Legge Regionale 11 febbraio 1988, n. 6 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988 e Bilancio pluriennale 1988/ 1990 della Regione Puglia.
Art. 1(Stato di previsione dell
Entrata e della Spesa) 1. Il totale generale dell
entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1988 e approvato in
L.9.195.369.437.243 in termini di competenza e in L. 11.474.211.091,992 in
termini di cassa. 2. Il totale delle spese della
Regione Puglia per l esercizio finanziario 1988 e approvato in L.
9.195.369.437.243= in termini di competenza e in L. 11.418.613.197.514= in
termini di cassa. 3. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e
proventi dovuti per l anno 1988 sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. 4. E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1988 annesso alla presente legge.
5. E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1988 in conformita delle
disposizioni di cui alla LR n- 17 del 30/ 5/ 1977 Norme sulla
contabilita regionale.
Art. 21. E approvato il quadro
riassuntivo del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio 1988 di cui alla
Tabella A della presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) 1. Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato e approvato l allegato bilancio
pluriennale per il triennio 1988- 1990 (all. nn. 1 e 2).
Art. 4(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) 1. Sono considerate
obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18/
11/ 1923 n. 2440, e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le
spese descritte nell allegato n. 3, annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap.
1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi
insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell
art. 36 della legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo di riserva per spese
impreviste) 1. La Giunta regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
regionale entro trenta giorni per la convalida, con legge regionale, il
prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1010030 e la
loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell articolo 37 della legge
di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) 1. E determinato in L.
150.000.000.000 per l esercizio 1988 il Fondo di riserva per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
2. Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 1010020.
3. Il prelevamento di somme dal
Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione un
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa sono disposte con delibera del Consiglio regionale non
soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall articolo 41 della legge di
contabilita regionale e dall art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/
1976.
Art. 7(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) 1. Alle spese per l
esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della
Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non
sia diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 8(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici) 1. Il Consiglio regionale
e autorizzato a introdurre nel bilancio di previsione 1988 le variazioni
occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra -
nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a
scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate,
ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.
Art. 9 1. Al fine di garantire la continuita gestionale, la quota
del Fondo sanitario regionale e provvisoriamente ripartita con riferimenti alla
quota gia attribuita per l esercizio 1987. Il riparto definitivo verra
effettuato dal Consiglio regionale successivamente all assegnazione alla
Regione Puglia dellaquota del Fondo sanitario nazionale per l assistenza
sanitaria per l esercizio 1988.
2. Alla liquidazione delle contabilita mensili per l
assistenza sanitaria convenzionata ai sensi dell art. 26 della legge n. 833/ 78
provvede la Giunta regionale, accertata la disponibilitadella relativa quota
del Fondo sanitario assegnato alla Regione a norma dell art. 51 della legge n.
833/ 1978, con periodicita trimestrale, facendo salva la possibilita di
acconti mensili, anche con provvedimento dell Assessore regionale alla Sanita,
nella misura dell 85%.(1)
(1) L'art. 2, comma 7, lett. a) della l.r. 13/93 così dispone:
"7. Sono abrogati, alla data dell'effettivo
trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel
presente articolo:
a) l'art. 8 della l.r. 18.1.1986, n. 2, nel testo
sostituito dall'art. 1 della l.r. 17.1.1988, n. 1, nella parte in cui prescrive
che la Regione corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private
convenzionate fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma
dell'art. 6 della medesima l.r. 18.1.1986, n. 2, nonchè l'art. 9, comma
secondo, della l.r. 11.2.1988, n. 6;
Art. 10(Fondi
globali) 1. Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione alla emanazione di norme regionali
autorizzate di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai
fondi globali previsti ai capitoli 1020010 - 1020020 - 1020040 - 1020050 -
1020060 - dello Stato di previsione della Spesa, giusta gli allegati nn. 7, 8,
9, 10 e 11 al bilancio 1988 e con le modalita previste dall art. 38 della
legge di contabilita regionale.
2. Lo stanziamento di L. 48
miliardi del cap. 1020020 della Perte II - Spesa del bilancio 1988 e destinato
prevalentemente a interventi relativi all occupazione - servizi sociali e
attivita produttive.
3. Sui fondi del cap. 1020040
della Parte II - Spesa del bilancio 1988 sono riservate: lire 16 miliardi per
interventi nel campo culturale; lire 10 miliardi per interventi nel campo del
turismo e dello sport; lire 5 miliardi per l incentivazione dell
associazionismo economico tra imprese artigiane.
4. Con successivo e separato
provvedimento legislativo sara disposto il prelievo dal Fondo globale previsto
al cap. 1020050 dello stato di previsione della spesa, finalizzato all
occupazione e alla cooperazione giovanile, con una dotazione finanziaria di L.
50.424.000.000.
5. Con successivo e separato
provvedimento legislativo sara disposto il prelievo dal fondo globale previsto
al Cap. 1020060 dello Stato di previsione della Spesa, finalizzato al riordino
della legislazione nei Servizi Sociali, con una dotazione finanziaria di L.
10.000.000.000.
Art. 111. Parte dello stanziamento di
cui al Cap. 0522040 della Parte II - Spesa del Bilancio 1988 e destinata, nella
misura di L. 10.000.000.000, alla realizzazione del Teatro nella citta di
Taranto denominato << Teatro comunale Giovanni Paisiello >>.
2. Il Comune di Taranto dovra
presentare il relativo progetto entro 6 (sei) mesi dal formale affidamento da
parte della Giunta regionale.
Art. 12(Classificazione della
spesa) 1. Per l anno 1988 le spese
della Regione Puglia sono classificate giusta quanto previsto dall art. 30
della legge di contabilita regionale.
2. In mancanza delle
determinazioni di cui al 6o comma dell art. 9 della legge n. 335 del 19/ 5/
1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di
classificazione di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge ( All.
n. 4, 5 e 6).
Art. 131. L Assessore al
Bilancio e tenuto a presentare al Consiglio regionale la relazione sulla
gestione della spesa e sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni
anno.
Art. 14(Autorizzazione di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore) 1. Le autorizzazioni di
spesa per l esercizio 1988 concernenti leggi regionali e statali attualmente in
vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o
ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono
disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di
ciascun capitolo di spesa di cui all allegato Stato di previsione della spesa
stessa. le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle
indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella
denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di
gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 15(Residui
perenti) 1. E autorizzata l
iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa
della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1988
e precedenti per le spese di cui all art. 71 della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 e
legge regionale 11/ 9/ 86, n. 25, per gli importi che si presume possano essere
reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1988.
Art. 16(Applicazione saldo finanziario
attivo) 1. E autorizzata l
applicazione al bilancio di previsione 1988 del presunto saldo finanziario
attivo al termine dell esercizio 1987 per l ammontare di L. 664.083.548.243=.
2. Il saldo finanziario attivo
presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura
delle seguenti spese:
a) per L. 72.200.000.000=
residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e
reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 -
Capp. di bilancio nn. 0001640 - 0003900 - 0003980 - 0004200 - 0151010 - 0234010
- 0256010 - 033010 - 0412080 - 0513010 - 0523010 - 0542010 - 0542030 - 0542040 -
0554010 - 0582010 - 0772010 - 0792010 - 0851010 - 0876010 - 0933010 - 0954010 -
0966020;
b) per L. 8.000.000.000=
passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi
precedenti - Capp. di bilancio nn.
0003910 - 0542020 - 0552040 - 0966010.
c) per L. 100.144.750.000=
spese iscritte nel bilancio dell esercizio finanziario 1988 in corrispondenza
del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte
a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime
a norma di legge - Capp. di bilancio nn. 0111030 p. - 0215020 - 0221010 -
0224020 - 0224030 - 0255020 p. - 0255030 - 0321030 - 0344010 - 0345010 - 0346010
- 0347010 - 0351010 p. - 05123030 - 0782040 - 0813010 - 0821010 p. 0952010 p.
3. La restante quota, pari a L.
483.738.798.243= del saldo finanziario presunto delle gestioni 1987 e
precedenti, e destinata alla copertura di quota parte delle altre spese,
iscritte nella Parte II - Spesa - del bilancio di previsione 1988 e non
specificatamente identificate.
Art. 171. Con legge regionale saranno
disciplinate le modalita di erogazione dei fondi del capitolo n. 0783010 del
bilancio di previsione 1988.
2. In attesa, il Consiglio
regionale approvera un piano di assegnazione annuale, sulla base delle domande
pervenute entro il 30/ 6/ 1988.
Art. 18(Elenco delle leggi regionali abrogate) 1. A far data dal 10 gennaio 1988 sono abrogate le seguenti
leggi regionali:
- Sanita
LR
8/ 11/ 1982, n. 32 Attribuzione ed esercizio delle funzioni
amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi veterinari
.
- Agricoltura
LR
14/ 4/ 1975 n. 32 Istituzione di un contributo sull acquisto di
sementi selezionati di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti
negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori
agricoli iscritti negli elenchi anagrafici
LR
9/ 6/ 80 n. 68 Interventi per favorire nella Regione Puglia lo
sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della
divulgazione e della dimostrazione applicate all agricoltura
LR
21/ 6/ 80 n. 75 Programma straordinario di interventi per favorire
la ripresa produttiva delle aziende agricole
– Artigianato
LR
25/ 1/ 74 n. 6 Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di
garanzia Art. 1, lett. a); Art. 4.
LR
25/ 10/ 75 n. 10 Disciplina del titolo di maestro artigiano e della
qualifica di bottega scuola LR
13/ 6/ 78 n. 22 Provvidenze per lo sviluppo dell artigianato
pugliese Artt. 5 - 14 - 15 - 16 - 17.(2)
LR
24/ 5/ 85 n. 49 Norme per il riesame delle istanze presentate ai
sensi dell abrogata LR
25/ 1/ 74 n. 7
- Turismo
LR
30/ 8/ 73 n. 25 Provvidenze per la realizzazione di attrezzature
per il diporto nautico
LR
4/ 9/ 78 n. 46 Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni
per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile
LR
4/ 9/ 78 n. 49 Provvidenze per le manifestazioni turistiche
LR
29/ 6/ 79 n. 39 Provvidenze per lo sviluppo programmato della
ricettivita alberghiera e turistica e dei servizi complementari
LR
28/ 8/ 79 n. 51 Istituzione dell Albo regionale delle associazioni
pro - loco
- Cultura
LR
12/ 4/ 79 n. 21 Norme in materia di musei di enti locali e di enti
ed istituzioni di interesse locale (3)
LR
17/ 4/ 79 n. 22 Norme in materie di biblioteche di enti locali e di
enti ed istituzioni di interesse locale (5)
LR
18/ 4/ 79 n. 24Provvidenze per la diffusione della cultura
musicale
LR
31/ 7/ 79 n. 48 Consulta per i beni culturali ed ambientali
LR
26/ 11/ 79 n. 72 Tutela dell ambiente naturale e culturale
caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e destinazione
d uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente (4)
LR
24/ 11/ 82 n. 34 Contributi ai fini del miglioramento del
patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/ o di interesse locale
LR
21/ 4/ 84 n. 19 Promozione delle attivita cinematografiche e
audiovisive
LR
16/ 5/ 85 n. 29 Modifiche ed integrazioni della LR 18/ 4/ 79 n. 24.
Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica
LR
5/ 6/ 85 n. 57 Interventi a sostegno delle strutture di pubblico
spettacolo
LR
5/ 6/ 85 n. 58 Interventi a tutela e conservazione del patrimonio
di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori
culturali. Albo. Misure di sostegno
- Servizi Sociali
LR
21/ 6/ 80 n. 78 Interventi della Regione Puglia per la tutela della
maternita alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti
attivita commerciali
LR
6/ 6/ 80 n. 58 Interventi per favorire l integrazione sociale e la
autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps
- Sport
LR
27/ 8/ 1984, n. 41 Interventi per lo sviluppo e il sostegno del
turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive
(2) L’art. 17 della l.r. 11/89 rinvia al 23 febbraio 1988 l'effetto dell'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 22/78.(3) La l.r. 10/93 ha richiamato in vigore la presente legge.(4) Vedi la l.r. 4/2003, art. 12(5) La l.r. 17/77 è stata abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115
Art. 19(Sospensione effetti finanziari
leggi regionali in vigore) 1. Limitatamente al 1988
sono sospesi gli effetti operativi e amministrativi delle leggi regionali non
dotate finanziariamente nel presente bilancio.
Art. 20(Mutuo) 1. Per far fronte al disavanzo
esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno e il totale
delle entrate che si prevede si accertare nel corso dell esercizio 1988 entro i
limiti di cui al primo comma dell art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17, di cui e data dimostrazione nell elenco
annesso alla presente legge ( all. n. 17), la Regione Puglia e autorizzata a
contrarre mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di L. 368.000.000.000, di cui
L. 250.000.000.000 relativi alla LR 18/ 2/ 87, n. 7, L. 68.000.000.000 relativi
alla legge finanziaria 1986 e L. 50.000.000.000 relativi agli interventi
previsti dall art. 10 della LR 17/ 4/ 1984, n. 17 e dall art. 14 della legge
di bilancio 1987.
2. I mutui saranno stipulati ad
un tasso effettivo massimo del 13,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la
durata massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
3. E autorizzata a tal fine l
iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di
previsione della Spesa e dell Entrata del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1988.
4. La Giunta Regionale e
autorizzata a provvedere all assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla
presente legge.
5. Il pagamento delle
annualita di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione
mediante la inclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la
durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In
via sussidiaria, la Regione puo dare incarico al proprio Tesoriere del
versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di
ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo
stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni
altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie
per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
6. L onere relativo alle rate
di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 22.000.000.000 a partire
dall esercizio finanziario 1989.
7. Esso fara carico ad
appositi capitoli di spesa, che verranno iscritti distinti per quota di rimborso
del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal
1989.
8. Nel caso in cui, in sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1o comma del presente
articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le
operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull
entita degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente
regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l ammontare
dei mutui sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota di
interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli
effetti dell art. 36 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17.
10. La contrazione del mutuo di
cui al presente articolo e subordinata all approvazione del rendiconto della
Regione per il 1986, ai sensi dello art. 46 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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