione della
disposizione di cui al comma 3 dell art. 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
Art. 39(Interventi per le nuove aree acquisite dal Comune di Sannicandro
Garganico) 1. La Regione trasferisce al Comune di Sannicandro Garganico, ai sensi della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27 la somma di L. 500.000.000 in conto capitale
- cap. 1010040 - per la realizzazione di urgenti infrastrutture primarie al
servizio delle nuove aree acquisite al territorio comunale.
Art. 40(Programma degli interventi per l integrazione scolastica degli
handicappati) 1. Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui
all art. 4
della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, e formulato sulla base di articolazione
triennale.
2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in
favore delle Aziende USL che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dell art.
6
della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme
stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia in
atto.
Art. 41(Modifiche art. 6 legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Interventi a favore
degli emigrati e delle loro famiglie)(9) [1. Sostituisce lart. 6
della l.r.
n. 65/79.
2. Per il corrente esercizio le associazioni dovranno
presentare relazione consuntiva riferita al contributo 1990 e/o 1991.]
Art. 42(Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza) 1. Lo stanziamento di cui al cap. 0784018 e riservato, in via
prioritaria, alla concessione di contributi a favore delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB) per:
a) l adeguamento dei servizi agli standards assistenziali e
di sicurezza in ottemperanza alle vigenti disposizioni;
b) sostenere iniziative di fusione che tendano a
valorizzare il patrimonio degli enti per attivare o potenziare le strutture
pubbliche assistenziali.
2. Per l’ammissione ai contributi di cui al comma 1, lett b) si
prescinde dalla condizione previste dall art. 10,
comma 1, punto 2, della legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20.
3. Il termine di cui allart. 11,
comma 1, della legge
regionale 23 novembre 1983, n. 20 è differito al 31 dicembre 1996.(10)
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, determina procedure, criteri termini standards economici di accesso
ai contributi. Nella definizione del programma la Giunta regionale stabilisce
priorita nei processi di fusione sulla base della consistenza patrimoniale
delle IPAB, della loro dotazione finanziaria e dei progetti presentati.
5. I contributi, di cui all art. 9
della legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20, concessi negli esercizi precedenti alle
IPAB, non utilizzati o utilizzati difformemente dalle finalita per cui erano
stati assegnati, restano attribuiti agli enti a condizione che, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
stessi provvedano a trasmettere la documentazione attestante l utilizzazione
delle somme per il raggiungimento dei fini istituzionali.
(10) Comma così sostituito dalla l.r. 27/96. art. 10 , comma 6
Art. 43(Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Termine
presentazione istanze) 1. Le domande di accesso a tutti i contributi regionali di cui alla legge
regionale 12 agosto 1988, n. 23, a far data dal corrente esercizio
finanziario, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 44(Modifica legge regionale 6 giugno 1980, n. 61) 1. Per l esercizio 1996, le istanze previste dall art. 2,
comma 2 della legge
regionale 6 giugno 1980, n. 61 Contributi sulla spesa per l
acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana
e rurale devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45(Monitoraggio dei rischi di dispersione di fibre di amianto) 1. La Regione assegna alle Aziende sanitarie locale risorse
finanziarie per l acquisizione della strumentazione necessaria all attivita
di controllo di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 297, per la tutela sanitaria e
ambientale dei rischi connessi all uso dell amianto.
2. Per le finalita di cui al comma 1 e iscritto nello stato
di previsione della spesa del corrente esercizio il capitolo 0721019 dotato
dello stanziamento di lire 2.000.000.000.
TITOLO 5Contabilita regionale e modificazioni normative
Art. 46(Modificazioni
e integrazioni alla legge regionale di contabilita)(11) [1.
La legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni e modificata e integrata dalle seguenti
disposizioni:
a)
il comma 4 dell art. 70 e abrogato;
b)
al comma 1 dell art. 93 la parola trimestre e sostituita
dalla parola semestre ;
c)
al comma 5 dell art. 95 la cifra 50.000 e sostituita alla
cifra 500.000 ;
d)
al comma 1 dell art. 96 la parola trimestralmente e
sostituita dalla parola semestralmente ;
e)
al comma 2 dell art. 96 la parola trimestre e sostituita
dalla parola semestre 2;
f)
al comma 3 dell art. 96 la parola nell ultimo trimestre solare sono sostituite dalla parole nel secondo semestre;
g)
al comma 2 dell art. 97 la parola trimestrali e sostituita
dalla parola semestrali ;
h)
l art. 39 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, integrativo della legge
di contabilita e sostituito dal seguente testo:
<<
1. La perenzione amministrativa di cui ai commi 3 e 4 dell art. 71 della legge
regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 non si applica alle spese
relative ai fondi statali e della CEE con vincolo di destinazione, nonche a
quelle del bilancio autonomo dirette a cofinanziare progetti comunitari o
statali e a spese in c/ capitale o di investimento e in annualita oggetto di
provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione
>>.
2.
L art. 38 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e l art. 13 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37 integrativi dell art. 43, comma 1, della
legge regionale n. 17 del 1977 - sono sostituiti dal seguente
testo:
<<
1. La legge di approvazione del bilancio puo altresì autorizzare la Giunta
regionale a provvedere, con proprie deliberazioni, alla reiscrizione delle
economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dell esercizio di
mantenimento dei residui di stanziamento connessi a fondi statali o comunitari
con vincolo di destinazione mediante l attivazione di appositi fondi alla
competenza del nuovo esercizio anche in pendenza dell approvazione della
relativa legge di bilancio.
2.
Analoga reiscrizione puo essere autorizzata per le economie individuate dalle
leggi di approvazione dei rendiconti generali.
3.
Alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si
provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamento
delle somme, occorrenti dai fondi di cui sopra con deliberazione della stessa
giunta regionale.
4.
Eventuali economie che si verificassero nel corso dell esercizio per effetto di
riduzioni di residui passivi connessi a spese finanziate con fondi comunitari a
destinazione vincolata possono esser contestualmente reiscritte con le procedure
di cui al comma precedente, anche alla competenza dell esercizio in cui si sono
prodotte >>.
5.
Dopo l art. 70 della legge regionale n. 17 del 1977, e aggiunto l art. 70 bis
nel testo che segue A seguito della ricognizione e determinazione dei
residui attivi e passivi di cui al precedenti artt. 58 e 70 la Ragioneria
procede all aggiornamento d ufficio dei residui presunti inseriti nella legge
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario di
riferimento.]
Art. 47(Integrazioni
alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2)(12) 1.
All art. 1 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 9, sostitutivo dell art. 2
della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, e aggiunta, dopo la lettera t) del
comma 1, la seguente lettera u):
u) al pagamento delle spese di giudizio nonche di quelle necessarie a evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all Ente liquidate dalla
Autorita giudiziaria .
Art. 48(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)(13) 1. L importo della tassa per il diritto allo studio di cui al comma 21 dell
art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l anno accademico 1996/ 1997,
e fissato nella misura di lire 150.000. ALLEGATI OMISSIS
(13) Vedi la l.r. 45/2012, art.11 che ha rideterminato la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al presente articolo, in tre fasce
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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