Legge Regionale 22 dicembre 1997, n. 22 Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.
TITOLO 1NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1997
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio
finanziario 1997, approvato con legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui
allallegato 1 della presente legge.
Art. 2(Adeguamento dello stato di previsione dellentrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui allart. 1, lammontare complessivo
dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
lesercizio finanziario 1997 risulta modificato in lire 41.704.012.816.363 in
termini di competenza e in lire 50.497.378.527.389 in termini di cassa per
lentrata e in lire 41.704.012.816.363 in termini di competenza e in lire
50.497.378.527.389 in termini di cassa per la spesa.
Art. 3(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di
entrata e di spesa) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesadi cui al
documento contabile allegato alla legge
regionale 5 giugno 1997, 16 sono introdotte le variazioni e integrazioni
dicui allallegato 2 della presente legge.
Art. 4(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali) 1. Le disponibilità finanziarie rimaste inutilizzate sul cap.
1110070 Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione,
ammontanti a lire 9.400.000.000, sono assegnate al cap. 1110045 Fondo per la
reiscrizione dei residui passivi perenti.
2. L’allegato n. 3
alla legge
regionale n. 16 del 1997 è modificato nel senso che permane liscrizione
unicamente del Settore agricoltura avente ad oggetto Partecipazione regionale
al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile Caramia con sede
in Locorotondo, riportante lo stanziamento di lire 200.000.000.
Art. 5(Interessi di preammortamento su mutuo a ripiano) 1. Le disponibilità finanziarie rimaste eventualmente in tutto o in parte
inutilizzate allatto dellattivazione del previsto mutuo a ripiano sul capitolo
1122015 Quota interessi di preammortamento su terza tranche di mutuo a ripiano
disavanzo di amministrazione, ammontante a lire 5.000.000.000, sono assegnate
al capitolo 1110045 Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti.
Art. 6(Utilizzo proventi alienazione beni immobili) 1. Al fine di consentire ladeguamento, la conservazione e la riqualificazione
del patrimonio immobiliare e regionale, la Giunta regionale è autorizzata, in
deroga al disposto di cui allart. 30
della legge
regionale 26 aprile 1995, n.27, a utilizzare, limitatamente al triennio
1997-1999, il 50% dei proventi dellalienazione di beni immobili.
Art. 7(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario) 1. L’importo della tassa per il diritto allo studio
universitario di cui al comma 21 dellart. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per lanno accademico 1997/98, resta fissato nella misura di lire 150
mila.
2. Detto importo sintende confermato pergli anni accademici
successivi al 1997/98, sino a nuova determinazione.
Art. 8(Modifiche compensativi nei programmi comunitari) 1. Allinterno di uno stesso programma comunitario le variazioni di bilancio
conseguenti a modifiche compensative tra misure approvate nei modi di legge sono
disposte con delibera di Giunta regionale.
TITOLO 2NORME DI MODIFICA E DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE DI
CONTABILITA’ REGIONALE
E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 9(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale di contabilità)(1) [1. Il comma 3 dellart. 41 della legge regionale 30 maggio
1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni è così
modificato:
3. I prelievi da tale fondo e le relative
destinazioni sono disposti con deliberazioni della Giunta regionale, su parere
della Commissione consiliare al bilancio.
2. Rinviato dal Governo.
3. Il secondo, terzo, quarto e quinto capoverso del comma 1
dellart. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni sono soppressi.
4. Dopo lart. 45 della legge regionale n. 17 del 1997 e
successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art. 45
bis:
Art. 45 bis (Assegnazioni per
lattuazione delle politiche comunitarie)
1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative
comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti
secondo la loro provenienza. A ogni modifica della originaria previsione di
finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di
bilancio con atto amministrativo della Giunta regionale, su parere della
Commissione conciliare al bilancio.
2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità
rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari
necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi
strutturali di cui agli strumenti finanziari comunitari.
3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso
devono essere corredati da prospetti sintetici che espongano per ciascun
intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di
finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma o asse
prioritario e per annualità anche ai fini del rispetto delle disposizioni
ministeriali adottate sulla materia.
4. La Giunta regionale emana disposizioni per garantire il
monitoraggio finanziario delle politiche comunitarie.
5. Al primo comma dellart. 51 della legge regionale n.17
del 1977 e successive modificazioni e integrazioni la frase limitatamente a un
dodicesimo della spesa prevista è sostituita con la seguente: in ragione di un
dodicesimo per ogni mese della spesa prevista.
6. Allart. 57 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni, la frase nella misura fissata dalla
legge regionale al bilancio e sempreché questa non sia inferiore a lire 25 mila
è sostituita dalla seguente:
e sempreché questa non sia inferiore a lire
100 mila.
7. Dopo lart. 57 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art.
57/bis:
Art. 57/bis (Recupero crediti. Rimborsi
somme. Rateizzazione. Riutilizzazione)
1. Eventuali
recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di
soggetti pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono
introitate in apposito capitolo di entrata alluopo istituito e riassegnate per
la riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di
originaria provenienza del
bilancio corrente.
2. Qualora i
recuperi, le revoche e i rimborsi di cui al comma 1 riguardino spese del
bilancio autonomo regionale, leventuale riassegnazione delle relative economie
alla competenza del bilancio corrente è deliberata dalla Giunta
regionale.
3. La Giunta
regionale può disporre con proprio atto deliberativo il recupero dilazionato di
crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti
pubblici e privati allorquando risulti impossibile la riscossione immediata e
integrale degli stessi. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono
maggiorati degli interessi.
8. Dopo lart. 58 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazione e integrazioni è inserito il seguente art.
58/bis:
Art. 58/bis (Riduzione di residui attivi
connessi a finanziamento vincolati)
1. Eventuali
riduzioni di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata
vanno prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei
residui di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via
subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza
dellesercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di
uscita.
2. L’eventuale
assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori spese accertate e
introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di
disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina lattivazione dei
procedimenti di responsabilità per danni di cui allart. 86 nei confronti dei
funzionari che hanno disposto i relativi atti.
9. Dopo lart. 64 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art.
64/bis:
Art. 64/bis (Obbligazioni di importo
superiore alloriginario impegno di spesa vincolato)
1. Qualora in
sede di liquidazione di residui passivi il relativo sottostante impegno di spesa
vincolato risulti inferiore rispetto alla effettiva entità dellobbligazione
giuridica per effetto di successive maggiorazioni e lievitazioni di costi o di
prezzi ovvero a causa di errori materiali il competente Settore di spesa procede
allimpegno delle maggiori somme occorrenti attingendo, nellordine e nei limiti
delle rispettive competenze:
a) dai
residui di stanziamento eventualmente presenti sul capitolo di
pertinenza;
b) dalle
disponibilità di competenza dellesercizio;
c) dalle
disponibilità del bilancio autonomo mediante utilizzo del fondo di riserva delle
spese impreviste e lattivazione di appositi capitoli in partite di giro con
reintegro delle risorse impegnate nellanno successivo.
2. L’eventuale
assoluta impossibilità di procedere al recupero delle maggiori somme impegnate o
pagate rispetto ai correlati accertamenti di entrata e la conseguente formazione
di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina lattivazione dei
procedimenti di responsabilità per danni di cui allart. 86 nei confronti dei
funzionari che hanno disposto i relativi atti.
10. Il terzo, quarto e quinto comma dellart. 68 della
legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni sono
così modificati:
3.
I titoli di spesa che in tutto o in parte non sono pagati entro il
termine dellesercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono restituiti
alla Ragioneria regionale, che provvede, per la parte rimasta inestinta, al
relativo annullamento.
4. Agli effetti
del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei
rapporti con il Tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra ritirati. e
annullati si considerano come non emessi.
5. La Ragioneria
provvede, nel nuovo esercizio finanziario, alla loro riemissione purché il
relativo impegno non sia caduto in perenzione.
11. Al comma 6 dellart. 68 della legge regionale n. 17 del
1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole ... altri titoli
equivalenti è soppressa lespressione e in libretti di risparmio al
portatore.
12. Al comma 7, lett. b), dellart. 68 della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa
lespressione ... nonché del terzo comma del presente
articolo.
13. Dopo lart. 68 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art.
68/bis:
Art. 68/bis (Anticipazioni a enti e
organismi diversi regionali)
1. La Giunta
regionale può autorizzare il Settore ragioneria a disporre anticipazione di
cassa a enti e organismi diversi operanti nella Regione allorquando risulti
necessario al fine di avviare le relative attività nelle more della prevista
acquisizione dei finanziamenti agli stessi soggetti normativamente
attribuibili.
2. Alle
anticipazioni e ai connessi successivi recuperi sul bilancio regionale si
provvede mediante lattivazione di appositi capitoli di entrata e di uscita in
partita di giro e nel limite massimo annuo dell1 % del fondo di cassa
risultante dallultimo rendiconto approvato.
14. L’art. 69 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni è così modificato:
Art. 69 (Verifica e
regolarizzazione degli atti contabili)
1. La proposta di provvedimento
amministrativo, predisposta dal Settore competente per materia, è sottoscritta
dal dirigente che soprintende al procedimento amministrativo e che ne assume la
piena responsabilità in ordine alla conformità alle leggi e agli obiettivi dei
programmi regionali, nazionali e comunitari.
2. E’ sottoposto
al visto preventivo della Ragioneria ogni atto o provvedimento che possa
comportare un aumento o una diminuzione o una diversa imputazione di entrata o
di uscita.
3. La Ragioneria,
qualora riscontri irregolarità o errori negli atti contabili sottoposti a
verifica, prenotazione o registrazione, provvede di ufficio,ove possibile, alla
rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone
comunicazione allUfficio proponente. In ogni altro caso la Ragioneria indica
allUfficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione
dellatto.
4. Il
Coordinatore della Ragioneria, in relazione ai riscontri effettuati, qualora
ritenga di non poter procedere agli adempimene richiesti e non sia possibile
provvedere nei modi indicati nel comma 3, ne riferisce con adeguata motivazione
al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione allAssessore
competente per materia.
5. Ove il
Presidente intenda tuttavia dar corso al proposto provvedimento, darà in merito
ordine scritto al Coordinatore, che è
tenuto a eseguirlo salvo che ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa da
imputare a capitolo diverso da quello strettamente
pertinente.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti dei
commissari ad acta.
15. L’ art. 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:
Art. 71 (Residui passivi propri e
residui passivi impropri o di stanziamento - Residui
perenti)
1. Costituiscono
residui passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non
pagate entro il termine dellesercizio finanziario.
2. Tutte le somme
iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale e in annualità del
bilancio autonomo e quelle a destinazione legislativamente vincolata, ivi
comprese le eventuali quote correlate di cofinanziamento regionale, non impegnate alla chiusura
dellesercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui impropri o
di stanziamento, nel corso dei successivi esercizi finanziari e per tutto il
periodo necessario alla loro integrale utilizzazione.
3. I residui di
stanziamento relativi alla spesa in conto capitale del bilancio autonomo possono
essere in tutto o in parte eliminati con atto della Giunta regionale su parere
della Commissione conciliare al bilancio. Le relative somme costituiscono
economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali
della gestione.
4. Ai fini della
determinazione dei residui di stanziamento connessi a spese legislativamente
vincolate, la Ragioneria procede, con le modalità di cui agli artt. 58 e 70
della presente legge, allallineamento dufficio delle poste previsionali
qualora divergenti rispetto alla effettiva entità delle connesse entrate
accertate.
5. I residui di
stanziamento di cui ai precedenti commi possono essere attivati sin dallavvio
del nuovo esercizio finanziario, anche durante lesercizio provvisorio e la
gestione provvisoria del bilancio di cui agli artt. 50 e 5 1, a condizione che
sia stato realizzato, per quelli a destinazione legislativamente vincolata,
laccertamento delle entrate correlate mediante idonei provvedimenti statali e
comunitari di assegnazione.
6. La Giunta
regionale può disporre con proprio atto deliberativo, su parere della
Commissione consiliare al bilancio, la rimodulazione o riprogrammazione dei
residui di stanziamento con assegnazione degli stessi a capitoli diversi
rispetto a quelli di originaria imputazione a condizione che ciò risulti
coerente con le finalità per le quali sono stati
attribuiti.
7. I residui
delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello
in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli
effetti amministrativi.
8. I residui
delle spese in conto capitale derivanti da importi che la Regione abbia assunto
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguite, nonché da spese connesse a mandati attribuiti a legali
esterni a fini di difesa degli interessi regionali, non pagati entro il quinto
esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento
si intendono perenti agli effetti amministrativi.
9. La perenzione
amministrativa di cui ai precedenti commi 7 e 8 si applica alla fine del nono
anno per le spese relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di
destinazione, nonché a quelle del bilancio autonomo diretto a cofinanziare
progetti comunitari o statali e a spese in conto capitale o di investimento e in
annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di
destinazione.
10. Le somme
eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci
successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a
capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi.
Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, mediante prelevamento delle
somme occorrenti dai fondi di cui al comma precedente, con la stessa
deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa
imputazione delle somme reclamate dai creditori.
11. Tutte le
somme iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di competenza sia del conto
residui, non conservate a residui passivi in applicazione dei precedenti comuni,
costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.
12. Eventuali
economie che si verificassero nel corso dellesercizio per effetto di riduzioni
o eliminazione di residui passivi
propri connessi a spese finanziate con fondi statali e comunitari a destinazione
vincolata, ivi comprese le quote di cofinanziamento regionale, possono essere
iscritte, quali residui di stanziamento sul pertinente capitolo di spesa, con
deliberazione di Giunta regionale.
13. Il conto dei
residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa
aderente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.
16. A seguito e per effetto di quanto disposto dallart. 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni,
la Ragioneria provvede dufficio a iscrivere tra i residui di stanziamento dei
pertinenti capitoli di bilancio le economie relative agli esercizi progressi già
confluite e conservate nellapposito fondo delle economie da reiscrivere
alluopo istituiti al capitolo 1110049 della spesa.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/2001, art. 115
Art. 10(Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2) 1. Il comma 3, lett. h), dellart. 13 della legge regionale
25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni è
abrogato.
2. Allart. 13 della legge regionale n. 2 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma
8:
8. Il pagamento delle utenze di cui alle
lettere a) e b) è effettuato con addebito in conto corrente
postale.
Art. 11(Conferimento di mandato ai legali esterni. Atto di ratifica)(2) 1. Nelle more della istituzione di apposito Ufficio di
Avvocatura regionale, il mandato ai legali esterni viene conferito dai
competenti organi regionali, sentiti il Settore legale e il Settore ragioneria,
sulla base di una convenzione-tipo, da predisporre da parte della
Giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto dallart. 2233 del codice
civile, con la quale vengono fissati i criteri per lattribuzione degli
incarichi professionali. 2. I criteri convenzionali vanno definiti, in particolare, al
fine di prevedere: 1)lobbligo da parte dei competenti Settori di indicazione del
valore della causa; 2) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno
come di seguito: a. nella misura tariffaria minima nei casi di soccombenza,
estinzione, transazione o abbandono del giudizio; b. nella misura minima maggiorata del 15% nellipotesi di esito
parzialmente favorevole della lite o di giudizio concluso con compensazione di
spese; c. nella misura minima maggiorata del 30% in caso di esito
pienamente favorevole con vittoria di spese; d. il riconoscimento di onorari in misura superiore può
consentirsi soltanto per cause di straordinaria importanza o di particolare
interesse per lAmministrazione, da deliberare espressamente da parte della
Giunta regionale; e. nelle cause di valore eccedente lultimo scaglione delle
tariffe, gli onorari di cui alle voci sub a), sub b) e sub c) sono aumentati con
criterio proporzionale al valore della controversia, ma non possono superare
complessivamente lo 0,30% del valore della controversia stessa; 3) lobbligo per il legale officiato: a. a non azionare procedure monitorie in danno della Regione
per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un
anno dalla regolare richiesta di pagamento; b. a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con
la Regione o con suoi enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque
interessata, oltre a dichiarare di non averne di progressi; c. a fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai
procuratori corrispondenti; d. a specificare nella parcella le voci di tariffa
professionale applicate con la indicazione sia degli articoli e dei paragrafi
che dei rispettivi numeri di voce di cui alle tabelle professionali A e B; 4) la richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso
oggetto. 3. I competenti organi regionali possono disporre, in caso di
resistenza alla lite, la nomina del difensore a prescindere dalladozione del
relativo atto deliberativo di impegno qualora ciò sia richiesto dalla
ristrettezza dei tempi di costituzione in giudizio. 4. Alla ratifica del relativo mandato e allimpegno della spesa
derivante dai compensi dovuti ai professionisti officiati si provvede entro i
successivi sessanta giorni.
5. Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno vanno
adottati al fine di sanare eventuali situazioni di mandata già conferiti a
legali esterni e per i quali non si è ancora provveduto a impegnare e
contabilizzare in tutto o in parte la relativa spesa.
(2) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2006 “Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia”
Art. 12(Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1982, n. 13)(3) [1. Il comma 1
dellart. 13 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è così
sostituito:
l. I contributi e gli investimenti sono
accordati dalla Giunta regionale agli enti e alle aziende e imprese interessate
nella misura massima dell85% della spesa ritenuta ammissibile al netto di
IVA.
2. Il comma 5
dellart. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è
abrogato.
3. Il comma 8 dellart. 14 della legge regionale 19 marzo
1982, n. 13 è così sostituito:
8. L’erogazione dei contributi accordati
avverrà in proporzione alla realizzazione dei programmi di investimento, previa
dimostrazione delle spese effettuate al netto di IVA e, comunque, nei limiti dei
contributi accordati.]
(3) Articolo abrogato dalla l.r. 13/99, art. 37, comma 1.
Art. 13(Modifica della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20) Rinviato dal Governo
Art. 14(Modifica della legge regionale 5 giugno 1997,n. 16) 1. Il comma 9 dellart. 20 della legge regionale 5 giugno
1997, n. 16 è così modificato:
9. Ferme restando le disposizioni dellart.
1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riconosciuta listituzione
dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna avvenuta con formale atto delle
Aziende sanitarie o delle disciolte USL entro il limite del 10% per ciascuna
delle aree funzionari di medicina e di chirurgia. Le relative prestazioni rese
dalle AUSL e Aziende ospedaliere dallanno 1996 sono remunerate secondo le
tariffe vigenti.
Art. 15(Modifica della legge regionale 30 dicembre 1994,n. 38) Rinviato dal Governo
Art. 161. Gli istituti a carattere scientifico e gli enti ecclesiastici che esercitano
lassistenza ospedaliera di cui allart. 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, simili in termini di complessità funzionale ero dotazione di personale,
in possesso dei requisiti previsti dallart. 4, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, sono equiparati alle Aziende ospedaliere e le tariffe
delle prestazioni erogate saranno adottate dal Consiglio regionale con
successivo provvedimento.
Art. 17(4) [1. Le prestazioni ospedaliere erogate dagli EE.EE. e
IIRCCS privati ai pazienti provenienti da altre Regioni, non essendo soggette
agli abbattimenti previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995
dell’8 marzo 1995, non rientrano nelle assegnazioni annuali alle ASL e verranno
liquidati direttamente dalla Regione.]
(4) Articolo abrogato dall'art. 20, della l. r. 28/00.
Art. 181. Ai fini dellesecuzione di quanto previsto dallart. 22 della legge 15 marzo
1997, n. 59, così come modificato dallart. 7 della legge 15 maggio 1997, n.
127, è in funzione del trasferimento alla Regione delle partecipazioni azionarie
dellAzienda Terme di Santa Cesarea S.p.A., già inquadrata nel soppresso Ente
Autonomo Gestione Aziende Termali (EAGAT), è stanziata la somma di lire
2.359.083.674. ALLEGATI OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|