Legge Regionale 21 dicembre 1972, n. 16 Interventi in favore dell' Agricoltura.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia attua nellanno 1972 gli interventi in agricoltura, in
conformità e con losservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre
1966, n. 910.
Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni,
come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della
predetta legge:
art. 5, primo comma: esecuzione e finanziamento di programmi di
attività dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;
art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso
agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci
conferenti lire 470.000.000;
art. 11: interventi per la concessione di prestiti di
conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o
associati lire 500.000.000;
art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento
delle strutture aziendali lire 300.000.000;
art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il
riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di
acquedotti rurali lire 100.000.000;
art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il
potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000] . (3)
Art. 2(4) [La Regione Puglia attua
nellanno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformità e con losservanza
delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni,
come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della
predetta legge:
art. 5, primo comma: esecuzione e finanziamento di programmi di
attività dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;
art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso
agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci
conferenti lire 470.000.000;
art. 11: interventi per la concessione di prestiti di
conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o
associati lire 500.000.000;
art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento
delle strutture aziendali lire 300.000.000;
art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il
riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di
acquedotti rurali lire 100.000.000;
art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il
potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000 ]. (5)
Art. 3(6) [I provvedimenti di concessione adottati dagli ispettori
provinciali e dallispettore compartimentale dellagricoltura e dagli ispettori
ripartimentali e dallispettore regionale delle foreste; nellambito delle
competenze stabilite dallart. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
per lattuazione delle attività indicate nellart. 1 della presente legge, sono
resi esecutivi con visto dellAssessorato regionale allagricoltura e foreste,
caccia e pesca.
I provvedimenti per lattuazione di iniziative interessanti il
territorio di più provincie ed i provvedimenti per lattuazione di iniziative
riguardanti materie di competenza dei predetti ispettorati, il cui importo
superi i limiti stabiliti dallart. 40 della citata legge n. 910 del 1966
sono adottati dalla Giunta regionale.
Le stesse norme valgono per i provvedimenti relativi a tutti
gli altri interventi che la Regione attua in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca nelle acque interne con i finanziamenti previsti nel proprio
bilancio].
Art. 4(7) [La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellart. 127 della
Costituzione e dellart. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione]
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