Legge Regionale 30 luglio 1990, n. 35
Norme di attuazione art. 5, 6° comma, legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.
Art. 11. Il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della legge
regionale 13 febbraio 1981, n. 19 è reinquadrato nel sesto livello di cui
alla legge
regionale 13 marzo 1980, n. 16.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1°
giugno 1980, quelli economici dal 1° giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.
3. Sono abrogati il 2° comma dellart. 5 della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 43 (1) ed il primo comma
dellart. 3
della legge
regionale 13 febbraio 1981, n. 19.
4. Gli oneri maggiori derivanti
dallapplicazione della presente legge per lanno 1990, prevedibili in lire
225.000.000, graveranno sul competente cap. 0003020 del bilancio di previsione
per lesercizio 1990.
5. Per gli anni successivi gli oneri troveranno
copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.