Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 4 Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
Art. 1Definizioni. 1. Sono definiti edifici di culto ed opere
annesse destinate allesercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti
dellart. 2, comma 1, lett. i), della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27, e sono ammissibili a finanziamento
regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa: - gli immobili destinati al culto, anche se
articolati in più edifici; - le strutture funzionalmente connesse con le
attività per lesercizio del culto; - gli immobili adibiti, nellesercizio del
ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di
ristoro che non abbiano fini di lucro; - gli immobili destinati alla formazione del
clero;
- gli immobili sedi di istituti di istruzione
religiosa.
Art. 2Programma annuale di finanziamento. 1. Gli enti proprietari e le competenti autorità
religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordini diocesani e per le
confessioni non cattoliche le autorità territoriali riconosciute a norma di
legge, formulano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le domande di concessione
di contributi, indirizzate allAssessorato regionale ai LL.PP., corredate di un
progetto di massima delle opere da realizzare e di un preventivo della spesa
occorrente.
2. In sede di prima applicazione il termine
indicato nel precedente comma è fissato in novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. La Giunta, su proposta dellAssessore
regionale ai LL.PP., di concerto con lAssessore regionale ai Beni culturali, in
presenza di edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, inserisce le opere da ammettere a finanziamento
nei programmi annuali di cui allart. 8 della legge regionale
16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi realizzabili dai
soggetti richiedenti con i fondi di cui al successivo art. 3 e con priorità per
i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e
per gli interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente
urbanizzazione.
Art. 3Contributi di urbanizzazione secondaria. 1. I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno,
devolvono alle competenti autorità religiose una somma non inferiore al sette
per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.(1)2. I contributi di cui al precedente comma sono
determinati con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate
nellanno precedente, anche per ledilizia convenzionata, senza tener conto
degli scomputi che i titolari delle concessioni hanno eventualmente ottenuto per
lesecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione
delle relative aree.
3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali
rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che
abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, in misura proporzionale alla
consistenza nel Comune delle comunità di diversa confessione.
4. Il 20% delle somme versate da ciascun Comune
è destinato alla esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione,
ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti
opere ricadenti nel territorio di competenza dellautorità religiosa mandataria,
in modo tale che si realizzi, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra
somme conferite dal Comune stesso e somme investite sul proprio territorio.
L80% è comunque destinato allesecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti
nel Comune conferente la rispettiva somma.
5. Le competenti autorità religiose trasmettono
ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla
utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica del loro impiego.
6. Le somme non utilizzate sono recuperate dal
Comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere
per le giacenze ordinarie.
7. È in facoltà delle competenti autorità
religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi
o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla
realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente
articolo.
8. Per gli edifici di culto ed opere annesse
ricadenti sotto il regime giuridico della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ferme
restando le competenze degli Organi dello Stato in ordine alle procedure cd
esecuzione degli interventi di cui alla stessa legge 1° giugno 1939 n. 1089, la
convenzione di cui al precedente comma fra le competenti autorità religiose ed i
Comuni è obbligatoria ed i lavori vanno realizzati dai Comuni con le modalità di
cui alla L.R.
29 giugno 1979, n. 37.
(1) Vedi l’art. 24 della l.r. 7/95 che così dispone:”1. La Regione, decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 4 del 1994, diffida i Comuni inadempienti all'attivazione delle procedure di devoluzione. Nell'ipotesi di ulteriore inadempienza, la Regione promuove i poteri sostitutivi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla diffida.”
Art. 4Abrogazioni e norma finanziaria. 1. È abrogato il comma 2 dellart. 2 della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27.
2. La presente legge non comporta liscrizione
di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.
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