Legge Regionale 20 giugno 1981, n. 30
Legge regionale 26 novembre 1979, n. 69 recante disposizioni per provvidenze in favore delle farmacie rurali - Rettifiche.(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 69/1979 e quindi da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 22/2013, art. 4 , ha abrogato la l.r. 69/1979 e tutte le disposizioni legislative regionali con essa in contrasto Articolo unico [Il primo comma dell art. 1
della L. R. 26- 11- 79, n. 69 e così rettificato:
A decorrere dal 1
gennaio 1979 l indennita di residenza prevista dalla legge 8- 3- 1968, n. 221
per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie
rurali, ubicate in localita con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e
fissata nelle seguenti misure:
L. 2.500.000 annue per
localita con popolazione fino a 1.000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per
localita con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
L. 1.500.000 annue per
localita con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti
.
Il terzo comma del medesimo
art. 1 e così rettificato:
Nulla e innovato per
quanto concerne le farmacie rurali ubicate in localita con popolazione
superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno
e turismo .]