Anno 1990
Numero 22
Data 04/05/1990
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 maggio 1990, n. 84, Ediz. Straord.
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Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 22

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell' Accordo nazionale per il triennio 1988/ 90.



CAPO 1

Disposizioni generali 





Art. 1

Finalità della legge. Campo di applicazione - Durata.


1. Con la presente legge la Regione Puglia, in applicazione dellarticolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, (1)   così come modificato dallart. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dellAccordo nazionale per il periodo 1988-1990 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici dellAccordo decorrono dal 1° gennaio 1988, gli effetti economici dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale regionale, nonché al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. 



(1) L'art. 10 della legge n. 93/83 è stato abrogato, unitamente ad altre disposizioni, dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29


CAPO 2

Rapporti con lutenza 





Sezione 1





Art. 2

Rapporti amministrazione - cittadino.


1. Nellintento di perseguire lottimizzazione dellerogazione dei servizi, lAmministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale dellazione amministrativa il miglioramento delle relazioni con lutenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle proprie strutture operative.

2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso listituzione dellUfficio pubbliche relazioni, abilitato anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti, ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione può predisporre, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui allart. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza della presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sullautocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istituzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) lampliamento dellorario di ricevimento, per garantire laccesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra le strutture e lunificazione di adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso listituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con lobiettivo di ridurre al minimo lattesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare laccesso allinformazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con lausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dallentrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui allart. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare landamento dei rapporti con lutenza e, in particolare, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nellottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con lutenza. 




Sezione 2

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 





Art. 3

Servizi pubblici essenziali.


1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale della Regione Puglia e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti sono i seguenti:

a) servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nellambito dei servizi essenziali di cui al precedente comma deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità.

3. Le prestazioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello 




Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.


1. Ai fini di cui al precedente art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali di cui allo stesso art. 3; appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito Accordo decentrato - da definirsi prima dellinizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e di diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai precedenti primo e secondo comma effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dallAccordo di cui al citato secondo comma e, comunque, prima dellinizio di ogni altra trattativa decentrata.

4. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

5. In conformità agli accordi di cui ai precedenti commi 2 e 3, lAmministrazione regionale individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui allart. 3 della presente legge, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

6. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge. 




CAPO 3

Norme per il miglioramento dellefficienza dei servizi 





Art. 5

Fondo per il miglioramento dellefficienza dei servizi.


1. Il fondo di incentivazione di cui allart. 11 della L.R. n. 13/1988 resta disciplinato dal suddetto articolo fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dellefficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuato nellanno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo di cui allart. 11, comma 1, della  L.R. n. 13/1988, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dallimporto destinato nellanno 1989 alla corresponsione dellindennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dallutilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per le spese generali su progetti affidati per la realizzazione alla Regione.

3. Il fondo in cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti allintensificazione dellattività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dellart. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dellart. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui allart. 18, comma 4, della  L.R. n. 13/1988 ed al fondo per il miglioramento per lefficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro lesercizio finanziario di competenza, sono reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dellesercizio successivo in aggiunta a quelle previste.  




Art. 6

Utilizzo del Fondo per il miglioramento dellefficienza dei Servizi.


1. Il fondo di cui al precedente art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dellefficienza e dellefficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, allerogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento dei parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dellapporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dellarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui allart. 11 della  L.R. n. 13/1988, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili dalle strutture con le modalità di cui al successivo articolo 39;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nellanno precedente.

c) a remunerare particolari articolazioni dellorario di lavoro, dirette anche ad ampliare lapertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione nei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) allattribuzione di compensi per lesercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati alle evoluzioni del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per lattuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo.

Restano confermate le misure e le modalità di cui alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Nellattesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari. 




CAPO 4

Relazioni sindacali 





Art. 7

Esercizio dellattività sindacale.


1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale allinterno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per lespletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dallart. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione allAmministrazione da cui gli interessati dipendono. 




Art. 8

Diritto di assemblea.


1. Nellambito della disciplina dellart. 11 del D.P.R. n. 395/1988, i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante lorario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con lAmministrazione, nellunità amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede senza oneri a carico dellAmministrazione per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. 




Art. 9

Aspettative sindacali.


1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota ad essa assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. In conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989, garantendo, comunque, nellambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dellart. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui allart. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, dintesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per il personale dipendente dalla Regione, dagli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale in servizio presso le Camere di commercio, la Regione, gli Istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato in attività di servizio nei predetti Enti distinta per Camere di commercio, Regione, I.A.C.P., A.S.I.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dellaspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al precedente comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al precedente comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da ridistribuire.

8. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti interessati, degli oneri finanziari conseguenti allapplicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al precedente comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i conseguenziali adempimenti. 




Art. 10

Disciplina del personale in aspettativa sindacale.


1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui allart. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui allart. 59, commi 1 - 3 - 4  L.R. n. 13/1988, per il personale della Regione e degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla stessa, prescindendo dalla apicalità del posto. 




Art. 11

Permessi sindacali retribuiti.


1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dellart. 7 della presente legge, possono fruire, per lespletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nellAmministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui allart. 3 della presente legge. 




Art. 12

Monte ore complessivo dei permessi sindacali.


1. Nellambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali, di cui al comma 3 dellart. 7 della presente legge, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui al precedente art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare quali delegati ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma del presente articolo.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti. 




Art. 13

Diritto di affissione.


1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che lAmministrazione ha lobbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale allinterno dellunità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 




Art. 14

Locali per le rappresentanze sindacali.


1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per lesercizio della loro attività, luso continuativo di idonei locali, se disponibili allinterno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nellambito della struttura. 




Art. 15

Patronato sindacale.


1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dallistituto di patronato sindacale, per lespletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dellamministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela delligiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.Lgs.C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804. 




Art. 16

Garanzie nelle procedure disciplinari.


1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti lesercizio del diritto di difesa con lassistenza, se richiesta dallinteressato, di un legale o di un rappresentante sindacale. 




Art. 17

Referendum.


1. Le Amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti allattività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente allunità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.




Art. 18

Contributi sindacali.


1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dallinteressato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.




Art. 19

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.


1. Il trasferimento di una unità produttiva ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui allart. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dellanno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita. 




Art. 20

Norma transitoria.


1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta i provvedimenti necessari per lapplicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al precedente comma, la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nonché alla Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui al precedente art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni, e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui allart. 9, quarto e quinto comma, della presente legge è effettuata entro il 31 dicembre 1990. 




CAPO 5

Norme applicative dellaccordo, intercompartimentale 





Art. 21

Trattamento di missione.


1. Le particolari categorie di dipendenti di cui allart. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;

b) opera di intervento svolto dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel precedente comma, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dellarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dellimporto corrispondente al costo del pasto. 




Art. 22

Mobilità.


1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e della legge 29 dicembre 1988, n. 554 è corrisposto, a cura dellAmministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:


Qualifica funzionale VIII e superiori

L.

3.500.000

 

Qualifica funzionale VII

L.

3.000.000

 

Qualifica funzionale VI

L.

2.500.000

 

Qualifica funzionale V ed inferiori

L.

2.000.000

 


2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dellart. 8 della  L.R. n. 13/1988, è corrisposto, a carica della Regione un compenso «una tantum» di importo pari a quello indicato nel comma 1. 




Art. 23

Copertura assicurativa.


1. In attuazione dellart. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione, è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dallufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al precedente comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nellassicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dellAmministrazione sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per lassicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 




Art. 24

Diritto allo studio.


1. I permessi di cui allart. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio allinizio dellanno, sono concessi nel seguenti ordine:

a) ai dipendenti che frequentano lultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nellordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nellambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nellordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in casi di ulteriore parità, secondo lordine decrescente in età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dellinizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui allart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. 




Art. 25

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche.


1. In attuazione dellart. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dellaspettativa per infermità per lintera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dellaspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per lintera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dellorario di lavoro, con lapplicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato lesecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dellaspettativa per motivi di famiglia per lintera durata del progetto medesimo.

3. La Regione dispone laccertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma del presente articolo qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie. 




Art. 26

Tutela dei dipendenti portatori di handicap.


1. In attuazione dellart. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionale previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dellaspettativa per infermità per lintera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dellaspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per lintera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dellorario di lavoro, con lapplicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato lesecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dellaspettativa per motivi di famiglia per lintera durata del progetto medesimo.

3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le iniziative idonee a favorire lintegrazione nellattività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso labbattimento delle barriere architettoniche. 




Art. 27

Igiene e sicurezza sul lavoro.


1. Lart. 31 della  L.R. n. 13/1988 è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui alla lettera c) del citato art. 31 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) la Regione prevede visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per lintera giornata lavorativa, alluso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa alluso di videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio unitamente di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporeanee inidoneità.

2. La Regione provvede alladozione di idonee iniziative volte a garantire lapplicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente allAmministrazione regionale, verificano, anche attraverso i propri patronati, lapplicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, lelaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e lintegrità fisica dei dipendenti.




Art. 28

Pari opportunità


1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui allart. 10 della  L.R. n. 13/1988, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato.

2. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso a modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli oneri di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nellambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, lassegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

3. Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato, al Consiglio regionale, di cui allart. 10, comma 2, della  L.R. n. 13/1988.

4. Rientra nelle competenze del comitato per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per laffermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.  (2) 



(2) Vedi anche la l.r. 16/2000


CAPO 6

Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti 





Art. 29

Tempi e procedure di applicazione dellaccordo nazionale.


1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 




Art. 30

Tempi e procedure della contrattazione decentrata.


1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al capo V della  L.R. n. 13/1988, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. La Regione provvede a confermare o a ricostruire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per lavvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. Allaccordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dalla Giunta regionale e per gli Enti amministrativi dipendenti dalla regione dai rispettivi organi esecutivi entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in ununica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione. 




Art. 31

Procedure di raffreddamento dei conflitti.


1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La Regione ha lobbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dallinsorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti laccordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per lesame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per lesame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dellorientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dellart. 27, primo comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 




CAPO 7

Ordinamento professionale 





Art. 32

Ordinamento professionale.


1. Ai fini di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, le aree di attività di cui allallegato A dellaccordo del 29 aprile 1983 e allaccordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui allarticolo 1 sono articolate in conformità a quelle indicate nellallegato 1 del presente accordo. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie allespletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti alla qualifica funzionale posseduta.

2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, lelencazione delle figure professionali di cui allallegato n. 1 ha valore non esaustivo.  Qualora gli enti individuino, nel rispetto della declaratoria di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscono i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dellesigenza di salvaguardare lomogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali.

Allinterno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dellart. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. ((3) )

4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzi per le Regioni a statuto ordinario.



(3) L'art. 18 della legge n. 93/83 è stato abrogato, unitamente ad altre disposizioni, dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29


Art. 33

Figure professionali.


1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dellarea informatica, individuati nella tabella n. 3 allegata al presente accordo nellambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono assegnati mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui allarticolo 24, sesto comma, del D.P.R. n. 347/1983 in possesso dei requisiti prescritti.

3. In attuazione dei precedenti commi 1 e 2, gli Enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento. 




Art. 34

Livello economico differenziato.


1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4 del presente articolo.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al precedente comma è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale lincremento di cui al comma 2 del presente articolo è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nellart. 35 del presente accordo, nelle seguenti percentuali, arrotondate allunità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dellanno precedente:


qualifica

funzionale

25%

«

«

25%

«

«

45%

«

«

60%

«

«

30%

«

«

60%

«

«

20%


5. Il livello economico differenziato previsto dal primo comma del presente articolo non può essere attribuito al personale di cui allart. 42, comma 2 nonché al personale di cui allart. 33, comma 1 della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo. 




Art. 35

Procedure per lattribuzione del livello economico differenziato.


1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nellart. 32, comma 1 della presente legge in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dellanno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al precedente comma 1 avviene per titoli, quali quelli culturali, professionali e di servizio, da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per lattribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito dellanzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel precedente comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità, del contingente numerico individuato ai sensi dellarticolo 32 della presente legge. 




CAPO 8

Dirigenza 





Art. 36

Orario di servizio dei Dirigenti.


1. Lorario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dellAmministrazione, oltre lorario dobbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi. 




Art. 37

Indennità di funzione.


1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con leffettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, allimportanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi;  alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione allincarico conferito.  (4)   Lindennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1. (5) 

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma lettere d) ed f), dellarticolo 33 della  L.R. n. 13/1988 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni di cui al precedente comma 1, saranno successivamente determinati con apposito provvedimento inteso a garantire obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dallarticolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per il lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina della indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dallarticolo 33, primo comma, lettera c), d), e) ed f) della  L.R. n. 13/1988, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990. 



(4) L'art. 28, comma 4, della l.r. 21/94, così dispone:
(5) Per l'individuazione dei coefficienti vedi l.r. 1/92. Vedi la l.r. 32/94, art. 3, comma 1


Art. 38

Responsabilità per lesercizio delle funzioni dirigenziali.(6) 


[1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dallart. 14 della L.R. n. 26/84 e dellart. 41 della L.R. n. 13/88, sono responsabili, in particolare, dei doveri dufficio e, in modo specifico, dellorario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel citato art. 41 della L.R. n. 13/88, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.]



(6) Articolo abrogato dal secondo comma, lettera e) dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7


Art. 39

Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per la efficienza dei servizi.


1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge, nellambito del Fondo per la efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dallart. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti di servizio con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine la Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dellordinamento regionale.

2. Per assicurare le uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi lattività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità. 




CAPO 9

Trattamento economico 





Art. 40

Nuovi stipendi.


1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui allart. 32 della  L.R. n. 13/1988, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dellindennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità di cui, rispettivamente, allart. 32, comma 3 ed allart. 33, comma 1, lett. c) e d)  L.R. n. 13/1988, sono così stabiliti, a regime:


Qualifica

I

L. 6.081.000

 

 

II

L. 7.041.000

 

 

III

L. 8.181.000

 

 

IV

L. 9.181.000

 

 

V

L. 10.521.000

 

 

VI

L. 11.631.000

 

 

VII

L. 13.631.000

 

 

VII

L. 18.071.000

 

 

I dirigenziale

L. 25.211.000

 

 

II dirigenziale

L. 33.593.000

 


2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi derivanti dallapplicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi.


Qualifica

I

L.

152.000

 

 

II

L.

190.000

 

 

III

L.

265.000

 

 

IV

L.

310.000

 

 

V

L.

355.000

 

 

VI

L.

386.000

 

 

VII

L.

487.000

 

 

VIII

L.

592.000

 

 

I dirigenziale

L.

609.000

 

 

II dirigenziale

L.

820.000

 


4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Qualifica

I

L.

715.000

 

 

II

L.

894.000

 

 

III

L.

1.240.000

 

 

IV

L.

1.459.000

 

 

V

L.

1.668.000

 

 

VI

L.

1.815.000

 

 

VII

L.

2.290.000

 

 

VIII

L.

2.789.000

 

 

I dirigenziale

L.

2.867.000

 

 

II dirigenziale

L.

3.863.000

 


5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Qualifica

I

L.

1.200.000

 

 

II

L.

1.500.000

 

 

III

L.

2.100.000

 

 

IV

L.

2.450.000

 

 

V

L.

2.800.000

 

 

VI

L.

3.050.000

 

 

VII

L.

3.850.000

 

 

VIII

L.

4.990.000

 

 

I dirigenziale

L.

5.130.000

 

 

II dirigenziale

L.

6.912.000

 


6. Ciascuno degli aumenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 




Art. 41

Retribuzione individuale di anzianità.


1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:


Qualifica

I

L.

198.000

 

 

II

L.

216.000

 

 

III

L.

234.000

 

 

IV

L.

267.000

 

 

V

L.

312.000

 

 

VI

L.

330.000

 

 

VII

L.

384.000

 

 

VIII

L.

518.000

 

 

I dirigenziale

L.

672.000

 

 

II dirigenziale

L.

840.000

 


2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dellart. 37 della  L.R. n. 13/1988




Art. 42

Trattamento economico accessorio.


1. Lindennità di cui allart. 33, primo comma, lettera b), della  L.R. n. 13/1988 è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato articolo 33 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Per il personale dellarea di vigilanza, lindennità di cui allart. 33, comma 1, lettera a) della  L.R. n. 13/1988, è incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

3. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolge attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 7 dellarticolo 45 della  L.R. n. 13/1988, compete una indennità di L. 850.000 annue lorde a decorrere dal 1 ottobre 1990. 




Art. 43

Effetti dei nuovi stipendi.


1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dallapplicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sullassegno alimentare previsto dallarticolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sullequo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e di quiescenza, compresi i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dellarticolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro), i benefici economici risultanti dallapplicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 38, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. 




Art. 44

Indennità di rischio da radiazioni.


1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità allazione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta unindennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare lattività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. Lindividuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni allAmministrazione, nominata dalla Regione. Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. Lindennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con la indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui allart. 5 della presente legge. 




CAPO 10

Disposizioni particolari e finali 





Art. 45

Assenze obbligatorie.


1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dellart. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività. 




Art. 46

Disposizioni particolari.


1. Lelemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-85 riguardante il personale dei Consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale già liquidato nella misura ridotta di cui allart. 34, comma 4 della  L.R. n. 13/1988,  (7) 

cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, da non oltre il 1° luglio 1990.

Fino allentrata in vigore della legge di riorganizzazione degli Uffici regionali di cui allart. 16, secondo comma, della L.R. n. 26/1984, continuano ad applicarsi le disposizioni dellart. 61 della  L.R. n. 13/1988(8) 

3. Lindennità di reperibilità di cui allart. 33, comma 1, lett. h), della  L.R. n. 13/1988, non compete durante lorario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 



(7) Il riferimento al'art. 34, comma 4, è errato. Dovrebbe intendersi art. 33 lett. l)
(8) Vedi anche l.r. 1/92, art. 1


Art. 47

Norma finale di rinvio.


1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13.

2. Lart. 22 della  L.R. n. 13/1988   è abrogato. 




Art. 48

Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si provvedera mediante l utilizzo delle somme che saranno stanziate, mediante variazione di bilancio, sul bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990, a seguito di assegnazioni statali.