Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 7 Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie « acque minerali e termali » e « cave e torbiere » da parte della Regione - Disposizioni transitorie.(1)
(1) Il comma 2 dell’art. 7 della l.r. 31/2007 dispone che:“nella legge regionale 7/1980 le parole “Ufficio minerario regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Settore attività estrattive”. Art. 1È istituito lUfficio Minerario regionale il quale: - provvede allesercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie “acque minerali” e “cave e torbiere” trasferite alla Regione ai sensi dellart. 1 del D.P.R. 14.1.1972, n. 2 e degli artt. 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616; (2) - esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, la attività di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dellattività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti; - coordina lattività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge; - esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali; - esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali; - collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra laltro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie; - studia i problemi tecnici ed economici interessanti lattività mineraria; - provvede alla pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici della industria mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione; - provvede allesercizio delle altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali. (3) (4)
Art. 2(5) LUfficio Minerario regionale esercita altresì le funzioni amministrative statali trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui allart. 62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per lesercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale all”Ingegnere Capo del distretto minerario”, agli “Ispettori” ed ai “Periti” del Corpo statale delle miniere, sono demandati rispettivamente al coordinatore, agli ingegneri, ai periti e agli altri funzionari dellUfficio Minerario regionale.
Art. 3Il personale del Corpo statale delle Miniere messo a disposizione della Regione in conformità allart. 112 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale con successiva legge nella quale saranno altresì stabilite le modalità per la nomina del coordinatore dellUfficio Minerario regionale. Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, ed in servizio presso lAmministrazione regionale, sarà assegnato allUfficio Minerario regionale ed immesso nellesercizio delle funzioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Art. 4(6) [LUfficio minerario regionale
fa capo al Settore ecologia dellamministrazione regionale e viene considerato
come ufficio operativo a se stante fino a quando il suo ordinamento non sarà
diversamente disciplinato con legge regionale. (7)
La Giunta regionale, su proposta dellAssessore allindustria,
commercio ed artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello
indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per
(lorganizzazione e per il funzionamento dellufficio minerario medesimo]
Art. 5[Agli oneri rivenienti dallapplicazione della
presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.]
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