Legge Regionale 6 giugno 1979, n. 31 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979- 1981.(1)
(1) variazioni al bilancio sono state apportate con L.R.
25 luglio 1979, n. 46, con L.R.
13 novembre 1979, n. 67, con L.R.
30 novembre 1979, n. 73, con L.R.
10 dicembre 1979, n. 74, con L.R.
10 dicembre 1979, n. 75 e con L.R.
3 gennaio 1980, n. 2). Art. 1(Stato di previsione dell
Entrata) Il totale generale delle
entrate della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1979 e approvato in
L. 1.845.322.790.326 in termini di competenza ed in L. 2.455.879.873.260 in
termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le
leggi in vigore, l accertamento e la riscossione nei confronti dello Stato,
delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti alla Regione Puglia, di
ogni altra somma e provento dovuti per l anno 1979 sulla base dello stato di
previsione delle entrate annesso alla presente legge.
Art. 2(Stato di previsione della
spesa) Il totale generale delle spese
della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1979 e approvato in L.
1.851.379.790.326 in termini di competenza ed in L. 2.118.347.406.990 in termini
di cassa.
E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1979 annesso alla presente
legge.
E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1979 in conformita delle
disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 << Norme
sulla contabilita regionale >>.
Art. 3(Quadro generale
riassuntivo) E approvato il quadro
riassuntivo del bilancio della Regione per l esercizio 1979 annesso alla
presente legge.
Art. 4(Bilancio
pluriennale) Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato Bilancio
pluriennale per il triennio 1979/ 81 (Allegato n. 1 - 2).
E approvato l allegato
Bilancio annuale per l esercizio finanziario 1979 dell Ente Regionale
Trasporti( ERPT) e dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia(
ERSAP) limitatamente, quest ultimo, alle sole spese di natura funzionale( Cat.
1a - 2a - 3a) con esclusione del Cap. 12- art. 1 dello stesso Bilancio ERSAP.
La Giunta Regionale e
autorizzata a trasferire all’Ente Regionale Pugliese Trasporti i fondi di cui ai
capp. 310 e 311, con vincolo di destinazione all acquisto di veicoli per il
trasporto pubblico, ai sensi della Legge 16/ 10/ 1975, n.
493.
Art. 5(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) Sono considerate obbligatorie e
d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18/ 11/ 1923, n. 2440
e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell
allegato n. 3 annesso alla presente legge.
La Giunta Regionale e
autorizzata a provvedere con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 435
delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti
compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della
legge di contabilita regionale.
La Giunta Regionale e
autorizzata a provvedere con atti deliberativi al prelevamento dal Cap. 437
Fondo di riserva del Fondo Sanitario regionale delle somme necessarie per
integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti relativi ai Capitoli del
Titolo II - Spesa – per la gestione dello stesso fondo sanitario regionale
rivelatesi insufficienti.
Art. 6(Fondo sanitario
regionale) Le somme iscritte nei capitoli
di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono provvisorie. La Giunta Regionale e
autorizzata, anche in deroga alla legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77 e
successive modifiche, a provvedere con atto deliberativo, allo storno di fondi
tra i capitali del fondo sanitario regionale per sopperire alle reali esigenze
verificatesi dei vari settori di intervento.
Art. 7(Fondo di riserva per spese
impreviste) La Giunta Regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
Regionale entro 30 giorni per la convalida, il prelevamento di somme dal fondo
per spese impreviste di cui al Cap. 438 e la loro iscrizione in aumento dei
capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge
di contabilita regionale
Art. 8(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) E determinato in L.
50.000.000.000 per l esercizio 1979 il fondo di riserva, per sopperire ad
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa del Cap. 436.
Il prelevamento di somme dal
fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio Regionale non
soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di
contabilita regionale e dell art. 12 della legge 335 del 19 maggio
1976.
Art. 9(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici) La Giunta Regionale e
autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1979, le
variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella spesa, istituendo -
ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dello Stato da assegnazioni
vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono
state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita
regionale.
Art. 10(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) Alle spese per l esercizio
delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 17 della Costituzione
si prevede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia
diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 11(Fondo a disposizione del
Presidente del Consiglio Regionale) Il fondo regionale a
disposizione del Presidente del Consiglio Regionale iscritto al Cap. 2 dello
stato di previsione della spesa, verra erogato secondo le modalita di
applicazione dell art. 184 del RD 11/ 11/ 1923, e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 12(Fondi
globali) Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione alla emanazione di norme regionali
autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai
fondi globali previsti ai Capp. 439- 440- 441 dello stato di previsione della
spesa, giusta gli allegati nn. 7- 8 e 9 al bilancio 1979 e con le modalita
previste all art. 36 della legge di contabilita
regionale.
Art. 13(Classificazione della
spesa) Per l anno 1979 le spese della
Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di
contabilita regionale.
In mancanza delle
determinazioni di cui al 6° comma dell art. 9 della legge 19 maggio 1976, n.
335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di
classificazione di cui alle tabelle A B e
C allegate alla presente legge (allegato n. 4, n. 5 e n.
6).
Art. 14Il riparto delle quote
del Fondo Sanitario Regionale per il 1979 e determinato in via provvisoria
secondo gli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli del Fondo Sanitario
stesso.
Art. 15Il concorso della Regione nel
pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi della
legge 5- 7- 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, previsto al
Cap. 182 L. 1.512.830.000 e a carico della Regione per gli anni di durata dei
singoli programmi, e sara iscritto annualmente nello stato di previsione del
Ministero del Tesoro per gli anni successivi, ai sensi dell art. 18 della Legge
n. 984/ 1977.
Art. 16I limiti di impegno
trentacinquennali di cui al Cap. 129 del Bilancio 1978 gia autorizzati per l
anno 1978 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita di
cui alla LR 2 del 21- 1- 1974 e 37 del 12- 8- 1978 graveranno a partire dal
Bilancio per l esercizio 1980 fino al 2014.
Art. 17(2) L art. 64 della legge
regionale n. 17 del 30- 5- 1977 e successive modificazioni e integrato dal
seguente 3° comma:
<< Alla liquidazione
delle spese puo provvedere con proprio decreto il Presidente della Giunta
Regionale o l Assessore delegato dallo stesso, qualora leggi regionali
dispongano in tale senso >>.
Art. 18Le promesse di contributo
assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1974 - 1975 - 1976, non
utilizzate in via definitiva, con decreto, entro il 31- 12- 1978, potranno
essere utilizzate, mediante assunzioni dell impegno della 1a quota di
ammortamento nell esercizio 1979 al relativo capitolo di
bilancio.
Art. 19Il fondo stanziato sul Cap. 308
della Parte II - Spesa - e destinato a finanziare le prime tre trimestralita
delle sovvenzioni di esercizio per l anno 1979 e, previo accertamento della
regolarita dell esercizio, la quarta trimestralita delle sovvenzioni per l
anno 1978.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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